Rischio in itinere. L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di svolgimento dell’attività, del mandato o dell’incarico, e viceversa.
Rischio in itinere. 3.2 Elevazione dell’indennità assicurata in caso di morte da aggressione
Rischio in itinere. L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati a titolo oneroso di cui al precedente art. 7 e per gli alunni con handicap durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività. Per casa si intende la dimora, anche temporanea dell’assicurato; per scuola, s’intende il luogo che l’assicurato deve raggiungere per espletare l’attività a lui designata dall’Istituzione scolastica. In caso di totale responsabilità di terzi nessun indennizzo competerà all’Assicurato, qualora il danno sia interamente risarcibile dal terzo. In caso di risarcimento parziale l’obbligo dell’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto rispetto a quanto è tenuto ad erogare chi ha cagionato il danno. In caso di colpa anche parziale del danneggiato o della persona che lo trasporta, l’indennizzo verrà ridotto al 50%.
Rischio in itinere. L’assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l’assicurazione (legge 289 del 27 dicembre 2002 e sue s.m.i) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate, esclusi gli incidenti verificatesi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività assicurate e in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine della attività stessa.
Rischio in itinere. La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che possono colpire gli Assicurati durante: - il tragitto dall’abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa; - il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altre sedi e viceversa purchè questi infortuni avvengano durante il tempo necessario a compiere il percorso pre via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici.
Rischio in itinere. La garanzia è altresì operante per il “rischio in itinere” e cioè per gli infortuni che si verifichino a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi da e per l’abitazione, anche occasionale, dell’Assicurato ed il suo normale luogo di lavoro/studio o qualsiasi altro luogo, ove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria attività, mansione o incarico per conto o su autorizzazione del Contraente.
Rischio in itinere. Elementi per il conteggio del premio: Assicurati:
Rischio in itinere. Relativamente al percorso casa-scuola e viceversa, le garanzie operano esclusivamente in favore degli Alunni e degli Operatori scolastici assicurati e riguardano gli infortuni che avvengano durante il tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’Assicurato alla struttura (scuola o altro) e viceversa (per abitazione dell’Assicurato si intende anche quella di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente l’Assicurato stesso). Ai fini della presente estensione di garanzia, qualora l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale e l’Assicurato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo per i casi di MORTE ed INVALIDITA’ PERMANENTE sarà ridotto del 50%.
Rischio in itinere. Per il rischio in itinere, l’Assicurazione è operante secondo le modalità stabilite allo specifico articolo “Oggetto dell’Assicurazione” afferente ogni successiva SEZIONE di polizza.
Rischio in itinere. Le garanzie da Infortunio/Morte vengono estese agli eventi, indennizzabili a termini del presente contratto, subiti in qualità di conducenti o passeggeri di mezzi di trasporto a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia com- patibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività e in data e orario compatibile con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.