SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO Clausole campione

SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. 3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. 5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006. 7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto. 8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società. 9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei te...
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Si applicano i commi. ….. dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. [Inserire solo i commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023]. Non è ammesso subappalto Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. [In caso di RTI] È fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo.
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si applicano i commi. ….. dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [Inserire solo i commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016]. Non è ammesso subappalto Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. 12.1 [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. [Oppure:] [Oppure:] 12.2 [In caso di RTI] È fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo. 12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI; 12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi. 12.5 Nel caso di reiterato ritardo da parte del contraente nei pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o fornitori, ASI si riserva il diritto di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitori.
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. 12.1 Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando il limite del subappalto al 20% dell’importo contrattuale. 12.2 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI; 12.3 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali: a. ;
SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società e alla CASSA di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Related to SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

  • DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante. Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016. Il subappalto è consentito nella misura del 40% dell’importo del contratto secondo le procedure e le modalità di cui all’art. 105 comma 2 del d. lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato. La Ditta affidataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

  • CESSIONE E SUBAPPALTO Si rinvia alla normativa vigente in materia.

  • Divieto di cumulo 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • Divieto di cessione Il Cliente non potrà trasferire o cedere, anche parzialmente, a terzi il presente contratto o gli obblighi e i diritti da esso derivanti, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Vodafone.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.