Altre cause di esclusione Clausole campione

Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Altre cause di esclusione. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’Am- ministrazione affidante negli ultimi tre anni. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cin- quanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, d.lgs n. 198/2006, unitamente all’attestazione di confor- mità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri re- gionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’at- testazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un nu- mero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici
Altre cause di esclusione. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettera b), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso IRFIS – FinSicilia S.p.A. negli ultimi tre anni.
Altre cause di esclusione. Si procederà inoltre all' esclusione dalla gara: a) nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti a pena di esclusione a corredo dell'offerta; b) qualora, per aver il concorrente incluso erroneamente alcuno dei documenti richiesti nella busta sigillata contenente l'offerta o per qualsiasi altro motivo, sia impossibile prendere visione dei documenti amministrativi o tecnici prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica; c) qualora l’offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiaramente la volontà dell'offerente e/o qualora le suddette dichiarazioni non risultino debitamente sottoscritte dal concorrente, o dai concorrenti in caso di raggruppamento di Imprese; d) nel caso in cui le offerte risultino pervenute all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x°0/x – 00000 XXXXX – Ufficio Protocollo – 1° Piano oltre le ore ed il giorno stabiliti dal presente bando; e) nel caso in cui non sia stato effettuato il versamento di Euro 200,00, quale contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici da parte di ditta partecipante a procedura di affidamento di lavoro; f) qualora non sia stato effettuato il sopralluogo di cui al punto 7 del presente disciplinare. Non saranno altresì ammesse:
Altre cause di esclusione. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio anche gli studenti che, nell’A.A. 2020/2021: • Siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l’A.A. 2020/2021; • Abbiano debiti/pendenze nei confronti dell’Università degli Studi di Brescia alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio, salvo diversi accordi di rateizzazione sottoscritti.
Altre cause di esclusione contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati ad uso promiscuo; • contratti di locazione di immobili di proprietà condominiale; • contratti di sublocazione; • contratti di locazione di immobili situati all'estero; • contratti di locazione per immobili ad uso foresteria. Il D.Lgs. 23/2011 ai commi 1 e 6 stabilisce che i soggetti che possono aderire all'opzione della cedolare secca siano esclusivamente persone fisiche che procedono alla stipula di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. L'opzione della cedolare secca può essere esercitata dal solo locatore a condizione che la possieda a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale ad esempio l'usufrutto. L'opzione per la cedolare secca può essere applicata anche a contratti conclusi con enti non commerciali (pubblici o privati) purché da contratto risulti la destinazione abitativa dell'immobile. L'articolo 9 comma 2 del D.L. n.47 del 28/03/2014 ha esteso l'ambito applicativo della cedolare secca anche per contratti stipulati con cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro a condizione che vengano sublocate a studenti universitari. Anche in questo caso, è necessario sia ricalcata la destinazione abitativa dell'immobile dato in locazione. Sono esclusi dall'applicazione del regime agevolato: • soggetti che affittano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; • società di persone (Circolare 26/2011); • società di capitali ed enti non commerciali; • immobili di proprietà condominiale; • imprese edili e società commerciali, sia per gli immobili patrimonio sia per gli immobili merce. Come specificato nella Circolare 26/2011, non è inoltre ammesso il regime agevolato in caso di: • locazione a conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo; • locazione per uso promiscuo dell'immobile; • sublocazione dell'immobile, per il solo sublocatore, per il quale il reddito da locazione diviene reddito diverso. La possibilità di usufruire della cedolare secca è ammessa per tutte le tipologie di contratto di locazione, purché ad uso abitativo. Pertanto, è applicabile in caso di:

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  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).