CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1. Disposizioni generali.
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono rivolte a regolare tutti i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi da Habasit Italiana S.p.a., con sede in Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xx Xxxxxx 00 (di seguito “L’Acquirente”) ed il soggetto (di seguito “Il Fornitore”) destinatario dell’ordine di acquisto (di seguito “L’Ordine di Acquisto” o anche solo “L’Ordine”).
1.2. Le Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante dell’Ordine di Acquisto e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso. Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli Ordini di Ac- quisto prevalgono sulle Condizioni Generali di Acquisto e possono costitui- re una deroga alle stesse. Sia le Condizioni Generali che le Condizioni Speciali di Acquisto possono essere modificate od integrate solo con ap- posito accordo scritto tra Acquirente e Fornitore.
1.3. Non avranno effetto alcuno conseguentemente eventuali condizioni di vendita predisposte dal Fornitore che deroghino o siano incompatibili con le presenti Condizioni Generali di Acquisto.
2. Ordini.
2.1. Per Ordine si intende ogni richiesta di fornitura di beni o servizi fatta per iscritto dall’Acquirente al Fornitore con i relativi allegati (schede tecni- che, capitolati, ecc.) i quali si devono intendere parte integrante dell’Ordine di Acquisto stesso. L’Ordine deve intendersi accettato alle condizioni in es- so indicate (che prevalgono su quelle eventualmente indicate in eventuali offerte del Fornitore) qualora non sia respinto dal Fornitore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine stesso.
2.2. L’Ordine di Acquisto e la sua esecuzione non sono cedibili a terzi da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente. È altresì esclusa la cedibilità del credito derivante al Fornitore dall’Ordine di Acquisto, salva espressa autorizzazione da parte dell’Acquirente.
2.3. Tutti i beni ed i servizi forniti dal Fornitore in esecuzione degli Ordini di Acquisto debbono rispondere alla prescrizioni di legge applicabili, oltre che alle specifiche e capitolati comunicati dall’Acquirente.
3. Termini di consegna.
3.1. Il Fornitore si impegna a rispettare nel modo più rigoroso i termini di consegna indicati nell’Ordine di Acquisto, che devono considerarsi essen- ziali.
3.2. Il rispetto della data di consegna, in caso di fornitura di merci, com- prende la consegna della merce stessa, conforme all’ordine e priva di qualsiasi vizio, entro il normale orario lavorativo, insieme ai prescritti do- cumenti di trasporto, all’indirizzo indicato nell’Ordine (“punto di consegna”).
3.3. Qualora l’Acquirente ed il Fornitore abbiano concordato che la conse- gna sia comprensiva dell’assemblaggio o di altri servizi, la consegna delle merci sarà considerata avvenuta solo dopo l’esecuzione dell’assemblaggio
/ servizio convenuto.
3.4. I termini di consegna non possono essere né anticipati né posticipati, salvo diverso accordo tra le Parti.
3.5. Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti si verifi- cassero cause di forza maggiore, i termini di consegna potranno essere prorogati in modo corrispondente, salvo che l’Acquirente dichiari di rifiutare la prestazione o il bene qualora - a suo insindacabile giudizio - venisse a mancare il suo interesse a ricevere in ritardo detto bene o prestazione. In questa eventualità il Fornitore sarà tenuto a restituire nel più breve tempo possibile all’Acquirente le somme già percepite a titolo di acconto ed a ren- dere quant’altro consegnatogli in vista dell’esecuzione dell’Ordine. Sono considerate cause di forza maggiore le calamità naturali, le guerre, le re- strizioni governative di diritto e gli scioperi a carattere nazionale superiori a cinque giorni. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all’Acquirente l’insorgere di detti impedimenti.
4. Penali per ritardi nella consegna.
4.1. In presenza di ritardi nella fornitura rispetto ai termini di consegna indi- cati nell’Ordine di Acquisto, l’Acquirente si riserva di applicare al Fornitore e senza pregiudizio del diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimen- to del maggior danno, una penale dello 0,5 del valore dell’importo, (indicato sull’Ordine di Acquisto), della fornitura non consegnata nel termine contrat- tualmente stabilito, per ciascuna settimana di ritardo, sino ad un massimo del 10% del corrispettivo pattuito, fatta salva la risarcibilità del danno ulte- riore.
5. Spedizione, imballaggio e passaggio dei rischi.
5.1. La consegna, salvo diversi accordi scritti tra le parti, dovrà avvenire DAP al punto di consegna indicato nell’ ordine (Incoterms 2010) con conte- stuale trasmissione di ogni opportuna documentazione di trasporto nonché della bolla relativa e della distinta di imballaggio.
5.2. Le merci dovranno essere trasportate e rese imballate in maniera tale da evitare che si danneggino durante il trasporto, restando il Fornitore re- sponsabile di ogni danno riconducibile ad un imballo inadeguato.
5.3. Sino all’effettiva consegna nel luogo convenuto delle merci indicate nel contratto, resta a carico del Fornitore il rischio di perdita accidentale o di danneggiamento. Qualora sia stata concordata una consegna comprensiva di installazione/montaggio/manutenzione, il rischio di perdita passerà in capo all’Acquirente solo dopo il debito completamento dell’installazione / montaggio / manutenzione e a seguito della consegna delle merci.
6. Violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
È responsabilità del Fornitore assicurare che le merci ed i servizi forniti ed il loro utilizzo secondo il contratto non violino alcun brevetto, diritto di copy- right o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore si impegna a tenere manlevato ed indenne l’Acquirente da qualsiasi reclamo di terzi per violazione di diritti di proprietà intellettuale e da ogni onere o spesa neces- saria per prevenire e/o sanare tali violazioni.
7. Prezzi, fatturazione e pagamenti.
7.1. Il Fornitore garantisce prezzi in linea con quelli applicati nel mercato per prodotti similari. I prezzi dei prodotti e dei servizi sono indicati nell’Ordine di Acquisto e si intendono netti, fissi e non modificabili, neppure in caso di variazioni dei prezzi dei beni o dei servizi forniti e dei costi di manodopera che si dovessero verificare sino al momento della consegna del bene o della fornitura del servizio. Sono fatti salvi diversi accordi scritti tra le Parti.
7.2. Le fatture per le forniture effettate e per i servizi forniti dovranno esse- re emesse dal Fornitore ed intestate all’Acquirente, nel rispetto della nor- mativa fiscale applicabile. Esse dovranno riportare il numero completo dell’Ordine di Acquisto e - se del caso - il numero della bolla di consegna del Fornitore, ed eventuali altri riferimenti specificamente richiesti in sede di Ordine. Le fatture dovranno corrispondere ai dati riportati nell’Ordine di Ac- quisto con riferimento alle merci descritte, ai prezzi ed alle quantità.
7.3. Il pagamento delle fatture non costituisce di per sé accettazione delle forniture.
8. Qualità delle forniture.
8.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le forniture ed a prestare i servizi de- scritti nell’Ordine di Acquisto con la massima diligenza e perizia. Le merci dovranno essere di qualità commerciabile, correttamente etichettate, ido- nee all’uso previsto e conformi a tutte le specifiche tecniche indicate nell’Ordine o riportate in documenti tecnici cui l’Ordine fa riferimento (dise- gni/capitolati, specifiche/norme tecniche ecc.)
8.2. Il Fornitore dovrà porre in essere e garantire efficaci controlli di qualità e, su richiesta, dovrà darne prova all’Acquirente. Il Fornitore dovrà attenersi ad un sistema di gestione della qualità, quale EN ISO 9001 od altro siste- ma analogo richiesto dall’Acquirente
8.3. L’Acquirente ha diritto di porre in essere collaudi e controlli durante l’ esecuzione del contratto da parte del Fornitore. L’Acquirente ha quindi il di- ritto di ispezionare gli impianti del Fornitore per tale scopo durante il nor- male orario di lavoro, previa comunicazione. Tali controlli non sollevano il Fornitore dai propri obblighi contrattuali.
9. Utilizzo di Subfornitori.
Il Fornitore dovrà fornire i beni e/o servizi di cui all’Ordine di Acquisto trami- te la propria impresa e potrà avvalersi di subfornitori solo previo consenso scritto dell’Acquirente e comunque, in tale ipotesi, risponderà in proprio nei confronti dell’Acquirente di tutte le attività del Subfornitore come se fossero state poste in essere dal Fornitore stesso. Qualora il Fornitore intenda av- valersi di Subfornitori nell’adempimento del contratto sin dall’inizio, dovrà informarne l’Acquirente al momento della presentazione dell’offerta e im- pegnarsi a vincolare il Subfornitore all’osservanza di quanto previsto nelle presenti condizioni generali e/o indicate negli Ordini di acquisto ed in parti- colar modo in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza, qualità e riserva- tezza.
10. Garanzia e Responsabilità.
10.1. Il Fornitore è tenuto a consegnare i beni e servizi esenti da vizi, con- formi alle specifiche concordate ed inoltre ad assicurare che siano presenti le caratteristiche garantite. In particolare il Fornitore garantisce che i beni ed i servizi saranno realizzati e/o resi da personale qualificato, in modo ri- spondente all’Ordine ed ai più alti standard qualitativi e saranno muniti del marchio CE, ove previsto. Il Fornitore inoltre dichiara ,assumendosene pie- na responsabilità, che ogni informazione fornita in merito all’origine, prefe- renziale e non preferenziale, nonché ai requisiti di sicurezza per la circola- zione negli scambi commerciali internazionali è veritiera; in caso inoltre di autorizzazione all’utilizzo di subfornitori, il Fornitore si impegna ad ottenere da ciascuno dei subfornitori stessi analoghe dichiarazioni.
10.2. I beni e/o servizi forniti dal Fornitore sono assistiti dalla garanzia per i vizi e i difetti di conformità e mancanza di qualità previste dagli artt. 1490 e 1497 cod. civ. per un periodo di 12 mesi dalla consegna, nonché dalla ga- ranzia di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c. per un periodo di 24 mesi dalla consegna; conclusivamente sono assistiti da tutte le garanzie previste dalla legge in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitu- ra. Il Fornitore riconosce ed accetta che il termine per denunciare i vizi e/o i difetti dei beni e/o servizi dallo stesso forniti sia di 30 giorni lavorativi dallo loro scoperta.
10.3. Nel caso in cui il Fornitore non provveda immediatamente o comun- que entro un termine ragionevole ad eliminare i vizi e difetti denunciati dall’Acquirente, quest’ultimo, in caso di particolare urgenza, nonché per evitare il verificarsi di eventuali o maggiori danni, è autorizzato ad interveni- re direttamente, anche attraverso l’opera di terzi, al fine di rimuovere ogni vizio e/o difetto, senza che ciò possa comportare perdita della garanzia del Fornitore sui beni e/o servizi forniti, e fatto salvo il diritto di rivalsa per le somme eventualmente anticipate.
10.4. In ogni caso in cui l’Acquirente dovesse incorrere in spese a causa
della difettosità e/o non conformità dei beni e/o servizi forniti (a titolo indica- tivo e non esaustivo: costi per trasporto, spedizione, lavorazione, manodo- pera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni, verifiche o rettifiche) le suddette spese saranno addebitate al Fornitore, così come sa- rà a carico del Fornitore ogni altro danno diretto, indiretto e/o consequen- ziale che si verificasse a causa dei vizi o difetti della fornitura e a causa degli interventi necessari per la loro eliminazione.
10.5. La denuncia dei vizi o difetti di beni e/o servizi non tempestivamente rimossi dal Fornitore, legittimerà l’Acquirente a sospendere i relativi paga- menti fino a quando la fondatezza delle contestazioni non sarà stata accer- tata con sentenza passata in giudicato. Pertanto il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate gli interessi legali o moratori.
11. Assicurazione.
Il Fornitore dovrà attivare e mantenere operante a proprie spese una ade- guata copertura assicurativa per danni causati dai propri dipendenti o da persone comunque da lui incaricate anche in via di subappalto che, in ese- cuzione del contratto di fornitura di beni o di servizi, eseguano in nome e/o per conto del Fornitore lavori presso uno stabilimento od ufficio dell’Acquirente. Su richiesta dell’Acquirente dovrà essere fornita prova di tale copertura assicurativa.
12. Risoluzione e clausola risolutiva espressa.
12.1. Il contratto potrà essere risolto per giusta causa, senza preavviso, in caso di grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto stes- so da parte del Fornitore che non sia sanato nei 15 giorni successivi al ri- cevimento di apposita diffida ad adempiere.
12.2. Il contratto inoltre si risolverà automaticamente in caso di liquidazione volontaria o di cessazione dell’attività del Fornitore. L’Acquirente si riserva il diritto di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore e senza preavviso in caso di violazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice Etico dell’Acquirente, come pre- visto al punto 15 che segue.
12.3. In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente senza ritardo tutta la documentazione, i progetti, i disegni ed ogni altro materiale o bene acquisiti nell’ambito del contratto e/o durante l’adempimento dello stesso. Dovrà inoltre rimuovere nel tempo più breve i propri impianti ed attrezzature a proprie spese. Qua- lora il Fornitore non vi provveda, l’Acquirente potrà provvedervi direttamen- te o affidare l’incarico a terzi, addebitando le spese sostenute al Fornitore stesso.
13. Documentazione, Riservatezza e Diritto d’uso.
13.1. Ogni modello, campione, disegno, dato, materiale o documento forniti dall’Acquirente al Fornitore rimarrà di proprietà dell’Acquirente medesimo a dovrà essere restituita a quest’ultimo su sua richiesta in qualsiasi momen- to. Il Fornitore non potrà esercitare diritti di ritenzione su tale materiale, del quale si impegna a rispettare in ogni momento il diritto di proprietà in capo all’Acquirente. Inoltre viene espressamente convenuto che tali materiali non possono essere riprodotti né utilizzati per terzi, ma devono essere uti- lizzati dal Fornitore esclusivamente per l’esecuzione degli ordini di acquisto formulati dall’Acquirente.
13.2. Il Fornitore si impegna a non pubblicizzare i rapporti commerciali in essere con l’Acquirente senza espressa approvazione scritta. Il Fornitore inoltre si impegna a mantenere riservata ogni informazione tecnica, com- merciale e qualsiasi altra informazione ottenuta direttamente od indiretta- mente nell’ambito del contratto e specialmente quelle contenute nella Do- cumentazione fornita dall’Acquirente, da intendersi come “Informazioni Ri- servate”. Il Fornitore non potrà sfruttare tali Informazioni Riservate per sco- pi commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà intellettuale, trasferirli o renderli accessibili a terzi in qualsiasi modo, oppure utilizzarli per finalità diverse dall’adempimento del contratto, fatti salvi i casi in cui la rivelazione è frutto di un adempimento prescritto dalla legge, oppure richiesto in ambi- to giudiziario. Le suddette obbligazioni di riservatezza continueranno a vin- colare il Fornitore anche successivamente all’esaurimento/cessa-zione del contratto. L’impegno di riservatezza non si estende alle informazioni che siano legittimamente in possesso del Fornitore prima di essergli state co- municate dall’Acquirente o che fossero legittimamente di dominio pubblico o che fossero legittimamente state ottenute da terzi. Il Fornitore inoltre do- vrà assicurare che i suoi dipendenti od incaricati siano vincolati dal presen- te impegno e siano tenuti a mantenere la riservatezza secondo le prescri- zioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, anche per mezzo di idonei accordi contrattuali. Il Fornitore dovrà espressamente impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie ed idonee per proteggere in maniera ef- ficace le Informazioni Riservate in qualsiasi momento dal rischio di perdita o di accesso non autorizzato, anche in particolare tramite la creazione ed il mantenimento di idonei sistemi di protezione per gli impianti, le banche da- ti, i sistemi informatici, i sistemi di raccolta dati e di raccolta delle informa- zioni, con particolare riguardo alle Informazioni Riservate, informando ed addestrando il personale nonché eventuali altri collaboratori ai quali sia consentito l’accesso a tali sistemi e alle Informazioni Riservate medesime.
13.3. Il Fornitore dovrà concedere all’Acquirente, a titolo gratuito, diritti tra- sferibili di uso, liberi da vincoli di luogo, contenuto e tempo, per i progetti disegni, i grafici, i calcoli ed ogni altro documento relativo all’esecuzione dell’Ordine di Acquisto, salvati su supporti audio, video, in Internet ed in ogni altro sistema di conservazione dei dati. Tali informazioni (di seguito definiti “I Risultati dei Lavori”) possono essere state predisposte dal Forni- tore stesso o da terzi su suo incarico.
14. Ricambi.
Il Fornitore garantisce all’Acquirente, per un periodo di dieci anni dalla for- nitura l’approvvigionamento di ricambi ed assistenza tecnica in relazione all’Ordine di Acquisto originario.
15. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
15.1. Il Fornitore prende atto del fatto che l’Acquirente si è munito di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in applicazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il “Modello Organizzativo”).
15.2. Il Fornitore inoltre conferma di avere piena conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico applicato dall’Acquirente (entrambi con- sultabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx ) e si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute e dichiara di accettare il fatto che una sua eventuale inosservanza del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico dell’Acquirente determina un inadempimento grave all’Ordine di Acquisto, tale da legittimare la risoluzione di diritto del contratto, come previsto al punto 12.2. che precede.
16. Rispetto delle normative.
16.1. Il Fornitore si impegna e garantisce che per la realizzazione dei beni e per la prestazione di servizi in esecuzione dei singoli Ordini di Acquisto rispetterà tutte le normative di settore vigenti in materia, oltre che la norma- tiva in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successi- ve variazioni ed integrazioni). Il Fornitore garantisce il corretto adempimen- to degli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi, previdenziali ed assicu- rativi relativi al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale nello svolgimento del servizio ed impegnandosi altresì a provvedere, nel termine di legge, al regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro di- pendente e comunque ad ogni altro adempimento in materia fiscale, retri- butiva e contributiva.
16.2. Il Fornitore si impegna altresì a provvedere alle assicurazioni, sia a quelle previste al punto 11 che precede che a quella per responsabilità ci- vile verso terzi relativa a persone o cose, secondo un massimale idoneo e con compagnie di primaria importanza. Il Fornitore si impegna infine a ri- spettare rigorosamente le vigenti normative in materia di protezione dell’ambiente e gestione dei rifiuti.
16.3. Ai fini di cui sopra, ove il rapporto in esecuzione dell’Ordine di Acqui- sto rientri nella fattispecie dell’appalto, l’Acquirente avrà facoltà di richiede- re al Fornitore, in qualsiasi momento di esecuzione del rapporto, la docu- mentazione valida ed aggiornata attestante l’assolvimento degli obblighi di cui sopra, tra cui, a titolo esemplificativo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato, oltre alle certificazioni di garanzia di cui sia in possesso. Resta altresì inteso che in caso di subappalto, ove espressamente autorizzato dall’Acquirente, il Fornitore sarà tenuto a fornire la medesima documentazione anche per ciascuna società subappaltatrice della cui opera si sia avvalsa.
17. Legge applicabile.
Il rapporto contrattuale nascente dall’esecuzione dell’Ordine di Acquisto è retto dalla legge italiana.
18. Foro competente.
Per ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, applica- zione od esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.
L’Acquirente Il Fornitore
Habasit Italiana S.p.a. ……..………………….
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il Fornitore dichiara di avere preso specifica visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:
2) Ordini e divieti di cessione; 3) termini di consegna e facoltà di recedere dal contratto; 9) Utilizzo di Subfornitori; 10) Garanzia e responsabilità; 12) Clausola risolutiva espressa; 18) Foro competente.
Il Fornitore
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