Contract
All. 1
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA’ DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE. – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E CIMITERO COMUNALE PERIODO: 01 LUIGLIO 2018 – 30 GIUGNO 2020
CODICE CIG:
IMPORTO TOTALE: € oltre IVA
(€ oltre oneri per la sicurezza € ) COOPERATIVA:
SEDE:
PARTITA IVA:
*** *** ***
L’anno duemiladiciotto il giorno del mese di nel Palazzo Comunale, con la presente scrittura privata autenticata, redatta in duplice originale;
TRA
Il Comune di Alpignano (di seguito denominato Ente) con sede legale in Alpignano, viale Vittoria n.14, codice fiscale 86003150017, partita IVA 02465950018, rappresentato da
che interviene e stipula in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Sindaco n. del e per il disposto di cui all'art. 77, comma 2, dello Statuto Comunale e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.i ed in esecuzione delle Determinazioni del Direttore d'Area
E
Società Cooperativa Sociale , (Partita IVA
) di seguito denominata avente Sede Legale in
nella persona del )
(Codice Fiscale ).
Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 – lettera c, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.i;
PREMESSO
che la Cooperativa risulta iscritta:
– alla C.C.I.A.A. di Torino al n. e al Repertorio Economico Amministrativo , come da visura della C.C.I.A.A. In data
(agli atti);
– all'Albo Società Cooperative dal al , come risulta dalla suddetta visura della C.C.I.A.A.;
– all'Albo Cooperative Sociali con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. del
, sezione B (cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ai sensi dell'art. 2 – lettera b), come da certificazione rilasciata da in data - prot. gen.le ;
– che in data sono stati rilasciati gli appositi certificati dal Casellario Giudiziale (agli atti);
– che la Cooperativa non risulta soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/99 (come da dichiarazione in data ) agli atti;
– che è stato predisposto il POS (Piano Operativo di Sicurezza) previsto dall'art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008;
– che la cooperativa risulta in regolata con i versamenti contributivi, come da certificato DURC in data (agli atti) – Codice CIP . Tale certificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 – comma 1 – del DPR 445/2000 –
39 /septies – comma 1, della legge 51/2006 e 7 – comma 2 – del D.M. 24/10/2007, ha validità trimestrale dalla data di rilascio;
– che trattandosi di contratto il cui valore complessivo supera l'importo di € 150.000,00=, ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – lettera e), del Nuovo Codice Antimafia di cui al D.L. n. 159/2011 in data 6/09/2011, è stata richiesta la documentazione “antimafia”;
– che la Cooperativa ha presentato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, apposita dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (agli atti);
Visti gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/91; Visti gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94; Viste:
- la deliberazione della giunta comunale n. 77 del 03/05/2018 recante “area affari generali/servizi cimiteriali – gestione cimitero comunale dal 01/07/2018 al 30/06/2020 – indirizzi ed individuazione esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991”;
- la determina del direttore area affari generali n. 229 del 15/05/2018 recante “area affari generali – servizi cimiteriali – centrale unica di committenza – gestione cimitero comunale dal 01/07/2018 al 30/06/2020 – approvazione avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di cooperative sociali di tipo b interessate alla stipula di una convenzione”;
- la determinazione del direttore area affari generali n. del recante “area affari generali - servizi cimiteriali. centrale unica di committenza – procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione cimitero comunale dal 01/07/2018 al 30/06/2020 – determina a contrarre – approvazione verbale – schema di convenzione - disciplinare tecnico – quadro economico - lettera di invito e allegati – C.I.G. ”;
- la determinazione del direttore area affari generali n. del recante “area affari generali - servizi cimiteriali. centrale unica di committenza -
” con la quale veniva aggiudicata alla cooperativa la gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali per periodo 01 luglio 2018 – 30 giugno 2020 – per un importo netto di € , oltre oneri per la sicurezza di
€ e così per un importo complessivo di € , oltre iva; (per aver offerto un ribasso del % sull'importo lordo del servizio di € ).
PREMESSO ALTRESI'
- che con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione alla Cooperativa
, l'Ente si propone, fra l'altro, l'obiettivo di contribuire a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 legge 381/1991);
- che la Cooperativa è stata individuata ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/91, a seguito di procedura negoziata;
- che permangono le condizioni per l’iscrizione all’albo regionale, ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311-37230 del 16/7/1994 e ss.mm.i., come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa svolge le seguenti attività:
* progettazione e gestione di servizi formativi ed educativi e di inserimenti lavorativi nelle attività produttive;
* manutenzione del verde, fornitura ed installazione dell'arredo urbano, gestione servizi cimiteriali, compresa l’attività oggetto della presente convenzione e che la cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale consistente in: persone a libro paga, assunte con la Legge 381/91.
- che l’organigramma della Soc. Cooperativa comprende: Assemblea dei soci; Consiglio di amministrazione; Direzioni: risorse umane (responsabili: progetto sociale, inserimento lavorativo), area tecnica (responsabile cantiere, capo squadra, operaio), amministrativa (ufficio acquisti,
segreteria, magazziniere); responsabili: commerciale, sicurezza, formazione soci, gestione qualità; Responsabili: progetto sociale, inserimento lavorativo.
- che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il % del totale dei lavoratori utilizzati nella fornitura;
- che per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi n. progetti, ai sensi del 3° comma dell’art.13 della L.R. 18/94;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
La convenzione ha per oggetto l’affidamento alla Cooperativa Sociale del servizio di esecuzione dei funerali, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione del cimitero comunale per periodo 01 luglio 2018 – 30giugno 2020 allo scopo di permettere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La gestione del servizio dovrà essere effettuata con le modalità, le tempistiche e nel rispetto degli oneri previsti nell’allegato Disciplinare Tecnico, salvo particolari prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dall’Ufficio Servizi Cimiteriali e/o dall’Ufficio Tecnico Comunale con appositi ordini di servizio.
Articolo 2 – FINALITA’, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI.
Con l’affidamento del servizio oggetto della convenzione alla Cooperativa Sociale, l’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo di promuovere l’attività lavorativa e l’autonomia economica di persone svantaggiate del territorio e quindi perseguire un interesse generale della comunità attraverso l’integrazione sociale di parte della stessa.
Il servizio di riferimento del soggetto svantaggiato è preposto a verificare con continuità l’andamento degli inserimenti lavorativi, sia attraverso relazioni periodiche che mediante contatti diretti con i lavoratori appartenenti a categorie cosiddette “svantaggiate”.
Articolo 3 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA’ DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2.
Nell’erogazione del servizio di gestione del cimitero comunale sono impiegati numero lavoratori di cui appartenente a categorie cd. ”svantaggiate” che prestano la loro opera secondo le seguenti modalità:
- Uno/più addetto/i sarà/anno presente/i all’interno dell’area cimiteriale dal lunedì alla domenica, secondo gli orari indicati dall’apposito Servizio comunale, per un totale di 40 ore settimanali, con mansioni miste amministrative/informative/manutentive; inoltre provvederà all’apertura e chiusura dei cancelli di accesso all’area cimiteriale tutti i giorni della settimana, compresi festivi i cui orari saranno indicati dal competente Ufficio Servizi Cimiteriali comunale.
Una squadra composta da due/tre lavoratori, interverrà a chiamata in occasione di funerali (inumazioni/tumulazioni), con un preavviso di almeno 1 ora per i funerali del lunedì mattina e di almeno 24 ore negli altri casi, ovvero con un preavviso di sette giorni per altre operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, ispezioni).
Il dettaglio organizzativo e delle operazioni è contenuto nell’allegato Disciplinare Tecnico.
Articolo 4 – PERSONALE.
Dovrà essere stilato e depositato nel fascicolo presente presso il Servizio cimiteriale del Comune di Alpignano, un elenco del personale con chiara indicazione dell’orario di lavoro, i requisiti professionali, le mansioni. In particolare gli addetti alle operazioni cimiteriali dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 21 del regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte del 08/08/2012 n. 7/R e ss.mm.i. e di ogni caso tutti i requisiti previsti da ogni altra normativa vigente. Tale elenco preciserà anche il numero dei volontari o degli eventuali cittadini in servizio civile e le relative mansioni.
Tale personale deve essere in aggiunta all’organico previsto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 381/91e ss.mm.i.
Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell’elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa Sociale evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all’art.4 della legge
381/91.
