DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE Clausole campione

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Gli eventuali danni da causa di forza maggiore subiti dall’Appaltatore saranno valutati in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento e con la Direzione Lavori, previa comunicazione scritta dell’Appaltatore ad essi indirizzata entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato i danni.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Art. 80 DIFETTI DI COSTRUZIONE CAPO IV CONTROVERSIE – DISPOSIZIONI FINALI
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, si procederà ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei Lavori.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 L. 2248/1865 e dell'art. 20 del d.m. 145/2000. Nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l’Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione dei lavori in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente. I danni che l’appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati immediatamente alla Committente in via informatica o mediante telefax e confermati entro cinque giorni dall’inizio mediante raccomandata sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. L'Assuntore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, ad eccezione di quelli provocati dal personale della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente. • Per i danni cagionati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 L. 2248/1865 e dell'art. 20 del D.M. 145/2000 e s.m.i.. • Nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 D.P.R. 207/10). In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (art. 166 D.P.R. 207/10). I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale (art. 139.del Regolamento); l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’appaltatore (art. 166 D.P.R. 207/10 ). Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. L'Appaltatore deve sempre approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere su persone e alle cose. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione non dovranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Stazione appaltante. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati immediatamente al Direttore dell'esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di decadenza del diritto di risarcimento. I danni vengono accertati in contradditorio con il direttore dell'esecuzione del contratto che redigerà apposito verbale.
DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Ovvio che in caso di forza maggiore nessuna responsabilità può essere imputata in capo all’Assuntore.