Allegati al presente Capitolato:
Allegati al presente Capitolato:
- La Lista Forniture (documento n. 22ST33-EL-P-DE-LF11-R1a)
- Il Computo Metrico Estimativo con prezzi (documento n. 22ST33-EL-P-DE-CM11-R1a)
1. Oggetto dell’appalto
L’oggetto del seguente Capitolato è la fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli
impianti di rivelazione incendi installati presso gli edifici dell’Università degli Studi di Trieste.
Le apparecchiature e i componenti dovranno assolutamente essere in grado di dialogare all’interno dei sistemi di rivelazione incendi già installati presso gli edifici universitari e basati sull’impiego di centrali Notifier.
2. Valore della Fornitura
La base d’appalto al ribasso è fissata in € 811.743,91 Iva esclusa.
In quanto trattasi di mera fornitura, i rischi da interferenze non sono presenti.
Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 892.918,30 Iva esclusa, comprensivo di opzioni di cui all’art. 106 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo a base di gara e corrispondente a € 81.174,39.
3. Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata da:
a. dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate, in particolare nel Capitolato Speciale integrato dalla lista di forniture e dal computo metrico estimativo con prezzi e relativi allegati, nell’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Prescrizioni generali, dichiarazioni di conformità e certificazioni
Tutte le attrezzature e materiali dovranno essere pienamente rispondenti alle normative tecniche vigenti nonché a quelle in materia di sicurezza.
Gli operatori economici che partecipano alla presente gara, nel redigere la propria offerta, dovranno rispettare tutte le prescrizioni delle Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed installazione, applicabili alla fornitura oggetto dell’appalto, questo anche quando non esplicitamente menzionate nei documenti di gara.
Le specifiche tecniche e funzionali descritte nella “Lista forniture”, parte integrante del presente Capitolato, sono ritenute dalla stazione appaltante come caratteristiche minime dei prodotti da fornire da parte degli operatori economici e sono state definite dallo studio di fattibilità tecnico-economica commissionato dall’Università per l’adeguamento normativo agli impianti già esistenti con centrali Notifier.
Nel produrre l’offerta gli operatori economici dovranno fare riferimento a quanto previsto nella “Lista forniture” e nel “Computo metrico estimativo con prezzi” allegati nel presente documento e dai quali si desumono le caratteristiche dei prodotti e i relativi accessori richiesti a corredo, le quantità e il prezzo massimo stimato di ogni elemento.
Gli operatori economici potranno proporre prodotti e relativi accessori richiesti a corredo con caratteristiche prestazionali equivalenti o superiori a quelle minime.
Le caratteristiche dei prodotti offerti saranno oggetto di valutazione tecnica e attribuzione punteggio.
5. Condizioni e termini di fornitura e limitazione di responsabilità
Il termine di esecuzione della Fornitura è fissato come di seguito descritto.
1. Come termine massimo di Fornitura completa sarà considerato quello indicato dal Fornitore nell’Offerta Tecnica, oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio tecnico. Se la fornitura dovesse avvenire in più consegne, il termine massimo sarà considerato ovviamente quello della fornitura intera completata.
2. La consegna di tutti i materiali dovrà essere accompagnata dalla documentazione di trasporto ed effettuata presso il magazzino dell’Università in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 (Xxxxxxx), previ accordi con la stazione appaltante.
3. Tutti i materiali forniti dovranno essere provvisti di imballo chiuso e integro e devono essere accompagnati dalle schede tecniche, le dichiarazioni di Conformità e di Prestazione, secondo quanto indicato nelle voci della Lista Forniture.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
5. Il Fornitore garantisce l’esecuzione della Fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
6. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e negli atti di gara di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Aumento della Fornitura e sostituzione materiali
1. Le quantità indicate nella Lista delle Forniture è conseguenza di una valutazione preliminare con la possibilità che, in qualche caso, le stesse quantità risultino superiori o inferiori alle necessità ed alla ragionevole destinazione dell’eccesso a parco ricambi. Ciò premesso, è possibile che si presenti la necessità di adeguare tali quantità alle necessità effettive. Il Fornitore è tenuto quindi all’obbligo di
ritirare eventuali materiali e sostituirli, senza incremento di costo, con altri, presenti nella Lista delle Forniture, considerando il valore in base ai prezzi offerti per i componenti in scambio. I prezzi potranno essere incrementati degli eventuali aumenti dei prezzi di listino del Costruttore rispetto a quelli vigenti al momento della Fornitura, in ragione dell’aumento percentuale rilevato dalla comparazione dei listini. Eventuali maggiori costi risultanti dalla differenza fra il valore dei materiali forniti in aggiunta rispetto a quelli restituiti saranno compensati mediante le somme a disposizione dell’Amministrazione universitaria.
2. I materiali resi dovranno saranno riconsegnati dall’Amministrazione nell’imballo originale e completi di eventuali accessori a corredo. Le spese di spedizione verso il Fornitore saranno a carico dell’Amministrazione, quelle dell’invio dei materiali sostituiti verso l’Amministrazione saranno a carico del Fornitore.
3. Il tempo massimo per la restituzione dei materiali è stabilito in un anno dalla consegna.
7. Verifica di conformità e prove di funzionalità
4. La stazione appaltante accerterà: il numero e la tipologia dei prodotti e dei materiali forniti, la conformità dei prodotti forniti, l’esecuzione e gli esiti delle prove di funzionalità. I collaudi e le verifiche di funzionalità e di conformità avranno come riferimento le specifiche tecniche e i “target” indicati nel Capitolato Speciale e nell’Offerta Tecnica.
5. L’esecuzione delle prove di funzionalità della Fornitura è a carico della stazione appaltante, sotto la
supervisione del Direttore dell’esecuzione del contratto.
6. La stazione appaltante si riserva di rifiutare le forniture in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:
a) dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche o normative;
b) la Fornitura risulti incompleta od irregolare anche per un solo elemento.
7. Qualora venisse riscontrata, in tutto o in parte, la non corrispondenza dei prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, quest’ultima sarà tenuta alla sostituzione della stessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della stazione appaltante, senza che ciò comporti alcun onere per la stessa e ferma l’applicazione delle penali di cui all’art. 8.
8. La stazione appaltante, sulla base delle prove e dagli accertamenti effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarate rivedibili anche quelle che presentassero difetti di lieve entità.
9. Il regolare collaudo dei prodotti e le dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque il Fornitore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il Fornitore viene invitato dalla stazione appaltante ad assistere, a mezzo dei loro rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni difetto.
10. In caso di esito positivo delle suddette prove, la data del relativo verbale redatto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto verrà considerata quale “data di attestazione di regolare esecuzione”.
11. Ferma l’applicazione delle penali di cui all’art. 8, qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, in assenza dei quali non può essere emessa l’attestazione di regolare esecuzione della Fornitura, la stazione appaltante richiederà formalmente per iscritto il completamento dell’esecuzione. In tal caso, il Direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla data di completamento della Fornitura, previa verifica in contraddittorio con i tecnici del Fornitore.
12. Dalla data del verbale di attestazione della regolare esecuzione della Fornitura, decorre la garanzia
di cui al successivo articolo “Garanzia e manutenzione”.
13. Forma oggetto della verifica di conformità, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accertamento che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.
14. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
15. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
16. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.
17. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento, entro 30 giorni, delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
18. La verifica di conformità non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.
8. Penali
1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, la stazione appaltante applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. Il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto offerto per la complessiva Fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per l’inottemperanza ai seguenti obblighi:
- mancato rispetto delle tempistiche della consegna completa della Fornitura così come offerto dal Fornitore; consegne parziali o incomplete saranno considerate al pari della mancata consegna;
- mancato rispetto delle tempistiche indicate nel verbale di conformità inerenti a qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento in assenza dei quali non può essere emessa l’attestazione di regolare esecuzione della Fornitura;
- mancato rispetto delle tempistiche relative al successivo punto 9 - Garanzia e manutenzione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dalla stazione appaltante; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La stazione appaltante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura, dopo di che potrà risolvere il contratto.
5. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Garanzia e manutenzione
1. La garanzia della Fornitura deve essere di 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di attestazione della regolare esecuzione della Fornitura.
2. Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà impegnarsi a:
- garantire interventi tempestivi, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, finalizzati al ripristino del corretto funzionamento della Fornitura in caso di malfunzionamenti/anomalie;
- sostituire, entro il termine di 15 giorni, gli accessori o le parti dell’apparecchiatura in dotazione, con altri nuovi, qualora il guasto sia determinato da difetti del prodotto fornito e non si possa risolvere con semplici interventi manutentivi.
3. Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.
4. Se l’aggiudicatario della Fornitura è un distributore, quest’ultimo dovrà rilasciare una dichiarazione sul come intenda provvedere, se non dispone di strutture proprie, alle operazioni sopra indicate.
10. Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
- eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel Contratto e nei documenti di gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Speciale anche se non espressamente riportate nel Contratto.
3. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Speciale.
11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
12. Garanzia definitiva
1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore deve prestare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante di importo pari al 10% del valore del contratto, o in percentuale aumentata ai sensi della medesima disposizione di legge.
2. Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, le stesse sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018.
4. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
6. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
7. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
9. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
10. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della stazione appaltante.
11. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
13. Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell’Offerta Economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla Fornitura effettuata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della stazione appaltante.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
14. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data dell’aggiudicazione dell’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
15. Anticipazione del corrispettivo contrattuale
1. La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, procederà a corrispondere all’appaltatore l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nella quota del 30 per cento del prezzo di aggiudicazione come determinato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 relativa alla liquidità’ delle imprese appaltatrici e prorogato fino al 31/12/2022.
2. La stazione appaltante erogherà all’Appaltatore l’anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del Fornitore, di corrispondente fattura intestata a:
Università degli Studi di Trieste Unità di Staff Servizi Generali
Xxxxxxxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxxx P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324
e riportare tassativamente il CUP J94E22000970006 e il CIG 93623886FC, e inviate con IPA units e Codice Univoco Ufficio XB2LIZ.
3. L’Appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione della Fornitura non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla stazione appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
16. Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte della stazione appaltante della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del DEC della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione.
3. Ogni fattura dovrà riportare il dettaglio delle forniture effettuate.
4. La fattura verrà liquidata dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Al termine del contratto e all’approvazione della verifica di conformità, la stazione appaltante provvederà al saldo degli eventuali residui positivi ed a richiedere nota di credito per eventuali penali o residui negativi.
6. Le fatture dovranno essere intestate a:
- Università degli Studi di Trieste Unità di Staff Servizi Generali Xxxxxxxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxxx
P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324
e riportare tassativamente il CUP J94E22000970006 e il CIG 93623886FC, e inviate con IPA units e Codice Univoco Ufficio XB2LIZ.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative.
Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del
D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Si applicano all’Università degli Studi di Trieste le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
7. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, salvo diverso accordo con l’Aggiudicatario.
8. Per i fini di cui all’art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la Fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione che la stazione appaltante invierà xxx XXX.
00. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.
17. Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
18. Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
19. Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di Fornitura, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale.
2. In ogni caso la stazione appaltante può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del DEC relative alla sostituzione dell’attrezzatura non conforme entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta;
b) qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del DEC relative al completamento della Fornitura secondo le prescrizioni contenute nei verbali relativi alle prove di funzionalità entro il termine di trenta giorni;
c) qualora il Fornitore abbia accumulato penali di cui al precedente punto 8 per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10%;
d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
e) violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo
“Garanzia definitiva”;
g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale con copertura assicurativa valida;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante;
i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
j) nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità;
k) in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione la stazione appaltante ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
20. Recesso
1. La stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. La stazione appaltante ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la stazione appaltante.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
21. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della stazione appaltante e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della stazione appaltante e dei terzi, per l’intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stazione appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
22. Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla stazione appaltante. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto.
5. Il Fornitore comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o Fornitura affidati.
6. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
23. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
24. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante un’azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della stazione appaltante medesima.
3. La stazione appaltante si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla stazione appaltante la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti della stazione appaltante, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
25. Responsabile della Fornitura
1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della stazione appaltante.
26. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è designato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto dell’Università degli Studi di Trieste.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il xxxx. Xxxxx Xxxxx, Responsabile dell’Ufficio Impianti dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto dell’Università degli Studi di Trieste.
27. Codice di comportamento
1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice etico e di comportamento” della stazione appaltante, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste del 24/09/2021 ed emanato con decreto rettorale 473/2021 del 04/05/2021 è esteso, per quanto compatibile, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore della stazione appaltante.
2. Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, il suddetto codice pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Trieste al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-00000.
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi la stazione appaltante si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.