Contract
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, MATERIALE VARIO PER UFFICIO E SERVIZI CONNESSI PER AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE –
LOTTO 2 - CIG 8721033818
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche “Agenzia” o “Committente”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi e Procuratore speciale, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra
e
(di seguito anche solo “Appaltatore”) con sede legale
in , C.F. e P.I.
, in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra,
Premesso
- che, con Determinazione del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi n. 45 del 16/04/2021 prot. n. 2021/ 1349450, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in due Lotti, esperita tramite piattaforma ASP messa a disposizione da Consip, per l’affidamento della fornitura di carta in risme (A3 e A4), articoli di cancelleria, materiali vario per ufficio e dei relativi servizi connessi per l’Agenzia;
- che all’esito della suddetta procedura, l’Appaltatore ha presentato per il lotto 2 l’offerta al minor prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
- che, pertanto, con Disposizione n. --- prot. 2021/---- del , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione
del lotto 2 della suddetta procedura in favore dell’Appaltatore;
- che sono stati avviati i controlli in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale prescritti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che per quanto attiene alle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, si è provveduto ad interrogare la BDNA;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione ha acquisito efficacia;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine di stand still previsto dal medesimo articolo;
- che l’Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste
nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro -----, emessa da -------, il e valida sino
al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- che l’Appaltatore è in possesso delle polizze indicate nel successivo art. 13.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Capitolato tecnico e relativi allegati);
• Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore);
• Allegato “C” (DUVRI e allegato);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto d’appalto;
• Capitolato tecnico e relativi allegati;
• Offerta Economica dell’Appaltatore.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente contratto l’Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione della fornitura di cancelleria, materiale vario per ufficio e dei relativi servizi connessi che consistono nel trasporto e consegna del materiale oggetto della fornitura presso gli sportelli di riscossione e le sedi territoriali.
La descrizione dettagliata della fornitura con l’indicazione delle specifiche tecniche dei prodotti e delle relative certificazioni, nonché le sedi presso le quali effettuare le consegne sono contenute nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati a cui si rinvia.
2. I beni che saranno oggetto della fornitura sono stati stimati come di seguito rappresentato:
DESCRIZIONE PRODOTTO | NUMERO PEZZI |
CANCELLERIA | 1.373.532 |
Il fabbisogno analitico relativo agli articoli di cancelleria e al materiale d’ufficio è contenuto nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico a cui si rinvia.
I suddetti dati sono indicativi e non hanno valore vincolante per la Stazione appaltante. L’Appaltatore, a tal riguardo, rinuncia sin d’ora a qualsiasi richiesta di ristoro di eventuali maggiori oneri laddove il numero dei prodotti di cancelleria richiesti dovesse essere maggiore o minore della stima sopra indicata.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
Articolo 3 Durata
1. Il contratto avrà una durata pari a 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio
2. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 4
Corrispettivi e valore complessivo massimo del contratto
1. L’importo complessivo massimo per la fornitura di cancelleria e materiale vario d’ufficio è pari ad €
, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari ad € 0,00 (zero).
2. Il corrispettivo complessivo sopra indicato è determinato sulla base dei prezzi unitari offerti per le quantità numeriche poste a base di gara per ciascuna tipologia di prodotto. Il corrispettivo deve intendersi a misura, pertanto, qualora il numero dei prodotti richiesti dovesse essere maggiore o minore di quello indicato nel precedente articolo 2, l’Appaltatore avrà diritto alla sola corresponsione del corrispettivo effettivamente maturato derivante dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti per il numero di prodotti consegnati, rinunciando sin d’ora a qualsiasi richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento di eventuali maggiori oneri che l’Appaltatore stesso dovesse sopportare.
3. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla esecuzione a perfetta regola d’arte della fornitura e dei servizi connessi che sono stati affidati.
4. Resta naturalmente inteso che l’importo di cui al precedente comma 1 non vincola in alcun modo l’Agenzia alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Il corrispettivo effettivo maturato dall’Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e
agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. L’Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione, in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica, ove migliorativa, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. In caso di inadempimento da parte dell’’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dall’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
7. L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. .
Articolo 7 Clausola sociale
1. Trattandosi di fornitura senza posa in opera, non trova applicazione la disciplina prevista dall’art.
50 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l’Agenzia potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore le penali previste dal Capitolato Tecnico con le modalità indicate nel Capitolato medesimo.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 11 comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del risarcimento dovuto all’Appaltatore si applicano i criteri di quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, del medesimo Decreto, in quanto compatibili.
Articolo 9
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 della X.X.xx. 50/2016, su espressa richiesta del Fornitore, sarà versata allo stesso un’anticipazione del 20% dell’importo del primo ordine effettuato entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla costituzione, da parte del Fornitore, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione.
2. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
3. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Il Fornitore ha costituito apposita polizza fideiussoria polizza n. , rilasciata da
, a garanzia dell’anticipazione del 20% ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, comma 2 e 3 del DPR 207/2010, e dell’art. 8 comma 3-bis del decreto legge n. 192/2014 (convertito e coordinato con la legge di conversione n. 11 del 27.2.2015), di importo pari all’anticipazione stessa.
6. L’importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto dall’Agenzia con cadenza mensile posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni
effettuate, secondo quanto previsto dal presente Xxxxxxxxx e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “regolare esecuzione” al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
7. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia del certificato di “verifica di conformità”, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Il Direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell’esecuzione provvederà a rilasciare l’attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest’ultimo all’emissione, a titolo di saldo, della fattura per l’ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
9. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
10. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, C.F. e P.IVA 13756881002. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. L’Appaltatore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di IPA UFQK7Y, il numero di CIG (campo 2.1.3), nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
o Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
o “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
“Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare
Esecuzione;
o “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
o “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare
esecuzione;
11. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n.
136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato all’Appaltatore ed acceso presso
- di – Via IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
12. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• ,nato , il C.F. ;
• ,nato , il C.F. ;
• ,nato , il C.F. ;
13. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
14. L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
15. L’Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga ad inviare all’Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dall’Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall’Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l’Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
17. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all’Agenzia, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
18. Ai sensi del comma 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l’Agenzia è soggetta all’applicazione dello “split payment” per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del “reverse charge”. Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia, se non soggette al meccanismo del “reverse charge”, dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non
si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973 (ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018). Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all’art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).
19. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica, l’Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 10 Recesso
1. L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (Subappalto/ divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del Contratto;
b) mancanza o perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di idoneità professionale;
c) adozione nei confronti dell’Appaltatore di provvedimenti di cui alla legislazione antimafia
vigenti tempo per tempo;
d) mancato reintegro della cauzione;
e) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese
dell’Appaltatore.
6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il
presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art.
106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 13 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. L’Appaltatore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall’esercizio delle attività di cui al presente contratto, conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara ed in particolare:
- R.C.T. Responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- R.C.O. Responsabilità civile verso prestatori d’opera con massimale pari ad Euro 3.000.000,00 con il limite di Euro 1.500.000,00 per singolo infortunato.
3. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all’Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l’eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’Appaltatore dovrà fornire copia autentica dell’atto di rinnovo. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
5. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dall’Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
6. La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere all’Agenzia la documentazione di cui all’art. 105, del D.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla dall’appaltatore, salvo il di cui all’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Il fornitore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti
di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al
subappalto.
9. Il Fornitore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni
di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
00.Xx caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Articolo 16 Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Articolo 17 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. AdeR potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell’osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento il Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx e quale
Direttore dell’esecuzione il Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx.
2. In considerazione della complessità delle verifiche dal punto di vista logistico con il presente Contratto, il Direttore dell’esecuzione potrà essere supportato da Assistenti appositamente nominati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti all’esecuzione del presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo:
Articolo 19
Responsabile di contratto per l’Appaltatore
1. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Cellulare ;
⮚ Telefono ;
⮚ Email ;
⮚ PEC ;
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
5. Il Responsabile di Contratto dell’Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia, coordinandosi con il medesimo.
Articolo 20
Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità
1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell’Agenzia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e del Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 21 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Articolo 22 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
L’Appaltatore firmato digitalmente | Agenzia delle entrate-Riscossione firmato digitalmente |
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 8 (penali), art. 9 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 10 (recesso), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto
– cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza), art. 21 (foro competente).
L’Appaltatore firmato digitalmente
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.