COMUNE di LISCATE
COMUNE di LISCATE
Città Metropolitana di Milano
Xxxxx Xxxxxx x. 0 – Liscate 20060(Mi)
Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) – Periodo 01.07.2017 – 31.03.2020
LOTTO N. 1 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA LOTTO N. 2 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO LOTTO N. 3 COMUNE DI LISCATE
CAPITOLATO D'ONERI – LOTTO N. 3
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Oggetto del presente capitolato è la gestione, nel territorio del Comune di Liscate LOTTO N. 3, del servizio delle pubbliche affissioni, dell’imposta comunale sulla pubblicità. L’affidamento comprende l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, la riscossione dei relativi diritti, nonché la manutenzione degli impianti, l’accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni.
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 33 (trentatre), con decorrenza dal 1° luglio 2017 o, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di aggiudicazione del servizio, e scadenza, comunque, al 31 marzo 2020 e si intende risolto di diritto alla scadenza senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune, ovvero nel caso di successiva adozione di norme legislative in contrasto con il mantenimento del servizio;
2. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, è fatta salva la facoltà di prorogare, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, il contratto con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza, previa comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto già in essere;
3. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura e/o consistenza e, pertanto, non vengano più affidati in gestione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento;
4. Scaduto il termine dell’affidamento è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti; il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
ART. 3 - CLASSE DI APPARTENENZA
1. Ai soli fini dell’individuazione dei requisiti minimi che dovranno possedere i soggetti ammessi a partecipare all’ asta pubblica per l’affidamento del servizio, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, si precisa che il Comune concedente, contando n. 4.096 abitanti, al 31/12/2016 appartiene alla classe V, così come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., per quanto attiene all’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO/ MINIMO GARANTITO
1. Il servizio viene riconosciuto ad aggio sulle somme effettivamente riscosse con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno indipendentemente dalla richiesta di mercato;
2. La base di gara dell’aggio in favore del Concessionario è stabilita nella misura del 20% massimo, potranno essere fatte solo offerte migliorative (al ribasso) da esprimersi in cifre e lettere;
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa smaltimento rifiuti giornaliera;
4. L’aggio costituirà l’unico corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario e varrà a soddisfare tutte le spese e gli oneri occorrenti nell’esecuzione del servizio;
5. Il Concessionario rinuncia alla revisione dell’aggio in aumento, rispetto a quello fissato in sede di gara, per tutto il periodo di validità dell’appalto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5;
6. Il Concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l’incasso, un minimo garantito complessivo, al netto dell’aggio:
- per il Comune di Liscate, di importo annuo di € 50.000,00 per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
da corrispondere in sede di rendiconto annuale;
7. L’aggio va corrisposto esclusivamente sulle somme riscosse nel periodo di vigenza del contratto, con espressa esclusione di qualsiasi diritto per il Concessionario di attivare azioni per l’attribuzione di aggi su somme introitate al di fuori della vigenza del contratto;
8. E’ di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica anticipata ai fini dell’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali oggetto della presente gestione.
Incassato annualità 2014 - 2015 - 2016
SERVIZIO | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | € 97.145,00 | € 81.097,00 | € 68.224,00 |
ART. 5 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
1. L’aggio di spettanza del concessionario ed il minimo garantito per tutta la durata del contratto non saranno soggetti ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa e, nel caso di revisione delle tariffe superiore al 10 %, l’aggio ed il minimo garantito saranno rivisti al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, mentre, in caso di variazione in diminuzione del gettito complessivo annuo della singola entrata inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio ed alcuna contestazione;
2. In caso di variazione della superficie di impianti di pubblicità, conseguente all’eventuale adozione di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione della superficie impiantistica rilevata all’atto di attivazione del servizio, l’aggio sarà revisionato al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale; in caso di variazione in diminuzione superiore al 10% della superficie impiantistica ma non del gettito complessivo annuo, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio ed alcuna contestazione.
ART. 6 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO E ORGANIZZAZIONE DEL RICEVIMENTO
DELL’UTENZA
1. Il Concessionario deve predisporre e mantenere, a sue spese e per tutta la durata dell’appalto, un UNICO e apposito ufficio ubicato all’interno dei territorio dei Comuni di Pozzuolo Martesana o Bellinzago Lombardo o Liscate; in alternativa in un Comune limitrofo ai precedenti, che possa essere visibile e di comodo accesso al pubblico, anche ai soggetti con ridotta capacità motoria, in ambiente decoroso ed accogliente con all’esterno una targa con la dicitura: “Nome azienda – Concessionario del servizio affissioni, pubblicità e occupazioni spazi ed aree pubbliche dei Comuni di …..”, oltre agli orari di apertura, recapiti telefoni, fax, e mail;
2. L’ufficio dovrà essere aperto al pubblico per almeno 4 (quattro) ore al giorno per 5 (cinque) giorni feriali durante la settimana, con personale sufficiente a garantire una gestione altamente qualitativa.
3. L’ufficio deve essere attivato nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
4. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione, dovrà pertanto essere munito di apparecchio telefonico, fax, personal computer e stampante, collegamento Internet e casella di posta elettronica (e – mail da rendere pubblica e da utilizzare come strumento di comunicazione con i contribuenti), tutti funzionanti e da mantenere in perfetta efficienza;
5. Il concessionario deve assicurare l’obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune ed alla cittadinanza il nominativo del responsabile ed il numero telefonico;
6. Il rapporto con l’utenza deve essere intrattenuto con particolare riferimento al ricevimento dell’utenza, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune;
7. Nei locali e negli uffici individuati ai sensi del presente articolo, dovranno essere sempre esposti tariffe, aliquote ed i regolamenti approvati dall’Amministrazione Comunale in modo da essere facilmente consultabili dal pubblico ed ogni altra informazione che l’Amministrazione ritenga opportuno comunicare per perseguire l’obbiettivo della massima informazione al contribuente;
8. La mancata apertura dell’ufficio di al punto 1 del presente articolo costituisce causa insindacabile di revoca dell’aggiudicazione ovvero di risoluzione dell’appalto;
9. A seguito del mancato adempimento di alcuni degli obblighi di cui ai commi da due a sette del presente articolo il Comune inoltrerà apposita diffida con indicazione del termine per ad adempiere;
10. Se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 5% della cauzione per ciascuna delle infrazioni rilevate e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto.
ART. 7 - INFORMAZIONI ED ASSISTENZA AL PUBBLICO
1. Il pubblico ha diritto ad avere tutte le informazioni riguardanti:
- I tributi oggetto dell’appalto
- Le norme ed i regolamenti comunali che disciplinano i tributi
- Le tariffe
- Le scadenze e le modalità di pagamento
- Il funzionamento del servizio affissione
- Gli accertamenti e le modalità per i ricorsi
- La propria posizione tributaria
2. Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli interessati possano reperire tutte le informazioni di cui hanno bisogno, sia attraverso il personale dell’ufficio (anche per telefono, per posta, o con scambio di posta elettronica) sia attraverso la consultazione diretta.
A tal fine, nella sede devono essere esposti:
- L’elenco degli spazi destinati alle affissioni
- Le tariffe comunali relative ai diritti di affissione
- Le tariffe comunali dell’imposta di pubblicità
- I regolamenti comunali relativi ai tributi
- Le norme di legge che disciplinano i tributi
- Lo statuto del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212).
3. Presso l’ufficio devono essere resi disponibili, per tutti i contribuenti che ne facciano richiesta, tutti i moduli (per dichiarazioni, denunce, richieste di affissione, richieste di rimborso, concessioni, autorizzazioni, ecc…) e i bollettini postali di pagamento. Il personale dell’ufficio ha l’obbligo di coadiuvare i contribuenti nella compilazione dei documenti inerenti i servizi, qualora venga loro richiesto o si renda necessario.
4. In caso di richiesta di rimborso, il concessionario, entro trenta giorni, informa il contribuente sull’accoglimento e la data di effettuazione del pagamento ovvero sul mancato accoglimento dell’istanza con idonea motivazione del diniego.
5. Il concessionario, qualora ritenga opportuno diffondere avvisi pubblici inerenti il servizio (mediante manifesti, locandine o altri mezzi), dovrà ottenere preventiva autorizzazione dal Comune.
ART. 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
1. Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate;
2. In relazione ai servizi oggetto dell’appalto le attività si articoleranno come di seguito riportato:
gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell’attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l’applicazione dei tributi in oggetto, nello specifico le spese per invio della bollettazione ai contribuenti non possono in alcun modo essere recuperate a carico dello stesso ma sono a completo carico del concessionario;
censimento delle partite soggette ai tributi in questione;
accertamento delle aree di evasione e/o elusione dei tributi con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
riscossione delle entrate di cui al presente capitolato;
servizio pubbliche affissioni;
rendicontazione analitica delle riscossioni, per ciascuna tipologia di tributo riscosso, con esatta indicazione di:
a) soggetti che hanno effettuato il versamento;
b) il totale degli importi versati, distinti per: imposta/diritto, sanzione amministrativa, interessi di mora, spese addebitate, anno di competenza;
c) causale e tipologia del pagamento;
d) fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, maggiorati dell’Iva, relativi al mese precedente.
- ricezione delle denunce da parte dei contribuenti;
- calcolo dell’imposta e dei diritti;
- emissione del bollettino c.c.p. per il pagamento dovuto sui diversi c/c dedicati per ogni Comune.
- formazione elenchi dettagliati per contribuente contenenti l’indicazione delle somme da pagare in relazione alle denunce effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;
Attività di accertamento /censimenti
- verifica della correttezza formale delle denunce ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- emissione e notifica di “avvisi di accertamento” in caso di errori formali per ritardati od insufficienti/omessi pagamenti;
- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle denunce effettuate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- emissione e notifica di “avvisi di accertamento” nei casi riscontrati di elusione ed evasione;
- gestione del contenzioso con attivazione di strumenti quali l’accertamento con adesione o la rettifica in autotutela ovvero con la costituzione in giudizio presso le competenti commissioni tributarie.
- contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti anche in funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall’attività di gestione ordinaria;
- rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti;
- Il concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 507/93 nonché del Regolamento Comunale;
- Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, comma 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario effettuerà un censimento inerente l’ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione;
- Le risultanze del censimento dovranno essere trasmesse e messe a disposizione del Comune;
- Il concessionario dovrà assicurare la necessaria manutenzione ordinaria degli impianti;
- In ogni caso saranno a cura del Comune procedimenti atti ad ottenere eventuali autorizzazioni / concessioni per l’installazione degli impianti;
- Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede a tutti gli adempimenti conseguenti e le stesse dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito, in modo ben visibile, del timbro a calendario indicante la data dell’ultimo giorno nel quale il manifesto stesso dovrà restare esposto al pubblico;
L’attività si articolerà altresì in:
- ricezione delle prenotazioni e commissioni per l’effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
- affissione dei manifesti consegnati;
- ai fini della regolare affissione dei manifesti ed utilizzo degli spazi, il Concessionario dovrà far riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Comunale nella parte relativa alla suddivisione tra manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza economica e commerciale;
- i reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;
- per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione;
- rimozione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
- sostituzione dei manifesti strappati e/o deteriorati con altri tempestivamente forniti dal committente;
- emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comando di Polizia Locale.
Servizi Gratuiti
1. Il concessionario effettua, gratuitamente, l’affissione dei manifesti e degli avvisi dichiarati in esenzione dal diritto ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 507/93 e si impegna a provvedere gratuitamente ad effettuare tutte le affissioni dei manifesti
comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 507/1993.
2. E’ cura del Concessionario provvedere alla affissione degli avvisi e manifesti del Comune (manifestazioni od iniziative di carattere culturale, artistico, teatrale e sportivo, convocazione del Consiglio Comunale etc.) e di quelli che pubblicizzano eventi ai quali il Comune concede il patrocinio gratuito, entro i termini necessari per garantire l’informazione alla cittadinanza:
- Numero affissioni anno 2016
Affissioni istituzionali formato 70x100 | Affissioni istituzionali formato A3 |
35 | 14 |
ART. 9 – PRESA IN CONSEGNA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
1. Il concessionario, all’inizio del servizio, deve prendere in consegna gli impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni.
2. Per l’intera durata del contratto il Concessionario provvede, a propria cura e spese, all’adeguamento, al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, nonché al ripristino di quelli eventualmente inefficienti ed alla manutenzione necessaria per garantire il decoro dell’ambiente cittadino, l’efficienza e la piena sicurezza.
3. L’adeguamento degli impianti a seguito di un eventuale ampliamento del Piano Generale delle superfici delle Affissioni, sarà a carico del Concessionario. Inoltre, in caso di necessario spostamento degli impianti, il Concessionario a sua cura e spese, provvede alla ricollocazione degli stessi in altra posizione preventivamente concordata con gli Uffici comunali.
4. Tutti i nuovi impianti installati nel periodo di vigenza del contratto diventeranno al termine dell’appalto di esclusiva proprietà comunale senza che il Concessionario possa vantare alcun rimborso.
5. Al momento della presa in carico degli impianti il Concessionario assumerà la qualifica di Agente contabile a materia e sarà tenuto al rispetto della disciplina di cui all’art. 233 del D. Lgs. 267/2000.
6. Al termine dell’appalto il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti i documenti, anche in modo informatico, che hanno interessato l’intera gestione degli impianti.
ART. 10 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all’inizio dell’appalto e relative migliorie e implementazioni.
2. Il Concessionario risponde degli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti gli impianti viene devoluta al Comune senza riconoscere al Concessionario alcun compenso o indennità.
3. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il Concessionario.
ART. 11 - BANCHE DATI ED INFORMATIZZAZIONE
1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti alla migrazione delle banche dati ed al loro aggiornamento aventi ad oggetto l’Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle Pubbliche Affissioni sia nella fase di avvio dell’appalto che alla scadenza.
2. E’ fatto obbligo al concessionario di gestire le banche dati e le operazioni di controllo tramite procedure informatiche. Il sistema informativo del concessionario dovrà garantire la massima protezione delle banche dati in accordo con le norme vigenti nella Pubblica Amministrazione;
3. Il concessionario dovrà preoccuparsi di attivare tutti i collegamenti telematici con altri soggetti per disporre di ulteriori banche dati che possano migliorare l’attività di accertamento ed in generale la gestione dei servizi;
4. Tutte le banche dati e gli archivi, aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere trasmessi in copia all’Ente entro il 28 febbraio di ogni anno, fino all’anno successivo a quello di scadenza, in un formato che consenta all’Amministrazione una pronta lettura dei dati; qualora fosse necessario approntare procedure e programmi specifici per consentire tale lettura, l’analisi, la realizzazione e gli oneri saranno a carico del concessionario.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva potrà avvenire solo dopo la certificazione da parte del servizio tributi della corretta e completa consegna dei dati.
ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA
Il Concessionario, in applicazione di quanto previsto dall’art. 52, comma 6 del d. lgs. 446 del 15/12/1997, è abilitato a fare ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/10/1910 n. 639, e ad avvalersi dell’ufficiale di riscossione istituito con la L. 265 del 22/11/2002 ed è a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conseguente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza dell’appalto relativamente agli atti notificati entro il periodo di gestione. La nomina degli ufficiali di riscossione dovrà essere effettuata ai sensi della normativa vigente. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell’elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi. E’ prevista la eventuale gestione stralcio per atti di accertamento e/o rettifica da riemettere dopo la scadenza contrattuale, dietro espressa richiesta e motivazione del Concessionario.
ART. 13 - ATTIVITA’ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati;
2. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone la completa responsabilità e subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore;
3. E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto dell’appalto, nonché le tariffe approvate dal Comune;
4. Agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289;
5. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio ed è designato Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale delle entrate affidate in appalto, così come previsto dal D. lgs 507/93 e s.m.i. e dai vigenti regolamenti comunali nelle materie oggetto dell’appalto;
6. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del
d. lgs196/2003 e comunica inoltre all’amministrazione il responsabile della sicurezza di cui al D. lgs81/2008 e s.m.i.;
7. Le designazioni dei responsabili di cui al comma precedente devono essere comunicate all’amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 (otto) giorni dalla loro sostituzione.
Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:
eleggere e mantenere nel Comune, ove è ubicato l’ufficio di cui al comm. 1 art. 6 del presente capitolato, per tutta la durata dell’appalto, il proprio domicilio, presso il quale l’Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni caso facoltà del Comune inviare comunicazioni alla sede legale del concessionario.
portare a termine le procedure già iniziate, comprese l’effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione comunale.
avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in appalto, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate. Si impegna a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta di gara, concordandone le specificità con l’Amministrazione.
gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione.
fornire, gratuitamente al Comune (Settore Entrate) le banche dati di cui al punto precedente, predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line, sulla base delle specifiche fornite dalla stessa Amministrazione.
mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria: gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente.
mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in appalto.
ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione.
resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti.
denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell’autorizzazione nonché al Comando di Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di impiantistica pubblicitaria, al fine dell’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.
trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all’attività svolta nell’anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future ed eventuali iniziative da adottarsi.
8. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
9. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente capitolato d’oneri, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali,
delle disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 che regolano il processo tributario;
10. Il Concessionario è obbligato, inoltre, a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici attualmente in vigore nell’Ente.
ART. 14 – PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/00, e ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune;
2. Il concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto del D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso i Comuni appaltanti il servizio;
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento;
5. Il concessionario, all’inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il personale incaricato all’espletamento del servizio ed indicarne gli eventuali successivi cambiamenti, che dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale. Qualora l’Amministrazione Comunale ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, potrà richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale;
6. Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
ART. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidatagli sono coperti dal segreto d’ufficio, in analogia a quanto prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112;
2. Pertanto tutte le informazioni che lo stesso acquisirà attraverso il proprio personale, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’appalto;
3. Il concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Per tutta la durate del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti che, comunque, collaborino all’esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento;
5. Il concessionario si obbliga altresì a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo;
ART. 16 – RISCOSSIONE DEI PROVENTI E RENDICONTAZIONE
Il concessionario dovrà riscuotere tutti i proventi oggetto del presente capitolato esclusivamente a mezzo conto corrente postale dedicato e intestato al Comune.
Al Concessionario saranno consegnate le credenziali di accesso, con profilo informativo, al portale web di Poste Italiane per la visualizzazione dei movimenti del sopraccitato c.c.p. dedicato, a soggetto debitamente individuato e autorizzato dal Concessionario. La riscossione con altri mezzi, non formalmente e preventivamente autorizzata dal Comune, è causa di decadenza dell’appalto.
Entro il decimo giorno successivo alla fine del mese, il concessionario, deve trasmettere al Comune distintamente per ciascun tributo oggetto dell’appalto, certificazione riepilogativa ed analitica relativa alle riscossioni, distinguendo le riscossioni derivanti dall'attività ordinaria da quelle conseguenti all'attività di recupero. Entro il medesimo termine devono essere riversate le eventuali somme relative riscosse direttamente dal concessionario previa formale e preventiva autorizzazione del Comune.
I rimborsi ai contribuenti/utenti sono disposti dal concessionario e rendicontati al Comune.
Il Concessionario si impegna ad aderire al “Sistema dei pagamenti elettronici a favore della PA e dei gestori di pubblici servizi”, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), come previsto dalla normativa (D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e successive integrazioni e modificazioni).
ART. 17 - DOCUMENTI CONTABILI E LINEE OPERATIVE
1. Il concessionario dovrà istituire i seguenti documenti per le riscossioni autorizzate:
a) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale e preventivamente timbrati e vidimati dal Funzionario responsabile dell’area entrate del Comune o suo delegato, da utilizzare per ogni pagamento nonché per i rimborsi di tutti i tributi oggetto dell’appalto, che devono contenere oltre al nominativo del contribuente, la causale del versamento, l’importo distinto nelle sue componenti ed infine i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente ovvero della bolletta di incasso;
b) un elenco dei contribuenti nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento e nel caso di pagamento rateale il numero di rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché il titolo del pagamento;
c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell’iter procedurale degli stessi suddiviso per tipologia di entrata;
d) un registro di stampa delle riscossioni e dei rimborsi giornalieri distinti secondo le loro componenti, debitamente vidimato dal Funzionario responsabile dell’area entrate del Comune o suo delegato;
e) un registro di carico dei bollettari di cui alla lettera a) preventivamente vidimato dal Funzionario responsabile dell’area entrate del Comune o suo delegato, sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.
2. Ogni eventuale correzione apportata ai documenti indicati al comma precedente dovrà lasciare ben visibili i dati errati; le bollette errate devono essere annullate e non asportate ovvero distrutte.
3. I documenti previsti al comma 1 potranno essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, con idonei stampati opportunamente predisposti e come sopra vidimati.
4. Oltre ai documenti previsti dal punto 1 il concessionario dovrà provvedere alla conservazione ordinata e cronologica delle dichiarazioni e commissioni presentate dai
contribuenti e dei riepiloghi mensili degli incassi effettuati nei vari c.c.p. dei differenti Comuni, con l’indicazione del tributo e del relativo importo.
5. La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere conservata dal concessionario e messa a disposizione del Comune e degli organi competenti al controllo per la durata del contratto e, al termine dell’appalto, previa verifica e compilazione di verbale, dovrà essere consegnata, entro i successivi trenta giorni, al Comune.
6. È fatto obbligo al concessionario di non emettere atto alcuno dopo la scadenza dell’appalto, mentre lo stesso concessionario è legittimato a riscuotere le somme riferite ad accertamenti notificati entro il termine di vigenza contrattuale, anche attraverso attivazione della procedura della riscossione coattiva; al termine dell’appalto, il concessionario è tenuto comunque a consegnare al Comune gli atti insoluti.
ART. 18 – GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice degli appalti, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del codice degli appalti, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è
indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 del codice degli appalti, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 del codice degli appalti, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del codice degli appalti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le
forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
ART. 20 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto;
2. Per i suddetti motivi la ditta deve depositare copia di polizza assicurativa di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) di minimo 1.000.000,00 euro. Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità verso terzi e della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.
ART. 21 - COORDINAMENTO E VIGILANZA
1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità ed affissioni, che occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti giornaliera, partecipando anche, quando previsto, all’iter dei procedimenti;
2. Il Servizio tributi cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Settori/servizi interessati, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune;
3. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni;
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o in un termine inferiore se necessario ed indicato nella comunicazione di contestazione, dopodichè, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni.
ART. 22 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO
1. Entro la scadenza dell’appalto, al concessionario uscente incombe l’obbligo di procedere al recupero degli importi rimasti da esigere relativi al periodo della sua gestione, rendendone conto al Comune;
2. Gli atti impositivi dovranno essere emessi e notificati entro il termine di scadenza dell’appalto;
3. E’ fatto divieto al concessionario di emettere o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell’appalto;
4. Per quei debiti tributari per i quali non sia stato possibile emettere e/o notificare avviso di accertamento, il concessionario in ogni caso dovrà consegnare al Comune od al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per l’adozione delle procedure conseguenti;
5. Il concessionario ha l’obbligo di trasferire al Comune o al concessionario subentrante tutta la documentazione inerente la sua gestione;
6. Il riversamento completo dei dati (archivio contribuenti, etc.) relativi alla gestione effettuata dal concessionario al termine del periodo dell’appalto sugli applicativi in uso al Comune sarà a spese e cura del concessionario uscente.
ART. 23 – DIVIETO DI SUB-APPALTO E DECADENZA PER CESSIONE AZIENDA
1. E’ fatto divieto al concessionario subappaltare le funzioni ed attività regolate dal presente capitolato;
2. Possono essere date in sub affidamento esclusivamente le attività di stampa e spedizione;
3. In caso di cessione, affitto dell’azienda o del ramo di azienda relativa alla gestione del rapporto concessorio, il rapporto è dichiarato decaduto con incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.
ART. 24 – DECADENZA
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289;
2. Il mancato allestimento della sede, comporta l’impossibilità della consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione;
3. In caso di decadenza nel corso dell’appalto, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti;
4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione;
5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in appalto, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara;
6. La decadenza dall’appalto e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con apposita determinazione;
7. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse;
8. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese;
9. Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.
ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando l’ipotesi di decadenza di cui ai precedenti articoli, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- In caso di risoluzione del contratto nel corso dell’appalto, si applicano le disposizioni previste per la decadenza;
ART. 26 – VARIAZIONI E RECESSO
1. Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo;
2. I Comuni si riservano la facoltà di assegnare al concessionario, nell’arco di durata contrattuale indicato all’art 2 del presente capitolato, la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse e complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza;
3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell’Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in appalto, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.
ART. 27 – CONTROVERSIE
Qualora, nel corso dell’appalto, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione, se non viene ricomposta in xxx xxxxxxx x xxxxxxx al competente foro di Milano.
ART. 28 – RICORSI
1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio;
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa per l’Occupazione di spazi ed aree pubbliche, tassa smaltimento rifiuti giornaliera) spetta al Concessionario.
ART. 29 – PENALI
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario responsabile del Settore Entrate del Comune, previa contestazione, che vanno da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo del 50% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente l’80% del deposito cauzionale;
2. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di fattispecie tipiche soggette alle seguenti penali:
- Affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
- Affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
- Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere Euro 50,00 per ogni manifesto;
- Versamenti tardivi: penale pari al 30% dell’importo con applicazione degli interessi legali;
- Mancata presentazione del rendiconto contabile: il concessionario deve corrispondere una penalità pari 5% dell’importo;
- Mancata comunicazione ai Settori comunali competenti delle situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni. il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
- Mancato allestimento della sede definitiva od in sede inadeguata: penale pari al 5% della cauzione;
- Mancata presentazione della carta dei servizi entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio o presentazione di carta dei servizi inadeguata: penale pari al 5% della cauzione;
3. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento della Giunta Comunale,che vanno da un minimo di € 100,00 (Euro cento) fino a un massimo di € 200,00 (Euro duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso organo.
4. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e penale.
6. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità stabilite del presente capitolato.
7. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione.
8. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al D.M. 289/2000.
9. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
ART. 30 - SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO
1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti o conseguenti lo svolgimento del servizio, comprese quelle per la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
2. E’ altresì a carico del concessionario la tassa annuale di concessione governativa, la cui ricevuta deve essere trasmessa in copia, ogni anno, al responsabile del servizio tributi del Comune;
ART. 31 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Art. 32 – RINNOVO DINAMICO
Le norme della presente convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione della presente convenzione, si applica la normativa sopraordinata.
Qualora dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, la stessa si intenderà automaticamente estesa alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata.