RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO Clausole campione

RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di accertata responsabilità del personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. Le notizie acquisite nell’ambito dell’affidamento dell’incarico non dovranno essere, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel seguente capitolato. Deve essere inoltre garantita l’integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (GDPR) ed integrazioni, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali”.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della ditta affidataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (X.Xxx. 196/2003) non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato e, comunque, solo sulla base di norme di legge.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. L’Amministrazione comunale e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per la partecipazione alla gara. Le notizie che in dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui trattasi, verranno a conoscenza dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi o essere oggetto di sfruttamento, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. L’ Amministrazione, da parte sua, si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. L’Appaltatore è vincolato al segreto d’ufficio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione sei servizi di cui trattasi non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’appalto. L’inosservanza delle disposizioni appena specificate, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell’Appaltatore, l’obbligo per lo stesso di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del per- sonale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’affidamento del servizio. Deve essere garantita l’integrale osservanza del d.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidatagli sono coperti dal segreto d’ufficio, in analogia a quanto prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112;
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. L’affidatario è obbligato a garantire che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, dal D. Lgs. N. 196/2003. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, la Ditta affidataria si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento. L’affidatario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo. L’affidatario, inoltre, agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/1990 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Le notizie relative all’attività oggetto della presente gara, di cui il personale appartenente alla ditta aggiudicataria sia venuto a qualunque titolo a conoscenza, non devono, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (D. Lgs n. 196/2003), essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente affidamento. A tale proposito è obbligo dell’appaltatore comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.