RICAMBI. Il fornitore è tenuto a fornire pezzi di ricambio per un periodo minimo di 10 anni. Nel caso in cui il fornitore sospenda la produzione dei pezzi di ricambio, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione a TechnoAlpin con un preavviso di 6 mesi, in modo da consentire un'ultima ordinazione.
RICAMBI. I ricambi necessari per le lavorazioni commissionate saranno forniti dalla Ditta, salvo diverse indicazioni fornite dalla Direzione dell’Ente committente. Per ciascuna lavorazione la Ditta indicherà la percentuale di sconto applicata in misura pari o superiore a quella offerta in sede di richiesta di iscrizione al presente Elenco, indicando altresì se i ricambi sono originali ovvero equivalenti (indicando il produttore, il codice e la sottomarca). In caso il ritiro dei ricambi avvenga dal magazzino di questo Autocentro esso avverrà a cura e con personale della Ditta destinataria della commessa lavoro.
RICAMBI. Il Fornitore deve garantire la reperibilità di tutti i materiali di ricambio degli autobus per un periodo non inferiore a 5 anni dalla consegna del primo autobus.
RICAMBI. Il Fornitore garantisce all’Acquirente, per un periodo di dieci (10) anni dalla fornitura, l’approvvigionamento di ricambi e assistenza in relazione all’ordine di acquisto originario.
RICAMBI. Su tutte le apparecchiature deve essere assicurata dal fornitore una garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio a partire dalla data di consegna della fornitura e per un periodo minimo di 5 anni.
RICAMBI. ▪ In considerazione dell'opportunità di vendere le merci per la produzione di serie, il Venditore deve, nel caso di merci che richiedano assistenza, stoccare o garantire la produzione ininterrotta, come ragionevolmente appropriato, di ricambi sufficienti a soddisfare le esigenze dell'Acquirente per un periodo non inferiore a quindici (15) anni dall'ultima spedizione di qualsiasi merce. ▪ Il Venditore deve mettere a disposizione dell'Acquirente i ricambi a prezzi competitivi, che non superino quelli praticati ad altri clienti comparabili del Venditore.
RICAMBI. Fatta eccezione per quanto definito nel successivo art. 11, i ricambi occorrenti per l’espletamento degli interventi dovranno essere forniti dalla ditta manutentrice. I ricambi dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o di qualità corrispondente, in tal caso il ricambio dovrà: • Essere prodotto da ditta produttrice certificata “automotive”; • Avere le medesime dimensioni geometriche del ricambio originale e come tale dovrà essere perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale – senza dover ricorrere ad alcun adattamento di sorta del complessivo cui è destinato; • Avere le stesse caratteristiche tecnologiche del ricambio originale o caratteristiche tecnologiche superiori; • Essere prodotto con materiali aventi le stesse caratteristiche o con caratteristiche superiori dei materiali con cui è prodotto i ricambio originale; • Avere una durata media paragonabile; • Non dovrà provenire da lotti non accettati dal costruttore; i ricambi forniti dalla ditta si intenderanno sempre originali, per la fornitura di ricambi di qualità corrispondente la ditta dovrà essere formalmente autorizzata dal responsabile officina interna ConSer. Per la codifica, individuazione e definizione del costo dei ricambi si farà comunque riferimento ai listini ufficiali delle case produttrici.
RICAMBI. Le parti di ricambio dovranno essere nuove, in parte originali ed in parte di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. Il materiale elettrico dovrà essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei veicoli. Previa autorizzazione del Responsabile della PO Gestione del Verde, potranno essere impiegati per le riparazioni anche ricambi non originali nuovi.
RICAMBI. Il Fornitore garantisce all’Acquirente, per un periodo di dieci (10) anni dalla Fornitura, l’approvvigionamento di ricambi e assistenza in relazione all’ordine di acquisto originario. Definitions reported in these general terms and conditions of purchase: The Purchaser is a company of the Comi Group, or, under the responsibility of COMI S.p.A., with registered office in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx xx. 2, Tax Code/VAT no. 00347620163. The Supplier is the company for which the purchase order is intended. The Supply is any type of supply of materials, goods or services that are the subject of the purchase order. The GTCPs are the clauses set out in this document. The special conditions are the clauses on the purchase order of the Purchaser. The specifications and technical specifications are the documents that define the technical-operational requirements of the Supply.
RICAMBI. 17.1 Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricam- bio dei Prodotti per un periodo di 15 anni a partire dalla data dell’ultima consegna.