RECESSO CONTRATTUALE Clausole campione

RECESSO CONTRATTUALE. Entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 1 mese prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. L’A.C., fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all’Appaltatore nei seguenti casi: a) mancata assunzione, da parte dell’impresa appaltatrice, dei servizi oggetto del presente capitolato alla data stabilita dal COMUNE DI TRECASE e/o di mancata presentazione della documentazione necessaria per la formalizzazione dell’Appalto; b) violazione del divieto di subappaltare in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione del COMUNE DI TRECASE, i servizi oggetto del presente capitolato o parte di essi; c) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danni al COMUNE DI TRECASE, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal COMUNE DI TRECASE nella lettera di contestazione; d) violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne il COMUNE DI TRECASE da qualsiasi azione pretesa; e) impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte del COMUNE DI TRECASE; f) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dal COMUNE DI TRECASE relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi; g) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione entro i termini previsti dal COMUNE DI TRECASE, salvo nei casi di forza maggiore, come tale non imputabile all'appaltatore; h) grave violazione degli obblighi facenti capo all'appaltatore per quanto previsto dal presente capitolato ed il disciplinare di gara, con particolare riguardo alla regolarità contributivaed al rispetto del C.C.N.L., che a giudizio insindacabile del COMUNE DI TRECASE, siano tali da incidere sull'affidabilità dell'impresa nella prosecuzione del servizio; i) se uno dei soggetti indicati nelle “clausole antimafia” di cui al Disciplinare di Xxxx, viene gravato, nel corso di esecuzione dell’appalto, di uno dei provvedimenti giudiziari o di proposta o di provvedimento di applicazione di taluna delle misure specificate nelle stesse “clausole antimafia”; j) utilizzo degli automezzi oggetto dell’appalto per altri cantieri, esclusi quelli già previsti nel piano di gestione; k) raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali pari al 5% de...
RECESSO CONTRATTUALE. Isecs si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 20 giorni, dietro il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo della fornitura di servizi non eseguite, come previsto, all’art. 109 del Codice, fatta salva la validità dei contratti già sottoscritti coi singoli lavoratori o il riconoscimento dell’equivalente valore economico, se non per interruzione per giusta causa.
RECESSO CONTRATTUALE. 1. Ai sensi dell’articolo 1373 comma 2 del Codice Civile l’Ente appaltante può re- cedere dal contratto, a partire dal 12° mese dalla data di consegna dei servizi, pre- via comunicazione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avviso di rice- vimento, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già ese- guite o in corso di svolgimento e l’Ente appaltante deve tenere indenne la Società appaltatrice del mancato guadagno ai sensi dell’art. 1671 del c.c. 2. L’Ente appaltante potrà altresì recedere dal Contratto nei seguenti casi: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali; b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico della Società appal- tatrice siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per de- litti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Nelle ipotesi di recesso descritte nei punti a) e b) del presente articolo, la Società appaltatrice avrà diritto al pagamento da parte dell’Ente appaltante dei servizi effet- tivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispet- tivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d’ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. .
RECESSO CONTRATTUALE. Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto dandone preavviso al Locatore, mediante lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
RECESSO CONTRATTUALE. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo, mediante semplice comunicazione scritta senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo o indennizzo per l’Agenzia. E’ fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettuate fino alla data del recesso.
RECESSO CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile è consentito recedere dal contratto, a partire dal 12° mese dalla data di consegna dei servizi, previa comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. In applicazione dell’art. 40 della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 è prevista, in modo inderogabile, la cessazione automatica dell’affidamento all’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito, senza che la ditta possa far valere alcuna rivendicazione.
RECESSO CONTRATTUALE. 1. La Regione potrà recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a quattro (4) mesi, per motivi di pubblico interesse o per l’applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata. 2. In caso di recesso, in deroga al disposto dell’art. 1671 del codice civile, la Regione dovrà remunerare unicamente le prestazioni regolarmente rese dal Gestore sino alla data di efficacia del recesso.
RECESSO CONTRATTUALE. Sistema s.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo arti- colo di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ul- teriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o in- dennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
RECESSO CONTRATTUALE. Qualora la Società appaltatrice intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’UniFg provvederà a trattenere, a titolo di penale, il deposito cauzionale, ad addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla assegnazione del servizio ad altra società, e comunque a richiedere il risarcimento di maggior danno. In questo caso nulla è dovuto alla Società appaltatrice per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto. In ogni caso la Società appaltatrice è tenuta a mantenere il servizio fino all’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni del contratto. L’UniFg ha diritto, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’art. 109 del Codice dei contratti pubblici, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al alla Società appaltatrice con trasmissione via pec. Dalla data di efficacia del recesso, la Società appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’UniFg. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’UniFg che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Università di Foggia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al gestore con comunicazione inviata via pec.
RECESSO CONTRATTUALE. Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile la Stazione appaltante può recedere da contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’Impresa dalle spese sostenute e del mancato guadagno. Qualora l’impresa, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto pri- ma della scadenza prevista, il Comune si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale.