Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (diconsi giorni trecentosessantacinque) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. L'Appaltatore s’impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 50 (cinquanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna dei lavori.
2. Qualora l’importo a disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria venisse completamente esaurito prima della fine del tempo a disposizione l’appalto dovrà ritenersi concluso. Mentre qualora alla scadenza del termine temporale l’importo non fosse del tutto utilizzato l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori lavori fino ad esaurimento dell’importo.
3. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge previste in materia;
4. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto in forma scritta;
5. Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1‰ dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la sicurezza ex X.Xxx. 81/08, non soggetti a ribasso).
6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1‰), trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale verrà applicata la disciplina in materia di risoluzione del contratto.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ...
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il termine per eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo. L’Impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione è, comunque, obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata agli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato verbale di ultimazione dei lavori, tutta la zona interessata dai medesimi lavori dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo 15. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione appaltante di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabi...
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro ……… giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 110 (centodieci) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, così come disposto dall’art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, compresi nell’appalto, è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico (se necessario) od altro. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale, l’Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo stesso. L’Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro. La durata dei Contratti Attuativi che verranno eventualmente redatti sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo Contratto Attuativo.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 158 (centocinquantotto giorni) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori, della sola parte funzionale delle opere.
3. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
4. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per ultimare i lavori è stabilito, ai sensi dell'art. 16 del Capito- lato Speciale, in 90 (novanta) giorni naturali a partire dal verbale di conse- gna dei lavori. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. L’impresa deve consegnare il progetto esecutivo entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori. Suc- cessivamente l’Amministrazione comunale provvederà alla verifica ed alla approvazione del progetto esecutivo. Dopo l’approvazione decorreranno i rimanenti 70 (settanta) giorni necessari per l’esecuzione dei lavori. L'Ap- paltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 90, intesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di fornitura ed installazione sarà di giorni 120 (centoventi) naturali successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Salvo il caso di ritardi non imputabili all’Appaltatore, per il superamento del tempo utile sarà applicata la penale prevista nel successivo apposito art. 17 - Penali.