UNIFGCLE - Prot. n. 0064640 - X/4 del 07/12/2022 - <NomeRep> n.
UNIFGCLE - Prot. n. 0064640 - X/4 del 07/12/2022 - <NomeRep> n.
Procedura aperta per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installarsi presso le sedi dell'Università di Foggia | |
Allegato 1 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO | |
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dr. Xxxxxxxx Xxxx) IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx) |
Sommario
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA. 4
ARTICOLO 2. CANONE CONCESSORIO 5
ARTICOLO 3. MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE. 6
ARTICOLO 4. CANONE DI CONCESSIONE E PREZZIARIO PRODOTTI. 6
ARTICOLO 5. AUMENTO - DIMINUZIONE DEI DISTRIBUTORI IN CORSO DI CONTRATTO. VARIAZIONE UBICAZIONE. 7
ARTICOLO 6. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI DISTRIBUTORI. 8
ARTICOLO 7. ASSISTENZA E MANUTENZIONE. 10
ARTICOLO 8. PRODOTTI DA EROGARE 12
ARTICOLO 9. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 14
ARTICOLO 10. PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO. RESPONSABILE DI COMMESSA. 15
ARTICOLO 11. SICUREZZA DEL PERSONALE. 16
ARTICOLO 12. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO. 17
ARTICOLO 13. ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA. 19
ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 20
ARTICOLO 16. CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA' 23
ARTICOLO 18. CAUZIONE DEFINITIVA 26
ARTICOLO 19. RISCHI, RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE. 27
ARTICOLO 20. RISOLUZIONE CONTRATTUALE 27
ARTICOLO 21. RECESSO CONTRATTUALE 31
ARTICOLO 22. FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE. 31
ARTICOLO 23. DISPOSIZIONI GENERALI. 32
ARTICOLO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 33
ARTICOLO 25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RESPONSABILE DI COMMESSA. 35
ARTICOLO 26. RINVIO E DISPOSIZION1 FINALI. 35
ARTICOLO 27. ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 35
Articolo 1. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA.
La presente gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici ("a cialde o similari") di alimenti e bevande da collocarsi presso le sedi dell’Università di Foggia (di seguito indicata anche come UniFg), indicate nell’allegato A al presente capitolato.
La concessione comprende l’installazione, la manutenzione, il rifornimento e la successiva disinstallazione, a fine concessione, di distributori automatici che devono erogare bevande, fredde e calde, e alimenti preconfezionati (dolci e salati).
L’utenza è composta da studenti, docenti, personale tecnico -amministrativo, partecipanti a convegni e corsi organizzati dall’Università, familiari e amici degli studenti, esperti e ospiti dell’Università a qualsiasi titolo.
L’utenza universitaria media anno 2022, per tutte le sedi, è di seguito specificata:
▪ n. 16.119 studenti, di cui:
▪ n. 351 Dipartimento Economia DEMET- Via Da Zara
▪ n. 1705 Dipartimento Economia - Via Caggese n. 4
▪ n. 1904 Dipartimento Giurisprudenza- Largo Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX
▪ n. 3288 Polo di Medicina - Viale Pinto
▪ n. 6684 Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione - Via Arpi 155 e 176
▪ n. 1276 Dipartimento di Xxxxxxx Xxxxxxx, Alimenti, Risorse Naturali e Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx 00
▪ n. 911 Corso di Laurea in Scienze Motorie – Xxxxx Xxxxxxxx x. 0 oltre:
▪ n° 474 unità di personale docente;
▪ n° 316 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Per tutta la durata contrattuale l’Università non garantisce la presenza del suddetto numero di potenziali utenti, né alcun flusso giornaliero minimo di studenti e/o di personale e/o di altre persone in genere.
La durata del contratto è di cinque anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
È prevista l’opzione di proroga di due ulteriori annualità del servizio oggetto di appalto, alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l’opzione di cui al comma 12 del predetto art. 106 di aumento/diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale.
Ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
Il numero e la tipologia dei distributori, come riportato negli allegati, sono individuati con riguardo alle esigenze dell’UniFg vigenti al momento della pubblicazione della gara.
Pertanto potranno subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del contratto.
Il luogo di installazione è quello indicato nell’apposito allegato redatto da questa UniFg che si riserva, comunque, la facoltà di richiedere, se necessario, lo spostamento o la rimozione di alcune apparecchiature in caso di necessità strutturali, edilizie ed organizzative dell'UniFg stessa.
I locali/ gli spazi occupati dai distributori automatici saranno messi a disposizione della Società concessionaria del servizio di gara che ne potrà usufruire solo per l'installazione delle macchine e per lo svolgimento delle attività connesse al servizio stesso.
La società concessionaria del servizio dovrà effettuare a sua cura e spese, e sotto la vigilanza dell’Ufficio Logistica, utenze e posta dell’UniFg, e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici di bevande e alimenti.
Al termine della consegna e installazione di tutti i distributori deve essere redatto e consegnato il verbale contenente l'elenco, per sede, numero e tipologia, dei distributori consegnati ed installati.
Per ogni distributore, all'atto del suo posizionamento, deve essere rilasciata dall'impresa, copia del certificato di conformità, redatto ai sensi della normativa di riferimento.
Articolo 2. CANONE CONCESSORIO.
La società appaltatrice/concessionaria del servizio si obbliga a corrispondere all’Unifg, per gli anni di durata del contratto, il canone complessivo per il lotto che risulta aggiudicatario.
Il canone viene corrisposto a titolo di rimborso per la concessione degli spazi occupati dai distributori automatici, per il rimborso forfettario di acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e pulizia delle aree attigue agli stessi.
Resta a carico della società concessionaria, anche per motivi legati alla sicurezza e alla responsabilità civile, la pulizia delle macchine distributrici.
Il concessionario si impegna a versare, a rate trimestrali anticipate, oltre agli oneri fiscali, il canone di aggiudicazione, a seguito di emissione di relativa fattura da parte dell’UniFg.
