RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO Clausole campione

RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della Ditta incaricata, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge 675/96 e successive integrazioni), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito, l’affidatario è obbligato a comunicare all’Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati. 2. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta, l’obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione Comunale. 3. La Ditta affidataria manleva nel più ampio dei modi l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta e comunque in connessione con la medesima.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. L'affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del G.D.P.R. 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Le notizie relative all’attività oggetto della presente gara, di cui il personale appartenente alla ditta aggiudicataria sia venuto a qualunque titolo a conoscenza, non devono, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (D. Lgs n. 196/2003), essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente affidamento. A tale proposito è obbligo dell’appaltatore comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati. 2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al paragrafo che precede, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta appaltatrice, l’obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione Comunale. 3. La ditta appaltatrice solleva, nel più ampio dei modi, l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta e comunque in concessione con la medesima.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. Le notizie acquisite nell’ambito dell’affidamento dell’incarico non dovranno essere, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel seguente capitolato. Deve essere inoltre garantita l’integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (GDPR) ed integrazioni, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali”.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso dell'affidatario, in ragione dell’attività affidatagli, sono coperti da segreto d’ufficio. 2. I terzi di cui l'affidatario si avvale per l'esercizio della sua attività, sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. n.196/2003. 3. In particolare, l'affidatario si obbliga a che i dati forniti siano trasmessi per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 4. L'affidatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo. 5. L'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'affidatario, può applicare una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna violazione. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. L’Appaltatore è vincolato al segreto d’ufficio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione sei servizi di cui trattasi non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’appalto. L’inosservanza delle disposizioni appena specificate, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell’Appaltatore, l’obbligo per lo stesso di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. L’Amministrazione comunale e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per la partecipazione alla gara. Le notizie che in dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui trattasi, verranno a conoscenza dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi o essere oggetto di sfruttamento, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. L’ Amministrazione, da parte sua, si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del per- sonale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del Regolamento UE 679/2016 e della normativa attualmente in vigore in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO. 1. La Ditta è obbligata a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. La Ditta è obbligata a garantire che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. N. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali”. 2. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, la Ditta si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio relativamente ai dati sottoposti a trattamento. 3. La Ditta si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.