Riscossione coattiva Clausole campione

Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
Riscossione coattiva. 1. L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Città metropolitana per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
Riscossione coattiva. 1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi. 2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019. 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono: a) il Comune di Tivoli; b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; c) i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997. 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell’entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
Riscossione coattiva. 1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 50 e 51 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva. 2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.
Riscossione coattiva. 1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 60, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. 2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
Riscossione coattiva. Il Concessionario, in applicazione di quanto previsto dall’art. 52, comma 6 del d. lgs. 446 del 15/12/1997, è abilitato a fare ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/10/1910 n. 639, e ad avvalersi dell’ufficiale di riscossione istituito con la L. 265 del 22/11/2002 ed è a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conseguente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza dell’appalto relativamente agli atti notificati entro il periodo di gestione. La nomina degli ufficiali di riscossione dovrà essere effettuata ai sensi della normativa vigente. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell’elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi. E’ prevista la eventuale gestione stralcio per atti di accertamento e/o rettifica da riemettere dopo la scadenza contrattuale, dietro espressa richiesta e motivazione del Concessionario.
Riscossione coattiva. 1. Sulla base degli atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata: a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97; b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.
Riscossione coattiva. 1. Le somme dovute all’Ente per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Riscossione coattiva. 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii. 2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone. 3) Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.
Riscossione coattiva. 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione , coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Reggio Decreto n° 639 del 14 aprile 1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell’imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. n° 602 del 29 Settembre 1973, come modificato dal D. Lgs. n° 46 del 26 febbraio 1999 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei comuni. 3. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10,33 (euro dieci/33), con riferimento ad ogni periodo d’imposta.