Il pagamento del canone - da effettuarsi solo dopo il ricevimento della fattura - decorre dalla data del completamento di installazione di tutti i distributori indicati nell’Allegato A del presente Capitolato, nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto di concessione.
A tal fine la società concessionaria del servizio dovrà dare comunicazione all’Ufficio Logistica, utenze e posta dell’UniFg dell’avvio e della fine dei lavori, trasmettendo apposito cronoprogramma delle installazioni da effettuare.
I versamenti del canone di concessione devono essere effettuati mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la Tesoreria dell’Università di Foggia - Banca Popolare Pugliese - CODICE IBAN – XX00X0000000000X00000000000.
Articolo 3. MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.
Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista potrà essere causa di revoca della concessione.
Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’UniFg che a tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva prestata in sede di stipula contrattuale.
Articolo 4. CANONE DI CONCESSIONE E PREZZIARIO PRODOTTI.
Il canone di concessione aggiudicato e da corrispondere all’Università di Foggia, comprensivo di ogni spesa e onere, rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
I prezzi dei prodotti erogati dai distributori, dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo di durata contrattuale.
L’Allegato B al presente Capitolato indica la tipologia dei prodotti da erogare, le loro grammature, nonché il valore imposto quale prezzo di vendita.
L’Allegato C al presente Capitolato riporta i dati orientativi del bacino di utenza per le sedi interessate dalla concessione del servizio (oltre al dato degli studenti, docenti, personale tecnico -amministrativo, partecipanti a convegni e corsi organizzati dall’Università, familiari e amici degli studenti, esperti e ospiti dell’Università a qualsiasi titolo è indicato il numero di prestazioni effettuate per sedi a giugno 2022 che è indicativo, in maniera presuntiva, del numero di accessi effettuati alle singole sedi).
Articolo 5. AUMENTO - DIMINUZIONE DEI DISTRIBUTORI IN CORSO DI CONTRATTO. VARIAZIONE UBICAZIONE.
Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x'Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei distributori, ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nonché di variarne l'ubicazione, salvo concordare con il concessionario, nell'ipotesi di nuova installazione, la tipologia del distributore, anche in base al numero presunto degli utenti fruitori.
In caso di aumento/diminuzione dei distributori il canone annuo dovuto all’Unifg verrà, conseguentemente, aumentato o diminuito tenendo conto del canone unitario aggiudicato. In ogni caso si precisa il distributore non deve essere posizionato lungo le vie di esodo previste dal piano di emergenza evacuazione; in particolare sono da evitare, in quanto in contrasto con la vigente normativa di legge in materia di antincendio, le seguenti collocazioni:
▪ in prossimità delle porte di sicurezza quando diminuisca la larghezza della stessa, anche parziale, verso l'uscita;
▪ sui pianerottoli delle scale, diminuendo la capacità di deflusso delle persone, sia in situazioni ordinarie che in caso di emergenza;
▪ all'interno di spazi, locali, corridoi, scale, che costituiscano "Compartimentazione Antincendio";
▪ all'interno di locali già utilizzati per contenere centraline di Controllo Antincendio, Antintrusione, ecc.
Per ogni distributore, all'atto del suo posizionamento, l'impresa fornitrice deve rilasciare copia del Collaudo/Certificazione di corrispondenza alla normativa di riferimento.
Per ogni singolo sito in cui è collocato il distributore si dovrà effettuare a cura e spese della società concessionaria la verifica periodica dell'impianto elettrico e del conduttore di terra.
L'ubicazione di ulteriori distributori deve essere preventivamente definita e approvata all’Ufficio Logistica, utenze e posta dell’Università di Foggia che ne valuta l'idonea collocazione ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza.
Individuata l'area/spazio di idonea collocazione del distributore l’UniFg, tramite l’Ufficio Logistica, utenze e posta, la società concessionaria effettuerà, a proprie cure e spese, il relativo allaccio all'energia elettrica e/o allaccio acqua provvedendo ad eseguire i necessari lavori e impianti elettrico-idrici per l'avviamento del distributore. In caso di rottura di opere murarie deve essere effettuato il ripristino allo stato originario.
Resta salva la facoltà dell’UniFg di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, l'elenco aggiornato del parco distributori installati sull'intero territorio di sua pertinenza.
Articolo 6. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI DISTRIBUTORI.
I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti di minima:
a. essere nuovi di produzione e non ricondizionati, e, comunque, l’anno di introduzione sul mercato non deve essere anteriore al 2021;
b. essere perfettamente funzionanti, marcati CE, in grado di garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, 24 ore su 24 per tutto il periodo della concessione (a tal fine l'impresa concorrente illustra nella relazione tecnica le "procedure e strumenti adottati a garanzia del costante e regolare funzionamento del distributore")
c. rispettare la norma CEI EN 60335 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”;
d. essere muniti della documentazione ai sensi del D. Lgs. n. 17/2010: dichiarazione di conformità e manuale di istruzioni per l'uso;
e. essere stati progettati e costruiti in modo da rendere agevole l'accesso alle parti che li compongono, al fine di facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione degli stessi;
f. essere installati in aree nelle quali sia agevole l'accesso degli operatori incaricati dell'esecuzione degli interventi/operazioni di pulizia e sanificazione
g. essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una agevole pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
h. avere la "bocca" esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
i. avere le superfici destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari di materiale idoneo, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
j. mettere in evidenza l’eventuale presenza di prodotti a “Km 0”, di prodotti freschi, o provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica, di prodotti per diabetici, per intolleranti al glutine, al lattosio, per ipertesi.
k. essere muniti, laddove necessario, di appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare le condizioni di temperatura degli alimenti e delle bevande erogati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
l. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande
m. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto erogato e sul relativo prezzo (distinto per moneta e chiave);
n. consentire di regolare, secondo il gusto dell'utente, la possibilità di scelta della quantità di zucchero (almeno secondo le tipologie amaro, dolce, molto dolce) contenuta nelle bevande preparate al momento;
o. erogare le bevande preparate al momento utilizzando bicchieri e palettine e cucchiaini di materiale biodegradabile;
p. segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto;
q. essere muniti di gettoniera che accetti denaro contante a partire da € 0,05 centesimi fino a € 2,00 mentre il limite massimo di immissione delle banconote nei distributori dovrà essere fissato a € 10 (dieci), ed erogare il resto in moneta, segnalando chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
r. essere muniti di dispositivo per l’utilizzo di chiave magnetica o altro dispositivo automatico;
s. verifica periodica della scadenza dei prodotti.
Per distributori semiautomatici si intendono i distributori di bevande calde a mezzo cialde o similari. Tutti gli aspetti di sicurezza elettrica descritti nelle specifiche norme CEI/UNI dovranno essere rispettati dall'impresa aggiudicataria per garantire la sicurezza elettrica degli utenti.
Su ciascun distributore l'impresa deve apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso ed un recapito telefonico per segnalazione guasti e/o rabbocchi della merce, funzionante continuativamente nelle 24 ore.
Deve essere garantita la scrupolosa pulizia e igiene dei distributori (a tal fine l'impresa concorrente illustra nella relazione tecnica di gara le procedure e gli strumenti adottati a garanzia del mantenimento di una costante e ottimale condizione di igiene del distributore).
L’uso, la manutenzione e il rifornimento dei distributori non devono compromettere in alcun modo la pulizia dei locali ove gli stessi sono in funzione e degli spazi circostanti.
I distributori rimangono di proprietà della società concessionaria cui spetta ogni onere di manutenzione, ordinaria e straordinaria.
L'Università di Foggia individua e mette a disposizione gli spazi dove i distributori dovranno essere collocati all'interno degli immobili sedi di proprie attività didattiche e/o amministrative.
Sistema di pagamento utilizzato dal distributore automatico:
I distributori automatici devono funzionare a denaro contante o a scheda prepagata (cd. chiave).
Gli stessi devono poter essere utilizzati con i principali sistemi di pagamento presenti sul mercato ed essere muniti di gettoniera elettronica che accetti monete di diversa pezzatura (da € 0,05 ad 2,00) nonché dotati di dispositivi "rendi resto" e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi,
schede ecc.); i predetti sistemi elettronici devono essere ricaricabili tramite monete/banconote ed essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.
I distributori devono essere provvisti di display che visualizzi la somma delle monete introdotte e di dispositivo rendiresto; devono, inoltre, segnalare l'eventuale indisponibilità del prodotto.
La società concessionaria deve garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
Sul distributore dovranno essere riportati i riferimenti e le modalità per richiedere eventuali rimborsi di somme indebitamente riscosse.
La distribuzione delle chiavi/schede è a carico del concessionario.
La chiave/scheda deve essere fornita esclusivamente agli studenti e dipendenti dell’UniFg che ne facciano richiesta dietro versamento di un deposito cauzionale di € 2,00 da restituire alla riconsegna della chiave/scheda.
Il possesso della chiave dà diritto ad uno sconto, sui costi dei prodotti erogati, di € 0,05 (cinque centesimi di euro) in favore degli studenti e dipendenti dell’UniFg che abbiano chiesto di utilizzare detta chiave.
Al momento della cessazione del contratto il concessionario deve provvedere a ritirare la chiave restituendo sia la cauzione originaria sia l'importo monetario eventualmente caricato in chiavetta.
La società concessionaria uscente è tenuta all'effettuazione delle suddette restituzioni fino a 6 mesi successivi alla cessazione del servizio.
L’UniFg è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori automatici.
L’UniFg, inoltre, è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto relativamente ai distributori e al loro contenuto.
Articolo 7. ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
La società concessionaria deve garantire a proprie spese la realizzazione del programma di manutenzione dei distributori installati finalizzato al puntuale e continuativo funzionamento degli stessi e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.
1. Manutenzione preventiva
Comprende le attività volte a mantenere i distributori automatici in efficiente stato di funzionamento, ossia revisione generale, controllo e messa a punto, eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.
Gli interventi di manutenzione preventiva debbono essere eseguiti periodicamente, con frequenza minima trimestrale, su tutti i distributori installati.
2. Manutenzione correttiva
Comprende le attività volte a ripristinare la normale funzionalità dei distributori, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni dei distributori ovvero dei loro componenti.
La società concessionaria deve intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il termine massimo di 24 ore dalla chiamata o entro l'eventuale minor termine offerto in sede di gara escludendo i giorni festivi e le domeniche.
Qualora il guasto non sia riparabile in loco ovvero comporti un fermo macchina superiore alle 24 ore, la società concessionaria deve provvedere alla sostituzione del distributore entro e non oltre il termine dì 48 ore dalla chiamata con altro di eguali o superiori caratteristiche tecniche.
Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale specializzato, in possesso di competenze tecniche adeguate alle attività da svolgere.
I distributori che nonostante gli interventi di manutenzione presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla società concessionaria entro cinque giorni lavorativi (esclusi quindi i festivi e le domeniche) dalla richiesta dell’Università di Foggia.
Il servizio di assistenza e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei distributori installati e i relativi oneri sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della società concessionaria.
Resta inteso che la sicurezza elettrica dell'apparecchiatura debba essere ripristinata da parte della società concessionaria da un tecnico abilitato ai sensi di legge.
Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore apposita etichetta contenente i recapiti telefonici del servizio di assistenza. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione del distributore entro le 24 ore il concessionario ha l'obbligo di sostituire, a propria cura e spese, il distributore.
Deve in ogni modo essere garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutta la durata contrattuale.
La società concessionaria è tenuta a fornire trimestralmente all’Ufficio Logistica, utenze e posta dell’UniFg l’elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, su supporto informatico, evidenziando:
1. tipologia e modello della macchina;
2. ubicazione;
3. data e ora della richiesta di intervento;
4. motivazione della chiamata;
5. data e ora dell’intervento.
Articolo 8. PRODOTTI DA EROGARE
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
⮚ bevande calde;
⮚ bevande fredde in lattina, bottigliette PET o Tetrapak;
⮚ alimenti solidi preconfezionati.
La tipologia dei prodotti da erogare, le loro grammature, nonché il valore imposto quale prezzo di vendita sono riportate nell’Allegato B al presente Capitolato.
Deve essere sempre garantita la più ampia scelta possibile ai consumatori tra tutta la gamma dei prodotti erogabili dai distributori.
I prodotti da erogare dovranno essere ben visibili all'acquirente ed indicare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti presenti nei distributori non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il …” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata. L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere autorizzata dall’UniFg.
I prezzi dei prodotti non inclusi nell’Allegato B “Tipologia prodotti, grammature, prezzi di vendita” previa autorizzazione a firma congiunta del Rup e del Dec dell’UniFg, non potranno mai essere di valore superiore a quelli stabiliti dal listino Confcommercio/Confesercenti.
I generi alimentari forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità.
Il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non scatenare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.
I distributori automatici dovranno:
- erogare bevande calde di ottima qualità, caffè in chicchi macinati all' istante, almeno 1 (uno)" miscela bar";
- fornire automaticamente i cucchiaini/palette per mescolare le bevande che devono essere biodegradabili e compostabili;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero;
- dovranno fornire automaticamente la posata per il consumo di macedonia e verdura, nonché, per quest’ultima il condimento in monodose (olio extra vergine d’oliva).
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.
In coerenza con l’impegno di questa amministrazione per la tutela dell’ambiente il Concessionario si impegnerà a non rifornire i distributori automatici situati presso i Dipartimenti di Studi Umanistici, DAFNE e Giurisprudenza, presso i quali sono installate le “fontanelle ecologiche”, di bottiglie di acqua minerale in plastica (comprese le bottiglie in plastica di origine vegetale).
Tale obbligo riguarderà anche il Dipartimento di Economia di Via Caggese e Palazzo Ateneo, dove le "fontanelle ecologiche" sono in fase di installazione.
Nelle restanti sedi, il Concessionario si impegna ad affiancare alle bottiglie di acqua minerale in plastica quelle in Tetra Pak.
Inoltre, il Concessionario si impegna a sostituire gli imballaggi e altri materiali in plastica con altri ecocompatibili.
È fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant’altro non richiesto dall’UniFg che, ad ogni buon conto, si riserva la facoltà di chiedere l’integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione.
I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell’UniFg esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.
Articolo 9. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
I distributori, inizialmente nel numero complessivo di 26 (ventisei) macchinari, dovranno essere installati entro e non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, per tipologia e nella quantità e nei luoghi indicati nel relativo allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
La società concessionaria dovrà provvedere alla pulizia e sanificazione, sia interna che esterna, dei distributori con cadenza minima settimanale e comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica e di decoro degli stessi.
La società concessionaria dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico, per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette, i quali dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati mediante sostituzione di sacchi e sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo.
Per tutto il periodo di vigenza contrattuale, dovrà essere garantita la continuità del servizio.
Al termine del contratto, la società concessionaria dovrà asportare le proprie apparecchiature entro 20 (venti) giorni dalla scadenza e provvedere ai necessari ripristini dei luoghi allo stato originario, compresa eventuale ripulitura e, se necessaria a parere dell’Ufficio Logistica, utenze e posta dell’UniFg, riverniciatura delle pareti sporche, ripulitura, e se ritenuto necessario a parere dell’Ufficio Logistica, utenze e posta dell’UniFg, sostituzione dei pavimenti logorati o danneggiati.
La società concessionaria si impegna, altresì, a:
a. stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, il tutto in conformità ai criteri stabiliti dal sistema HACCP e nel Regolamento Comunitario 852/2004;
b. utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc..), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
c. somministrare prodotti e generi di consumo aventi un marchio noto e di primaria qualità, nonché conformi alle disposizioni legislative e/o regolamentari, nazionali e/o comunitarie, in materia di prodotti alimentari, di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande;
d. usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
e. provvedere a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell’UniFg;
x. xxxxxxxxxx, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
x. xxxxxxxxx, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
h. su richiesta motivata dell’UniFg, sostituire prodotti presenti nei distributori automatici con altri analoghi alle stesse condizioni contrattuali vigenti.
Articolo 10. PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO. RESPONSABILE DI COMMESSA.
La società concessionaria del servizio è tenuta a comunicare all’UniFg, prima dell'inizio delle attività contrattuali, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici, nonché l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti.
Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
La Società appaltatrice si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualificazione professionale e l’impiegherà sotto la sua diretta responsabilità.
Il personale impiegato dalla Società appaltatrice non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale all’UniFg; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato, nonché di quelle del “Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Foggia” adottato con decreto del Rettore n. 1183/2018, integrativo del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013, e quelli derivanti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le strutture all’UniFg sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale durante l’espletamento del servizio:
▪ vesta decentemente con idonea tenuta da lavoro e porti ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità della Ditta, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un'agevole identificazione da parte dell'utenza;
▪ abbia sempre con sé un documento di identità personale;
▪ consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute nell'ambito delle sedi servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare all’UniFg;
▪ segnali subito, agli organi competenti all’UniFg ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
▪ tenga sempre un contegno corretto;
▪ non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia o svolga l'attività di competenza negli orari e tempi stabiliti;
▪ mantenga un comportamento adeguato all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività didattiche e amministrative.
L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato.
La Società concessionaria è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell’UniFg, per colpa imputabile ai propri dipendenti.
La Società concessionaria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione e un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di competenza nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio e sulla sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro.
La Società si impegna ad assumere tutte le responsabilità relative al personale da adibire al servizio oggetto del presente Capitolato, che dovrà essere costituito da persone capaci e fisicamente idonee, in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. e provviste di assicurazione di legge. L’elenco del personale adibito al servizio, dovrà essere tempestivamente aggiornato qualora si verifichino nuovi inserimenti, riguardo ai quali, entro una settimana dagli stessi, devono essere fornite da parte della Società appaltatrice all’UniFg, unitamente alla documentazione di entrata in servizio di nuovo personale, tutte le certificazioni sopra indicate.
L’UniFg si riserva il diritto di chiedere alla società concessionaria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso la società provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri per l’UniFg.
Articolo 11. SICUREZZA DEL PERSONALE.
La Società appaltatrice ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare dovrà avere provveduto:
- all'istituzione, all'interno della propria organizzazione, del Servizio Prevenzione e Protezione e alla designazione dei Rappresentanti per la Sicurezza e del Medico Competente;
- alla preparazione di un documento in cui siano individuati e valutati i rischi connessi alle diverse fasi dell'attività lavorativa necessaria allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato e siano specificate le relative procedure di sicurezza; (pertanto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Società appaltatrice dovrà prendere
contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’UniFg per definire i rischi connessi all'attività);
- alla formazione del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di identificare e prevenire i rischi connessi all'attività lavorativa.
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Inoltre, la Società appaltatrice è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) prodotto dall’UniFg, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed allegato al presente Capitolato speciale di appalto.
L’Università di Foggia fornirà all’Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Articolo 12. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO.
Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l’esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell’Ateneo.
Il Concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc..
Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all’eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.
In particolare, sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
❖ fornitura dei distributori (aventi le caratteristiche e requisiti indicati nel presente capitolato) offerti in gara e relative operazioni di posizionamento/installazione a regola d'arte e con l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e di quelle CEI/UNI, manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in perfetta efficienza degli stessi;
❖ l’installazione e gli allacciamenti di tutti i distributori richiesti a cura e spese del concessionario;
❖ mantenimento della situazione di conformità dei distributori alle disposizioni antinfortunistiche vigenti per tutta la durata del contratto;
❖ rimozione e ritiro a fine contratto dei distributori e ripristino dei locali dell’Università allo stato di consegna iniziale;
❖ possesso dei titoli autorizzativi/certificati prescritti dalla normativa vigente relativamente al deposito/stabilimento dove vengono conservati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori;
❖ utilizzo di prodotti alimentari e non alimentari (es. bicchieri, palettine...) conformi ai requisiti di cui alla vigente legislazione alimentare;
❖ corrispondenza dei prodotti erogati dai distributori ai requisiti e alle caratteristiche merceologiche proprie del prodotto erogato;
❖ effettuazione delle operazioni di fornitura/rifornimento dei distributori in maniera tale da assicurare la costante disponibilità dei prodotti ed evitare ogni interruzione del servizio (se del caso provvedendo più volte al giorno, anche nei giorni prefestivi e festivi) con particolare attenzione per i distributori siti all'interno delle sedi didattiche e amministrative che non dovranno mai risultare vuoti o sguarniti;
❖ effettuazione delle operazioni di rifornimento dei distributori senza determinare interferenze con il normale funzionamento degli uffici e attività didattiche;
❖ effettuazione degli interventi necessari al mantenimento di adeguate condizioni di igiene e pulizia dei distributori installati, e delle loro parti, attraverso la predisposizione di uno specifico piano di pulizia/sanificazione/disinfestazione in accordo con le indicazioni del piano di autocontrollo predisposto dal concessionario stesso;
❖ uso di prodotti per la pulizia e sanificazione/disinfestazione dei distributori conformi alla vigente normativa;
❖ effettuazione del trasporto dei prodotti, dai locali di deposito ai distributori, nel rispetto della vigente legislazione alimentare;
❖ utilizzo di personale adeguatamente formato per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento dei distributori e di pulizia/sanificazione/disinfestazione degli stessi;
❖ restituzione dei soldi indebitamente trattenuti, in caso di malfunzionamento dei distributori o mancata erogazione dei prodotti;
❖ disponibilità del personale necessario a garantire il regolare ed ottimale espletamento del servizio;
❖ possesso dell'assicurazione con primaria compagnia per qualsiasi danno arrecato a persone o cose in relazione al servizio svolto;
❖ pagamento di tutte le imposte, tasse, contributi di qualsiasi genere connesse al servizio; puntuale pagamento all’Università di Foggia del canone di aggiudicazione stabilito;
❖ rimozione temporanea, dello spostamento, o rimozione del distributore per sopravvenute e motivate esigenze dell’Università di Foggia.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, sono consentite l'indicazione del nome/marchio del Concessionario e quelle necessarie ad assicurare le dovute informazioni all'utente sui prodotti erogati/distribuiti.
Si precisa che i prodotti e tutto il materiale/attrezzature necessari alla pulizia/sanificazione/disinfestazione e manutenzione dei distributori devono essere conservati in depositi esterni alle sedi universitarie a cura e a carico della impresa non essendovi locali idonei all'uopo disponibili.
La società concessionaria non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall’Università di Foggia per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Tecnico, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'UniFg stessa.
Articolo 13. ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA.
Saranno a carico dell’UniFg:
❖ l’individuazione e concessione delle aree/spazi all'interno delle proprie strutture;
❖ l’individuazione di punto luce/punto acqua e vigilanza e controllo anche in forma di autorizzazione dei necessari lavori edili e/o impiantistici;
❖ la fornitura di acqua ed energia elettrica;
❖ pulizia delle aree attigue ai distributori e smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei medesimi.
L'Università di Foggia si riserva la possibilità di effettuare controlli sanitari sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, sull'osservanza delle norme igieniche ed in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle caratteristiche dichiarate nell'offerta ed alle norme di legge.