La Cooperativa Sociale si impegna a sostituire il personale assente con personale avente i medesimi requisti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi.
Articolo 5 – RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITA’ .
Il/La responsabile tecnico/a è il/la Signor/a:
(inquadramento contratto cooperative sociali - Livello ).
Il coordinamento tecnico operativo è affidato al Signor: (inquadramento contratto cooperative sociali – Livello ).
Articolo 6 – DANNI PROVOCATI.
Durante l’esecuzione del servizio, la Cooperativa Sociale dovrà preoccuparsi di eseguire tutti i lavori avendo cura di non arrecare danni a cose o persone.
La Cooperativa Sociale sarà quindi ritenuta responsabile per ogni danno che verrà provocato a cose o persone; di tale danno si renderà garante sotto ogni aspetto mediante sostituzione del materiale danneggiato, riparazione del medesimo o rifusione del danno.
Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto e la Cooperativa convenzionata avrà venti giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni o per provvedere alla sostituzione o riparazione di quanto deteriorato.
Trascorsi inutilmente i venti giorni concessi, l’Amministrazione comunale provvederà, a proprie spese, alla sostituzione o riparazione, ed addebiterà la relativa spesa alla Cooperativa defalcandola dalla prima fattura in liquidazione.
Articolo 7 – TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO E ASSICURATIVO DEL PERSONALE.
In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 9, 2° comma, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale, la Cooperativa Sociale si impegna:
ad applicare il seguente contratto di lavoro: C.C.N.L. delle Cooperative Sociali;
al rispetto integrale della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro compresi tutti gli adeguamenti a normative che dovessero essere promulgate nel periodo di validità della convenzione;
ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio;
al rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 8, comma 7, della L.19/3/90 n. 55 e ss.mm.i. riguardanti la trasmissione all’Ente, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Ai sensi della Legge 05.03.1963 n. 292 e del D.P.R. 07.09.1965 n. 1031 inoltre, gli addetti ai lavori cimiteriali dovranno essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.
Articolo 8 – LAVORATORI SVANTAGGIATI.
La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa Sociale ed è documentabile su richiesta scritta dell’Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.
E’ fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 L.381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.
Articolo 9 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI.
Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l’ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni sei mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all’inserimento lavorativo del/i lavoratore/i svantaggiato/i.
I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla Cooperativa Sociale del progetto individuale di cui al precedente art. 7, e che sono preposti a seguire l’andamento dell’inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi su richiesta dell’Amministrazione comunale.
Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.
Il referente dell’Ente, incaricato del controllo e della vigilanza è il referente di settore Servizi Cimiteriali.
Articolo 10 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA.
Agli oneri ed obblighi, tutti imposti dalla presente convenzione, si intende che la Cooperativa Sociale debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel quadro economico.
Detta Xxxxxxx si intende accettata dalla Cooperativa a tutto suo rischio e pericolo, poiché si ammette che essa abbia eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili, relative all’ordinario esercizio del servizio.
La Cooperativa dovrà, al termine di ogni semestre, trasmettere all’Amministrazione comunale apposita relazione sui risultati degli inserimenti lavorativi.
Dove esistano mezzi di rilevazione delle presenze, il personale dovrà avvalersene e, su richiesta dell’Amministrazione comunale, la Cooperativa Sociale è tenuta a presentare copia delle cartoline e dei registri di presenza.
La Cooperativa Sociale deve inoltre garantire, in caso di inserimento di volontari o volontari in “servizio civile”, l’organico previsto nel programma presentato, in modo tale che gli stessi risultino in aggiunta all’organico previsto.
La Cooperativa ha l’obbligo di presentare, ad affidamento avvenuto:
- l’elenco nominativo del personale impegnato, con relativi requisiti professionali con chiara indicazione del trattamento salariale, normativo ed assicurativo applicato in relazione al contratto di lavoro;
- l’elenco nominativo del personale impiegato con specificazione dell’orario di lavoro e delle mansioni;
- indicazione del responsabile e/o coordinatore tecnico operativo e relativa qualifica professionale;
- elenco delle persone appartenenti a categorie cosiddette ”svantaggiate” inserite ed indicazione del contratto di lavoro applicato;
- progetti specifici per ciascuna persona inserita appartenente a categorie cosiddette “svantaggiate” .
Ogni sei mesi la Cooperativa affidataria trasmette all’Amministrazione comunale l’aggiornamento di quanto sopra.
Articolo 11 – OBBLIGHI DIVERSI DELLA COOPERATIVA E DEI SUOI DIPENDENTI.
La Cooperativa Sociale, così come previsto dall’art. 4 del Disciplinare tecnico, garantisce la presenza di proprio personale per 40 ore settimanali, secondo l’orario previsto dall’art. 4 del disciplinare tecnico.
I contatti tra la Cooperativa e l'Amministrazione Comunale saranno gestiti dall’Ufficio Servizi Cimiteriali e dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Concessionario dovrà dichiarare per iscritto all'atto della stipula della convenzione di essere a conoscenza di ogni parte della presente e di ogni altro documento in esso citato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente.
La Cooperativa Sociale sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranea, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
Articolo 12 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.
Il personale della Cooperativa Sociale dovrà mantenere durante il lavoro, un contegno corretto e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge sia all’interno che all’esterno del cimitero.
Il Comune potrà chiedere alla Cooperativa, motivando, di rimuovere dalla sede di lavoro quei dipendenti la cui presenza, per comportamento o per altre cause, risultasse indesiderata, dannosa per il decoro e il prestigio dell’Amministrazione o comunque da essa non gradita.
Articolo 13 – SCIOPERI.
Poiché si tratta della gestione di un servizio pubblico essenziale, svolto a tutela della salute pubblica, si applica l’art. 2 della legge 12/6/1990, n.146 e ss.mm.i.
Articolo 14 – DOMICILIO.
La Cooperativa Sociale è tenuta a fissare un proprio recapito entro la circoscrizione comunale ed a munirlo di telefono permanentemente custodito, al fine di garantire il proprio operato su chiamata del Comune entro e non oltre quattro ore dalla richiesta di intervento, in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali.
Articolo 15 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.
In relazione al D.lgs. 81/2008, la Cooperativa Sociale è obbligata:
- alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;
- alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Inoltre, ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del citato Decreto, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 il Comune di Alpignano promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
La Cooperativa Sociale dichiara che i lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori sono stati informati e formati sui rischi connessi con l’attività ed informati dei rischi specifici presenti.
La Cooperativa si impegna a garantire da parte propria e/o del proprio personale l’osservanza di tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto della convenzione o comunicate in qualunque momento per la salvaguardia dell’incolumità del personale proprio e di terzi, di cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto della convenzione.
Articolo 16 – NORMATIVA ANTIMAFIA.
Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 138 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delelga al Governo in materia di normativa antimafia”, in vigore dal 7/09/2010, la Cooperativa Sociale si impegna ed obbliga ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione della convenzione.
Articolo 17 – CAUZIONE DEFINITIVA.
A garanzia dell’esatto e puntuale adeguamento degli obblighi assunti con la presente convenzione la Cooperativa Sociale il versamento della cauzione definitiva di € = pari al 10% dell'importo contrattuale.
La Cooperativa Sociale ha prestato cauzione definitiva di €
(ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione n. del con
scadenza - mediante polizza fidejussoria n.
rilasciata dalla ).
in data
Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione prestata, ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto in parte di essa durante l’esecuzione della convenzione.
Articolo 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
Data la caratteristica della Cooperativa Sociale ed i fini da essa perseguiti è assolutamente vietata la cessione dei diritti e degli obblighi relativi alla convenzione.
Soltanto potrà ammettersi il subappalto, in deroga al divieto e secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.
Resta comunque esclusa la manutenzione ordinaria degli ascensori.
Per casi eccezionali e per particolari ragioni di notevole interesse per l'Amministrazione, questa si riserva l’insindacabile facoltà di concedere di volta in volta l'assenso, restando in ogni caso sempre integra la responsabilità della Cooperativa Sociale che deve continuare a rispondere, pienamente e
direttamente nei confronti del Comune, della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni.
Non sono in ogni caso considerate subappalti, ma comunque soggette ad autorizzazione, le commesse date dalla Cooperativa Sociale ad altre imprese o società per la fornitura di materiali.
