Demolizione del veicolo in Italia Clausole campione

Demolizione del veicolo in Italia. Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del Veicolo Assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del Veicolo assicurato medesimo. Gli eventuali costi di deposito del Veicolo assicurato rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo assicurato, la seguente documentazione: - libretto di circolazione in originale; - foglio complementare o Certificato di proprietà in originale; - targhe del Veicolo Assicurato; - In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); - documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo assicurato , qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo assicurato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato avrà reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo assicurato, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo assicurato e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite lettera raccomandata a.r.. L'Assicurato prende atto che il Veicolo assicurato sarà dem...
Demolizione del veicolo in Italia. La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto. La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. L’Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Demolizione del veicolo in Italia. Se a seguito di Xxxxx con ritrovamento del Veicolo, Incendio, incidente, guasto irreparabile, nel rispetto delle disposizioni di legge, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), è necessario procedere alla demolizione del Veicolo e cancellare l’iscrizione al P.R.A. Dovrai inviare la documentazione richiesta nella Sezione “Obblighi dell’Assicurato”. Entro 15 giorni dalla data in cui abbiamo ricevuto i documenti, la Struttura Organizzativa recupera il Veicolo con un carroattrezzi e provvede alla sua demolizione. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente ti verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la documentazione che conferma la cancellazione al P.R.A. Europ Assistance paga le spese relative al recupero del Veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del Veicolo medesimo fino ad un importo massimo di Euro 350,00 per Sinistro.
Demolizione del veicolo in Italia. Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103; D. lgs. n.22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione: • libretto di circolazione in originale; • foglio complementare o certificato di proprietà in originale; • targhe autoveicolo. In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.; • codice fiscale (fotocopia); • documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); • documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente, invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Demolizione del veicolo in Italia. La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto. La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

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  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Risoluzione del rapporto Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Demolizioni Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio. Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto. I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica. Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva della demolizione.