Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti Clausole campione

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. E' vietata la cessione del contratto a terzi. E’ vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con l’ente.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione si configura anche nel caso in cui l’appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui quest’ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice dei contratti. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto agli Appaltatori di cedere, a qualsiasi titolo, il
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso del requisiti previsti per l’affidamento e la gestione del servizio. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. 1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è’ vietata la cessione del contratto d’appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss. mm. e ii. a condizione che la stessa sia a favore esclusivo di banche o intermediari finanziari, sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia notificata all’Amministrazione Comunale. Detta cessione sarà efficace solo dopo quindici giorni dalla sua notifica all’Amministrazione, a condizione che quest’ultima non la rifiuti espressamente con comunicazione da notificare al cessionario, entro quindici giorni dalla notifica della volontà di cedere il credito.
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti. Sono vietati la cessione anche parziale del presente contratto a terzi, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l’utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.