Riscossione coattiva Clausole campione

Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Riscossione coattiva. 1. L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
Riscossione coattiva. 1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse coattivamente, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e s.m.i..
Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge, direttamente o in affidamento e/o concessione. In particolare mediante le procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i
Riscossione coattiva. 1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 60, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
Riscossione coattiva. 1. Le somme dovute all’Ente per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Riscossione coattiva. 1. L’avviso di accertamento dell’IMU contiene anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. Esso reca espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Riscossione coattiva. 1. Per le entrate non riscosse a seguito di notifica degli avvisi di accertamento, l’aggiudicatario deve porre in essere, entro due mesi dalla scadenza del pagamento, nei termini di legge, tutti gli atti e le operazioni, compresa la stampa e la notifica, inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito, ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, previo espletamento infruttuoso di tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalla norma per il recupero delle somme non corrisposte. Deve altresì curare la gestione delle rateizzazioni in base alle normative vigenti e al regolamento comunale, elaborare ed inviare i provvedimenti di sgravio, elaborare ed inviare i provvedimenti di rimborso nei casi previsti dalla norma.
Riscossione coattiva. 1. Sulla base degli atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata: