CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE D'USO PER ATTIVITA' ZOOTECNICA E AGRITURISTICA DELLE MALGHE COMUNALI
COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno
Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 00810
CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE D'USO PER ATTIVITA' ZOOTECNICA E AGRITURISTICA DELLE MALGHE COMUNALI
"CASERE DEI BOSCHI" E CAMPET" IN LOC. MONTE AVENA
Stazione appaltante:
Comune di Pedavena Xxx Xxxx x. 00.
telefono 0000 000000 - telefax 0439 319777 indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx.xx.xx
posta elettronica (e-mail) xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx. pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Resp. del Procedimento: arch. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Ufficio Tecnico Comunale
Luogo di prestazione del servizio:
malghe comunali in loc. Monte Avena
Categoria del servizio: categoria 14
CPV: n. 70130000-1 (Servizi di locazione beni immobili propri) NUTS ITD33
Articolo 1 — Oggetto
La concessione ha per oggetto la gestione delle malghe comunali "casere dei Boschi" e "Campet" finalizzata alla congiunta gestione pascoli, attività agrituristica e attività produttivo-casearia.
Il tutto viene concesso con i connessi diritti, pertinenze, accessori esistenti alla data del presente atto.
La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con tutti gli oneri a proprio, alle condizioni indicate nel presente capitolato e nel bando di gara.
Per la conoscenza dei pascoli e delle strutture edilizie, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo - tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con loro compatibili, è obbligatorio effettuare sopralluogo nei tempi e nei modi indicati dal Bando cui si rimanda. Di detto sopralluogo il Comune non rilascerà attestazione.
La gestione prevede l’esecuzione di quanto indicato nel piano di gestione ed, in ogni caso, dovrà assicurare:
ATTIVITA' AGRITURISTICA:
- l'esercizio dell'attività agrituristica di ristorazione ed alloggio (per malga Casere dei boschi) su entrambe le strutture malghive deve essere garantita per almeno 110 giornate di apertura annue, da comunicare all'amministrazione comunale.
ATTIVITA' RURALE DI ALPEGGIO
- la montificazione estiva su entrambe le malghe di bestiame bovino per tutta la stagione monticatoria (dal 1 giugno al 15 settembre) con numero di UBA indicati nelle tabelle sottostanti con tolleranza massima in più o in meno del 5%. La consegna e riconsegna dei pascoli avverrà con le modalità di cui al disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzo dei pascoli montani di proprietà dei Comuni della Comunità Montana Feltrina.
ATTIVITA' CASEARIA
- produzione casearia da eseguirsi in entrambe le strutture durante tutto il periodo di monticazione.
GESTIONE AREA PUBBLICA PIC NIC IN LOC. CASERE DEI BOSCHI
- pulizia, compresa raccolta rifiuti e effettuazione degli sfalci in numero sufficiente a garantire il decoro per tutto il periodo di apertura dell'attività agrituristica.
Articolo 2 - Descrizione delle strutture:
La descrizione delle strutture è contenuta nelle allegate schede.
Articolo 3— Durata della concessione La durata della concessione è stabilita in anni 6 dal 01/05/2014 al 30/04/2020.
Il contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta ed in ogni caso è esplicitamente escluso il rinnovo tacito. E' in facoltà del concessionario dare disdetta del presente contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di montificazione.
Il concessionario dichiara all'uopo di obbligarsi a riconsegnare le malghe al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sè e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.
Articolo 4 — Avvio dell’attività.
L'avvio della nuova gestione, comprensiva di tutti gli obblighi contrattuali dovrà coincidere con l'inizio della stagione monticatoria, prevista da Disciplinare, al 1 Giugno 2014 e potrà avvenire anche sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto.
Articolo 5 - Canone L'affidamento in concessione delle malghe comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo, a base d’asta, non inferiore ad €. 21.000,00 diconsi euro ventunomila,00) soggetto a rialzo in sede e così suddiviso:
- € 8.000,00 per locazione fondi per pascoli,
- € 13.000,00 per strutture agrituristiche (€ 8.000,00 per malga Casere dei Boschi ed € 5.000,00 per malga campet).
Tale valore minimo, a partire dall’anno di gestione 2014, sarà soggetto annualmente all’adeguamento nella misura del 100% dell’indice ISTAT biennale rapportato all’indice *FOI* (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.
Il canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al Concessionario.
Il contributo andrà versato in rate semestrali anticipate di pari importo. Nel caso di ritardo dei pagamenti, gli interessi di mora si applicano con riferimento al tasso legale
Il canone deve intendersi non comprensivo degli oneri fiscali e non comprensivo degli oneri derivanti dalle forniture di acqua potabile con autobotte, gas, energia elettrica, dal riscaldamento, dall'asporto dei rifiuti, e dello spurgo dei xxxxx xxxx, del telefono.
I contratti/utenze di somministrazione di energia elettrica, telefono dovranno essere volturati alla ditta concessionaria.
Articolo 6— Principi generali del servizio Le strutture malghive sono destinate allo svolgimento delle attività come sopra individuate, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
Finalità della concessione è la valorizzazione del paesaggio e della montagna, come luogo di diffusione dell'attività agricola, turistica e ricreativa.
A tale scopo la fruizione delle strutture dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
Il concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato.
Articolo 7— Caratteristiche del servizio Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
E’ comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono impossibile l'espletamento del servizio.
L’Amministrazione si riserva di valutare l’effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l’eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all’immotivata interruzione del servizio.
Articolo 8 — Modalità di svolgimento del servizio ATTIVITA' RURALE DI ALPEGGIO:
Per la malga "Casere di Xxxxxx" il carico massimo ammissibile è di 12 U.B.A.
Per la malga "Campet" il carico massimo ammissibile è di 45 U. B.A. E' ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.
Dovrà essere garantito il carico massimo ammissibile continuativo per tutto il periodo di monticazione (salvo le ammesse tolleranze).
Il concessionario dovrà:
• monticare bestiame bovino selezionato e/o appartenente a razze locali, costituito per il 60% da vacche in lattazione per la trasformazione in loco del latte prodotto; è ammesso l’allevamento di altre specie animali solo per gli usi direttamente legati all’attività agrituristica, preferibilmente appartenenti a razze locali, e comunque solo con modalità che non creino interferenze con l’allevamento bovino e che non siano causa di deterioramento ambientale;
• seguire modalità di pascolamento orientato; è consigliabile effettuare il pascolo turnato con l’impiego di recinzioni elettriche mobili e turni di pascolo molto stretti, di soli 3-4 giorni;
• effettuare interventi di miglioramento del pascolo che verranno indicate nel verbale di consegna dei pascoli;
• realizzare interventi di manutenzione ordinaria del pascolo, e, in particolare, è necessario provvedere, almeno con cadenza annua, alla sua pulizia mediante taglio o trinciatura del rifiuto e alla equa distribuzione delle deiezioni animali;
• porre in essere gli altri interventi utili alla corretta monticazione della malga che saranno precisati in sede di verbale di consegna annuale del pascolo.
Risultano inoltre cogenti tutte le norme tecniche, di cui al "Disciplinare tecnico economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di comuni e enti punnlici della Comunità Montana Feltrina di cui alle L.R. 52/78 e L.R. 11/01 DGR 3125 del 16/11/2001" recepito dall'amministrazione comunale di Pedavena con delibera di Giunta n. 9 del 31/01/2014, che si intendono integralmente richiamate.
ATTIVITA' AGRITURISTICA
Dovrà essere svolta attività agrituristica di ristorazione in entrambe le malghe. E’ vietato nella ristorazione l’utilizzo di cibi ottenuti da fauna selvatica.
Nell’attività di ristorazione deve essere privilegiato l’utilizzo di ingredienti e cibi tradizionali; in particolare dovranno essere adeguatamente valorizzate le produzioni tipiche del Parco e delle zone limitrofe.
L’affittuario è personalmente responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni fissate dalla legge statale e regionale per l’esercizio dell’attività agrituristica.
In particolare, egli deve:
⮚ presentare il Piano agrituristico aziendale di cui all’art. 3 della legge regionale nr. 9 del 1997 e s.m e i.. A tale riguardo, le giornate di apertura dell’esercizio agrituristico devono essere distribuite su un periodo non inferiore a undici mesi all’anno, compatibilmente con la vigente normativa regionale,.
⮚ effettuare la comunicazione di inizio attività di cui all’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, nr. 96;
⮚ rispettare le norme igienico-sanitarie in materia di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande;
⮚ osservare le norme fiscali che disciplinano lo svolgimento dell’attività in questione;
⮚ attenersi alle disposizioni di dettaglio stabilite dal regolamento della Regione del Veneto nr. 2 del 1997.
La mancata osservanza delle norme e degli obblighi sopra richiamati comporta la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento del danno patito dall’Amministrazione, anche dal punto di vista della lesione della sua immagine.
Il concessionario dovrà curare la distribuzione e eventuale vendita del materiale promozionale del Parco (sia quello in vendita che quello in distribuzione gratuita), che dovrà essere permanentemente esposto nei locali dell’esercizio agrituristico.
Tutte le attività ricreative e culturali diverse dalla distribuzione di materiale informativo e promozionale del Parco devono sempre essere preventivamente concordate, nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, con i responsabili del Comune.
Nella Malga Casere dei Boschi deve essere inoltre esercitata e promossa l'attività di alloggio e pernottamento per tutto il periodo di apertura dell'attività agrituristica.
ATTIVITA' CASEARIA
Durante il periodo dell'alpeggio dovrà essere svolta in modo continuativo l' attività di lavorazione del latte presso i caseifici presenti nelle strutture, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.
GESTIONE AREA PIC NIC IN LOC. CASERE DI BOSCHI
Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'area pic nic posta nei pressi della malga Casere dei Boschi, attività comprensiva di taglio erba con frequenza tale da tenere sempre decoroso il luogo, pulizia e ordine della piazzola di raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre dovrà comunicare tempestivamente all'amministrazione eventuali danni a strutture e cose che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria.
Per lo svolgimento delle attività sopraelencate, il concessionario dovrà provvedere a dotarsi di tutta l'impiantistica, attrezzature, arredi e quant'altro necessario e non fornito dall'amministrazione.
Articolo 9— Oneri a carico del concessionario: Il concessionario deve provvedere a procurasi ogni licenza, permesso, autorizzazione eventualmente necessaria per il regolare svolgimento dell'attività in oggetto del presente contratto. Inoltre dovrà applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
Durante la gestione il concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese: la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti.
Il concessionario dovrà inoltre presentare annualmente all'amministrazione comunale un rendiconto anche economico dell'attività svolta.
Articolo 10— Oneri a carico del Comune Resta a carico dell’Amministrazione Comunale, il rinnovo delle certificazioni in scadenza.
Spetta al Comune l’assicurazione sull’immobile in quanto proprietario.
Articolo 11 - Manutenzione ordinaria Il concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture, dei beni, delle attrezzature esistenti e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi (nel caso di Malga Casere di Boschi), provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli ambienti e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
In caso di malfunzionamento, per cause imputabili al gestore, delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e penali.
Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell’impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Ministero per lo Sviluppo Economico).
Dovranno inoltre essere garantiti i controlli periodici dei presidi anticendio (estintori, naspi etc.) e vie di esodo (luci emergenza, maniglioni antipanico, segnaletica etc.)
Il concessionario dovrà fornire riscontro degli affidamenti di gestione, nonchè degli avvenuti controlli periodici questi da fornire in occasione della rendicontazione periodica.
In particolare il concessionario dovrà provvedere a:
b) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici, compresi sistemi di recupero acque meteoriche e scarico delle acque reflue;
c)lo smontaggio annuale delle grondaie delle stalle e strutture non utilizzate durante il periodo invernale e al loro rimontaggio primaverile. Per le grondaie degli edifici utilizzate anche nel periodo invernale, il concessionario dovrà garantirne la manutenzione;
d) l'imbiancatura della cucina e sala lavorazione latte, pulizia delle stalle, e altri locali e cortili, mentre alla fine della gestione e comunque prima delle riconsegna dovrà provvedere all'imbiancatura e pulizia generale dell'intero complesso;
e) annualmente, allo spargimento dei liquami secondo le direttive formulate dalla Comunità Montana Feltrina.
Previa richiesta e formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d’esercizio.
Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d’efficienza senza pretesa d’alcun compenso, neppure a titolo d’indennità o risarcimento.
Resta a carico del concessionario l’alea economica finanziaria della realizzazione delle opere e della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
Art. 12 – Manutenzione straordinaria
Spetta al Comune la manutenzione straordinaria delle strutture edilizie, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti degli impianti tecnologici ove presenti. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il
rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell’edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici; le modifiche dell’assetto distributivo delle singole unità immobiliari.
L’Amministrazione comunale potrà prescrivere la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria al concessionario nel caso si rendessero necessari a causa dell’assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. A tal fine l’Amministrazione diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine, trascorso il quale si procederà alla risoluzione in danno del contratto di concessione.
Il Concessionario potrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria a proprio totale carico, che ritenga necessari, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
In particolare l'amministrazione si impegna ad eseguire prima dell'inizio della stagione monticatoria 2015 i lavori ristrutturazione igienico-sanitaria del caseificio presso la malga Campet e i lavori di razionalizzazione aumento dell'efficienza energetica presso la malga Casere di Boschi.
Tali interventi verranno eseguiti concordemente con il concessionario in modo da non arrecare pregiudizio alcuno all'attività.
Art. 13- Raccomandazioni di carattere ambientale
Il Concessionario, in accordo con la politica ambientale perseguita dall’amministrazione comunale di Pedavena, certificata ISO 14001 e registrata EMAS, si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia ambientale, in particolare per tutti i lavori di pulizia prevede l’utilizzo di detersivi, detergenti, sanificanti, la cui composizione chimica non deve contenere sostanze che sono considerate pericolose per l’ambiente.
La ditta concessionaria dovrà attivare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, per poter usufruire del servizio di raccolta differenziata dovrà sottoscrivere apposita convenzione.
Articolo 14 - Piano di gestione. E’ vietata, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, ogni modifica del piano gestionale tecnico organizzativo presentato dal Concessionario in sede di gara. Esso costituisce allegato contrattuale e una sua eventuale revisione, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, costituirà causa di rescissione del contratto e incameramento della cauzione definitiva. Parimenti, il concessionario non potrà rivalersi sull’Amministrazione comunale in caso di eventuali perdite economiche derivanti dalla gestione durante tutto il periodo di concessione.
Articolo 15 - Cauzione provvisoria L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.520,00 (pari al 2% della somma del canone annuo moltiplicato per l’intero periodo contrattuale posto a base di gara ex art. 75 D.Lgs. 163/2006) da costituirsi in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del d. lgs 1.09.93 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
Tale cauzione per l’aggiudicatario sarà restituita ai sensi dell’art. 75 comma 9) del D. Lgs. 163/2006. La cauzione come sopra descritta dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Articolo 16 - Cauzione definitiva Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa.
Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel case di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Articolo 17 - Domicilio e responsabilità Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.
Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Pedavena. Presso tale domicilio l’amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l’Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’inizio dell’affidamento in concessione (si veda anche art. 40 del presente capitolato).
Articolo 18 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti- Avvio attività E’ fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto, relativo all'attività rurale di alpeggio, gestione agrituristica e produzione casearia.
A norma di legge l'imprenditore agricolo prima dell'avvio dell'attività provvederà a presentare SCIA presso lo sportello unico per attività produttive della Comunità Montana Feltrina.
Articolo 19 – Contratto - Divieto di cessione del contratto e individuazione delle attività da poter cedere a terzi
Il contratto è stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario comunale Il contratto non può essere ceduto, salvo autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.
E’ vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione di attività accessorie e complementari.
Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.
Articolo 20 - Controllo In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì
che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all’inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell’anno precedente.
Articolo 21 - Penalità Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 a € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di recidiva nell’arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 23.
Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.
Oltre alle penalità per infrazione degli obblighi contrattuali verranno eventualmente irrogate le sanzioni previste dalla disciplina di settore.
Articolo 22 - Risoluzione del contratto
Il primo semestre si intende effettuato a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà essere disdetto un mese prima delle fine del periodo di prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso tale periodo il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo. L’amministrazione comunale ha comunque facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 CC., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, o il caso fortuito, per oltre 7 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando la ditta concessionaria subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 20;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e (se dovuta) straordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione.
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Articolo 23 - Fallimento, successione e cessione della ditta Il consenso scritto dell’amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell’azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso del prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
Articolo 24 - Assicurazioni
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà comprendere l'estensione ai danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia e ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00. La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”.
L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
Articolo 25- Responsabilità Il concessionario sarà comunque responsabile d’eventuali danni arrecati ai beni esistenti nonché d’ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
E’ espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della concessione.
Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, a tal fine dovrà adottare, nell’esecuzione del lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
Articolo 26 - Organico del personale L’organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall’impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall’amministrazione comunale.
Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d’adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall’Amministrazione comunale.
Articolo 27 - Personale
Il concessionario deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio, come da piano gestionale tecnico organizzativo.
Il concessionario dovrà garantire il rispetto di tutte le norme le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti inerenti i lavoratori, nonchè le norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. All’Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità il nominativo dell’incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione).
Pedavena, 24/02/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
MALGA CASERE DEI BOSCHI
ALTITUDINE : Min. 1150 m, Max.1350 m
UNITA’ IDROGRAFICA : Sonna - Stizzon 12 - Cismon 14 SOTTOBACINO : Torr. Colmeda - Monte Vallazza ESPOSIZIONE : Pianeggiante
PENDENZA : Pianeggiante 0 - 15%
AREA ZPS : “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” IT3230087
AREA SIC : “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” IT3230083
AREA PARCO: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (comprende solo la parte posta a valle della strada)
È possibile raggiungere la malga partendo da Pedavena e seguendo le indicazioni per Croce d’Aune ed in seguito le indicazioni per Monte Avena. Nell’ultimo decennio i fabbricati sono stati oggetto di ingenti finanziamenti che hanno permesso una completa ristrutturazione della casera adibita ad agriturismo, alloggi e abitazione del malghese; è stato inoltre costruito un minicaseificio, una nuova pendana nonché ristrutturata quella esistente.
La struttura è dotata di attrezzature ed arredi.
La flora pabulare è composta da Dactilis, Trisetum, Agrostis, Cinosurus, Phleum, Briza, Festuca, Antillis, Tripholium, Plantago, Leontodon.
Nella seguente tabella sono indicate le superfici delle particelle pertinenti alla malga date in gestione:
foglio | mappale | qualità | classe | superficie | ||
Ha | are | ca | ||||
8 | 65 | BOSCO ALTO | 2 | 1 | 42 | 60 |
8 | 196 | PASCOLO | 1 | 2 | 36 | 90 |
8 | 192 | PASCOLO | 2 | 28 | 0 | |
8 | 285 | PASCOLO | 1 | 5 | 40 | 30 |
8 | 71 | PRATO | 4 | 24 | 20 | |
8 | 191 | PASC CESPUG | 1 | 31 | 60 | |
8 | 194 | PASC CESPUG | 1 | 14 | 90 | |
8 | 195 | BOSCO ALTO | 2 | 41 | 0 | |
8 | 64 | PASCOLO CESPUG | 1 | 30 | 70 | |
8 | 66 | PASCOLO | 1 | 52 | 40 | |
8 | 317 | PASCOLO | 1 | 1 | 6 | 28 |
8 | 247 | PRATO | 1 | 2 | 50 | |
8 | 319 | PRATO | 4 | 1 | 40 | 70 |
8 | 323 | PRATO | 1 | 15 | ||
8 | 313 | RELITTO STRADALE | 5 | 80 | ||
8 | 316 | RELITTO STRADALE | 1 | 70 | ||
8 | 315 | RELITTO STRADALE | 5 | 40 | ||
8 | 325 | PRATO | 1 | 2 | 80 | |
8 | 312 | RELITTO STRADALE | 5 | 20 | ||
8 | 324 | PRATO | 1 | 5 | ||
8 | 326 | PRATO | 1 | 50 | ||
8 | 327 | PRATO | 1 | 20 | ||
8 | 322 | PRATO | 4 | 2 | 30 | |
8 | 332 | PRATO | 4 | 18 |
8 | 329 | ENTE URBANO | 59 | 37 | ||
8 | 330 | FABB RURALE | 7 |
Totale malga 14,16 ettari oltre ad Ente Urbano e Fabbricato Rurale.
Considerato che nelle particelle 65, 192, 195 e 64 sono incluse ampie parti boscate, attualmente la superficie a pascolo è di circa 11 Ha, con una capacità di carico di 12 UBA.
Nella struttura entro il 1 giugno 2015 verranno eseguiti dei lavori di razionalizzazione impiantistica con aumento dell'efficienza energetica.
Tali interventi verranno eseguiti concordemente con il concessionario in modo da non arrecare pregiudizio alcuno all'attività.
MALGA CASERE DEI BOSCHI
MALGA CAMPET
ALTITUDINE : Min.1250 m, Max.1480 m
UNITA’ IDROGRAFICA : Sonna - Stizzon 12 - Cismon 14 SOTTOBACINO : Torr. Xxxxx - Torr. Colmeda - Monte Avena ESPOSIZIONE : Sud
PENDENZA : Pianeggiante 0 - 15%
AREA ZPS : “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” IT3230087
AREA SIC : “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” IT3230083
Malga Campet è localizzata in prossimità della sommità del Monte Avena, nei pressi della zona di decollo del volo libero. L'area è caratterizzata da un intensa fruizione turistica, anche durante il periodo invernale in quanto i pascoli della malga sono attraversati dalla pista da sci alpino. È possibile raggiungere la malga partendo da Pedavena e seguendo le indicazioni per Croce d’Aune ed in seguito le indicazioni per Monte Avena. I fabbricati adibiti ad alloggio e agriturismo sono stati ristrutturati intorno agli anni ’80 ed inoltre è stata costruita una nuova pendana parallela e simile per forma a quella già esistente nonché una concimaia. Nel corso del 2002 sono stati eseguiti interventi di manutenzione e realizzato un terrazzo in legno parzialmente coperto atto.
La malga è sprovvista di arredi ed attrezzature, di cui il concessionario dovrà farsi carico per la gestione dell'attività.
Nella seguente tabella sono indicate le superfici delle particelle pertinenti alla malga date in gestione:
foglio | mappale | qualità | classe | superficie | ||
Ha | are | ca | ||||
16 | 1 parte | PASCOLO | 1 | 7 | 0 | 0 |
16 | 57 | PRATO ARBOR | 2 | 5 | 43 | 44 |
PASCOLO | 1 | 3 | 95 | 96 | ||
16 | 58 | PASCOLO | 1 | 11 | 16 | 10 |
16 | 87 | PASCOLO | 1 | 2 | 63 | 70 |
16 | 80 | PRATO ARBOR | 2 | 75 | 42 | |
PASCOLO | 1 | 1 | 69 | 18 | ||
16 | 45 | PRATO ARBOR | 2 | 5 | 22 | 52 |
PASCOLO | 1 | 96 | 58 |
16 | 59 | FABB RURALE | 11 | 0 |
Totale malga 38,82 ettari, oltre a fabbricato rurale
Considerato che nelle particelle 45 e 57 sono incluse ampie parti boscate, attualmente la superficie a pascolo è di circa 28 Ha con una capacità di carico di circa 45 UBA.