Altre cause di esclusione Clausole campione

Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Altre cause di esclusione. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’Am- ministrazione affidante negli ultimi tre anni. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cin- quanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, d.lgs n. 198/2006, unitamente all’attestazione di confor- mità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri re- gionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’at- testazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un nu- mero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici
Altre cause di esclusione. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettera b), del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso IRFIS – FinSicilia S.p.A. negli ultimi tre anni.
Altre cause di esclusione. Si procederà inoltre all' esclusione dalla gara:
Altre cause di esclusione. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio anche gli studenti che, nell’A.A. 2020/2021: • Siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l’A.A. 2020/2021; • Abbiano debiti/pendenze nei confronti dell’Università degli Studi di Brescia alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio, salvo diversi accordi di rateizzazione sottoscritti.
Altre cause di esclusione contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati ad uso promiscuo; • contratti di locazione di immobili di proprietà condominiale; • contratti di sublocazione; • contratti di locazione di immobili situati all'estero; • contratti di locazione per immobili ad uso foresteria. Il D.Lgs. 23/2011 ai commi 1 e 6 stabilisce che i soggetti che possono aderire all'opzione della cedolare secca siano esclusivamente persone fisiche che procedono alla stipula di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. L'opzione della cedolare secca può essere esercitata dal solo locatore a condizione che la possieda a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale ad esempio l'usufrutto. L'opzione per la cedolare secca può essere applicata anche a contratti conclusi con enti non commerciali (pubblici o privati) purché da contratto risulti la destinazione abitativa dell'immobile. L'articolo 9 comma 2 del D.L. n.47 del 28/03/2014 ha esteso l'ambito applicativo della cedolare secca anche per contratti stipulati con cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro a condizione che vengano sublocate a studenti universitari. Anche in questo caso, è necessario sia ricalcata la destinazione abitativa dell'immobile dato in locazione. Sono esclusi dall'applicazione del regime agevolato: • soggetti che affittano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; • società di persone (Circolare 26/2011); • società di capitali ed enti non commerciali; • immobili di proprietà condominiale; • imprese edili e società commerciali, sia per gli immobili patrimonio sia per gli immobili merce. Come specificato nella Circolare 26/2011, non è inoltre ammesso il regime agevolato in caso di: • locazione a conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo; • locazione per uso promiscuo dell'immobile; • sublocazione dell'immobile, per il solo sublocatore, per il quale il reddito da locazione diviene reddito diverso. La possibilità di usufruire della cedolare secca è ammessa per tutte le tipologie di contratto di locazione, purché ad uso abitativo. Pertanto, è applicabile in caso di:

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.