SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma - CUP F86G20001100005 - CIG 8750783E90
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, rappresentata dall’Ing. ,
nato/a a ……………………, il ……………, in qualità di Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, munita di firma digitale, nominata con D.G.R. n. 138 del 16 marzo 2021, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000,
X
l’Impresa …………………………………… che in seguito sarà chiamata “Ditta” o “Impresa”, con sede legale in …………………………………, Via
………………………………………, codice fiscale e partita
I.V.A. …………………………………, rappresentata da ……………………………
nato/a a …………………………………………, il ……………, codice fiscale
……………………………., munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di …………….
dell’Impresa;
PREMESSO CHE
• con Determinazione n. G05662 del 12/05/2020 il Per. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Funzionario dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena da realizzarsi in Comune di Roma;
• l’incarico per la redazione dei relativi elaborati progettuali è stato assunto dal Responsabile Unico del Procedimento Per. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 15/01/2021 ed è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al progettista incaricato; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale del 21/01/2021;
• con Determinazione n. G09202 del 09/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Per. Ed. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che prevede un importo complessivo di lavori, I.V.A. esclusa, pari ad € 172.397,47, di cui € 171.568,03 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 829,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
• con Determinazione a contrarre n. G09202 del 09/07/2021 è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge
n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020;
• con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio, nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla
piattaforma di e-procurement regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”
(STELLA), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
• con Determinazione n. G09533 del 14/07/2021 è stata aggiornata la documentazione di gara alle intervenute disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 77 del 31.5.2021 che ha modificato, tra gli altri, il richiamato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, prevedendo per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, un numero minimo di Operatori Economici qualificati da invitare alla procedura negoziata pari a n. 5;
• con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/?xxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx&
id=826 relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
• con Determinazione n. ………… del sono stati approvati gli esiti della procedura
di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa
…………………………………, codice fiscale , partita I.V.A.
…………………………..., con sede legale in Via .....................................
che ha offerto il ribasso del .............% e pertanto per l’importo contrattuale di €
………………………… comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
• sono stati effettuati in capo al suddetto Operatore Economico i controlli per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP prot. n. …………. del in atti;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e importo del Contratto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma, di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G09202 del 09/07/2021 e come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale di Appalto.
I lavori rientrano nell’ambito dei compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 demandati alla Regione Lazio e sono finanziati con i fondi stanziati sul capitolo E41913 “spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale” del Bilancio regionale.
L’importo contrattuale complessivo ammonta ad € (euro
……………………/……) per lavori al netto del ribasso d’asta del ………%, come risulta dall’offerta dell’Impresa, oltre ad € (euro
……………………/……) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.
Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a misura e l’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall’art. 106, comma 7, del Codice dei contratti e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.
Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:
a) Capitolato speciale d’appalto;
b) Elaborati grafici progettuali e relazioni;
c) Xxxxxx Xxxxxx integrato da quanto offerto dall’impresa, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
d) Computo metrico estimativo;
e) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D.lgs. n.
81/2008;
f) Cronoprogramma;
g) Offerta economica;
h) Le polizze di garanzia.
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire garanzia definitiva mediante polizza fìdeiussoria n. ……………… del …………… rilasciata da
……………………………, partita I.V.A. …………………………. - Ag.
……………………………, con sede legale in ................................, per un importo totale pari ad € ……………………… (euro ).
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata da ………………………… partita I.V.A.
…………………………. - Ag. ……………………, con sede legale in
………………………. - n. Polizza ……………………, di importo pari all’importo contrattuale ossia ……………………… e per un massimale pari ad €
…………………..., che rende indenne la stazione appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto
adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale e resteranno ivi depositate fino all’emissione del certificato di collaudo.
Art. 3 - Descrizione sommaria delle opere
Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori in oggetto, dettagliatamente descritte negli allegati di progetto possono così riassumersi:
1. taglio della vegetazione spontanea, eseguito a mano e/o con mezzo meccanico, presente nell’area a verde degli impianti, lungo le scarpate arginali adiacenti l’uscita degli impianti ed in prossimità delle paratoie;
2. scavi di materie per pulizia dei canali collettori e delle vasche di raccolta;
3. interventi di verifica del funzionamento dei gruppi elettrogeni;
4. intervento di verifica del funzionamento delle apparecchiature di chiusura/apertura delle paratoie;
5. intervento di verifica del funzionamento dei quadri di comando delle pompe idrovore;
6. intervento di manutenzione ordinaria e verifica del funzionamento delle pompe idrovore;
7. pulizia e manutenzione dei locali;
8. interventi in caso di piena in qualsiasi ora del giorno, comprensivo del servizio notturno e festivo, tesi alla gestione diretta dell’impianto da parte dell’impresa appaltatrice, secondo le direttive della D.L. ed in ogni caso secondo le esigenze rappresentate dal personale preposto al servizio di piena;
9. taglio vegetazione infestante sul corpo arginale con mezzo meccanico;
10. taglio alberature poste sul corpo arginale.
L’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle cose a causa dei mancati od intempestivi interventi.
L’Impresa, al fine di manlevare la Stazione Appaltante da ogni eventuale pretesa di terzi a qualunque titolo avanzata, si obbliga a garantire e rilevare la stessa da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dell’appalto e/o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e/o per trascuratezza e colpa dell’adempimento dei medesimi e, comunque, in conseguenza diretta ed indiretta dell’appalto.
Art. 4 - Direzione dei lavori
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura dell’Amministrazione Appaltante. L’appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione Appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.
Art. 5 - Esecuzione dei lavori e sanzioni
Nella esecuzione dei lavori l’Impresa deve attenersi a quanto previsto negli elaborati e atti d’appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della D.L. senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni sono date all’Impresa per iscritto. Resta salva la facoltà della Direzione Regionale di chiedere integrazioni alle
attività svolte se non ritenute conformi agli elaborati progettuali, fissando un termine utile per la loro ultimazione. Qualora l’Impresa non adempia a quanto ordinato, entro i termini prescritti, sarà applicata una sanzione pari ad € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo, sino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. Superata tale soglia, si procederà, in automatico, alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’Impresa. Durante l’esecuzione dei lavori deve essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell’Impresa, qualificato a ricevere ordini dalla D.L., rilasciandone ricevuta. L’Impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L’Impresa rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio del D.L. L’Impresa o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Impresa, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Impresa. La sorveglianza, che può anche essere saltuaria, del personale dell’Amministrazione, non esonera l’Impresa dalla responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione. L’Amministrazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei lavori. L’Impresa deve provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
L’Impresa risponde dell’idoneità del tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che deve essere di gradimento della D.L., la quale può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla D.L., deve essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. L’Impresa deve in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le circostanze e l’estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria.
Art. 6 - Cartelli di cantiere
L’Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n. 2 tabelloni posti, a suo carico e spese, sul luogo dell’appalto, in maniera evidente con l’indicazione che l’appalto stesso viene eseguito dalla Direzione regionale e le particolarità dell’opera.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell’Impresa appaltatrice, di tutte le Imprese subappaltatrici, la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti a quelli da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Devono inoltre essere apposti i dati richiesti dal D.L. n. 81/08. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m.
1,00 di larghezza e di m. 2,00 di altezza. In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare, devono essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento degli stessi.
Art. 7 - Valutazione dei lavori e prezzi
Tutte le prestazioni previste nel presente appalto debbono essere accertate in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore e contabilizzate secondo le normative vigenti. I prezzi unitari, in base ai quali, verranno valutati i lavori sono quelli elencati nell’allegato “A”.
Nei prezzi sono comprese e compensate le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee, mezzi d’opera provvisionali e quanto occorre per dare i lavori compiuti a regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non citati esplicitamente o richiamati. I prezzi stessi s’intendono, inoltre, comprensivi di compenso per spese generali e utili dell’appaltatore e sono da ritenersi pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori indipendentemente da qualsiasi eventualità.
Art. 8 - Opere in economia ed opere provvisionali L’amministrazione ha il diritto di chiedere all’Appaltatore, che ha l’obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d’opera, combustibile per i generatori, mezzi d’opera e materiali per lavori e servizi che intenda poi compensare con liste in economia. Le prestazioni della mano d’opera, dei trasporti, dei noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla D.L.; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in
economia non espressamente autorizzate.
Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l’installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l’uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla D.L. le liste relative alla mano d’opera, ai trasporti, ai noli ed ai materiali somministrati su richiesta del D.L. medesimo per l’esecuzione dei lavori in economia. Il pagamento avverrà sulla base delle ore di impiego per la manodopera, per i trasporti e per i noli e sulla base di fatture quietanzate per i materiali, secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, con il riconoscimento di una aliquota del 25% complessiva per spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta sui trasporti, noli e materiali e non sulla mano d’opera.
Art. 9 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il termine per eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo.
L’Impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione è, comunque, obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata agli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo.
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
All’atto della redazione del certificato verbale di ultimazione dei lavori, tutta la zona interessata dai medesimi lavori dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo 15.
La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione appaltante di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera.
Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti
suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.
In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 10 - Pagamenti
All’Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, verrà corrisposta un’anticipazione, pari, ai sensi dell’art. 207 del
D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020, al 30% del valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, quando il credito liquido, al netto del ribasso d’asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento lavoro.
L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la D.L. che procederà all’emissione del certificato stesso.
Il calcolo della rata verrà effettuato applicando per la parte a misura i prezzi di cui all’Elenco Prezzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0.50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo del lavoro, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal codice IBAN …………………………………… sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
…………………………, nato a …………… il ………… codice fiscale ………………
…………………………, nato a …………… il ………… codice fiscale ………………
quali persone delegate ad operare sul sopra indicato conto.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono
effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
Art. 12 - Obbligo di certificazione della spesa-clausola risolutiva
Qualora l’Impresa esegua transazioni riferite al presente contratto, utilizzando sistemi diversi da quelli previsti dall’art. 10, ciò configurerà l’ipotesi di grave inadempimento e pertanto, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 13 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016.
Il subappalto è consentito nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, così come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. a) del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
Come stabilito all’art. 49, comma 1, lett. b), sub. 2) del Decreto-legge n. 77 del
31.5.2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il menzionato termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:
- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria.
In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.
L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 - Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione - termini e modalità di collaudo - dei lavori
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori, entro 5 gg. la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare
Esecuzione/Collaudo delle opere - sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione delle stesse, secondo le previsioni di cui all’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l’Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.
Se è previsto il Collaudo in corso d’opera, a tal fine, l’Impresa dovrà consentire ai collaudatori l’accesso al servizio ed alle scritture contabili. Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l’osservanza delle disposizioni del regolamento approvato con D.P.R.
n. 207/2010. Le predette operazioni saranno effettuate con l’intervento dell’Amministrazione appaltante. Per le opere impiantistiche saranno eseguite verifiche, prove di funzionamento e di collaudo. All’approvazione delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo provvederà l’Amministrazione appaltante.
Tutte le spese dei collaudi ivi comprese quelle relative al Collaudo statico sono a carico dell’Impresa salvo le parcelle dei collaudatori amministrativi incaricati dall’Amministrazione appaltante.
All’approvazione del Collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte e fatto salvo altresì l’eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo bonario, potranno essere pagati i saldi, le trattenute di legge e gli adempimenti da parte dell’Amministrazione appaltante. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del C.C.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del C.C., l’Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 15 - Penale per ritardo nei lavori
In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno permille) dell’ammontare netto contrattuale. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche negli altri casi di ritardo previsti nel Capitolato Speciale di Appalto art 15 e dal presente contratto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (dieci percento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento.
Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 16 - Oneri vari
Sono a carico dell’Impresa, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18x24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
3) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione
durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.
4) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 3 anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
5) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi o altro necessario;
6) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
7) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre al tipo di lavoro appaltato.
8) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazione pubbliche nel luogo dei lavori e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.
9) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discarica per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico
di materiali di risulta.
10) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.
11) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.
Art. 17 - Riserve ed eccezioni dell’esecutore
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei lavori quale che sia l’eventuale contestazione o riserva avanzata e debitamente iscritta negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l’importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.
Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano
dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono
In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Art. 18 - Applicazione norme CCNL e sicurezza
L’Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’Impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna del servizio a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della D.L.
Art. 19 - Responsabilità dell'appaltatore per danni
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare l’Amministrazione appaltante da
qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone.
Art. 20 - Recesso dal contratto
È facoltà dell’Amministrazione Appaltante di recedere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle attività eseguite ed escluso ogni altro compenso, ai sensi dell'art.109 del D.lgs. n. 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 21 - Occupazione di suolo
L’Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
Per l’occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiale, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si stanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione comunale, rimanendo esonerato dall’obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori dell’appalto.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei Contratti);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) esecuzione di transazioni riferite al presente contratto, utilizzando sistemi diversi
da quelli previsti dall’art. 10.
Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori
danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 21.1.2014.
La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 108, commi 1 e 1-bis, del D.lgs. n. 50/2016, nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Il Direttore dei Lavori/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori/RUP, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell’esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, è posto a carico dell’Appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 23 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.
Art. 24 - Divieti di incarichi
In relazione alle previsioni dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, l’Impresa dichiara:
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto per l’Impresa che li ha conclusi o conferiti di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni
eventuale danno subito.
Art. 25 - Interpello
In conformità a quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell’Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.
Art. 26 - Cessione del Contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate
esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Art. 27 - Domicilio legale
L’Impresa ................................................... elegge a tutti gli effetti del presente Contratto domicilio presso la sede legale sita in ……………………..., Via
........................................................, Tel. ………………, Fax ……………………, PEC
……………………………………....
Art. 28 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra
esposto.
Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Art. 29 - Spese di contratto, di bollo, di registro ed accessori
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo. Resta a carico della stazione appaltante l’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
Art. 30 - Foro competente
Il Foro competente è quello di Roma.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Il presente atto, soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.
131 del 26.4.1986, viene regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della struttura appaltante.
Il presente Contratto, composto di n. …… pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle parti con firma digitale.
Roma, …………………………
Letto, firmato e sottoscritto: L’IMPRESA APPALTATRICE
Dott.
IL DIRETTORE ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo