Assicurazione Auto (Motocicli e Ciclomotori)
Assicurazione Auto (Motocicli e Ciclomotori)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assimoco S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051
Prodotto: Polizza AUTOTUTELA MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione
✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da figli minori
✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni involontariamente causati a terzi da operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi meccanici
La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro
Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori garanzie opzionali:
Incendio Furto
Tutela legale
Assimoco Assistance (solo per motocicli)
Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:
🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
🗶 Il proprietario del veicolo, I’usufruttuario, I’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
🗶 Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose.
Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.
Ci sono limiti di copertura?
La Compagnia ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! Se il conducente non è abilitato alla guida
! Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope
! per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed i rischi accessori dei veicoli appartenenti al Settore V (motocicli e ciclomotori).
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro.
L’assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle
internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai l’obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura
Quando e come devo pagare?
Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.
I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale, con incremento del premio annuo rispettivamente del 3%, 4% o 5%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l’intermediario ne sia abilitato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h. 24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo.
Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte
Motocicli e Ciclomotori
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: Polizza AUTOTUTELA MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Data ultimo aggiornamento: 01/10/2022 - il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione
patrimoniale dell’Impresa:
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)
disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, di cui si specificano i seguenti importi:
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) -Telefono 02/269621 – Fax 02/00000000 – www. xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
€ 213.789.321 | € 107.870.685 | € 81.217.503 |
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 90.355.180 | € 277.179.620 | 307% | € 40.659.831 | € 277.179.620 |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) del Settore V (Motocicli e Ciclomotori). Tale copertura è obbligatoria per legge per la circolazione dei veicoli. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Sulla polizza è possibile attivare le seguenti ulteriori opzioni o personalizzazioni: | |
Massimali | Rispetto all’importo minimo previsto per legge ed indicato sul DIP, è possibile concordare con l’impresa massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip |
Tipo di guida | Non prevista |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non previste |
Tipo veicolo | Minimo | Scoperto |
Motocicli e Motocarrozzette | € 500 | 20% |
Ciclomotori | € 500 | 20% |
Quadricicli | € 500 | 15% |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
INCENDIO e FURTO (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia copre i danni subiti dal veicolo in conseguenza di: ✓ Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine ✓ Furto e rapina, anche se causati nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso È inoltre compresa la garanzia Ricorso terzi. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni ! La garanzia è prestata con minimo e scoperto variabili in funzione al tipo veicolo: ! Non sono coperte le bruciature ed i fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma. ! Ricorso terzi: fino alla concorrenza di € 200.000. Esclusioni Risultano esclusi i danni verificatisi in conseguenza di alcuni eventi, quali ad esempio: 🗶 eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.); 🗶 calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani); 🗶 sviluppo di energia nucleare o di radioattività; 🗶 determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; 🗶 partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali. |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia copre l’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di sinistro, rientrante in copertura, che veda coinvolto l’Assicurato sia come proprietario/conducente del veicolo assicurato, che nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Assimoco terrà a proprio carico le spese necessarie per tutelare i diritti dell’Assicurato, quali ad esempio quelle dovute per l’intervento di un legale o di un perito, per gli accertamenti sui soggetti e sulla dinamica del sinistro, per le indagini per la ricerca di prove, le spese di giustizia e, in caso di evento accaduto all’estero, le spese dovute per l’assistenza di un interprete, per traduzioni di verbali o atti del procedimento, per l’anticipo della cauzione disposta dall’Autorità competente. È inoltre a disposizione un servizio di consulenza legale telefonica, che potrà fornire chiarimenti o supportare l’Assicurato in caso di necessità in materia. La garanzia di base (Opzione “Light”) tutela i diritti dell’Assicurato nel caso in cui, a seguito di sinistro: ✓ subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; ✓ sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 000xxx x 000 xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx); ✓ debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida in conseguenza di incidente stradale; ✓ debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | La garanzia può essere prestata, con una maggiorazione di premio, anche nell’opzione “Full”, che prevede coperture aggiuntive rispetto all’opzione “Light”. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni ! La garanzia è prestata con un massimale variabile secondo le esigenze dell’Assicurato, pari a 30.000€ o 50.000€; ! Ciascuna delle prestazioni può prevedere dei limiti specifici, consultabili nel dettaglio della garanzia. Esclusioni La copertura non comprende i danni verificatisi in conseguenza di alcuni eventi, quali a titolo di esempio: 🗶 guida in assenza di assicurazione obbligatoria RCA; 🗶 guida del veicolo da parte di conducente non abilitato; 🗶 veicolo non conforme; 🗶 materia fiscale ed amministrativa. |
ASSIMOCO ASSISTANCE – solo per motocicli (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia offre un servizio di assistenza al veicolo e alla persona. ✓ Assistenza al veicolo: Traino, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori sede stradale, supporto alla compilazione moduli C.A.I., demolizione del veicolo in Italia, auto in sostituzione in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo, invio pezzi di ricambio, viaggio per il recupero del veicolo, rimpatrio del veicolo a mezzo pianale. ✓ Assistenza alla persona: invio di un’autoambulanza in Italia, rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio, spese d’albergo, invio di un autista, anticipo spese di prima necessità, trasmissione messaggi urgenti, rientro sanitario, rientro salma, anticipo delle cauzioni penale e civile (estero), anticipo delle spese legali (estero), interprete a |
disposizione (estero). | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni ! La garanzia è valida solo per motocicli ! Le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo all’anno. ! Ciascuna delle prestazioni può prevedere dei limiti specifici, consultabili nel dettaglio della garanzia. | |
Esclusioni | |
Limitazioni, | La copertura non comprende i danni verificatisi in conseguenza di alcuni eventi, quali a titolo |
esclusioni e rivalse | di esempio: 🗶 eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.); 🗶 calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani); 🗶 stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 🗶 per i danni causati da dolo dell’Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio; 🗶 partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove |
ufficiali. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | 🗶 Per la garanzia Rc Auto non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. 🗶 Per le garanzie Auto rischi Diversi le esclusioni principali sono riportate nelle singole sezioni del presente documento. |
! Per la garanzia Rc Auto non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
! Per le garanzie Auto rischi Diversi le limitazioni principali sono riportate nelle singole sezioni del presente documento.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia del sinistro deve essere compilata sul modulo approvato dell’IVASS (c.d. Xxxxxx Xxx) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. In caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia l’obbligo di assicurazione, la denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. In caso invece di sinistro relativo alle garanzie Furto, Incendio, la denuncia deve essere presentata entro cinque giorni dalla data di accadimento (o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza). In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente può avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, attraverso la quale il risarcimento del danno verrà gestito direttamente da Assimoco anziché dalla Compagnia di Controparte. Per sinistri che vedano coinvolti veicoli immatricolati all’estero, la gestione è affidata alla Compagnia del Danneggiante. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non identificato o |
sprovvisto di copertura assicurativa, la richiesta per l’indennizzo dovrà essere indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada Istituito presso la CONSAP - Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. | |
Assistenza diretta/in convenzione Per i sinistri rientranti nella garanzia “Assimoco Assistance” la gestione è affidata a: Blue Assistance S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. Per i sinistri rientranti nella garanzia “Tutela Legale” la gestione è affidata a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus L’Assicurato può evitare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione del malus restituendo gli importi liquidati per i sinistri definiti durante il periodo di osservazione precedente al rinnovo. Il pagamento deve essere corrisposto all’atto del rinnovo della copertura assicurativa ad Assimoco o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) direttamente o tramite l’Intermediario Assimoco. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell’assicurazione stessa. Devi comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal contratto: l’omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita all’indennizzo. Devi comunicare per iscritto, nel corso del contratto, ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno (in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose) e/o la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Successivamente al ricevimento della documentazione completa, Assimoco procederà alla comunicazione dell’offerta di risarcimento (o dei motivi che impediscono di formulare tale offerta), entro le seguenti tempistiche: |
CASISTICHE | GIORNI |
Lesioni | 90 |
Danni riguardanti solo i veicoli o le cose | 60 |
Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro | 30 |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. |
Rimborso | È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto per tutti i casi di cessazione del rischio in corso di annualità. La restituzione del premio, al netto di eventuali contributi e imposte, avviene in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. |
Sospensione | La polizza prevede la possibilità di sospensione della copertura. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sull’appendice sottoscritta dall’Assicurato. La riattivazione del contratto può essere richiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. Trascorso questo periodo il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito da Assimoco. Nel caso in cui, in corso di sospensione, si sia verificato il caso di cessazione del rischio, il premio pagato e non goduto (al netto di eventuali contributi e/o tasse) verrà rimborsato. La riattivazione avviene tramite l’emissione di un nuovo contratto: - se la sospensione ha avuto durata inferiore a 30 giorni, il nuovo contratto avrà la medesima scadenza del contratto sospeso e verrà mantenuta la tariffa in vigore sullo stesso; - se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a 30 giorni la data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione e verrà applicata la tariffa in vigore al momento della riattivazione. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | La polizza non prevede il tacito rinnovo. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Clausola non prevista. |
Risoluzione | Il contratto può essere annullato in corso di annualità in tutti i casi di cessazione del rischio: - vendita (o messa in conto vendita); - demolizione; - esportazione all’estero; - decesso del proprietario. L’annullamento verrà effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa documentazione da parte dell’Assicurato. In caso di furto del veicolo il contratto dovrà essere necessariamente annullato. L’operazione avrà effetto dalla data della denuncia presentata presso le Autorità competenti. |
Il prodotto è destinato ai proprietari di veicoli appartenenti al Settore V.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |||
Costi di intermediazione Di seguito si espongono le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al presente prodotto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2021. | |||
Costi relativi alla gestione del prodotto | Quota parte percepita mediamente dagli intermediari | ||
24,83% | 48,61%. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnata dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. |
All’IVASS | Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” sotto- sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | E’ un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Questo invita l’impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l’invito, l’impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto. a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia. i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle | 1. Conciliazione paritetica – Procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto. |
controversie | È una procedura semplice ed economica che consente, nel caso di controversia per un sinistro RC Auto di valore non superiore ad € 15.000, la possibilità di risolvere la vertenza con la Compagnia di Assicurazioni rivolgendosi ad una delle Associazioni di Consumatori di seguito elencate: ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. È sufficiente essere iscritto ad una delle suddette Associazioni e presentare alle stesse il modulo debitamente compilato presente sul loro sito internet o su quello dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici). Per accedere alla Conciliazione Paritetica è necessario presentare richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di Assicurazioni consentendo le operazioni di verifica e quantificazione del danno lamentato. Sono tre i casi previsti per accedere alla conciliazione: 1) se il danneggiato non ottiene risposta nei termini previsti dalla legge; 2) se il danneggiato ha ricevuto dalla Compagnia comunicazione che nega il risarcimento; 3) se il danno è stato liquidato ma il danneggiato ritiene insoddisfacente la somma ricevuta. La procedura di Conciliazione è gratuita e si conclude entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia di Assicurazioni ha ricevuto la domanda da parte dell’Associazione dei Consumatori. In caso di esito positivo della conciliazione le due parti redigeranno un verbale che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, lo stesso verrà comunicato immediatamente al danneggiato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link presente nella homepage del sito Assimoco (xxx.xxxxxxxx.xx), oppure il sito xxx.xxxx.xx alla sezione Servizi – La procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto, oppure il sito xxx.xxxxx.xx alla sezione Per il Consumatore – Conciliazione paritetica. 2. Soluzione delle liti transfrontaliere. Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx.xxx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Ed. 10/2022
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente
MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Il presente documento, contenente:
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
AUTOTUTELA
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente.
- MOTOCICLI E CICLOMOTORI -
NORME DI ASSICURAZIONE MOD. A005/B - Ed. 10/2022
Il presente documento, contenente:
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
INDICE
Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie) | Pag. | 1/23 |
Sezione Responsabilità Civile da circolazione • Condizioni Generali (sempre operanti) • Condizioni Aggiuntive (valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati) Sezioni Garanzie accessorie alla R.C. | Pag. | 2/23 |
• Incendio - Furto - Rapina | Pag. | 9/23 |
• Tutela Legale • Assistenza | Pag. Pag. | 12/23 16/23 |
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(valide per tutte le garanzie)
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO: Ferme restando le disposizioni
di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI: Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto ad Assimoco l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA: Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Assimoco che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore. L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all’art. 1901 del Codice Civile.
ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE: L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. Assimoco è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio della stessa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, comma 2 del Codice Civile, Assimoco risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato alla immediata distruzione della stessa; Assimoco eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall’art. 1 e dall’art. 13. Per la garanzia “Infortuni del Conducente” l’assicurazione vale nel mondo intero.
Per la garanzia Assistenza, la Struttura Organizzativa interverrà in modo diretto, o tramite società convenzionate, per gli interventi negli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea), Regno Unito. Per gli interventi nei restanti territori, sempre previo contatto con la Struttura Organizzativa, il cliente potrà usufruire del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste ed entro limiti nelle stesse indicati.
ART. 5 - DURATA E RINNOVO: Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora Assimoco intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a diposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.
Assimoco manterrà operanti le garanzie attivate sul contratto fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza. Laddove il cliente paghi il premio di rinnovo successivamente al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, la copertura riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed eventuali sinistri accaduti fra il 15° giorno dalla scadenza della polizza ed il giorno di pagamento del premio di rinnovo non saranno indennizzabili.
Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.
ART. 6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO (NON VALIDA PER LA GARANZIA - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI): Qualora, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad Assimoco indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad Assimoco, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente può optare per la cessione del contratto all'acquirente o per la cessazione del contratto stesso. In caso di cessazione del contratto il Contraente avrà diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del c.c. (Artt. 1897 - 1898).
ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO: Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.
ART. 8 - ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.
ART. 9 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
SEZIONE - RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE CONDIZIONI GENERALI
ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: Assimoco assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della
Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto, nei limiti previsti dal Codice della Strada per la tipologia del veicolo indicato in polizza. L’assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad esclusione delle aree aeroportuali e dal traino di “carrelli appendice” destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
Assimoco inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni E delle Condizioni Aggiuntive.
ART. 12 - ESTENSIONI ALLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI): L’assicurazione è operante per i
seguenti rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, nel limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza che, tuttavia, è destinato anzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, solo per la parte eventualmente non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per:
a) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
b) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi pur se sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore;
c) la Responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
ART. 13 - ESCLUSIONI E RIVALSA: L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti, o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Per il caso di cui al punto c) Assimoco limita l'esercizio della rivalsa sino ad un massimo di 500,00 Euro.
La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA: A parziale deroga di quanto sopra indicato, Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:
a) in conseguenza dell’inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente, scaduta da non più di sei mesi, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, Assimoco sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
b) in conseguenza dell’inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, abbia superato con esito favorevole l’esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l’ufficio provinciale della Direzione Generale della
M.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della Prefettura.
Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami. Qualora la patente non venisse rilasciata, Assimoco sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio;
c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è intestato a persona giuridica qualora, al momento del sinistro, il conducente del veicolo in garanzia si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero sia stato sottoposto alle sanzioni previste dagli artt. 186 o 187 del Codice della Strada e successive modifiche. La deroga non opera se l’ente o la società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale stato dato in uso il veicolo;
e) nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. La presente deroga è esclusivamente operante nei confronti della sola società proprietaria o locataria di veicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali. La deroga non opera nel caso in cui la società proprietaria o locataria sia a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa;
ART. 15 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE: Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, I’usufruttuario, I’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al
comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando
convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera
b).
ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO: Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente, salvo che l’alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo alienato, sia mantenuto valido per altro veicolo di sua proprietà, o che venga risolto. Assimoco provvederà a:
a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro veicolo di proprietà dell’alienante, rilasciare i predetti nuovi documenti per l’altro veicolo, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all’eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento;
b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. L’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Assimoco non rilascerà l’Attestazione sullo stato del rischio a favore del cessionario;
c)nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l’Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al veicolo alienato, quest’ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento.
Il Contraente è tenuto all’immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde.
Per i contratti di durata inferiore all’anno Assimoco non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Per i contratti con frazionamento del premio Assimoco rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
ART. 17 - MUTAMENTO PARZIALE DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO: Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturate.
ART. 18 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di
cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Assimoco presentando attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Assimoco presentando copia del certificato di cui all’art. 231, quarto comma, decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione e l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A.. In ogni caso il Contraente è altresì tenuto all’immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e Assimoco restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento. Per i contratti di durata inferiore all’anno Assimoco non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora il contratto relativo al veicolo demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell’intestatario del precedente veicolo o del coniuge in regime di comunione di beni, Assimoco procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento. Nel caso di demolizione od esportazione definitiva del veicolo che avvengano successivamente alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 20 si applicano le disposizioni indicate allo stesso articolo.
ART. 19 - DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di decesso del Proprietario del veicolo assicurato, gli eredi, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, possono richiedere la cessazione del Contratto. Il Contraente, se diverso dal Proprietario del veicolo assicurato, o gli eredi stessi hanno diritto alla restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell’annullamento. Qualora gli stessi non fossero in possesso della documentazione citata il contratto si risolverà alla Sua naturale scadenza.
ART. 20 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO: Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione ad Assimoco e a procedere all’immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 23. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 della data indicata sull’appendice rilasciata da Assimoco e sottoscritta dal Contraente. La riattivazione del contratto, e delle relative coperture assicurative, può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. Qualora la riattivazione non venga richiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito da Assimoco. Nel caso in cui, in corso di sospensione del contratto, si sia verificato uno degli eventi di cui ai precedenti artt. 16, 18 o 19, si procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge anche se trascorsi i dodici mesi dalla data di sospensione. La riattivazione, fermo restando l’Intestatario del Veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l’emissione di un nuovo contratto. Se la sospensione ha avuto durata inferiore a 30 giorni il nuovo contratto avrà la medesima scadenza del contratto sospeso. In questo caso al nuovo contratto sarà applicata, per tutte le garanzie previste, la tariffa in vigore all’inizio dell’annualità assicurativa della copertura. Se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a 30 giorni la data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. In questo caso al nuovo contratto saranno applicate, per tutte le garanzie previste, la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione. Al premio calcolato nel modo sopraindicato viene conteggiato a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto relativo al contratto sospeso. Il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX: Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto Assimoco si impegna
a mettere a disposizione dell’avente diritto l’attestazione sullo stato del rischio in Area riservata.
Assimoco altresì, sempre entro trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto invia le informazioni relative all’attestazione
sullo stato del rischio alla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015.
L’avente diritto può richiedere presso il suo intermediario la stampa o l’invio tramite e-mail dell’attestazione sullo stato del rischio. In questi casi il documento rilasciato ha funzionalità puramente informative e non può essere utilizzato per la stipulazione di un nuovo contratto.
Ove non si sia concluso il periodo di osservazione Assimoco non rilascia l’Attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale.
All’atto della stipulazione del contratto proveniente da altra compagnia Assimoco rileva le informazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio rilasciate dal precedente assicuratore prelevandole direttamente dalla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
ART. 22 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA E PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI: La denuncia del sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ora IVASS ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Xxxxxx Xxx) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, Assimoco ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:
a)risarcimento diretto da parte dell’Impresa in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria - fatta eccezione per i ciclomotori non immatricolati a norma del D.P.R. 153/2006 e per le macchine agricole, per i quali non è prevista l’applicazione della procedura del risarcimento diretto - per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni – regolamentato al successivo punto b).
Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:
nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno; nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata ad Assimoco mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, Assimoco indica, alternativamente:
- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:
GIORNI | 90 | 60 | 30 |
IN CASO DI: | Lesioni | Danni riguardanti solo i veicoli o le cose | Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro |
b) risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 140 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall’accertamento di responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro. Per l’eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l’assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni allegando il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e indicando:
1) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In tal caso il danneggiato può ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:
- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà
allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente alla sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell’assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO: In caso di furto, rapina
o appropriazione indebita del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del Codice delle Assicurazioni. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte, in ragione di 1/365 per giorno dal giorno di risoluzione del contratto a norma di quanto descritto nel presente articolo previa tempestiva presentazione ad Assimoco di copia della denuncia alle Autorità.
Assimoco si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna ad Assimoco della copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
ART. 24 - PASSAGGIO DI TARIFFA: Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.
ART. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE: Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Assimoco non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 26 - RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO A SEGUITO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: in
caso di cessazione anticipata di contratto, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa, ove la stessa sia avvenuta dopo terminato il periodo di osservazione Assimoco rilascia l’Attestazione sullo stato del rischio.
ART. 27 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Su richiesta del Contraente, Assimoco rilascerà il duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui essi sia stato sottratti, smarrito o distrutto, previa presentazione da parte del Contraente stesso di idonea dichiarazione attestante l'evento accaduto. Nel caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato previa restituzione del documento deteriorato.
ART. 28 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.): L’individuazione della classe
di merito di conversione universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati:
1) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o derivanti da altra Compagnia con indicazione della classe di merito C.U.:
- al contratto da stipulare può essere applicata la classe di merito C.U. maturata dall’Intestatario nel corso delle precedenti annualità assicurative con riferimento al medesimo veicolo o a quello per il quale il veicolo da assicurare risulti sostitutivo.
Nel caso in cui l’Attestazione sullo stato del Rischio conseguita risulti esente da sinistri nelle ultime cinque annualità,
all’Intestatario può essere riconosciuta una classe migliorativa maturata all’interno del proprio nucleo familiare.
- al nuovo contratto da stipulare, relativo a un ulteriore veicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare, viene riconosciuta la medesima classe di merito C.U. risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Diversamente, al contratto da stipulare viene applicata la classe di merito C.U. 14.
2) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio Assimoco o derivanti da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della classe di merito C.U. si procede all’assegnazione della classe in base ai seguenti criteri, come previsto dal Provvedimento n.72 Ivass:
a) In caso di rischio proveniente da tariffa Franchigia viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da successiva tabella:
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
b) Nel caso di rischio proveniente da tariffa Xxxxx verrà assegnata la classe di merito 14, a prescindere dalla sinistrosità riportata nelle annualità precedenti.
ART. 29 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l’assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):
PREMESSA: L’assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
A) BONUS/MALUS:
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel “Periodo di osservazione”, e si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 alla 18 a parità di altri parametri di tariffa.
2) La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da altra Compagnia sarà fatta utilizzando la sottoriportata tabella di corrispondenza fra le classi di merito interne applicate da Assimoco S.p.A. in funzione della classe di merito di C.U. risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dall’altra Compagnia. In caso di mancata indicazione della classe di merito C.U. sull’Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, si procede alla determinazione della classe di merito C.U. di pertinenza per il veicolo da assicurare sulla base di quanto indicato all’Art. 28 e, conseguentemente, alla determinazione della classe interna Assimoco sulla base della tabella di seguito riportata.
Classe di assegnazione su attestato di rischio | Classe di assegnazione Assimoco | Classe di assegnazione su attestato di rischio | Classe di assegnazione Assimoco |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 11 | 11 |
3 | 3 | 12 | 12 |
4 | 4 | 13 | 13 |
5 | 5 | 14 | 14 |
6 | 6 | 15 | 15 |
7 | 7 | 16 | 16 |
8 | 8 | 17 | 17 |
9 | 9 | 18 | 18 |
La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da Assimoco, invece, sarà fatta riconoscendo la medesima classe di assegnazione interna Assimoco indicata sull'Attestazione sullo Stato del Rischio, qualora non vi sia stata successiva copertura con altra Compagnia.
3) In caso di mancanza dell’Attestazione sullo stato del rischio sulla banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, Assimoco considererà le informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio relativo all’annualità precedente che verrà completata con le dichiarazioni del contraente. Assimoco provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente. In caso di assoluta mancanza di informazioni Assimoco potrà valutare l’assunzione del rischio sulla base della documentazione che il cliente sia in grado di produrre; Assimoco si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di
tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.
In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe più sfavorevole.
4) In caso di assicurazione di un ulteriore veicolo intestato al medesimo soggetto o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, già titolare di polizza assicurativa, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima classe di merito C.U. del veicolo già assicurato. La classe di merito interna Assimoco viene determinata in base alla tabella di cui al precedente punto 2. In caso di ulteriore veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo soggetto già assicurato presso Assimoco, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima Classe di merito interna Assimoco.
5) Per la stipulazione di contratti di prima assicurazione relativi a veicoli di prima immatricolazione o volturati al PRA, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (sia interna che C.U.).
6) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria “Bonus/Malus” per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a tale classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi si applica la disposizione del punto 3. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di “franchigia fissa ed assoluta”, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al punto 2 ed il contratto è assegnato a questa classe.
7) La disposizione di cui al punto 3 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
8) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri in tutto il periodo assicurativo precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
9) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata, a seconda che Assimoco abbia o meno effettuato, nel corso del periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
I sinistri, ai fini della tabella di regole evolutive sotto riportata, verranno considerati nel modo seguente:
a) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta responsabilità principale verrà considerato come singolo sinistro;
b) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta una responsabilità paritaria verrà cumulato, nel corso del quinquennio di osservazione, con altri sinistri della medesima tipologia, sulla base delle relative percentuali; al raggiungimento del valore del 51% tale cumulo verrà considerato come singolo sinistro.
In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Le stesse regole saranno applicate per l’evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale riportata nell’Allegato 2 al Regolamento 4/2006 dell’ISVAP ora IVASS.
Classe di Merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
Interna Assimoco | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
11) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 9, restituendo ad Assimoco o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX), direttamente o tramite l’Intermediario Assimoco, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In tal caso, Assimoco rilascerà, entro 15 giorni dalla data della richiesta, nuova Attestazione sullo Stato del Rischio, rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati, dei quali non sarà fatta più menzione.
12) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing.
Quanto sopra indicato si applica anche nel caso di variazione della titolarità del veicolo assicurato in polizza per le seguenti casistiche: trasferimento di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili; successione per decesso; passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi.
13) In caso di furto del veicolo assicurato, o di sua consegna in conto vendita, o di altro evento di cui all’art. 26 il proprietario può
beneficiare per altro veicolo di sua proprietà dell'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita.
14) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l’Assicurato si sia già avvalso della facoltà
prevista dal punto precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
B) PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO: Premesso che il veicolo descritto in polizza è locato in leasing, oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore, il premio è dovuto anticipatamente in un’unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione Aggiuntiva C, la durata del periodo di osservazione viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. Qualora dalla suddivisione rimanga un periodo inferiore a dodici mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di dodici mesi, il primo periodo di osservazione. Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell’Attestazione sullo stato del rischio di cui all’art.22. Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso.
C) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO: Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Aggiuntiva A. In tal caso non si applica quanto disposto dall’art. 1901 - 2°comma del Codice Civile. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione del caso di cambio di residenza, o di sede legale in caso di Società, del Proprietario. Qualora tale variazione comporti un aumento del premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
D) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA: Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione Aggiuntiva A, ove richiamata.
E) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE: Il Contraente dichiara e Assimoco prende atto che il Locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.
GARANZIE ACCESSORIE ALLA R.C. SEZIONI - INCENDIO FURTO E RAPINA
ART. 30 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - GARANZIA INCENDIO, FURTO E RAPINA: Assimoco si obbliga, fino alla concorrenza
dell’importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di:
- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; sono quindi escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina.
Altre Garanzie
A) Ricorso terzi: Assimoco risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall’incendio del veicolo assicurato. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni. Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’Assicurato stesso. Assimoco, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino a concorrenza di 200.000,00 Euro.
ART. 31 - ESTENSIONE TERRITORIALE: L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato quale si ricava delle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
ART. 32 - ESCLUSIONI GENERALI: L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo,
occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
c)determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
d)verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI - ADEGUAMENTO DEI VALORI E DEL PREMIO
ART. 33 - VALORE ASSICURATO: L’assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:
- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), al valore a nuovo oppure al prezzo della fattura d’acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo del predetto valore ridotto del 10%;
- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), al valore commerciale del veicolo al
momento della stipulazione del contratto, riportato dalla rivista Eurotax giallo (vendita).
Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 39.
ART. 34 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO: Ad ogni rinnovo contrattuale Assimoco si impegna, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare i valori assicurati al valore di mercato. Il premio verrà adeguato ai nuovi valori, fermo restando quanto previsto nella clausola di vincolo, se pattuita.
DENUNCIA DEL SINISTRO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
ART. 35 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO: Il sinistro deve essere denunciato per iscritto ad Assimoco entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni. Alla denuncia, a richiesta di Assimoco, devono essere allegati, in fotocopia, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato. Nei casi di furto, rapina ed eventi sociopolitici deve essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando ad Assimoco copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere fatta sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana.
ART. 36 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE: Fatte salve le riparazioni di prima
urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Assimoco, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Assimoco ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine sopra citato.
ART. 37 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO: Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
1. In caso di danno parziale:
L’importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il degrado che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
Il degrado si calcola in percentuale ed in base al rapporto tra valore a nuovo del veicolo assicurato ed il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Si precisa che il degrado, come sopra disciplinato, non si applica se il sinistro:
a. si verifica nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all’estero), fermo il limite del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro;
b. sia avvenuto entro il 5° anno di vita del veicolo ed interessi parti del veicolo non soggette ad usura.
Fermo quanto precedentemente indicato per le parti non soggette ad usura, per le parti soggette ad usura il degrado verrà applicato seguendo lo schema di seguito riportato:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Fino a 18 mesi | 0% |
Oltre 18 mesi fino a 3 anni non compiuti | 25% |
Oltre 3 anni fino a 4 anni non compiuti | 35% |
Oltre 4 anni fino a 5 anni non compiuti | 40% |
Oltre 5 anni fino a 7 anni non compiuti | 50% |
Oltre 7 anni fino a 9 anni non compiuti | 60% |
Oltre 9 anni fino a 11 anni non compiuti | 70% |
Oltre 11 anni | 80% |
Per gli accessori e gli apparecchi fono-audiovisivi, non di serie, il degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata; l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo.
2. In caso di danno totale:
L’importo indennizzabile si determina in base alla quotazione, alla data del sinistro, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita) o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del valore commerciale degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati.
In deroga a quanto sopra, se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all’estero), l’importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente art. 33.
ART. 38 - LIMITI DI INDENNIZZO: L’indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
ART. 39 - REGOLA PROPORZIONALE: Se, al momento del sinistro, i valori (base, accessori ed apparecchi fono-audiovisivi di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all’art. 33, sono superiori a quelli assicurati, Assimoco risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.
ART. 40 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI: La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Assimoco e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:
1)verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 35 e 36;
2)indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3)verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4)procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di Assimoco e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 41 - SCOPERTO E FRANCHIGIA: In caso di sinistro, Assimoco corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione, se indicati sulla polizza o nelle specifiche Sezioni, della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi. Tale deduzione non si applica ai sinistri da Incendio.
ART. 42 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO: Verificata l’operatività della garanzia e valutato l’ammontare del danno, Assimoco
provvederà al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori
privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale, o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà a
condizione che l’Assicurato, a richiesta di Assimoco, abbia prodotto:
1)copia della denuncia di furto presentata alle Autorità;
2)l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con annotata la perdita di possesso; 3)certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'Assicurato o in alternativa la denuncia di furto o di
smarrimento di detti documenti;
4)procura a vendere a favore di Assimoco S.p.A. autenticata da notaio; 5)chiave Master, seconda chiave e code card.
ART. 43 - RECUPERI: L’Assicurato è tenuto ad informare Assimoco non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire ad Assimoco stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato.
SEZIONE - TUTELA LEGALE
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia “Tutela Legale” a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona - Numero Verde 000.00.00.00, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S.
ART. 44 - COSA È ASSICURATO - OPZIONE LIGHT CIRCOLAZIONE STRADALE: ASSIMOCO offre all’Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, per sinistro e illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida A o B.
La garanzia opera per:
a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b. difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590bis del Codice Penale). Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;
c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l’Assicurato della patente, a seguito di incidente stradale;
d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi; Per i medesimi eventi Assimoco provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare
correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
• ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o
procedimento penale.
ART. 45 - COSA È ASSICURATO OPZIONE FULL CIRCOLAZIONE STRADALE: ASSIMOCO offre all’Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida A o B.
La garanzia opera per:
a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b. difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 000xxx x 000 xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx). Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;
c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l’Assicurato della patente, a seguito di incidente stradale;
d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
f. presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
1. quando l’applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la garanzia opera se sussistano i presupposti per presentare il ricorso e se l’ammontare della sanzione è superiore a 100,00 euro. Assimoco provvede, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti.
g. presentare reclamo / ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). Assimoco provvede su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto all’art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.
h. Inoltre, Assimoco riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:
1. il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Assimoco garantirà inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti.
Per i medesimi eventi Assimoco provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
• ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
ART. 46 - CHI È ASSICURATO:
La garanzia è operante a favore dei seguenti soggetti:
- nel caso di procedimenti penali: il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo;
- nel caso di danni extracontrattuali: il proprietario, il conducente, i trasportati del veicolo, gli eredi e/o il coniuge/convivente del conducente se questi venisse a mancare a seguito di incidente stradale rientrante in garanzia;
- nel caso di vertenze di natura contrattuale: il proprietario del veicolo;
- relativamente all’ Art. 45 lett. f: il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una società.
In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata a norma di quanto sopra, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.
Le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l’Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
ART. 47 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati negli uffici giudiziari
- di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo: nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali;
- dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- d’ Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx: nelle ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative, per le indennità recupero punti e riesame patente e per la consulenza legale telefonica.
ART. 48– COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. La garanzia è esclusa:
a. per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
c. se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro.
2. In caso di controversia tra Contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente. ESCLUSIONI RELATIVE ALLE OPZIONI LIGHT E FULL:
La garanzia è esclusa:
a) nell’ Opzione Light per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;
b) nell’ Opzione Full per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale con valore inferiore a € 100,00, restando in ogni caso a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dell’opposizione/ricorso predisposto da DAS agli uffici competenti;
c) nell’opzione Light per controversie contrattuali di diritto civile;
d) se l’Assicurato è imputato per Delitto doloso;
e) se l’Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx;
f) se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal caso assicurativo.
ART. 49 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE: ASSIMOCO non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 52, 53 e 55;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti
diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono invece ricomprese le spese del legale domiciliatario come indicato alla lettera e);
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, ASSIMOCO, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
g) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
h) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
i) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
j) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori a € 10.000.
ART. 50 - INSORGENZA DEL SINISTRO: Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.
Inoltre:
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con Assimoco per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.
ART. 51 – RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI: Per richiedere le prestazioni
previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 000.00.00.00 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti
La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio
l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell’indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ART. 52 – LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA: Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05).
A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole
delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
ART. 53 – LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLE CAUSE CIVILI E DEI PROCEDIMENTI PENALI: DAS autorizzerà l’eventuale azione in
giudizio:
- sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad
un’azione civile promossa da terzi;
- se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
L’Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale il legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
ART. 54 – GESTIONE UNITARIA DELLA PRATICA DI SINISTRO: DAS gestirà come unica pratica di sinistro:
- le vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- i procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- le violazioni plurime e della stessa natura assimilabili ad un unico evento protratto nel tempo.
ART. 55 – QUANDO LA PERSONA ASSICURATA PERDE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: La persona assicurata non ha diritto alle prestazioni della Garanzia Tutela Legale, se:
- non richiede tempestivamente le prestazioni garantite o le richiede oltre il tempo utile ad organizzare la sua difesa;
- non aggiorna tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- incarica un legale o un perito senza aver preventivamente avvisato DAS e senza aver ottenuto il suo consenso al
conferimento dell’incarico;
- non ottiene il consenso di DAS prima dell’eventuale sottoscrizione di un accordo economico o dell’accettazione di un
preventivo di spesa dell’avvocato o del perito incaricato;
- non ottiene il consenso di DAS su un’eventuale accordo transattivo con la controparte che preveda, a carico di DAS spese aggiuntive rispetto alle competenze dell’avvocato; in tal caso, DAS rimborserà le spese aggiuntive a suo carico solo dopo aver verificato l’urgenza e la convenienza dell’accordo transattivo.
ART. 56 –TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN COPERTURA: Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria
documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l’indennizzo;
- comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
ART. 57 – DI COSA NON SONO RESPONSABILI ASSIMOCO E DAS: ASSIMOCO e DAS non sono responsabili dell’operato degli avvocati e dei periti.
ASSIMOCO e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate.
ART. 58 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO: In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad ASSIMOCO il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Se l’Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
ART. 59 - RECUPERO DI SOMME: Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SEZIONE - ASSIMOCO ASSISTANCE
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita da Blue Assistance in funzione 24 ore su 24:
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
dall’Italia al numero: 800.257.114
dall’estero al numero:
x00.00.00000.000
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
PRESTAZIONI
ART. 60 - TRAINO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in
condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso
al più vicino punto di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice oppure all’officina indicata dall’Assicurato, purché si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di uno dei seguenti eventi (se previsti dalla tipologia di veicolo):
- foratura di uno o più pneumatici,
- errato rifornimento carburante,
- smarrimento o rottura delle chiavi,
- atti vandalici,
-rottura dei cristalli,
l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Blue Assistance o, in alternativa, al più vicino centro di assistenza in grado di sostituire lo o gli pneumatici.
Assimoco terrà a proprio carico il costo relativo al traino mentre resta a carico dell’Assicurato il costo relativo alla sostituzione dello o degli pneumatici. Sono altresì a carico dell’Assicurato le spese per il traino, qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Nel solo caso in cui l’Assicurato non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), Assimoco, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a rimborsare le spese sostenute per il traino dal cliente, con il limiti di kilometraggio sopraindicati e comunque con il limite di 200,00 Euro per sinistro.
ART. 61 - INVIO OFFICINA MOBILE IN ITALIA: Qualora il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di uno dei seguenti eventi (se previsti dalla tipologia di veicolo):
- guasto e/o foratura,
- esaurimento del carburante,
- chiavi chiuse all'interno dell'abitacolo,
- montaggio delle catene da neve,
- atti vandalici,
la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, in tutto o in parte, in via permanente, può chiedere l’intervento di dépannage anche in caso di montaggio di catene. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione “Traino”. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 150,00 Euro per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
ART. 62 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI SEDE STRADALE: Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200,00 Euro per sinistro. Rimangono a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza nonché le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
ART. 63 – SOS INCIDENTE – SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE MODULI C.A.I.: Qualora IL veicolo rimanga coinvolto in un incidente
l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere:
- ottenere Assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell’incidente stesso;
- indicazione dei recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica, anche con riferimento alle procedure di dissequestro del veicolo all’estero
- informazioni sulle procedure di dissequestro del veicolo in Italia.
ART. 64 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA: Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
In originale: libretto di circolazione; foglio complementare/certificato di proprietà; targhe autoveicolo
(NB. In caso di assenza di uno o più documenti di cui al precedente elenco, l’Assicurato dovrà produrre l’originale della denuncia
sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);
In fotocopia: codice fiscale; documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (carta d’identità o equivalente);
documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. Assimoco terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
ART. 65 - AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA: Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1.600 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto; sette giorni consecutivi per sinistro (in tutti gli altri casi oppure in caso di incendio, furto e rapina).
Assimoco terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:
- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (es.: anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);
La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento dannoso e non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
ART. 66 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO: Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta di estratto cronologico e/o perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le istruzioni necessarie. Assimoco terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato:
ART. 67 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO: Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Assimoco.
ART. 68 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO: Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero:
ART. 69 - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE: Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Assimoco fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino
alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza
rimane a carico dell’Assicurato.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART. 70 - INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA IN ITALIA: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza. Assimoco terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato:
ART. 71 - RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO: Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure un veicolo ad uso privato senza autista di 1.600 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore come indicato all’art. 65 che precede. Assimoco terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di 400,00 Euro se accaduto in Italia e di 600,00 Euro se accaduto all’estero.
ART. 72 - SPESE D’ALBERGO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo. Assimoco terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 600,00 Euro per sinistro.
ART. 73 - INVIO DI UN AUTISTA: Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure a seguito di ritiro o smarrimento della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. Assimoco terrà a proprio carico l’onorario dell’autista, mentre rimangono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
ART. 74 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’: Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per sinistro.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
ART. 75 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI: La Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere messaggi urgenti a destinatari in Italia da parte dell’Assicurato che, in viaggio, sia impossibilitato a comunicare personalmente con gli stessi, restando esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi stessi.
ART. 76 - RIENTRO SANITARIO: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Assimoco, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. Assimoco, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
ART. 77 - RIENTRO SALMA: Qualora, a seguito di incidente, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Assimoco terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero:
ART. 78 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000,00 Euro per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
ART. 79 - ANTICIPO SPESE LEGALI: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 600,00 Euro per sinistro.
ART. 80 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE: Xxxxxxx, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo. Assimoco terrà a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 lavorative per sinistro.
ART. 81 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI: Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) tutte le prestazioni sono fornite, per ciascuna Polizza, per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;
b) la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni;
c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
d) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Assimoco non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
e) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
f) ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto
alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 Codice Civile;
g) il diritto alle assistenze fornite da Assimoco decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
h) l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso;
i) tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
l) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente Assimoco nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
GLOSSARIO
ACCESSORI: le installazioni stabilmente fissate al veicolo:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fono- audiovisivi;
- aggiuntive/optional se sono fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; aggiuntive/altre se sono fornite dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e sono installate sul veicolo successivamente all’acquisto.
APPARECCHI FONO-AUDIOVISIVI: radio, radiotelefoni, lettori C.D., mangianastri, registratori, impianti vivavoce, televisori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco (elettrico o elettromagnetico o meccanico).
APPROPRIAZIONE INDEBITA: l’impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 646 del Codice Penale.
ASSICURATO: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: è quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: l’insieme delle informazioni relative ad eventuali sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e della classe di merito conseguita.
CAPITALI, MASSIMALI, VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
CARTA VERDE: il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
CLASSE DI MERITO INTERNA: classe di merito Assimoco assegnata al contratto in base alle regole previste dalla relativa tariffa in vigore.
CLASSE DI MERITO C.U.: classe di conversione universale (C.U.) così come stabilita dal Regolamento IVASS 9 del 19/05/2015 e risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o da Assimoco in occasione di ogni scadenza annuale.
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione e che si assume l’onere del pagamento del premio.
DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DEGRADO: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
DELITTO DOLOSO: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come
colposi o preterintenzionali.
DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di
quello voluto.
FATTO ILLECITO: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge poste a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
FRANCHIGIA: la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato o del
Beneficiario.
GUASTO (Assistenza): qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. Non sono considerati Guasto: l’esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura, gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione
stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA’: somma che Assimoco eroga all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
INSORGENZA (del sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e coincide con:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (garanzia che decorre trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto): il giorno in cui una delle parti ha iniziato a violare norme contrattuali.
LESIONI PERSONALI COLPOSE: commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (Art. 590 C.P.).
OMICIDIO COLPOSO: commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona (Art. 589 C.P.).
PERIODO DI OSSERVAZIONE: il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’annotazione dei sinistri provocati nell’Attestazione sullo stato del rischio, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. per le annualità successive inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
POLIZZA: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente ad Assimoco.
PRESTAZIONE: l’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da
parte di Assimoco, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
REATO: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse,
detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base
all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RIVALSA: il diritto che Assimoco ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell’interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.
SCOPERTO: percentuale di danno che l’Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da
guasto, incidente,
incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.
SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (Assistenza): Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Assimoco, al
contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. SURROGAZIONE: il diritto che Assimoco ha, in virtù dell’art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell’evento dannoso.
TIPOLOGIA CLIENTE: l’indicazione della “Tipologia Cliente”, che fa riferimento allo stato dell’Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all’emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell’eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all’avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la “Tipologia Cliente” dichiarata, Assimoco, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.
Le tipologie previste sono:
- BANCA: Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari) che, all’atto della stipulazione del contratto, non presentino sull’attestazione dello stato di rischio sinistri nel corso delle ultime tre annualità assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura) all’atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all’assegnazione a tale tipologia di cliente.
- COOPERAZIONE: Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all’assegnazione a tale tipologia di cliente.
- TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO: Enti del Terzo Settore (come definiti dall’Art. 4 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e loro Dipendenti, Soci e Volontari. All’atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all’assegnazione a tale tipologia di cliente.
- TERZI: Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.
Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.
TRANSAZIONE: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
VALORE COMMERCIALE: il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fono- audiovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.
VALORE A NUOVO: prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.
VEICOLO (Assistenza): motocicli e quadricicli ad uso proprio, regolarmente assicurati con Assimoco per i quali sia stato pagato il premio per la garanzia Assistenza.
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
SEZIONE | ART. | GARANZIA | FRANCHIGI A | SCOPERTO | LIMITAZIONI |
INCENDIO FURTO E RAPINA | 30 | Furto | Valori variabili in funzione del veicolo | Valore veicolo | |
30/A | Ricorso terzi | € 200.000,00 | |||
TUTELA LEGALE | 44 | Assistenza giudiziale e stragiudiziale | Massimale indicato in polizza/sinistro | ||
45 | Partecipazione corso aggiornamento per il recupero dei punti | € 500,00 | |||
Esame di idoneità tecnica revisione patente | € 1.000,00 | ||||
49 | Assistenza di un interprete | 10 ore lavorative | |||
Spese per traduzioni di verbali/atti | € 1.000,00 | ||||
Anticipo cauzione | € 10.000,00 | ||||
ASSISTENZA AL VEICOLO | 61 | Invio officina mobile in Italia | € 150,00/sinistro | ||
62 | Recupero del veicolo fuori sede stradale | € 200,00/sinistro | |||
69 | Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale | € 3.000,00/sinistro | |||
ASSISTENZA ALLA PERSONA | 71 | Rientro passeggeri/ Prosecuzione viaggio | € 400,00/sinistro in Italia € 600,00/ sinistro all'estero | ||
72 | Spese d'albergo | Pernottamento e prima colazione - max € 100,00/persona al giorno, € 600,00/sinistro | |||
74 | Anticipo spese prima necessità | € 600,00/sinistro | |||
77 | Rientro salma | € 3.000,00/sinistro | |||
78 | Anticipo cauzioni penale e civile | € 6.000,00/sinistro | |||
79 | Anticipo spese legali | € 600,00/sinistro | |||
80 | Interprete a disposizione | 8 ore lavorative/sinistro |