OCCUPAZIONE DI SUOLO. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi. Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. L’Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le prestazioni oggetto del presente appalto misto di lavori e servizi. Per l’occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiale, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si stanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione comunale, rimanendo esonerato dall’obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi. Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori dell’appalto.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. 1. La Società ha facoltà di occupare in modo temporaneo o permanente la superficie o il sottosuolo delle strade e di altre aree messe a disposizione dalla Provincia, per la sosta o posa di attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento delle attività del presente Contratto di Servizio, in conformità alle relative convenzioni accessorie d’uso dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 1 comma 2.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. Saranno a cura e spese dell'Affidatario tutte le occupazioni di suolo (sia temporanee che definitive) necessarie per l'installazione del cantiere, per la creazione degli accessi e per l'esecuzione stessa dei lavori. Sarà inoltre compito esclusivo dell'Affidatario definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati di cui al comma precedente, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto per l’occupazione di suolo qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L. e al Coordinatore, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Lo stesso dicasi per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto. Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. Saranno a cura e spese dell'Impresa tutte le occupazioni di suolo necessarie per l'installazione del cantiere e per la formazione degli accessi e per l'esecuzione degli stessi servizi. L’impresa è solo esonerata dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico del Comune di Monza Sarà inoltre compito esclusivo dell'impresa definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i concessionari e i confinanti coi terreni occupati, esonerando in tal modo la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a tal riguardo.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà d’apprezzamento sulla necessità di chiusura. Per l’occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all’estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l’esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esibire agli agenti Comunali l’ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall’obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi. Per l’eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere il pagamento delle relative indennità d’occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori, oggetto dell’appalto.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessita' di chiusura. Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tassee dal versamento di depositi. Municipio Roma VII - ANNO 2013 Special d'Appalto Responsabile del Procedimento: Ing. Car . Xxxxxxxxx 1Appaltoper lavori manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dei fabbricati e scuole comunali ricadenti nel 'torio del Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà prowedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
OCCUPAZIONE DI SUOLO. 1. L’Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla Direzione Lavori, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.