L'Università di Foggia potrà pertanto effettuare controlli qualitativi e quantitativi con ricorso anche ad analisi presso le proprie strutture o strutture esterne, senza che la società concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.
In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile espresso, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio incaricato; le spese per le analisi saranno a carico del fornitore.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della società concessionaria immediatamente e, comunque, in modo da non arrecare alcun inconveniente all'Università di Foggia. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Università di Foggia non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti. Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio la presenza, nei distributori, di prodotti oltre la data indicata come termine minimo di conservazione/data di scadenza.
Articolo 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO.
È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del d.lgs n. 50/2016.
I crediti derivanti dalle fatture emesse dall’UniFg possono essere ceduti secondo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa e l’Amministrazione può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge.
Articolo 15. SUBAPPALTO.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
La Società appaltatrice, oltre che per sé, trasmette all’UniFg, prima dell’inizio del servizio, la documentazione del subappaltatore di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Pagamento da parte dei subappaltatori: l’UniFg non fatturerà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni effettuate.
Rapporti con i subappaltatori: qualora il Responsabile del procedimento dovesse, per validi motivi, ritenere il subappaltatore non più idoneo allo svolgimento dell’attività subappaltata, ne darà comunicazione scritta alla Società appaltatrice.
In tal caso la Società appaltatrice dovrà provvedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore e all’adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività.
La risoluzione del subappalto non darà diritto alla Società appaltatrice di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o la proroga dei tempi di esecuzione dei servizi e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra appaltatore e subappaltatore, sarà a carico della Società appaltatrice stessa.
La Società appaltatrice è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori e cottimisti, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
La Società appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero derivare all’UniFg o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Società appaltatrice deposita presso l’Unifg il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La Società appaltatrice allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto la Società appaltatrice trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’UniFg non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’UniFg procederà a richiedere alla Società appaltatrice l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
La Società appaltatrice è, altresì, obbligata ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 del Codice dei contratti.
Nel caso in cui la Società appaltatrice, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’UniFg, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La Società appaltatrice deve inoltre comunicare all’UniFg le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società appaltatrice, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’UniFg, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
La Società appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
La Società appaltatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l’UniFg da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
La Società appaltatrice si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’UniFg inadempimenti da parte del subappaltatore di rilevanza tale da giustificare la risoluzione.
In tal caso la Società appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’UniFg, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
La Società appaltatrice si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice dei contratti pubblici, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte del Gestore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’UniFg può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
La Società appaltatrice deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 16. CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA'
L’Università di Foggia, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'affidamento, si riserverà, qualora lo ritenga necessario, di attivare con le modalità e la frequenza che riterrà opportune, procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio.
Ai Referenti responsabili dell’UniFg spettano, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, il compito di effettuare anche giornalmente, di persona o mediante altro dipendente a ciò delegato, ispezioni e controlli relativamente ai distributori, ai prodotti erogati e in generale al regolare svolgimento del servizio compresa la facoltà di far eseguire analisi sui prodotti forniti.
Le spese sostenute per gli accertamenti risultati sfavorevoli alla società concessionaria, comprese quelle relative ad eventuali analisi effettuate, saranno poste a carico della stessa.
I predetti controlli potranno pertanto riguardare:
❖ previa apertura dei distributori, le condizioni igieniche degli stessi;
❖ la mancanza dei prodotti, la qualità e il termine minimo di conservazione/data di scadenza;
❖ le modalità di svolgimento del servizio, compreso il regolare ed efficiente rifornimento dei distributori;
❖ il rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato e dalla normativa di legge vigente in materia. In caso di prodotti contestati, i medesimi dovranno essere sostituiti tempestivamente in modo da non recare alcun inconveniente all'UniFg e agli utenti fatti salvi gli ulteriori provvedimenti;
❖ la garanzia, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti, della restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
Articolo 17. PENALITA'.
In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato o carenze nello svolgimento del servizio, l’UniFg si riserva l’applicazione delle sanzioni disciplinate dal presente articolo.
Le penali verranno applicate, secondo la procedura di seguito indicata, tutte le volte in cui perverranno segnalazioni scritte dai referenti, dai dirigenti e responsabili delle sedi universitarie e, inoltre, nei casi in cui controlli di ufficio effettuati dal/i Direttore/i dell’esecuzione del contratto dovessero far emergere qualsiasi tipo di inadempienza da parte della Società appaltatrice.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal/i Direttore/i dell’esecuzione del contratto dell’UniFg all’impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dalla stessa anche per telefax o mail/pec, in cui faranno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione.
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nella contestazione sarà concesso all’impresa appaltatrice un termine di 2 (due) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l’UniFg, qualora non riceva giustificazioni o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al presente articolo o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.
È comunque fatto salvo l'eventuale risarcimento del maggior danno, sempreché le violazioni commesse non configurino ipotesi per le quali è prevista la facoltà dell’Università di Foggia di risolvere il contratto di concessione.
PENALI
DESCRIZIONE | IMPORTO PENALE |
Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto |
Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l'installazione dei distributori all'inizio del contratto | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto |
Mancata consegna/aggiornamento, nei tempi stabiliti, dell'elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e dichiarazione allegata | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per le riparazioni dei distributori in caso di guasti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata sostituzione del distributore, entro quattro giorni lavorativi successivi alla segnalazione, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione | € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito |
Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 | € 50,00 per ogni giorno dì ritardo |
Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici | € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive |
Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal "paniere prodotti" | € 50,00 a prodotto, per la prima infrazione € 100,00 a prodotto, per infrazioni successive |
Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, con conseguente compromissione della salute del cliente/utente | € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto |
Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità e le modalità che scaturiranno in sede di offerta | €100,00 a distributore, per la prima infrazione € 200,00 a distributore, per infrazioni successive |
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti | €. 500,00 per ogni infrazione accertata |
Su tutte le somme dovute dalla società concessionaria all’UniFg, dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, al tasso legale, dal giorno successivo a quello in cui è maturato il ritardo e fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento.
L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva esclusa; qualora lo superasse, l’UniFg potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.
Le penali sono gestite, alternativamente:
- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante emissione di apposita fattura.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.
Clausola risolutiva espressa
A seguito dell’avvenuta applicazione di cinque penali in un anno per i casi prima indicati l’UniFg si riserva di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con contestuale incameramento della cauzione e l’esecuzione del servizio in danno dell’impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall’inadempimento.
È inoltre applicabile la disciplina predetta:
1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
3. nel caso di subappalto di tutto o parte del contratto, al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 18. CAUZIONE DEFINITIVA
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’UniFg.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria prestata in gara, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Nel caso di R.T.I. la garanzia deve essere intestata a tutte le società facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’Impresa capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per le altre società che costituiscono il raggruppamento.
Articolo 19. RISCHI, RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE.
La società concessionaria provvede alla rimessa in efficienza del distributore in caso di loro danni, qualunque ne sia l'entità e da chiunque causati, compresi incendio, scasso, atti vandalici, furto o tentativi di scasso e furto, sia in orario di servizio che extra orario di servizio.
La società concessionaria risponde pienamente dei danni a persone e cose dell’Università di Foggia o terzi che possono derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti dei quali è chiamata a rispondere.
L'UniFg deve intendersi completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o richiesta in merito.
A tal fine l'impresa stipula con primaria compagnia di assicurazione le polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:
1) RCT — Terzi (intendendosi per terzi anche l’UniFg, i propri studenti, dipendenti e collaboratori o qualunque altro utente) per danni arrecati a persone e/o cose con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00;
2) RCD — per Xxxxx arrecati ai fabbricati in proprietà od uso all’UniFg compresi i beni e gli impianti negli stessi contenuti con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.
Copia delle predette polizze dovranno essere trasmesse successivamente all'aggiudicazione e con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Articolo 20. RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Università di Foggia comunicherà alla società la sua decisione di risolvere il vincolo contrattuale a mezzo racc.ta a/r e/o nota trasmessa via pec all’indirizzo comunicato in fase di stipula del contratto, indicando le ragioni che hanno determinato tale decisione.
La sanzione della risoluzione del contratto per inadempimento è irrogata mediante l’adozione di apposito atto (decreto), che recepisca la decisione assunta e che interromperà, senz’altra formalità, il corso del rapporto contrattuale.
Il provvedimento (decreto) di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà, inoltre, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’UniFg che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale.
Nel caso di inadempienze, l’UniFg può fissare un congruo termine, non inferiore a cinque giorni, entro il quale la Società appaltatrice si deve conformare alle prescrizioni del Capitolato; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
La risoluzione può operare in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Società appaltatrice, e l’UniFg conserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Società appaltatrice;
b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della Società appaltatrice;
c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d) impiego del personale non dipendente della Società appaltatrice;
e) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio affidate alla Società appaltatrice;
f) utilizzo ripetuto di prodotti in violazione delle norme previste dal contratto e dalle caratteristiche tecniche qui indicate;
g) casi di intossicazioni dovute all’accertata imperizia della Società appaltatrice;
h) inadempienze nel rispetto delle prescrizioni del patto di integrità e del piano anticorruzione dell’UniFg;
i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione del contratto collettivo di riferimento;
j) mancato ingiustificato pagamento delle retribuzioni del personale dipendente per due mensilità consecutive;
k) interruzione immotivata del servizio, fatti salvi i motivi di forza maggiore;
l) subappalto del servizio tranne che per i casi ammessi dagli atti di gara e dalla legge;
m) cessione del contratto a terzi;
n) violazione ripetuta per almeno tre volte delle norme di sicurezza e prevenzione;
o) ulteriore inadempienza della Società appaltatrice dopo la comunicazione di n. 5 (cinque) penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno.
L’UniFg si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società appaltatrice.
In tal caso l’UniFg ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società appaltatrice.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’UniFg, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con comunicazione inviata via pec, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’UniFg;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli:
b.1. regole di esecuzione del servizio;
b.2. obblighi di riservatezza;
b.3. subappalto;
b.4. cauzione definitiva;
b.5. divieto di cessione del contratto; cessione del credito.
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice degli appalti (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’UniFg).
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, la Società appaltatrice si obbliga a fornire all’UniFg tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici l’UniFg interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
L’UniFg procederà, inoltre, alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della Società appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’UniFg potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
L’UniFg può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi della Legge di Stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208 (art.1 commi 494 - 495) qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata apposita Convenzione Consip S.p.A. riguardante il servizio in questione, a condizioni più vantaggiose per l’Università quest’ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal soggetto aggregatore individuato dall’art. 37 del d.Lgs. 50/2016, qualora il fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.
In caso di negligenza, interruzione o di irregolarità nella esecuzione del servizio, rilevati con puntuale relazione dal Responsabile della Struttura Didattica e/o Amministrativa, l’UniFg muoverà contestazione scritta, che sarà inviata all’indirizzo dell’Aggiudicatario, con lettera raccomandata e/o trasmessa via pec all’indirizzo comunicato in fase di stipula del contratto.
L’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore ai dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
Decorso inutilmente il termine sopra indicato, senza che l’Aggiudicatario abbia fornito risposta alle contestazioni sollevate, oppure, qualora le controdeduzioni fossero ritenute insufficienti, l’UniFg, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, potrà:
- acquisire il servizio presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- in caso di ritardato avvio del servizio, rispetto ai termini indicati nel contratto, applicare una penalità di € 100,00 per ogni giorno di naturale, consecutivo, continuo ritardo;
- qualora l’Aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità del servizio fornito e in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze, applicare una penale da € 200,00 a € 2.000,00 commisurata alla gravità, entità e frequenza degli eventi negativi verificatisi.
L’ammontare della penalità verrà addebitato all’Impresa aggiudicataria; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’Impresa aggiudicataria ha eventualmente in corso con l’Azienda e sulla cauzione disponibile.
In caso di acquisizione del servizio in danno presso terzi, l’UniFg è obbligata a darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente, entro il termine di dieci giorni, mediante raccomandata A.R.
La Società appaltatrice inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo del servizio così acquistato.
L’Università di Foggia può richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal Capitolato tecnico ed in particolare nel caso di modifiche delle normative nazionali che comportino ripercussioni organizzative sulle strutture universitarie, l’UniFg si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 21. RECESSO CONTRATTUALE.
Qualora la Società appaltatrice intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’UniFg provvederà a trattenere, a titolo di penale, il deposito cauzionale, ad addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla assegnazione del servizio ad altra società, e comunque a richiedere il risarcimento di maggior danno.
In questo caso nulla è dovuto alla Società appaltatrice per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
In ogni caso la Società appaltatrice è tenuta a mantenere il servizio fino all’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni del contratto.
L’UniFg ha diritto, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’art. 109 del Codice dei contratti pubblici, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al alla Società appaltatrice con trasmissione via pec.
Dalla data di efficacia del recesso, la Società appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’UniFg.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’UniFg che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Università di Foggia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al gestore con comunicazione inviata via pec.
Articolo 22. FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, i1 foro territoriale competente è quello del Tribunale di Foggia.
Articolo 23. DISPOSIZIONI GENERALI.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l’Università di Foggia non esime la Società appaltatrice dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Società appaltatrice sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'UniFg, dipendenti da tale interruzione.
Previo congruo preavviso di tre mesi, comunicato per iscritto al Concessionario, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, la Stazione appaltante si riserva di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali. In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.
In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, la Stazione appaltante deve essere avvisata con la massima sollecitudine.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, deve comunicarlo nel più breve tempo possibile alla Stazione appaltante, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, la Stazione appaltante si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni previste.
Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Università di Foggia è portatrice.
Occorre tenere anche presente la particolare natura del presente contratto e, conseguentemente, dell'essenzialità di una regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Società appaltatrice al fine di garantire il pubblico servizio.
Codice di comportamento
L’Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Foggia” adottato con decreto del Rettore n. 1183/2018, integrativo del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'UniFg, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
Articolo 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:
a. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/2016;
b. l’aver predisposto un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantite la conformità al Regolamento Europeo 679/2016, quale elemento al fine di valutare l’affidamento e la conseguente stipula del contratto di appalto, in particolare nell’ambito dei servizi;
c. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
d. di indicare una persona fisica oppure un Responsabile della protezione dati interno o esterno all’azienda che funga da referente e sia mezzo di collegamento tra le due società/enti;
e. il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve rispettare solo le indicazioni presenti nell'informativa privacy per l'assegnazione delle provvidenze e servizi, altresì dovrà integrare il trattamento dati dell’UniFg alle proprie procedure comunicando e/o condividendo il proprio trattamento dati;
f. il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per l’affidamento di appalti e servizi;
b. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in base ad adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti.
A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà escluso dalla gara medesima.
c. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’UniFg, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d. Il trattamento dei dati verranno acquisiti prevalentemente con supporti informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell’UniFg;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);
e. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università di Foggia, in persona del suo Rettore e legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Foggia alla Xxx X. Xxxxxxx x. 00/00 – mentre Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (email: xxx@xxxxx.xx – PEC: xxx@xxxx.xxxxx.xx)
f. il soggetto aggiudicatario dell’appalto ha il diritto di chiedere all’UniFg, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, qualora intenda operare una rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, così come previsto dagli artt. 7, 8, 9,
10 del vigente codice della privacy; ha diritto, altresì, di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenerne copia in un format strutturato, semplice e facilmente consultabile da dispositivo automatico in tutti i casi previsti dall’art. 20 del medesimo Regolamento, scrivendo al Titolare del trattamento oppure al Responsabile della Protezione dati all’indirizzo mail summenzionato; nonché proporre reclamo all’Autorità Garante di controllo dello Stato di residenza.
Articolo 25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RESPONSABILE DI COMMESSA.
L’Università di Foggia individua, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e di cui alla Linee Guida Anac n. 3, assunte con Xxxxxxxx n. 1096 del 26 ottobre 2016 il Responsabile unico del procedimento nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, Responsabile in servizio Beni economali, cassa economale, patrimonio e attrezzature scientifiche afferente l’Area Affari tecnici e Negoziali dell’Università di Foggia. Il Rup sarà affiancato dal Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del giorno 07 marzo 2018, che sarà successivamente individuato e notificato alla società concessionaria del servizio. Il Dec potrà altresì avvalersi di direttori operativi, suoi assistenti nella gestione della procedura di controllo delle attività d’appalto individuati con apposito atto amministrativo. L’Appaltatore, individua il Responsabile di commessa, con poteri di piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei confronti dell’UniFg, e lo comunica all’Università di Foggia prima della stipula del contratto di appalto.
Articolo 26. RINVIO E DISPOSIZION1 FINALI.
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili:
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza nelle attività lavorative;
- Codice Civile per tutto quanto non previsto dalle norme suddette.
- le disposizioni contenute e vigenti nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato (R.D. 18/11/1923 n 2440 e no 827/24 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
La partecipazione alla gara comporta piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente Capitolato Speciale e della lettera di invito. I1 presente Capitolato consta di n. 35 pagine complete.
Articolo 27. Allegati al Capitolato Speciale di Appalto.
Sono allegati al Capitolato Speciale di Appalto, per farne parte integrante e sostanziale:
1) Allegato A – sede di installazione e tipologia distributori;
2) Allegato B - tipologia dei prodotti da erogare, le loro grammature, nonché il valore imposto quale prezzo di vendita.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Xxxxxxxx Xxxx |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa |