Attestazione sullo stato del rischio. 1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione contenente: • la denominazione dell’impresa di assicurazione; • il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; • i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente diritto all’Attestazione; • il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto e patto di riservato dominio; • il numero di Polizza; • la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; • la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; • i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta; • unatabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); • la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; • il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Il contratto, stipulato sulla base diunaformula tariffaria Bonus/Malus, prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione e l’indicazione della classe di merito interna Linear di provenienza e quella di assegnazione del contratto ...
Attestazione sullo stato del rischio. Obbligo di rilascio dell’attestazione.
a) La Società trasmette al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio. In caso di richiesta ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis della Legge, la Società trasmette al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato di rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.
b) L’obbligo di cui al comma a) sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonchè nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
c) Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto, la Società rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
d) Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1, lettera a) della Legge. • Rilascio di duplicato dell’attestazione.
a) Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell’attestazione sullo stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
b) Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo,la Società rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
c) Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatale dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto. • Contenuto dell’attestazione.
a) L’attestazione trasmessa da la Società contiene gli elementi previsti dall’art. 6 del regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 e dalle successive modifiche. • Consegna e validità dell’attestazione.
a) Il...
Attestazione sullo stato del rischio. Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Attestazione sullo stato del rischio. AXA, in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto. Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso AXA consegna, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto. AXA non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di: In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
Attestazione sullo stato del rischio documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
Attestazione sullo stato del rischio l’insieme delle informazioni relative ad eventuali sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e della classe di merito conseguita.
Attestazione sullo stato del rischio. (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri).
Attestazione sullo stato del rischio documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono
Attestazione sullo stato del rischio. LINEA STRADA FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE - SEZIONE RCA
1. L’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.