ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. 1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
3. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c..
5. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
6. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa stessa al verificarsi del sinistro.
8. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del c.c. all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Fermo restando le condizioni e le esclusioni previste per le singole Prestazioni e garanzie, valgono le seguenti esclusioni:
1) tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo, fatto illecito dell’Assicurato;
e) suicidio o tentato suicidio, commesso dall’Assicurato;
f) sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
g) sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato;
h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
2) la Struttura Organizzativa non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa;
3) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
4) per qualsiasi richiesta di informazioni, lamentele, contestazioni, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa;
5) ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;
6) la Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell’esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Ogni prestazione, fatta eccezione per quelle ai punti n. 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21, viene fornita fino a tre vol- te per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. 1) Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di van- dalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e alluci- nogeni.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del sinistro, fatto salvo quanto specificato nella prestazione n. 1 e 2 al 3° capoverso.
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI. La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da: