RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE Clausole campione

RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE. L’Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale d’Appalto in solido con tutti gli eventuali terzi soggetti della cui opera o dei cui beni essa si avvalga nell’esecuzione del servizio. L’aggiudicatario è inoltre responsabile sotto il profilo civile, penale e amministrativo in merito all’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa che regola la materia oggetto dell’appalto. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonee garanzie assicurative contro i danni alle cose e alle persone che dovessero verificarsi dall’esecuzione delle prestazioni previsti dall’appalto. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà essere inoltre prevista la clausola di rinuncia di rivalsa nei confronti della ASST della Valle Olona. Pertanto danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime riconducibili si intendono assunte dall’aggiudicatario della fornitura che ne risponderà in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2409 C.C. esonerando completamente la ASST.
RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE. 9.1. Il Fornitore è illimitatamente responsabile nei confronti di SICON per qualsiasi danno, fisico, materiale, immateriale, prevedibile o non risultante direttamente o indirettamente dall’esecuzione o dall’inesecuzione da parte del Fornitore delle obbligazioni da egli assunte ai sensi dell’Ordine. 9.2. Il Fornitore assume in particolare l’intera responsabilità della Fornitura, della sua progettazione, del suo processo di fabbricazione, delle scelte tecniche da porre in essere per la sua realizzazione ed il suo adeguamento all’uso per il quale è destinata di cui il Fornitore dichiara di aver conoscenza. Il Fornitore garantisce anche SICON avverso qualsiasi pretesa o rivendicazione nei confronti di SICON da parte di qualsiasi terzo che affermi di essere vittima di danni legati all’esecuzione dell’Ordine. 9.3. Il Fornitore sottoscrive e mantiene in vigore durante tutta la durata di esecuzione dell’Ordine le polizze di assicurazione adeguate, a copertura in particolare dei rischi di ritiro e richiamo, e si impegna a produrre qualsiasi giustificativo al riguardo a semplice richiesta di SICON. I limiti di garanzia delle predette polizze non costituiscono in ogni caso una limitazione di responsabilità per il Fornitore.
RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE. Sarà obbligo della Cooperativa, nell’esercizio di tutti i lavori, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità e la vita dei soci, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili. Negli orari di presenza del personale della Cooperativa sociale ogni responsabilità nel caso di infortunio o danni alle persone o cose, ricadrà sulla Cooperativa restando completamente sollevata l’Amministrazione comunale. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21. In particolare la Cooperativa affidataria dovrà verificare che tutti i macchinari, compresi quelli eventualmente di proprietà dell'EnteCOMPRESIO rispettino le norme di legge e se del caso richiedere il loro adeguamento. Per le assunzioni dovrà osservare le norme di cui alla legge 8/11/1991 n. 381. Prima della sottoscrizione della convenzione, la Cooperativa dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 500.000,00. L’ente dovrà essere considerato “terzo garantito”.
RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE. Il Soggetto aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato nonché dell’ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. In ogni caso, il Soggetto aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a strumenti, documento o altri oggetti e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione della parti o strutture deteriorate. Fermo restando quanto sopra previsto, il Soggetto aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni al patrimonio in gestione. Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per l’attività didattica che copra la responsabilità dei docenti e l’eventuale infortunio agli allievi. Dette polizze, dovranno essere depositate in copia prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto.
RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE. L’Aggiudicataria è inoltre responsabile delle inosservanze al Capitolato in solido con tutti gli eventuali terzi soggetti della cui opera o dei cui beni essa si avvalga nell’esecuzione del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonee coperture assicurative contro i danni alle cose e alle persone che dovessero verificarsi dall’esecuzione delle prestazioni previsti dall’appalto, in misure uguali a quella in atto per l’ ASST Valle Olona e, precisamente, con un massimale di copertura di: ✓ RCTerzi Euro 5.000.000,00 unico; ✓ RCO Euro 5.000.000,00 con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona; La copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere: ✓ Responsabilità civile per danni agli assistiti derivanti da furto avvenuto all’interno dei locali adibiti all’attività, con un limite massimo di Euro 1.000,00 per ogni danno; ✓ Responsabilità civile per i danni cagionati da pazienti a terzi; ✓ Responsabilità civile per i servizi che l’aggiudicatario dovrà erogare fuori sede; ✓ Responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e protesi. Xxxxxxx risarcimento per anno/sinistro/sinistro in serie Euro 200.000,00; ✓ Responsabilità civile derivante dalla conduzione dei fabbricati e delle apparecchiature in uso all’aggiudicataria; ✓ Responsabilità civile per danni a cose che l’aggiudicataria detiene in consegna e/o custodia a qualunque titolo, escluso gli strumenti di lavoro. Xxxxxxx risarcimento per anno/sinistro Euro 200.000,00; ✓ Responsabilità civile derivante da danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dalla Contraente della cui opera la stessa si avvale per lo svolgimento dell’attività; ✓ Responsabilità civile derivante dalla partecipazione di parenti e visitatori alla attività dell’aggiudicataria; ✓ Responsabilità civile per danni a cose altrui, l’ASSTcompresa, da incendio di cose di proprietà dell’aggiudicataria o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo. Xxxxxxx risarcimento anno/sinistro Euro 200.000,00; ✓ Responsabilità civile derivante dal conferimento di ogni tipo di rifiuti anche eseguiti da terzi purché si tratti di ditte specializzate per il tipo di rifiuti conferito; Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà essere inoltre prevista la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti della ASST Valle Olona . La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità...

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  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.