La Cooperativa Sociale, ove faccia ricorso ad altre ditte per la fornitura di materiali di ogni genere, è tenuta a prescegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro e ad osservare scrupolosamente i disposti della legislazione in materia di tutela della sicurezza.
Articolo 19 – DURATA DELLA CONVENZIONE.
La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione, ovvero dal periodo 01 luglio 2018 – 30 giugno 2020
Articolo 20 – RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE.
Sarà obbligo della Cooperativa, nell’esercizio di tutti i lavori, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità e la vita dei soci, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili.
Negli orari di presenza del personale della Cooperativa sociale ogni responsabilità nel caso di infortunio o danni alle persone o cose, ricadrà sulla Cooperativa restando completamente sollevata l’Amministrazione comunale. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21.
In particolare la Cooperativa affidataria dovrà verificare che tutti i macchinari, compresi quelli eventualmente di proprietà dell'EnteCOMPRESIO rispettino le norme di legge e se del caso richiedere il loro adeguamento.
Per le assunzioni dovrà osservare le norme di cui alla legge 8/11/1991 n. 381.
Prima della sottoscrizione della convenzione, la Cooperativa dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 500.000,00. L’ente dovrà essere considerato “terzo garantito”.
Articolo 21 – INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE
Oltre a quanto previsto dal’art. 6 della L.R. 18/94, la convenzione è risolta:
- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa Sociale;
- qualora il monte-ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritte dalla Legge non sia più presente nell’intera compagine della Cooperativa e del fatto che non sia stato informato l’Ente e l’Assessorato Regionale preposto alla tenuta dell’albo delle Cooperative Sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento;
- in caso di abituale deficienza o negligenza del servizio e comunque dopo l’applicazione di cinque penalità o quando la gravità o la frequenza delle infrazioni compromettano il servizio stesso a giudizio discrezionale dell’Amministrazione comunale;
- quando la Cooperativa affidataria sia stata cancellata dall’albo Regionale di cui all’art. 2 della L.R.18/94, salvo la facoltà, da parte dell’Amministrazione comunale, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale;
- per inosservanza delle cautele antinfortunistiche previste dal Piano delle Misure di Sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione previste dalla nota informativa sui rischi trasmessa dall’Ente.
Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell’utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso, secondo le seguenti modalità: la procedura di risoluzione sarà preceduta da comunicazione dell’oggetto del contenzioso alla Cooperativa Sociale che potrà, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, comunicare a sua volta le proprie motivazioni.
Dell’avvenuta risoluzione è data notizia a cura dell’ente all’Assessorato Regionale competente in materia di cooperazione sociale.
Articolo 22 – PENALITA’.
Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa Sociale o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall’Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 2.000,00= a seconda della gravità dell’inadempienza. Il Registro del cimitero dovrà essere compilato giornalmente e la mancata o errata compilazione del registro comporterà una penale di € 30,00 (euro trenta) per ogni inadempienza. (vedi anche art. 6 protocollo tecnico – mancata compilazione del Registro)
Articolo 23 – CONTROVERSIE.
Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Torino.
Articolo 24 – VARIAZIONI.
Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.
Articolo 25 – SPESE DI CONTRATTO.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa Sociale.
Articolo 26 – RIFERIMENTO AL DISCIPLINARE TECNICO – ALLEGATI.
Gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
- Disciplinare tecnico
- Quadro economico
- Verbale presa in carico locali e attrezzature
Ad essi occorre fare riferimento per tutte le norme che non sono contenute negli articoli della presente convenzione.
Articolo 27 – REGISTRAZIONE.
Per la registrazione del presente atto si richiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n.131, l’applicazione della tassa fissa, trattandosi di servizio inerente, ai fini I.V.A.
Articolo 28 – DATI.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 in data 30.06.2003 e ss.mm.i., i dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore d’Area Affari Generali
Il Presidente della Cooperativa Sociale
Certifico io sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Alpignano che i signori:
XXXXXXXX Xxxxxx, nato a Torino il 03/03/1968
, nato/a a Torino il
della cui personale identità io Segretario Generale sono certa, hanno qui sopra, nonchè a margine degli altri fogli apposto la loro firma alla presenza di me Segretario Generale, che mi sottoscrivo qui in calce.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx