CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI Clausole campione

CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, I'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni, nel quale caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennità. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado d’invalidità permanente o sulla durata e pertinenza dell’inabilità temporanea e delle spese di cura. Si procederà mediante arbitrato di un Collegio medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti e il terzo d’accordo dai primi o in caso di disaccordo, dal Presidente del consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede d’Istituto universitario di medicina legale e delle Assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese per il terzo Medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d’invalidità permanente le Parti possono conferire mandato ad un Collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.) i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di Legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, ma entro due anni, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione finale. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato; ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e concorrerà nella misura del 50% (cinquanta percento) al pagamento del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, purché ciò risulti dagli atti.
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente rispetto a quanto indicato con la decisione della Società, le Parti si obbligano, con apposito atto-unico da redigere a cura della Società entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta da parte dell'Assicurato o degli aventi diritto, a conferire mandato ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx. L'Assicurato o gli aventi diritto indicano nella richiesta il nome del medico da loro designato. In assenza di valutazione concorde del danno tra le parti, nonché di mancata richiesta di nomina del Collegio medico da parte dell'Assicurato o di uno degli aventi diritto entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione della Società, la Società richiede la costituzione del Collegio medico. Il terzo medico viene scelto dalle Parti in una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico risiede presso la sede dell'istituto di Medicina Legale Universitaria più prossima al domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni; in questo caso il Collegio valuta e verbalizza lo stato dell'arte dell'invalidità permanente accertata e della sua probabile evoluzione, quantificando le indennità corrispondenti ai due casi. Sulla base del verbale del Collegio, la Società riconosce all'Assicurato una provvisionale sulla indennità, pari al minore dei due valori quantificati dal Collegio. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, rinunciando le stesse fin da ora a qualsiasi impugnazione, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali ed impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE pag. 22
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria: I RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI in caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all’autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un collegio Medico. i primi due componenti di tale collegio saranno designati dall’Assicurato e da Reale Mutua e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del consiglio dell’ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio Medico. il collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato.
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria: A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le parti;
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI. In caso di disaccordo sul nesso casuale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, a richiesta delle Parti si procederà mediante arbitrato di un Collegio Medico, di cui i due primi componenti saranno designati dalle Parti stesse ed il terzo scelto d'accordo dai primi due componenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunisci il Collegio Medico. Tale Collegio Medico risiede presso l'ispettorato Sinistri della Società geograficamente competente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento della Lesione o l'accertamento definitivo dell'Invalidità ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.