Revisione del corrispettivo Clausole campione

Revisione del corrispettivo. 1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi.
Revisione del corrispettivo. 1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
Revisione del corrispettivo. 1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.L gs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 8 presente Contratto.
Revisione del corrispettivo. 1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica del corrispettivi indicati all’articolo che precede.
Revisione del corrispettivo. 1. L’aggio di spettanza del concessionario ed il minimo garantito per tutta la durata del contratto non saranno soggetti ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa e, nel caso di revisione delle tariffe superiore al 10 %, l’aggio ed il minimo garantito saranno rivisti al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, mentre, in caso di variazione in diminuzione del gettito complessivo annuo della singola entrata inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio ed alcuna contestazione;
Revisione del corrispettivo. 1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per i primi due anni di appalto e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione, fatta salva la clausola di miglior favore di cui all’art.32.
Revisione del corrispettivo. 1. Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dal Comune o disposte dalla Legge.
Revisione del corrispettivo. II corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Per gli anni successivi al primo si procederà alla revisione periodica prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. In assenza o indisponibilità dei dati di riferimento occorrenti per compiere la revisione di cui al art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la revisione sarà operata, decorso il primo anno e con cadenza annuale, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. L’aggiornamento si effettua su richiesta del Gestore, in caso di aggiornamento in diminuzione VCS potrà procedere d’ufficio. L’aggiornamento in aumento, o in diminuzione, dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui viene comunicato al Gestore l’esito dell’istruttoria di cui al successivo punto F.
Revisione del corrispettivo. I - Nei casi indicati dall' art. 143, comma 8°, del D.Lgs. n. 163/2006, fermo quant'altro pattuito nella presente convenzione, si procederà alla revisione del piano economico finanziario. II Concedente assumerà tempestivamente le determinazioni di propria spettanza necessarie ad assicurare il riequilibrio economico e finanziario dell'investimento. In particolare, i provvedimenti di riequilibrio, nella fattispecie, potranno riguardare: i) compensazione con l'aggio dovuto dal concessionario; ii) prezzo o contributi in denaro in conto lavori; iii) contributi in conto gestione; iv) prezzo o contributo in beni immobili o diritti.
Revisione del corrispettivo. 1. Il corrispettivo per il servizio di cui al presente appalto sarà oggetto di revisione periodica a partire dalla scadenza del primo anno di contratto.