RICAMBI. Il fornitore è tenuto a fornire pezzi di ricambio per un periodo minimo di 10 anni. Nel caso in cui il fornitore sospenda la produzione dei pezzi di ricambio, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione a TechnoAlpin con un preavviso di 6 mesi, in modo da consentire un'ultima ordinazione.
RICAMBI. I ricambi necessari per le lavorazioni commissionate saranno forniti dalla Ditta, salvo diverse indicazioni fornite dalla Direzione dell’Ente committente. Per ciascuna lavorazione la Ditta indicherà la percentuale di sconto applicata in misura pari o superiore a quella offerta in sede di richiesta di iscrizione al presente Elenco, indicando altresì se i ricambi sono originali ovvero equivalenti (indicando il produttore, il codice e la sottomarca). In caso il ritiro dei ricambi avvenga dal magazzino di questo Autocentro esso avverrà a cura e con personale della Ditta destinataria della commessa lavoro.
RICAMBI. Il Fornitore garantisce all’Acquirente, per un periodo di dieci (10) anni dalla fornitura, l’approvvigionamento di ricambi e assistenza in relazione all’ordine di acquisto originario.
RICAMBI. ▪ In considerazione dell'opportunità di vendere le merci per la produzione di serie, il Venditore deve, nel caso di merci che richiedano assistenza, stoccare o garantire la produzione ininterrotta, come ragionevolmente appropriato, di ricambi sufficienti a soddisfare le esigenze dell'Acquirente per un periodo non inferiore a quindici (15) anni dall'ultima spedizione di qualsiasi merce. ▪ Il Venditore deve mettere a disposizione dell'Acquirente i ricambi a prezzi competitivi, che non superino quelli praticati ad altri clienti comparabili del Venditore.
RICAMBI. Su tutte le apparecchiature deve essere assicurata dal fornitore una garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio a partire dalla data di consegna della fornitura e per un periodo minimo di 5 anni.
RICAMBI. Il Fornitore deve garantire la reperibilità di tutti i materiali di ricambio degli autobus per un periodo non inferiore a 5 anni dalla consegna del primo autobus.
RICAMBI. Le parti di ricambio dovranno essere nuove, in parte originali ed in parte di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. Il materiale elettrico dovrà essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei veicoli. Previa autorizzazione del Responsabile della PO Gestione del Verde, potranno essere impiegati per le riparazioni anche ricambi non originali nuovi.
RICAMBI. Fatta eccezione per quanto definito nel successivo art.11, i ricambi occorrenti per l’espletamento degli interventi dovranno essere forniti dalla ditta/officina manutentrice. I ricambi dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o di qualità corrispondente. Nel caso di ricambio “corrispondente”, lo stesso dovrà: • Essere prodotto da ditta produttrice certificata “automotive”; • Avere le medesime dimensioni geometriche del ricambio originale e come tale dovrà essere perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale – senza dover ricorrere ad alcun adattamento di sorta del complessivo cui è destinato; • Avere le stesse caratteristiche tecnologiche del ricambio originale o caratteristiche tecnologiche superiori; • Essere prodotto con materiali aventi le stesse caratteristiche o con caratteristiche superiori dei materiali con cui è prodotto i ricambio originale; • Avere una durata media paragonabile; • Provenire da lotti accettati dal costruttore. I ricambi forniti dalla ditta/officina si intenderanno sempre originali. Per la fornitura di ricambi di qualità corrispondente la ditta/officina dovrà essere formalmente autorizzata dal Parco del Ticino o suo incaricato. Per la codifica, individuazione e definizione del costo dei ricambi si farà comunque riferimento ai listini ufficiali delle case produttrici.
RICAMBI. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. La Stazione Appaltante potrà chiedere alla ditta aggiudicataria di utilizzare pezzi di ricambio alternativi (vale a dire realizzati da produttori terzi rispettando caratteristiche che li rendono adattabili agli originali, senza che sia garantita la stessa qualità dei ricambi originali ed equivalenti), usati (vale a dire provenienti dallo smontaggio di mezzi destinati alla demolizione, previamente revisionati) e rigenerati (vale a dire rimessi a nuovo dalle case automobilistiche o dai produttori dei pezzi stessi e muniti di garanzia biennale).
RICAMBI. Il Fornitore garantisce all’Acquirente, per un periodo di dieci anni dalla for- nitura l’approvvigionamento di ricambi ed assistenza tecnica in relazione all’Ordine di Acquisto originario.