SICUREZZA DEL PERSONALE Clausole campione

SICUREZZA DEL PERSONALE. 17.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, si impegnano l’una verso l’altra, nel caso di affidamento di lavori, anche per tramite di ditte da esse incaricate a: a) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare; b) cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e prote- zione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell’altra Parte. 17.2 Con specifico riferimento ai sopralluoghi Insiel richiede che vengano asse- gnati a ditte qualificate, mentre sarà cura di Insiel fornire la descrizione degli im- pianti da visionare, le prescrizioni di utilizzo delle infrastrutture, le indicazioni sugli eventuali rischi specifici ed interferenziali che si possono incontrare, affinché il Con- cessionario possa predisporre le più adeguate misure di sicurezza. 17.3 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabi- lità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell’altra Parte degli obblighi di cui al presente Articolo. In particolare il Concessionario si obbliga ad operare in base alle prescrizioni di legge vigenti ed alle condizioni imposte dagli Enti gestori delle strade (ad es. predisposizione segnaletica del cantiere); si obbliga altresì a ripristi- nare lo stato dei luoghi come prima del sopralluogo. 17.4 Le Parti si impegnano a coordinarsi, al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
SICUREZZA DEL PERSONALE. VF-IT, conformemente a quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e o successive modifiche o integrazioni, si impegna, verso la Società Ospitata:
SICUREZZA DEL PERSONALE. L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. Questa esigenza diviene imperativa considerando la presenza nei luoghi interessati dalle attività oggetto dell’appalto o in vicinanza degli stessi, dei visitatori, dei degenti, dei fruitori dei servizi e dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
SICUREZZA DEL PERSONALE. Restano a carico dell’Associazione la definizione e l’applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti dell’Associazione impiegati nell’attività di cui alla presente convenzione.
SICUREZZA DEL PERSONALE. VF-IT, conformemente a quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, si impegna, verso la società ospitata:
SICUREZZA DEL PERSONALE. Restano a carico del Gruppo la definizione e l’applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti del Gruppo impiegati nell’attività di cui alla presente convenzione anche tenuto conto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura dove si svolge il servizio. In particolare dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e le procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore nella sede di servizio.
SICUREZZA DEL PERSONALE a. L'importatore di dati deve informare i propri dipendenti e collaboratori in merito alle loro responsabilità lavorative o di mansione e adottare misure per valutare l'idoneità del personale per i ruoli per i quali è considerato per garantire che tali dipendenti e/o collaboratori forniscano un livello di sicurezza e privacy adeguato alle loro l'accesso ai dati e l'ambito dei servizi che sono impegnati a fornire.
SICUREZZA DEL PERSONALE. 4.1 La Terza parte dovrà assicurarsi che tutto il Personale abbia sottoscritto accordi di riservatezza prima di iniziare il lavoro presso le sedi di BT o sui Sistemi BT o prima di accedere alle Informazioni BT. Tali accordi di riservatezza devono essere conservati dalla Terza parte e resi disponibili per l’esame da parte di BT. 4.2 La Terza parte dovrà occuparsi delle violazioni commesse dalla Terza parte stessa e degli standard e controlli di sicurezza di BT applicabili, tramite processi formali comprensivi di misure disciplinari che potrebbero includere l’esclusione del soggetto dalle seguenti attività: • Accesso ai Sistemi BT o alle Informazioni BT; o • Esecuzione di lavori connessi alla prestazione del Servizio. Inoltre, la Terza parte deve assicurarsi di aver implementato procedure idonee a garantire che qualsiasi membro del suo Personale così escluso non possa effettivamente accedere ai Sistemi BT, alle Informazioni BT né svolgere operazioni connesse alla prestazione del Servizio. 4.3 Nei limiti consentiti dalla legge, la Terza parte dovrà prevedere un canale riservato che il suo Personale potrà utilizzare per segnalare in modo anonimo eventuali casi in cui gli sia stato richiesto di agire in modo non conforme ai presenti Requisiti di sicurezza. I relativi report dovranno essere comunicati a BT. 4.4 Quando il Personale della Terza parte non sarà più assegnato a un Servizio, a discrezione di BT, ogni risorsa fisica o Informazione BT in possesso del Personale della Terza parte dovrà essere: restituita alla squadra operativa di BT interessata, oppure distrutta in sicurezza come da controlli di sicurezza 3.22 e 3.23. 4.5 La Terza parte deve disporre di un quadro coerente e consolidato relativo all’uso accettabile di social media personali e aziendali. Detto quadro deve comprendere la garanzia che il personale: • non pubblichi alcunché di diffamatorio, osceno o offensivo nei confronti dell’organizzazione e dei suoi clienti; • non utilizzi loghi dell'organizzazione o dei clienti senza autorizzazione; • non diffonda informazioni non pubbliche relative all’organizzazione o ai clienti senza consenso; • non pubblichi opinioni relative all’organizzazione e ai suoi clienti che potrebbero ragionevolmente essere interpretate come commenti ufficiali dell’organizzazione o dei suoi clienti; • non divulghi qualsivoglia Informazione BT contrassegnata come “Riservata” o “Strettamente confidenziale”. 4.6 La Terza parte deve garantire che tutti i membri del suo personale ...
SICUREZZA DEL PERSONALE. 30.1. L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. 30.2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).
SICUREZZA DEL PERSONALE. 26.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente, nel caso di affidamento di lavori nei siti indicati dal GARR: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi. 26.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare xxxxxx dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. 26.3 Permangono a carico di ogni singola Parte gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata. 26.4 Resta inteso che il personale di ognuna delle Parti sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall’altra Parte. Con i termini "dipendenti" e “personale” si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.