DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DEL QUARTIERE 1
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da COMUNE DI FIRENZE - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative avente oggetto la conclusione di accordo quadro con un solo operatore economico di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 1- c.o 170084.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 2017/DD/07379 del 04/12/2017 e dalla determinazione n. 2017/DD/09341 del 18/12/2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (nel prosieguo, Xxxxxx) con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 co. 3 del Codice.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze, rete viaria del Quartiere 1.
CIG: 7250330995 CUP: H17H16001920004 CPV: 45233140-2
Il Responsabile Unico del procedimento è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx – e-mail xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx – pec xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx – indirizzo postale Xxx Xxxxxxxx 000/x 00000 Xxxxxxx.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) ELABORATI approvati con Determinazione della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Sevizio Viabilità 2017/DD/07379 del 04/12/2017 seguenti:
0. Xxxxxx Xxxxxxxxx 1.Relazione generale
2. Capitolato speciale di Appalto Parte I-Norme Amministrative aggiornato dalla determinazione n. 2017/DD/09341 del 18/12/2017
3. Capitolato speciale di Appalto Parte II – Norme Tecniche
4. Elenco Prezzi Unitari
5. Piano della Sicurezza Quadro
6. Quadro Economico di Accordo Quadro
d) Criteri di valutazione dell’offerta approvati con determinazione n. 2017/DD/09341;
e) Modulistica per offerta costituita da:
- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità individuale (Modulo “Domanda Ind.”);
- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità plurisoggettiva (Modulo “Domanda Pluri.”);
- Modulo “DGUE” in formato word ed in formato PDF;
- Modulo dichiarazioni impresa consorziata esecutrice o cooptata (Modulo “C”);
- Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo “AV”);
- Modulo dichiarazioni impresa subappaltatrice art. 105 co. 6 (Modulo “S”);
- Modulo dichiarazioni offerta tecnica paragrafo 17.1 (Modulo “OT”);
- Modulo dichiarazione offerta economica paragrafo 18.1 (Modulo “OE” offerta economica).
f) Altra documentazione:
- Schema di contratto di accordo quadro con allegato schema contratto applicativo
- Protocollo di legalità.
1 Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
1.1 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila) di cui € 55.000,00 (cinquantacinquemila) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1.2 L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 1.375.000,00 (unmilionetrecentosettantacinquemila) di cui il 36,00% per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice.
1.3 L’intervento si compone delle lavorazioni di categoria OG3 (categoria prevalente) per un importo di € 1.430.000,00, (unmilionequattrocentotrentamila) come da tabella:
Tabella aggregazione lavori oggetto dell’appalto | |||||||
Lavorazione | Categoria DPR 207/10 | Classifica | Qualifica - zione ob- bligatori a (si/no) | Importo (€) | % su importo totale lavori | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile | ||||||
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI | OG3 | III^ bis | SI’ | 1.430.000,00 | 100,00 | Prevalente | SI’ |
Totale lavori (opere + oneri della sicurezza) | 1.430.000,00 | 100% | Percentuale massima dell’importo complessivo del contratto subappaltabile [come da par. 9.1 Disciplinare] | ||||
30 |
1.4 L’appalto è finanziato con mutuo.
1.5 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3 co. 1 eeeee) del Codice.
1.6 All’aggiudicatario, per ogni singolo contratto applicativo ai sensi dell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative, verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35 co. 18 del Codice e dal citato Capitolato speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative, l’anticipazione del prezzo.
1.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati nell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto Parte I-Norme Amministrative ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 45 1° co. del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 co. 2 del Codice;
2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara, paragrafo 13.1.4 in particolare.
2.2 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 co. 14 del Codice, di cui all’art. 92 del DPR 207/10.
3. Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili) e per le imprese partecipanti in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 48 comma 14 del Codice.
3.5 Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato, previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall’Anac ai sensi dell’art. 110 co. 5 del Codice.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, co. 2 ultimo periodo, e 216 co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. ed aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Firenze. In particolare, per i subappaltatori di cui all’art. 105 co. 6 del Codice svolgenti attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190 il controllo antimafia sarà effettuato tramite verifica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio -cd. White list - presso le Prefetture competenti ai sensi del DPCM 18.04.2013. La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite durc on line. La verifica dell’insussistenza della causa escludente di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice sarà effettuata nel rispetto delle Linee Guida n. 6 Anac e, pertanto, i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali saranno quelli elencati da tale Linea guida emanata dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 co. 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati
e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
c) del Codice»).
5. Presa visione della documentazione di gara
5.1 La documentazione di gara consistente negli elaborati indicati in premessa è disponibile sul sito internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/
6 Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx, entro e non oltre il 19/01/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il 26/01/2018.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/
7 Modalità di presentazione della documentazione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3 e 86 del Codice nonché l’art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall’art. 216 co. 14 del Codice.
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/
Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l’utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
7.7 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell’ANAC del 8.01.2015 n. 1 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, reperibile all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx
? ca=5957
Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove sarà indicato il termine e saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di consegna fornita dal sistema di PEC.
In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co.9, del Xxxxxx potrà consentire l’ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell’offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.
7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8 Comunicazioni
8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante
posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 76 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3 In caso di avvalimento le comunicazioni sono inviate all’offerente ed all’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 co. 9 Codice.
9 Subappalto
9.1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Codice per un importo non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di accordo quadro e, comunque, fino alla quota del 30 per cento del contratto applicativo di appalto: il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 co. 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9.2 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice.
9.3 Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
9.4 Resta fermo che, ai sensi dell’art.105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
9.5 Qualora il concorrente intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall’art. 105 co. 2 del Codice, configurandosi, quindi, come subappalto, sarà tenuto:
- a specificare nel DGUE, parte II sezione D, in sede di elencazione delle prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e della relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale, che tali prestazioni o lavorazioni rientrano fra quelle di cui all’art. 1 comma 53 L. 190/2012 e che si avvarrà di subappalto ai sensi del co. 2 periodo secondo dell’art. 105 del Codice;
- ad indicare nel DGUE, parte II sezione D, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 105 co. 6 del Codice, la terna di subappaltatori che, per eseguire i lavori, dovranno essere iscritti agli
appositi elenchi di cui all’art. 1 co. 52 L. 190/2012 della Prefettura competente (elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio cd. White list);
- ad allegare nella busta A insieme alla propria documentazione amministrativa, il DGUE sottoscritto da ciascun subappaltatore indicato nella terna attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed il possesso dei necessari requisiti di ordine speciale nonchè il Modulo “S” integrativo del DGUE sottoscritto da ciascun subappaltatore indicato nella terna, e dovrà inserire nel proprio PASSOE ciascun subappaltatore come “mandante” in conformità alle indicazioni fornite dall’Anac.
10 Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.
10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Ai sensi dell’art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Al presente appalto si applicano le disposizioni del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e sottoscritto in data 16.03.2015 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il suddetto Protocollo è allegato alla documentazione di gara ed è altresì disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” “Altri contenuti” all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0.xxx
10.6. Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, in caso di grave e reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà nei termini indicati
nel citato Protocollo, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell' autorizzazione al subappalto. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.
In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all’art. 2 del Protocollo di seguito riportate: “Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”
“Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.”
“Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio”.
10.7 Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa o suscettibile di valutazione di congruità secondo quanto previsto nel documento Criteri di valutazione dell’offerta.
Ai fini della verifica di anomalia si fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni come specificato dalle Linee Guida Anac n. 2 approvate con delibera Anac n. 1005 del 21.9.2016.
10.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il maggior punteggio e lo stesso punteggio complessivo, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del RD n. 827 del 1924 e, pertanto, sarà richiesto di migliorare l’offerta sia tecnica che economica agli offerenti con pari punteggio, se presenti in seduta pubblica, concedendo un termine di 30 minuti per presentare l’offerta migliorativa. In tale caso la Commissione Giudicatrice procederà al ricalcolo dei punteggi come previsto nell’elaborato “Criteri di valutazione dell’offerta” assumendo per i singoli offerenti invitati alla miglioria dell’offerta il nuovo valore offerto o, in assenza di risposta a tale richiesta entro il termine stabilito, quello presentato inizialmente in sede di prima offerta. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari maggior punteggio complessivo sia presente alla seduta pubblica o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica all’individuazione dell’aggiudicatario.
10.9 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 co. 2 del Decreto 02.12.2016 MIT.
10.10 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
10.11 Ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d) del Codice.
10.12 La Commissione Giudicatrice di cui all’art.77 del Codice, da costituirsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà costituita da tre componenti compreso il Presidente. I commissari saranno individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, tra soggetti dotati dei necessari requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, consistenti nel possesso di diploma di laurea, nell’iscrizione a un ordine o nell’abilitazione a svolgere una determinata professione attinente all’oggetto del presente
appalto; qualora i commissari siano pubblici dipendenti, dovranno avere la qualifica di dirigente o funzionario o istruttore direttivo e, in caso di assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, dovranno avere svolto per almeno cinque anni mansioni specifiche in ambiti attinenti all’oggetto del presente appalto.
11 Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 28.600,00, (euro ventottomilaseicento) 2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, bonifico, assegno circolare, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze procedura aperta CIG 7250330995”;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria nei termini indicati ai punti a. e b. che precedono deve inserire nella documentazione amministrativa, ricevuta della tesoreria o dell’azienda autorizzata recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale. La costituzione della garanzia provvisoria in contanti è consentita nei limiti all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice.
11.2 L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da tali soggetti.
11.3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
11.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore.
11.3.3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
11.3.6 essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103 co. 9 del Codice.
11.4. La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura di € 28.600,00 (euro ventottomilaseicento) pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e la garanzia definitiva nella misura di cui all’art. 103 1° co. del Codice.
Trattandosi di Accordo Quadro, l'importo della garanzia definitiva va calcolato in relazione all'intero ammontare massimo dell'Appalto (al lordo del ribasso). L’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire
dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modulo DGUE, Parte IV^, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Ai fini del calcolo della garanzia da prestare, deve considerarsi l’ordine delle riduzioni previste nei vari periodi dall’art. 93 co. 7 del Codice.
11.5. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice ed in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta, rispettivamente, dal consorzio o dall’aggregazione di imprese di rete.
11.6. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9, del Codice, nei termini di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.7. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata con l’atto con cui viene comunicata l’aggiudicazione e, comunque, ai sensi dell’art. 93 co. 9 del Codice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
11.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.8.1 la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, il cui importo, trattandosi di accordo quadro, dovrà essere calcolato in relazione all'intero ammontare massimo dell'Appalto al lordo del ribasso, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia definitiva deve essere prestata con riferimento all’accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto/i e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 e per le ulteriori garanzie del co. 2 dell’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12 Pagamento in favore dell’Autorità
12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell’Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016 (disponibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx). L’operatore economico per dimostrare l’avvenuto pagamento dovrà allegare all’offerta:
a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express, la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; oppure
b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale (recante il proprio codice fiscale e il CIG della procedura) rilasciato dai punti vendita abilitati.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC:
XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà allegare la ricevuta del bonifico effettuato.
12.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
13 Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice, 60 e 61 del DPR 207/10 come vigente ai sensi dell’art. 216 co 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/10.
13.1.3.1 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all’art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.3.2 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
13.1.4. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 commi 1 e 4, 90 co. 8 del Codice e dell’art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del DPR 207/10;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento ad eccezione delle imprese, raggruppate, che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.
13.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.4 Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall’art. 89, comma 9 del Codice.
13.5 E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 02/02/2018, esclusivamente all’indirizzo COMUNE DI FIRENZE – Area di
Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici presso ARCHIVIO GENERALE (Palazzo Vecchio – piano terreno), Xxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXXX.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2 È altresì facoltà dei concorrenti, entro il termine indicato al paragrafo che precede, consegnare a mano il plico presso l’ARCHIVIO GENERALE del Comune di Firenze ubicato in Palazzo Vecchio – piano terreno) Xxxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx, nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente - denominazione o ragione sociale, indirizzo di PEC per le comunicazioni - e riportare la dicitura “offerta per procedura aperta per lavori relativi agli interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 1 – Accordo Quadro - CIG: 7250330995”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
14.4.1 “A - Documentazione amministrativa”;
14.4.2 “B - Offerta Tecnica”;
14.4.3 “C – Offerta Economica”.
La mancata separazione dell’offerta Tecnica di cui alla busta B, dall’offerta Economica di cui alla busta C, suindicate, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
14.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.7 e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del Codice.
15 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa da selezionarsi secondo il metodo aggregativo - compensatore al concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi e modalità di calcolo e di attribuzione di punteggio indicati nel documento Criteri di valutazione dell’offerta citato in premessa, costituente parte integrante della documentazione di gara e pubblicato nel seguente indirizzo internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con le modalità previste nel presente disciplinare di gara e nel documento Criteri di
valutazione dell’offerta citato in premessa e deve essere al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
16. Contenuto della “Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1 domanda di partecipazione (Mod. Domanda “Ind” oppure Mod. Domanda “Pluri”), su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
16.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
16.1.3 nella domanda di partecipazione il concorrente deve precisare se partecipa o meno in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell’art. 92 co. 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell’art. 216 co. 14 del Codice. L’impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^) di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all’art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo C.
16.2 dichiarazione sostitutiva (modulo DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165. Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^, III^,IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI^ e recare la sottoscrizione del rappresentante legale del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^), e VI;
2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
3. le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (si specifica che: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con meno di quattro soci, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche);
4. le attestazioni del DGUE, Parte III^ Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati al paragrafo 16.2.3 che precede, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando
di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”:
5. le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III^, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, co. 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
6. le attestazioni del DGUE (Parte III^, Sezione D) di cui all’art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 80 co. 3 del Codice;
16.3 Dichiarazione sostitutiva (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione A) con la quale il concorrente attesta l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice;
16.4 Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente:
a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, indica entrambi; in caso di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con meno di quattro soci, di socio di maggioranza persona giuridica, indica tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, indica tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche);
b. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
c. dichiara, ad integrazione del DGUE, l’assenza delle ulteriori cause di esclusione, di cui all’art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
16.5 Attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo DGUE (Parte II^ Sezione A) e nella domanda di partecipazione il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice.
Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella busta A- Documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice, all’esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA;
16.6 Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.
16.7 Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
16.8 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:
a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^, Xxxxxxx A e B, della Parte III^ e dalla Parte VI^, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b. il Modulo AV, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui:
• la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 7 del Codice e con il quale, nei soli casi di avvalimento previsti dal D.Lgs 110 co. 5 del Codice, a seguito del provvedimento ANAC che subordina la partecipazione ad avvalimento, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
• il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria dichiara, ad integrazione del DGUE, l’assenza delle ulteriori cause di esclusione, di cui all’art. 80 del Codice, introdotte dal D.Lgs 19.4.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del Codice la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
d. attestazione SOA dell’impresa ausiliaria.
Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell’art. 89 co. 11 del Codice qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ove il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.
16.9 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dovrà essere inserito nel PASSOE del concorrente anche l’impresa ausiliaria con sottoscrizione sia del concorrente che dell’impresa ausiliaria. Dovranno essere, inoltre, inserite nel PASSOE del concorrente le eventuali imprese consorziate esecutrici e le eventuali imprese cooptate con relativa sottoscrizione nonché le
imprese subappaltatrici della terna di cui all’art. 105 co. 6 ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 9.5.
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli.
16.10 dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
4. attesta di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori;
16.11 allega documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva.
16.12 nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 co. 7 del del Codice e documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV^, Sezione D.
16.13 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.
16.14 dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 76 del Codice;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice, che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice, le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;
x. xxxxxxx di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
16.15 Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, per partecipare alla procedura, devono allegare nella documentazione amministrativa, l’autorizzazione del giudice delegato, e ove l’Anac abbia subordinato la facoltà di partecipazione ad avvalimento di altro operatore ai sensi dell’art. 110 co. 5 del Codice, dovranno allegare insieme con la prescrizione dell’Anac ed oltre al DGUE del concorrente, DGUE dell’operatore economico ausiliario compilato e sottoscritto da quest’ultimo recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (escluse Sezioni B e C) e VI^, il Mod. AV di quest’ultimo nonché il contratto di avvalimento.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.16 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
16.17 DGUE, compilato nelle parti II^ Sezioni A e B, III^, IV^ (con esclusione delle Sezioni B, C e D) e VI^, del consorziato esecutore sottoscritto dal rappresentate legale di quest’ultimo e Modulo C sottoscritto dal rappresentate legale del consorziato esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate in detto Xxxxxx.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.18 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.19 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.20 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.21 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.23 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
16.24 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16.26 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
16.27 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
16.28 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
17 Contenuto della “busta B - Offerta Tecnica”
17.1 Nella “busta B – Offerta tecnica” devono essere contenute, a pena di esclusione, le dichiarazioni di offerta da rendersi mediante il Modulo “OT” in ordine ai criteri indicati nel documento Criteri di valutazione dell'offerta ai punti 3.2 e seguenti, cui si rinvia integralmente. Il Modulo “OT” costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritto in calce dal rappresentante legale di ciascun concorrente o da un suo procuratore con le modalità di sottoscrizione previste per la domanda di partecipazione al paragrafo 16 del
disciplinare; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
A pena di esclusione, il Modulo OT non deve contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.
18 Contenuto della “busta C - Offerta Economica”
18.1 Nella “busta C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, il Modulo OE (offerta economica) allegato al presente disciplinare di gara contenente, in particolare, i seguenti elementi:
a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
b) il ribasso percentuale offerto da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
c) i costi aziendali dell’offerente in cifre stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice;
d) i costi della manodopera dell’offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.
18.1.2 L’offerente, per agevolare il controllo dei costi della manodopera stimata deve, altresì indicare nel Modulo OE il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e/o l’eventuale contratto collettivo territoriale applicato, la qualifica ricoperta da ciascun operatore stimato da utilizzarsi ed il relativo costo medio orario.
I costi della manodopera dell’offerente non devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice.
La stazione appaltante procede, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 co. 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all’offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell’offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l’offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.
18.1.3 In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale offerto prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
18.1.4 L’offerta economica (Modulo OE) deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all’originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva,
tale modulo dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, tale Modulo deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
19 Procedura di aggiudicazione
19.1 Operazioni di gara
19.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Firenze, Xxxxxx xx X. Xxxxxxx 0 Xxxxxxx, 2° piano, Sala Commissione Edilizia il giorno 06/02/2018, alle ore 09:30, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a mezzo pubblicazione di avviso, nella sezione “Comunicazioni”, in corrispondenza del link della procedura di gara all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ .
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, nella sezione “Comunicazioni”, in corrispondenza del link della procedura di gara all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ .
Il soggetto deputato, ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale generale per l’attività contrattuale, all’espletamento della gara, procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. A seguito dell’ultimazione dell’ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste B contenenti l’Offerta Tecnica per la verifica della presenza dei documenti prodotti, mentre valuterà tale offerta e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel documento Criteri di valutazione dell’offerta, in una o più sedute riservate.
Ultimata la valutazione delle offerte tecniche, successivamente la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta Tecnica di ciascun concorrente, procederà alla apertura delle buste C – Offerta Economica, dando, per ciascun concorrente, lettura dei ribassi espressi in lettere ed attribuendo i relativi punteggi, determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa, fatta salva l’individuazione delle offerte che superino la soglia di anomalia ai sensi dell’art.97, comma 3 del Codice, ovvero che, secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo appaiano, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale. Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sia risultata non anomala. All’esito dell'eventuale valutazione di anomalia ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, Il RUP redigerà la graduatoria definitiva e procederà alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. In caso di parità di punteggio la graduatoria sarà redatta secondo i criteri indicati al paragrafo 10.8.
19.1.2 Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro
decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 co. 4 lett. b Xxxxxx, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
19.2 Verifica della documentazione amministrativa
19.2.1 Il soggetto deputato, ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale generale per l’attività contrattuale, all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procede all’esclusione del consorzio e del consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
d) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
e) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell’art. 80 del Codice all’ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.
19.3. Verifica di anomalia delle offerte
19.3.1 Sarà valutata ai sensi dell’art. 97 co. 3 del Codice, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
19.3.2 Il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97 del Codice con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.
19.3.3 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata; in caso di esito positivo la procedura non verrà applicata ad altre offerte;
b) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) Il RUP con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
e) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.
Si dà atto che, in conformità alle Linee Guida ANAC n.2 attuative del DLgs n. 50/2016, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle riparametrazioni. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.
Fermo quanto indicato al paragrafo 19.3.1 é facoltà del RUP di procedere alla valutazione di congruità dell’offerta prima in graduatoria ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice anche dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione.
19.4 Modalità di attribuzione dei punteggi per l’offerta economica di cui al punto 3.1 del documento Criteri di valutazione dell’offerta
Il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2 lett. a) del Codice per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica di cui al punto 3.1 del documento Criteri di valutazione dell’offerta è effettuato con l’utilizzo di tre decimali, arrotondando la terza cifra decimale all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
In caso di offerte di uguale valore le stesse saranno considerate singolarmente, «distintamente», una ad una, e non come offerta unica, per calcolare sia la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse che lo scarto medio aritmetico di incremento. v. comunicato Anac 05.10.2016
20 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx. 104/2010.
21 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
22 Informazioni complementari
22.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento attestante che l’Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP come aggiornata dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17.2.2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa.
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
22.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Firenze, Area di Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – xxxxxx X. Xxxxxxx x. 0 – 0x Xxxxx, Xxxxxxx, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00
– 17:00.
22.3 I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ e sono comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l’esito della gara sarà disponibile, successivamente all’aggiudicazione, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ .
22.4 La sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle altre dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, delle offerte e dei relativi allegati deve avvenire in calce, ossia in chiusura del documento. In caso di partecipazione alla procedura di impresa autorizzata all’esercizio provvisorio, autorizzata alla partecipazione a procedure di affidamento dal giudice delegato ai sensi dell’art. 110 co. 3 lett. a) del Codice, la sottoscrizione della domanda, della documentazione di gara (incluso il DGUE) e delle offerte dovrà essere effettuata dal curatore del fallimento.
22.5 Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.