Finalità della concessione Clausole campione

Finalità della concessione. Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti sportivi descritti nel precedente art.1) per le finalità sportive e sociali previste dall’art. 2 del Regolamento Comunale per la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale. In particolare la concessione è finalizzata alla: - promozione della pratica sportiva, ricreativa ed educativa rivolta ai giovani, quale strumento di socializzazione ed accrescimento della qualità della vita; - promozione di attività e/o iniziative rivolte alla valorizzazione, al coinvolgimento e al sostegno delle libere forme associative locali, in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 267/2000; - realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata”; - concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni; - valorizzare l’impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l’azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell’impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.
Finalità della concessione è la valorizzazione dell’impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione dell’impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto. Il concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata. Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità del servizio. Inoltre il concessionario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.
Finalità della concessione. Gli scopi della concessione sono la valorizzazione del complesso immobiliare mediante interventi di recupero, restauro e rifunzionalizzazione ed una utilizzazione del medesimo, a fini prevalentemente culturali, che garantisca una efficace e sostenibile gestione dal punto di vista economico-finanziario, secondo un programma di interventi da redigere in conformità del suddetto “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx”. La valorizzazione è finalizzata alla creazione di attività pubbliche e private che ridiano vita al San Xxxxxxxx nell’ambito di un percorso organico di fruizione di spazi di notevole bellezza paesaggistica, attraverso una forte commistione fra destinazioni d’uso e funzioni di prevalente interesse pubblico che permettano una riqualificazione del complesso immobiliare in sintonia con la peculiarità storico-artistica del bene e del centro storico di San Gimignano. I camminamenti, il parco tematico, gli spazi museali e gli spazi per attività culturali, formative e ricreative, in parte gratuiti e in parte a pagamento, potranno essere sostenuti da attività di più tangibile valore economico (ricettive, commerciali, ecc.) con l’obiettivo di sostenere i costi di recupero e rifunzionalizzazione del complesso, creare opportunità di sviluppo economico locale e consentire alla comunità di beneficiare dell’uso di tali riqualificati beni architettonici e ambientali. Gli interventi per il risanamento, la valorizzazione e la gestione del bene saranno ad esclusivo carico del concessionario, il quale assumerà ogni alea economica e finanziaria ed ogni responsabilità giuridica ad essi correlate. Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione proposti dal concessionario dovranno rivelarsi in sintonia con le politiche culturali del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana (L.R.T. n. 21/2010 e relativi atti di programmazione). E’ facoltà del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana fruire di eventuali finanziamenti previsti dalle vigenti normative in materia di “art bonus” per la realizzazione di attività ed interventi inerenti il complesso di San Xxxxxxxx. La concessione non comporta il trasferimento, neppure parziale, della proprietà del complesso immobiliare.
Finalità della concessione. Con il presente capitolato, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico: a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi presenti nel Parco Montecchio; b) valorizzare gli immobili comunali ed i servizi da essi ospitati; c) realizzare una gestione del servizio valorizzando i soggetti associativi, qui in particolare quelli sportivi, operanti sul territorio comunale e che sono anche utilizzatori dei servizi; d) partecipare alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con l’azione dell’Amministrazione Comunale e della Polisportiva Comunale e con le attività delle altre associazioni; e) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo degli impianti e ad una gestione senza oneri a carico del Comune.
Finalità della concessione. Gli spazi dell’Università possono essere concessi in uso temporaneo: • per lo svolgimento di eventi ed attività istituzionali promosse e organizzate, in tutto o in parte, da strutture dell’Università; • per lo svolgimento di eventi, attività, manifestazioni, riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali, promosse da soggetti terzi pubblici e privati, a condizione che siano compatibili con le finalità istituzionali e la tutela dell’immagine dell’Ateneo (a titolo esemplificativo: convegni, seminari, cineforum, congressi, concorsi/selezioni, produzioni filmiche e a carattere culturale); • iniziative culturali, sportive o ricreative delle associazioni o cooperative studentesche (riconosciute o non riconosciute), o da gruppi di almeno 15 studenti”; • per lo svolgimento di assemblee sindacali rivolte ai lavoratori dell’Università, promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle RSU secondo i termini di legge. Le richieste per assemblea delle organizzazioni sindacali rappresentative e RSU sono disciplinate secondo i termini di legge e della normativa di settore e gli spazi sono richiesti senza le formalità di cui ai successivi artt.4 e 9 del presente regolamento. Non possono essere concessi spazi per iniziative promosse da forze politiche o partitiche. Non possono essere concessi spazi per la vendita al pubblico, salvo diversi accordi col soggetto concedente e previa autorizzazione del Rettore o suo delegato. L’attività di esposizione e informazione promozionale è consentita previo nulla osta dell’Area Affari Generali – Settore Comunicazione e purché nell’ambito di congressi e convegni. Al di fuori di tali ambiti è consentita solo su autorizzazione del Rettore o suo delegato.
Finalità della concessione. Le finalità che l’Amministrazione concedente intende perseguire con l’apertura al pubblico dell’Ostello sono essenzialmente le seguenti: - valorizzare il territorio comunale nell’ottica della promozione turistica perseguita dall’Amministrazione Comunale; - rendere fruibile una struttura per i turisti e visitatori che passano da Castorano e che si trova nel centro storico; - promuovere il territorio comunale favorendo il turismo giovanile e/o escursionistico in generale e in particolare il turismo scolastico, culturale, ricreativo, religioso, sportivo, sociale; - garantire e incentivare un turismo sostenibile che coniuga la conoscenza di un territorio insieme alla tutela e la difesa dei suoi valori; - promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio mettendo a disposizione dei visitatori che percorrono il territorio un luogo di sosta in grado di soddisfare le loro peculiari esigenze.
Finalità della concessione. Con il presente capitolato, il Comune di Dolianova tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico: a) ottenere una conduzione economica che miri ad una gestione efficiente degli impianti da effettuarsi con criteri imprenditoriali senza che a carico del Comune sia posto altro onere al di fuori di quelli contemplati nel presente capitolato. b) creare occupazione (art. 19 della Legge Regionale 24/12/1998, n. 37); c) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi e ricreativi presenti nella Via Xxxxxx;
Finalità della concessione. La concessione viene effettuata per realizzare le seguenti finalità d i rilevante interesse pubblico: a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative; b) dare piena attuazione alla Legge in materia di Sport; c) valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro; d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell’Amministrazione e dei fruitori dei medesimi; e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi; f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni; g) improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l’obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell’impianto; h) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto, anche promuovendo adeguati interventi di migliorie concordati con i tecnici comunali; i) sostenere chi ha investito in straordinaria manutenzione, in accordo con l’amministrazione Comunale, in prossimità della data di scadenza della concessione; Ai sensi del combinato disposto degli arti. 8 e 18 del vigente regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, l’amministrazione comunale di Nettuno manterrà il diritto all’utilizzo gratuito dell’impianto per le attività organizzate direttamente, previa regolamentazione prevista dall’art. 6 dell’allegata bozza di concessione come pure dovrà consentirsi l’utilizzo dell’impianto alle squadre recanti il nome della Città di Nettuno.
Finalità della concessione. La finalità della presente concessione è offrire in uso ad operatori del settore una porzione di immobile di proprietà comunale, meglio individuata nella planimetria allegata, da adibirsi a servizio di asilo nido a favore dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni con priorità per le famiglie residenti nel Comune di Brembate .
Finalità della concessione. Con il presente capitolato, il Comune di Paullo intende realizzare le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico: concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi; realizzare una gestione del servizio valorizzando i soggetti associativi, in particolare quelli sportivi, operanti sul territorio comunale e che sono anche utilizzatori dei servizi. Gli interessi sopra enunciati sono funzionali alla tutela del bene salute, oltre ché a consentire l'aggregazione, nei limiti di quanto ammesso in ragione di epidemie o provvedimenti restrittivi e con la assunzione di tutte le cautele. Pertanto, l’interessato si obbliga sin da ora ad adeguarsi a tutti i provvedimenti e misure restrittive, da qualunque autorità provenienti, a tutela della salute, nonché a garantire che gli utenti rispettino tutte le norme eventualmente in vigore (quali ad esempio distanziamento sociale, uso di mascherine). Tale obbligazione – volta ad assicurare che il servizio persegua effettivamente gli interessi in discorso -si intende assunta dall’aggiudicatario con la partecipazione stessa alla procedura. L’inadempimento a tali norme e prescrizioni comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto.