AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO NUOVO CINEMA AQUILA
Approvato con determinazione dirigenziale
n. repertorio QD 673 del 28/03/2017
Articolo 1 Oggetto
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, Roma Capitale intende procedere alla concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila trasferito al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Capitolina con decreto dell’Agenzia del Demanio del 28 novembre 2003, n. 39042, da destinarsi all’inserimento nel piano di recupero del quartiere romano del Pigneto in coerenza con i contenuti del relativo “contratto di quartiere” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2001, n. 672.
Il presente Avviso pubblico è disposto nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in conformità con quanto deliberato dalla Giunta Capitolina con proprio atto n. 40 del 17 marzo 2017 e tenuto conto, per la definizione delle finalità sociali di cui al citato articolo 48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 159/2011, del processo di partecipazione finalizzato a recepire le esigenze del territorio, avviato nello scorso mese di ottobre, che ha coinvolto cittadini, istituzioni e associazioni, locali e non, e i cui esiti sono stati formalizzati nel “Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” approvato con il succitato atto.
Articolo 2
L’immobile oggetto della concessione
Il Nuovo Cinema Aquila è sito in Roma, via L’Aquila nn. 66/74 e xxx Xxxxxx Xxxxxx nn. 35/41. L’immobile è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40, ed è costituito da tre sale per complessivi 321 posti, sue pertinenze e impianti di servizio (piano interrato di mq 82 circa, piano terra di mq 428 circa, piano primo di mq 126 circa, piano secondo di mq 252 circa e piano terzo di mq 40 circa per una superficie complessiva di mq 928 circa), come descritto nelle planimetrie agli atti dell’ufficio. È altresì costituito dai seguenti spazi: due foyer, due cabine di proiezione, un punto bar-ristoro, un piano uffici. È dotato dell’impiantistica per la messa in esercizio di un cinema multisala e di alcune attrezzature e arredi, che verranno assegnati in comodato d’uso gratuito e anch’essi oggetto della concessione: schermi, poltrone fisse, amplificatori e casse acustiche nelle tre sale; un proiettore analogico con relativo impianto audio; bancone biglietteria e bar-ristoro; mobili per uffici. Non è dotato di ulteriore attrezzatura specialistica.
Articolo 3 Finalità
Il Nuovo Cinema Aquila, nel rispetto della destinazione d’uso e mantenendo fede alle proprie caratteristiche, materiali e immateriali, dovrà:
1. essere dedicato, in primo luogo, allo svolgimento dell’attività cinematografica alla quale è storicamente vocato, realizzata anche partecipando a reti di cinema a carattere cittadino, nazionale e internazionale;
2. svilupparsi quale presidio culturale vitale volto alla costruzione di relazioni e trame sociali, anche intergenerazionali, sul territorio di riferimento mediante l’attivazione e la cura di relazioni che siano costanti nel tempo, rendendosi accessibile ai singoli cittadini, alle associazioni, alle istituzioni ivi presenti;
3. divenire, per il territorio di riferimento e per la città, luogo di aggregazione sociale e culturale, di ricerca, di sperimentazione, d’incontro e di formazione nell’ambito dell’audiovisivo, della cinematografia e della multimedialità mediante la creazione di scambi, di ricerca e di percorsi di crescita condivisa;
4. qualificarsi come spazio dedicato ai servizi culturali per la promozione della cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, nel perseguimento di finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile e di coesione sociale;
5. rappresentare un presidio ove realizzare progetti volti alla diffusione della cultura della legalità.
Il concessionario del Nuovo Cinema Aquila dovrà assicurare un utilizzo orientato alla trasparenza e al dialogo con la cittadinanza, attraverso azioni mirate di confronto, comunicazione e informazione, avvalendosi di un sistema di dialogo e di monitoraggio partecipato da svolgere in itinere in relazione al funzionamento e allo sviluppo del bene stesso, così da garantire un allineamento costante alle mutevoli esigenze del territorio, in costante e necessario rapporto con l’Amministrazione.
Articolo 4 Obiettivi
Nel quadro di riferimento rappresentato dalle finalità di cui all’art. 3, il concessionario del Nuovo Cinema Aquila dovrà utilizzare il bene contribuendo al perseguimento dei seguenti obiettivi considerati di rilevante interesse pubblico per l’uso culturale e sociale del bene, di cui al “Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 17 marzo 2017:
1. svolgere attività cinematografica attraverso una programmazione che favorisca l’ampliamento e il rinnovamento dell’offerta nel settore, prestando particolare attenzione ad opere filmiche riconducibili a produzioni non commerciali e a mercati distributivi alternativi;
2. accedere a reti cinematografiche cittadine, nazionali, europee e internazionali, nelle quali divenire punto di riferimento, d’aggregazione e di sperimentazione costante nel tempo, e crearne attivamente di nuove, che si contraddistinguano, nell’ambito del proprio mercato di riferimento, anche per una specifica vocazione sociale;
3. realizzare progetti culturali e sociali in sinergia (strategica e operativa) con i presidi culturali istituzionali presenti sul territorio, quali biblioteche comunali, centri anziani e scuole, con reti di cittadini e con l’associazionismo locale, al fine di facilitare l’aggregazione culturale e sociale del quartiere Pigneto, e con altre istituzioni presenti in ambito cittadino, come istituzioni universitarie, capaci di apportare un valore aggiunto alle iniziative pianificate e promosse;
4. attivare, sperimentare e consolidare nuove modalità d’incontro e costruzione di trame sociali anche organizzando visioni collettive di opere, rappresentazioni o eventi non cinematografici che utilizzino come medium l’immagine in movimento, e dando luogo ad attività culturali diversificate (come esposizioni, rassegne, eventi speciali, festival, incontri) e attività formative (come corsi di formazione) che creino occasioni d’incontro e coesione sociale;
5. offrire alla cittadinanza occasioni di ricerca, di sperimentazione, d’incontro e di formazione nel campo dell’audiovisivo, della cinematografia e della multimedialità, mediante l’organizzazione di attività culturali e formative negli ambiti summenzionati, con particolare riguardo alle fasce più deboli, alle nuove generazioni, alla terza età attiva e alle comunità di stranieri;
6. estendere l’accesso alle attività cinematografiche, culturali, di formazione e di aggregazione a un pubblico sempre più ampio e trasversale, tenendo conto il più possibile della composizione del territorio di riferimento, delle sue minoranze e della componente multietnica e multiculturale del Municipio Roma V nel quale il Cinema ha sede;
7. consentire un utilizzo del Nuovo Cinema Aquila che sappia coinvolgere, nella pianificazione e nello svolgimento di attività e servizi, soggetti terzi rispetto al soggetto concessionario anche attraverso rapporti di collaborazione duraturi nel tempo, nel rispetto del bene e della sua sostenibilità economico- finanziaria;
8. massimizzare l’utilizzo dei tempi e degli spazi del Nuovo Cinema Aquila mediante un uso flessibile, efficace ed efficiente del bene per rispondere alle differenti esigenze e necessità dei suoi reali e potenziali frequentatori, locali e non;
9. realizzare progetti e percorsi volti all’educazione alla legalità e alla diffusione della cultura della stessa; 10.garantire la sostenibilità delle attività nel tempo, in un’ottica di miglioramento e di crescita continui.
Il perseguimento degli obiettivi non potrà prescindere da una periodica attività di dialogo con la cittadinanza sulle azioni svolte, che andrà ad affiancarsi alle attività di monitoraggio partecipato di competenza dell’Amministrazione, per apportare eventuali interventi migliorativi alla propria offerta nel caso di scostamenti dai bisogni espressi dalla comunità di riferimento.
Articolo 5 Requisiti di ammissibilità
1. Il presente Avviso pubblico è riservato ai soggetti giuridici di cui all’art. 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs.
n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e nello specifico “…a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni…”.
2. I soggetti giuridici, di cui al precedente punto 1, che intendano partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti secondo la normativa vigente. I soggetti giuridici potranno concorrere, oltre che singolarmente, anche in forma di raggruppamento temporaneo o in altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, sia costituite che costituende. In quest’ultimo caso la formalizzazione della costituzione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque prima della sottoscrizione della Convenzione. Il soggetto giuridico che concorre in forma riunita non potrà concorrere anche singolarmente;
b) essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia;
d) non avere concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
e) non rientrare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012;
f) non essere organicamente riconducibili a formazioni o movimenti politici.
Articolo 6
La proposta progettuale
Il soggetto candidato alla concessione dovrà presentare una proposta progettuale di utilizzo del bene declinata nelle modalità indicate alle seguenti lettere A), B) e C), volta al perseguimento di tutti o di una combinazione di obiettivi di cui all’art. 4, predisposta in coerenza con il “Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 17 marzo 2017 e di cui è parte integrante, consultabile al seguente link: xxxx://xxxxxxx.xx.
La proposta progettuale di utilizzo del bene immobile, redatta nei limiti delle cartelle indicate (1 cartella = 1800 battute, spazi inclusi), dovrà essere articolata nelle seguenti parti:
A) progetto gestionale
Il progetto gestionale del Nuovo Cinema Aquila dovrà essere finalizzato al raggiungimento delle finalità riferite all’uso culturale e sociale dell’immobile, di cui all’art. 3, e dovrà esplicitare:
1. introduzione generale con cui illustrare gli obiettivi dell’utilizzo del bene in concessione individuati ai fini del pieno perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 (max 1 cartella);
2. piano delle attività previste in ambito cinematografico in relazione ai generi/alle tipologie di proiezioni che si intendono programmare e alla capacità di favorire l’ampliamento e il rinnovamento dell’offerta nel settore, con attenzione a produzioni non commerciali, a mercati distributivi alternativi, all’innovatività dell'esperienza cinematografica vissuta dai frequentatori del Cinema (max 2 cartelle);
3. piano delle attività culturali e di formazione e delle prestazioni di servizi aggiuntivi anche in sinergia con altri presidi culturali e istituzionali e mediante il ricorso a esternalizzazioni. Saranno favorite programmazioni che, mediante collaborazioni sinergiche con partner di progetto, puntino sull’innovatività, la diversificazione e il carattere sperimentale delle iniziative proposte, con attenzione al loro impatto sul tessuto sociale di riferimento, favorendo altresì nella loro attuazione l’ottimizzazione dei tempi e la massimizzazione degli spazi a disposizione. Si specifica a riguardo che dovranno essere garantiti un minimo di 300 (trecento) giorni di apertura all’anno (max 2 cartelle);
4. piano di comunicazione che includa anche la descrizione dei target a cui è rivolto il progetto gestionale in relazione alle attività cinematografiche, a quelle culturali e di formazione, alle prestazioni di servizi aggiuntivi (punti 2 e 3), con attenzione alla diversificazione e all’ampliamento del pubblico e a strategie comunicative che privilegino una promozione integrata delle attività mediante una loro messa a sistema per la diffusione di un’immagine unitaria del bene quale modello di presidio culturale e sociale per la collettività (max 2 cartelle);
5. strategia per lo sviluppo di un progressivo e costante dialogo con la cittadinanza locale e non, con specifico riferimento ai soggetti coinvolti, alle tempistiche e alle modalità adottate, utile per apportare eventuali interventi migliorativi alla propria offerta in caso si verifichino scostamenti rispetto ai bisogni del territorio (max 1 cartella);
6. piano di sviluppo delle attività previste dal punto 2 al punto 5 mediante una scansione temporale di 1 (uno) anno, 2 (due) anni, 3 (tre) anni, 6 (sei) anni, per garantire lo sviluppo culturale e sociale del Nuovo Cinema Aquila, con l’indicazione della messa in esercizio del suddetto bene che dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
B) modello organizzativo
Nel dimostrare un’adeguata capacità organizzativa in riferimento al raggiungimento degli obiettivi individuati e riferiti all’utilizzo culturale e sociale dell’immobile, il modello organizzativo dovrà esplicitare:
1. organigramma e funzionigramma con dettaglio dell’organizzazione e della strutturazione del lavoro interno, che si caratterizzi per varietà e complementarietà nella composizione e per un allineamento delle competenze coinvolte al progetto gestionale. Dovrà essere garantita un’interlocuzione stabile per i
seguenti livelli: direzione/organizzazione gestionale, direzione artistica, amministrazione, comunicazione/relazioni esterne (max 1 cartella);
2. ambiti e modalità di collaborazione e partenariati con reti cinematografiche cittadine, nazionali, europee e internazionali (max 2 cartelle);
3. ambiti e modalità di collaborazione e partenariati con soggetti presenti in ambito locale e non, come presidi culturali istituzionali, enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, scuole, reti di cittadini, associazionismo, anche inseriti nell’ambito di reti, e descrizione delle relative modalità di collaborazione. Per ciascuna forma di collaborazione strutturale che si intenderà avviare, sarà necessario allegare alla descrizione del presente modello organizzativo le relative lettere di intenti, sia se riferite a collaborazioni previste nell’ambito di attività culturali e formative, sia se riferite ad attività dalla valenza economica. L’Amministrazione, con propria comunicazione, informerà dell’avvio della presente procedura pubblica le scuole, le biblioteche e i centri anziani presenti sul territorio in cui il Nuovo Cinema Aquila insiste, auspicando piena disponibilità nel caso di un loro contatto da parte di soggetti concorrenti al fine della predisposizione della proposta progettuale di utilizzo del bene in concessione. Il concessionario, al momento della stipula della Convenzione, dovrà integrare detta documentazione fornendo all’Amministrazione lettere di impegno per le attività culturali e formative, contratti per le attività dalla valenza economica (max 2 cartelle);
4. piano di sviluppo e implementazione del modello organizzativo nelle sue declinazioni previste dal punto 1 al punto 3, mediante una scansione temporale di 1 (uno) anno, 2 (due) anni, 3 (tre) anni, 6 (sei) anni;
C) piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria
Dovrà essere presentato un piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria volto a dare prova di adeguatezza e competenza nel raggiungimento degli obiettivi individuati e riferiti all’utilizzo culturale e sociale dell’immobile, che preveda una scansione temporale di 1 (uno) anno, 2 (due) anni, 3 (tre) anni, 6 (sei) anni, tenendo conto di proiezioni realistiche di variazioni delle uscite e delle entrate, redatto in base ad un’analisi attendibile e dettagliata circa i seguenti elementi:
1. schema delle uscite
- piano degli oneri di gestione suddivisi per singoli interventi di spesa necessari all’attuazione del progetto gestionale e del modello organizzativo, che includa utenze e manutenzione. Le utenze sono a carico del concessionario. È altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, nonché adeguamenti tecnici che si renderanno necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale, fermo restando che al cessare della concessione qualsiasi miglioria apportata e/o addizionale sarà acquisita da Roma Capitale senza diritto ad indennizzo alcuno;
- investimenti relativi al completamento e al miglioramento degli allestimenti tecnici e di arredo
L’immobile viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il concorrente dovrà includere un piano degli impianti e delle attrezzature complementari e aggiuntive a quelle in dotazione, tenendo presente che l’immobile è costituito secondo quanto indicato all’art. 2 e non è dotato di ulteriore attrezzatura specialistica;
- agibilità e autorizzazione di pubblico spettacolo
Sono a carico del concessionario le spese inerenti l’acquisizione dell’agibilità di pubblico spettacolo e dell’autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi rispettivamente degli artt. 80 e 68 del “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, Regio Decreto n. 773/1931 e ss.mm.ii.;
- cauzione
Il concessionario si impegna a costituire una cauzione pari a 100.000,00 euro nelle forme consentite dalla vigente normativa in materia, a garanzia dell'esatta osservanza degli adempimenti previsti dalla Convenzione nonché delle eventuali somme erogate a titolo di contributo, come previsto dal successivo articolo 7. In caso di prelievi operati da Roma Capitale per motivi inerenti a quanto sopra previsto, il concessionario sarà obbligato al reintegro per un importo pari alla somma prelevata;
- garanzie assicurative
Il concessionario, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, stipula apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile contro Terzi con un massimale di 2.500.000,00 euro. Il concessionario assume ogni responsabilità derivante da furti, danni ed incendi per i quali stipula apposita polizza assicurativa per l’ammontare di 25.000,00 euro per furto e 3.650.000,00 euro per incendio.
2. schema delle entrate diversificate, con riferimento a: sbigliettamento, inclusivo di agevolazioni sulle tariffe e scontistiche previste da eventuali convenzioni e opportunamente descritte, utilizzo delle sale e degli spazi complementari, attività culturali e di formazione, prestazioni di servizi aggiuntivi, intervento di organismi pubblici e privati, al fine di garantire il pareggio di bilancio.
Qualora, nella fase di gestione in concessione del Nuovo Cinema Aquila, il concessionario dovesse rilevare un surplus nel bilancio di ciascuna annualità, questo dovrà essere reimpiegato da parte del concessionario in servizi, ai fini di un progressivo innalzamento dei loro standard qualitativi, e nella contribuzione al miglioramento del territorio di riferimento. Il reimpiego dovrà essere disposto mediante specifica proposta progettuale integrativa di quella presentata in prima istanza, da sottoporre all’Amministrazione, per la relativa approvazione, ai fini delle attività di verifica sull’utilizzo del bene.
Articolo 7
Richiesta di contributo all’Amministrazione
Nel piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria sarà possibile inserire nelle prime 3 (tre) annualità la richiesta di un contributo all’Amministrazione per far leva su un suo sostegno iniziale e poi procedere in maniera autonoma nel triennio successivo, in un’ottica di autosostenibilità dell’utilizzo del bene in concessione. Il contributo potrà essere richiesto in modalità decrescente a partire dall’avvio delle attività e per le prime 3 (tre) annualità secondo le seguenti percentuali:
- prima annualità potrà essere richiesto un contributo massimo pari al 70% delle spese previste e comunque per un ammontare massimo pari a 100.000 euro;
- seconda annualità potrà essere richiesto un contributo massimo pari al 50% delle spese previste e comunque per un ammontare massimo pari a 75.000 euro;
- terza annualità potrà essere richiesto un contributo massimo pari al 30% delle spese previste e comunque per un ammontare massimo pari a 50.000 euro.
L’accesso al contributo determinerà una riduzione del punteggio in sede di valutazione, proporzionale all’incidenza percentuale del valore della richiesta sulla spesa prevista per ciascuna annualità e all’annualità in cui il contributo viene richiesto, sempre in una logica di progressiva autonomia gestionale del concessionario, di cui nel prospetto a seguire. Suddetta riduzione di punteggio sarà complessivamente ricompresa tra un minimo di -0,5 punti e un massimo di -13 punti.
ANNO | INCIDENZA % SPESE/CONTRIBUTO | CONTRIBUTO | PENALIZZAZIONE PUNTEGGIO: INCIDENZA % SPESE/CONTRIBUTO* | ||||||
1° | MAX 70% | MAX 100.000 € | ≤70% | ≤ 60% | ≤ 50% | ≤ 40% | ≤ 30% | ≤ 20% | ≤ 10% |
-3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | -0,5 | |||
2° | MAX 50% | MAX 75.000 € | ≤ 50% | ≤ 40% | ≤ 30% | ≤ 20% | ≤ 10% | ||
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
3° | MAX 30% | MAX 50.000 € | ≤ 30% | ≤ 20% | ≤ 10% | ||||
-4,5 | -3 | -1,5 |
* con il simbolo ≤ si intende minore o uguale alla cifra percentuale indicata
Il contributo suddetto, le cui cifre risultano agli atti, sarà erogato dal Dipartimento Attività Culturali con propria determinazione dirigenziale secondo le seguenti modalità:
- prima annualità il 40% del contributo richiesto per la prima annualità sarà erogato, a titolo di acconto, alla sottoscrizione della Convenzione previa presentazione all’Amministrazione di una relazione inerente le attività che si intenderanno svolgere nel primo anno; il restante 60% sarà erogato alla presentazione della documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione di suddette attività;
- seconda annualità il 40% del contributo richiesto per la seconda annualità sarà erogato trascorso un anno di attività dalla sottoscrizione della Convenzione previa presentazione all’Amministrazione di una relazione inerente le attività svolte nel primo anno e di una relazione inerente le attività che si intenderanno svolgere nel secondo anno di attività; il restante 60% alla presentazione della documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione di suddette attività;
- terza annualità il 40% del contributo richiesto per la terza annualità sarà erogato trascorsi due anni di attività dalla sottoscrizione della Convenzione previa presentazione all’Amministrazione di una relazione inerente le attività svolte nel secondo anno e di una relazione inerente le attività che si intenderanno svolgere nel terzo anno di attività; il restante 60% alla presentazione della documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione di suddette attività.
Le eventuali somme erogate a titolo di contributo sono garantite dalla cauzione prevista all’articolo 6, lettera
C).
Articolo 8
Principi e standard di qualità
L’utilizzo in concessione del Nuovo Cinema Aquila dovrà essere improntato ai seguenti principi e standard di qualità:
a) Principi
- Uguaglianza: rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini mediante l'apertura e la fruizione a tutti gli utenti, singoli e associati, alle medesime condizioni e senza alcun comportamento discriminatorio;
- Imparzialità: accesso degli utenti ai servizi offerti alle medesime condizioni;
- Continuità: erogazione dei servizi in maniera continuativa e senza interruzioni, fatte salve eventuali ed improvvise cause di forza maggiore;
- Partecipazione: partecipazione dei cittadini alla prestazione dei servizi, sia per tutelare il diritto alla verifica della corretta erogazione, sia per favorire la collaborazione con la cittadinanza;
- Chiarezza e trasparenza: informazione chiara, completa e tempestiva sui servizi erogati;
- Efficacia ed efficienza: continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee al conseguimento di quest’obiettivo;
b) Standard di qualità
- Soddisfacimento delle esigenze dei cittadini sul territorio. A tal fine dovrà essere garantito un progressivo e costante dialogo con la cittadinanza, a cui si affiancherà una periodica attività di monitoraggio partecipato da parte dell’Amministrazione relativamente alle azioni svolte, così da apportare eventuali migliorie all’offerta proposta in caso si verifichino scostamenti rispetto ai bisogni del territorio;
- Completezza e accessibilità alle informazioni;
- Continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi;
- Rapporto con i cittadini e capacità di risposta;
- Progressivo innalzamento degli standard qualitativi dei servizi erogati, grazie ad un reimpiego del
surplus nel miglioramento della propria offerta alla cittadinanza.
Tali principi e standard di qualità saranno alla base dell’attività di monitoraggio partecipato che l’Amministrazione porrà in essere ai fini delle attività di verifica sull’utilizzo del bene.
Articolo 9 Canone di concessione
Ai sensi del richiamato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 0000,
x. 000” (X. Lgs. n. 159/2011, art. 48, comma 3, lettera c), la concessione del Nuovo Cinema Aquila è a titolo gratuito per l’intera durata della stessa come fissata al successivo art. 10.
Articolo 10
Durata della concessione
Ai sensi del vigente “Regolamento delle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio e al Patrimonio indisponibile comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625/1983 e ss.mm.ii., la durata della concessione è fissata in 6 (sei) anni, salvo i casi di cessazione anticipata previsti dalla Convenzione.
Articolo 11 Subconcessione
È fatto espresso divieto al concessionario di subconcedere l’immobile o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la Convenzione pena la risoluzione ipso jure della Convenzione stessa.
Articolo 12 Sopralluogo
Per prendere visione e verificare direttamente l’immobile oggetto della concessione sarà possibile effettuare un sopralluogo che avrà luogo alla data concordata con il Dipartimento Attività Culturali.
Articolo 13
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il presente Avviso pubblico, lo schema di domanda di partecipazione (Allegato 1) e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (Allegato 2, Allegato 3) sono reperibili all’Albo pretorio on line di Roma Capitale e sulla pagina del Dipartimento Attività Culturali xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx.
La domanda di partecipazione e la prescritta documentazione dovranno essere inserite in un unico plico contenente al suo interno, a pena di esclusione, due diverse buste (Busta A e Busta B) chiuse e controfirmate sui lembi, recanti ciascuna l’intestazione del mittente e rispettivamente contrassegnate dalle seguenti diciture:
a) Busta A - documentazione amministrativa
Nella Busta A dovrà inserirsi la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso pubblico (Allegato 1), le dichiarazioni e la documentazione prescritte di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, dell’art. 15;
b) Busta B - proposta progettuale di utilizzo del bene
Nella Busta B dovrà inserirsi la proposta progettuale di cui alla lettera i dell’art.15.
La domanda di partecipazione e la documentazione a corredo, ivi compresa la proposta progettuale, dovranno pervenire, a pena di esclusione, complete di sottoscrizione autografa, con pagine numerate e singolarmente siglate, da parte del rappresentante legale.
Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso e sigillato con ceralacca/nastro adesivo/strisce di carta preincollata/altro analogo dispositivo sovrapposto ai lembi di chiusura, integro, non trasparente,
controfirmato sui lembi di chiusura e riportare l’intestazione del mittente, con il proprio indirizzo completo, numero telefonico e/o PEC, nonché la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila”.
Il plico dovrà essere recapitato all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, sito in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00186 (che riceve nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00; recapiti telefonici 06/67104800 – 06/6793774) a pena di esclusione entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 15 maggio 2017, secondo le modalità di seguito indicate:
- consegna a mano;
- invio tramite corriere;
- invio tramite raccomandata a/r.
Tutte le domande pervenute, a prescindere dalla modalità alternativa prescelta, saranno inoltrate alla Commissione tecnica giudicatrice.
Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione del plico entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, la data e l’ora del numero di protocollo apposto sulla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall’Ufficio Protocollo del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale. Il recapito del plico, nei termini e con i riferimenti sopra descritti, è adempimento ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di Roma Capitale ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione nei tempi prescritti.
Articolo 14 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente Avviso pubblico (Allegato 1; Busta A), sottoscritta per esteso:
- dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente;
- nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o in altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, già costituite, dal legale rappresentante del soggetto giuridico (soggetto capofila) che abbia ricevuto mandato di rappresentanza dai singoli soggetti giuridici costituiti;
- nel caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo o in altra forma associata non ancora costituita prevista dalle vigenti disposizioni, dal legale rappresentante del soggetto giuridico individuato quale soggetto capofila mediante impegno di conferimento di mandato di cui nella relativa dichiarazione di intenti, da predisporre secondo il modello allegato al presente Avviso pubblico (Dichiarazione di intenti - Allegato 4).
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento personale di identità del firmatario, in corso di validità e opportunamente sottoscritta.
Articolo 15
Allegati alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a. per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: atto costitutivo e statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale (Busta A);
per le Cooperative Sociali: atto costitutivo e statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale, il certificato di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (Busta A);
per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 21 agosto 1991, n. 266, e ss.mm.ii.: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il
verbale di nomina del rappresentante legale, il Decreto d’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato (Busta A);
per le Comunità terapeutiche e Centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ss.mm.ii.: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale, il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato (Busta A);
per le Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art.13 della Legge n. 349/1986 e ss.mm.ii.: il numero e la data del Decreto di riconoscimento (Busta A);
b. nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o in altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, già costituite, copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o di altra forma associata, e relativo mandato al soggetto capofila (Busta A);
c. nel caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo o in altra forma associata non ancora costituita prevista dalle vigenti disposizioni, dichiarazione di intenti a costituire tale raggruppamento temporaneo o tale forma associata, compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti giuridici coinvolti e comprensiva dell’impegno di conferimento di mandato dei soggetti partner a un unico soggetto giuridico in qualità di capofila, redatta secondo il modello allegato (Dichiarazione di intenti - Allegato 4) (Xxxxx A);
d. copia fotostatica di codice fiscale e/o partita IVA del soggetto concorrente (Busta A);
e. copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale del soggetto concorrente, in corso di validità e opportunamente sottoscritta (Busta A);
f. copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla D.G.C. 31 gennaio 2017, n.10, di cui in allegato, debitamente sottoscritto e vistato, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto concorrente (Protocollo di integrità) (Busta A);
g. dichiarazione del rappresentante legale relativa all’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva di cui all’Avviso Pubblico rientranti tra le condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., redatta secondo il modello allegato (Allegato 2; Busta A);
h. dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., redatta secondo il modello allegato, che attesti (Allegato 3; Busta A):
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che, pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente (clausola anti pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D. Lgs. n. 165/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. I, della L.190/2012);
- di non essere o, in alternativa, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto giuridico di cui è titolare/rappresentante legale e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina (clausola sul conflitto di interessi di cui all’art.1, comma 9, lett. e, della L.190/2012);
- che il soggetto giuridico legalmente rappresentato non è organicamente riconducibile a formazioni o movimenti politici;
- di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla D.G.C. 31 gennaio 2017, n. 10;
- di avere preso visione delle condizioni previste dall’Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila e di accettarle pienamente;
- di accettare lo stato di fatto dell’immobile oggetto della procedura di concessione e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla realizzazione della proposta progettuale esonerando, conseguentemente, Roma Capitale da ogni responsabilità a riguardo;
i. proposta progettuale di utilizzo del bene di cui all’art. 6, completa dei documenti prescritti, articolata secondo le prescrizioni contenute nel medesimo articolo e sottoscritta dal legale rappresentante o dal legale rappresentante del soggetto giuridico individuato quale capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, costituiti o costituendi (Busta B).
Nel caso di raggruppamento temporaneo o altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, costituiti o costituendi, la documentazione di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) è da intendersi riferita a tutti i soggetti giuridici coinvolti.
Le dichiarazioni fornite nell’ambito della documentazione elencata al presente articolo e rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. saranno soggette ai controlli, come previsto dalle disposizioni della stessa normativa.
Articolo 16 Commissione tecnica giudicatrice
Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione tecnica giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale e composta da dirigenti e funzionari di Roma Capitale e soggetti esterni in possesso di competenze tecnico-gestionali in materia cinematografica e nell’ambito delle attività culturali ad alto impatto sociale, coadiuvata nei lavori da una Segreteria costituita da dipendenti del Dipartimento Attività Culturali. Detta nomina avverrà spirato il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
La Commissione tecnica giudicatrice procederà alla:
a) verifica dell’ammissibilità, completezza e regolarità delle domande pervenute
La verifica dell’ammissibilità, completezza e regolarità delle domande di partecipazione pervenute seguirà le seguenti modalità di espletamento:
- apertura da parte della Commissione tecnica giudicatrice dei plichi e delle Buste A e delle Buste B (art. 13) ivi contenute ai fini di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, la completezza e la regolarità della documentazione presentata;
- in caso di carenze o irregolarità riscontrate dalla Commissione tecnica giudicatrice e non costituenti cause di esclusione, il soggetto proponente sarà invitato dal Responsabile del procedimento a fornire le necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni. Trascorso il suddetto termine, la documentazione integrata e/o regolarizzata sarà trasmessa dal Responsabile del procedimento alla Commissione tecnica giudicatrice che provvederà all’esame della stessa;
- la Commissione tecnica giudicatrice svolgerà dette funzioni nel corso di seduta/e pubblica/pubbliche che sarà/saranno resa/e nota/e tramite pubblicazione del relativo calendario sul sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx e all’Albo pretorio on line di Roma Capitale;
- la Commissione tecnica giudicatrice comunicherà gli esiti della presente verifica al Responsabile del procedimento ai fini della predisposizione degli atti conseguenti. Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, verrà approvato l’elenco dei soggetti eventualmente esclusi, che sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx e all’Albo pretorio on line di Roma Capitale;
b) valutazione delle proposte progettuali di utilizzo del bene
Conclusa la fase dell’ammissibilità, completezza e regolarità, per le sole domande di partecipazione risultate ammesse, regolari e complete, anche mediante eventuale successiva fase di integrazione e/o regolarizzazione perfezionata dal soggetto concorrente, la Commissione tecnica giudicatrice procederà alla valutazione delle proposte progettuali contenute nelle Buste B. Ne valuterà la coerenza e la consistenza nel complesso, ossia la capacità di raggiungere, in modo organico, congruo e con un’ottica di sviluppo di lungo periodo una pluralità di obiettivi riferiti all’utilizzo culturale e sociale del Nuovo Cinema Aquila, di cui all’art. 4, attenendosi ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui all’art. 18 e ponendo attenzione agli aspetti progettuali che:
- dimostrino la sostenibilità nel tempo degli interventi proposti, in termini di capacità di generare o raccogliere risorse;
- favoriscano la coesione sociale e lo sviluppo di reti relazionali attraverso il coinvolgimento in particolare del volontariato e del terzo settore;
- prevedano la partecipazione alla realizzazione della proposta progettuale di soggetti che abbiano consolidata esperienza nel campo della cinematografia, attraverso il coinvolgimento di competenze e professionalità adeguate;
- dimostrino un’approfondita conoscenza del contesto territoriale e una coerenza complessiva tra obiettivi, strategie d’intervento e tempi di realizzazione;
- favoriscano i processi di promozione e sostegno della legalità con iniziative specifiche nel Nuovo Cinema Aquila e nei luoghi del territorio a ciò deputati (scuole, biblioteche);
- assicurino un efficiente utilizzo delle risorse per il raggiungimento dei risultati, identificando le modalità di monitoraggio partecipato, e prevedano modalità di comunicazione efficace e sostenibile per la promozione delle iniziative proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità territoriale.
La Commissione tecnica giudicatrice svolgerà dette funzioni nell’ambito di seduta/e riservata/e.
Articolo 17 Cause di esclusione
Di seguito sono riportate le cause di esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso pubblico:
- la mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5;
- il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 13, per la presentazione del plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione;
- la mancata presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata produzione delle dichiarazioni di cui all’art. 15, lettere g e h;
- la mancata produzione della proposta progettuale o la mancata sottoscrizione del rappresentante legale, in calce alla stessa contenuta nella Busta B.
Articolo 18
Valutazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali di utilizzo del bene saranno valutate dalla Commissione tecnica giudicatrice sulla base dei criteri e sub-criteri di cui nel prospetto a seguire, per un massimo di punti ottenibili pari a 100/100
(cento/cento). Ad ogni criterio corrisponde un punteggio massimo previsto per quella singola voce, la cui precisa attribuzione è da considerarsi proporzionale in relazione a:
- capacità del soggetto proponente di declinare e dettagliare la proposta progettuale di utilizzo del bene mantenendosi sempre coerente con la mission culturale e sociale dello stesso, nel rispetto della sua sostenibilità nel tempo;
- capacità del soggetto proponente di dimostrare una capillare conoscenza del territorio in cui il Nuovo Cinema Aquila insiste e dell’ambito dell’offerta di riferimento;
- capacità del soggetto proponente di cogliere tutte le potenzialità del bene, declinandole in azioni trasversali strutturalmente solide e consistenti;
- capacità del soggetto proponente di dimostrare competenze progettuali e manageriali nella predisposizione della proposta progettuale di utilizzo del bene e nel raggiungimento dei relativi obiettivi;
- capacità del soggetto proponente di generare ricadute economico-sociali sul territorio in cui il Nuovo Cinema Aquila insiste e in relazione alla comunità di riferimento.
Sulla base delle risultanze di detta valutazione e dell’eventuale riduzione di punteggio di cui all’art. 7, la Commissione tecnica giudicatrice procederà a formare la graduatoria finale di merito che trasmetterà al Responsabile del procedimento a chiusura della fase di valutazione per la predisposizione degli atti conseguenti. Qualora non si totalizzino i punteggi minimi previsti per ciascuna area di valutazione, di cui nel prospetto a seguire, il progetto non sarà considerato idoneo e dunque non sarà ammesso in graduatoria. Qualora non si totalizzino complessivamente almeno 60 (sessanta) punti, il progetto sarà ritenuto insufficiente e dunque non sarà ammesso in graduatoria.
La Commissione tecnica giudicatrice procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta progettuale ammessa dovendo comunque essa risultare idonea mediante totalizzazione dei punteggi minimi previsti per ciascuna area di valutazione e del punteggio minimo complessivo pari a 60 (sessanta) punti.
A parità di punteggio, sarà premiato il soggetto proponente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nella coerenza complessiva (A, B, C; max 20 punti, min 10 punti), valutata secondo i criteri e sub-criteri di cui nel prospetto a seguire. A parità di detto punteggio, sarà premiato il soggetto proponente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel progetto gestionale (A; max 30 punti, min 15 punti), valutato secondo i criteri e sub- criteri di cui nel prospetto a seguire.
La Commissione dovrà motivare per iscritto, nel verbale della/e seduta/e, i punteggi assegnati in relazione ai criteri di valutazione.
PROPOSTA PROGETTUALE | CRITERI | SUB-CRITERI |
A) PROGETTO GESTIONALE (MAX 30 PUNTI; MIN 15 PUNTI) | attività previste in ambito cinematografico (max 10 punti) | strategia nella programmazione di proiezioni filmiche (generi/tipologie) |
capacità di favorire l’ampliamento e il rinnovamento dell’offerta nel settore di riferimento | ||
capacità di attrazione di nuovo pubblico | ||
attività culturali e di formazione e prestazioni di servizi aggiuntivi (max 10 punti) | strategia nell'organizzazione sinergica con presidi culturali e istituzionali | |
capacità di creare occasioni d'incontro e coesione sociale | ||
utilizzo a pieno regime degli spazi, anche complementari | ||
ottimizzazione dei tempi di apertura degli spazi, anche complementari | ||
comunicazione (max 5 punti) | canali/azioni | |
diversificazione e ampliamento del pubblico | ||
promozione integrata delle attività | ||
dialogo con la cittadinanza (max 5 punti) | soggetti coinvolti | |
modalità | ||
periodicità | ||
B) MODELLO ORGANIZZATIVO (MAX 25 PUNTI; MIN 10 PUNTI) | presidio delle funzioni organizzative (max 12) | varietà e complementarietà nella composizione delle competenze coinvolte |
allineamento delle competenze coinvolte al progetto gestionale | ||
collaborazioni e partenariati (max 13) | attività in ambito cinematografico | |
attività culturali e formative | ||
varietà | ||
C) PIANO DI FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA (MAX 25 PUNTI; MIN 10 PUNTI) | qualità del piano economico- finanziario in relazione al progetto gestionale (max 25) | coerenza |
varietà delle entrate | ||
COERENZA COMPLESSIVA | CRITERI | SUB-CRITERI |
A), B), C) (MAX 20 PUNTI; MIN 10 PUNTI) | attività promosse (max 5) | conoscenza dell'ambito di riferimento e del mercato specialistico in cui si opera |
carattere sperimentale | ||
combinazione degli obiettivi perseguiti (max 5) | coerenza degli obiettivi perseguiti e qualità della loro combinazione strategica | |
governance (max 5) | innovatività e inclusività del modello di governance e sua capacità di generare ricadute economico-sociali | |
sviluppo temporale (max 5) | coerenza nello sviluppo temporale delle attività, di implementazione del modello organizzativo e di sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo |
Articolo 19
Audit e concessione
Il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria di merito formulata dalla Commissione tecnica giudicatrice all’esito dell’attività di valutazione. Il soggetto classificatosi primo nella graduatoria di merito dovrà presentare una certificazione di audit che attesti la propria situazione finanziaria rilasciata da un soggetto certificatore indipendente riconosciuto e dotato di competenze tecniche adeguate. Il suindicato soggetto sarà individuato dal Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, con propria determinazione, quale concessionario dell’immobile, a seguito del positivo esito della procedura di audit e delle procedure di verifica effettuate dalle strutture interessate ai sensi del punto 2) della deliberazione di Giunta Capitolina del 22 febbraio 2017, n. 19. Con il medesimo provvedimento dirigenziale sarà, altresì, approvato lo schema della Convenzione di cui al seguente articolo
20. L’esito negativo delle procedure di cui sopra relative al soggetto classificatosi primo nella graduatoria di merito ne determina l’esclusione dalla stessa e l’attivazione delle medesime procedure per il soggetto che occupa la posizione immediatamente successiva.
La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e il provvedimento di concessione saranno pubblicati sul sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx e all’Albo pretorio on line di Roma Capitale.
L’Amministrazione potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare i risultati della procedura e non procedere alla concessione dell’immobile qualora nessuno dei progetti presentati venga considerato idoneo ai requisiti del presente Avviso pubblico o per sopravvenuti motivi di opportunità, senza che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta.
Articolo 20 Convenzione
I rapporti tra il concessionario e Roma Capitale saranno regolati da un’apposita Convenzione sottoscritta in forma digitale, che recepirà i contenuti della proposta progettuale nonché gli aspetti, già declinati nell’Avviso pubblico, quali l’oggetto, lo scopo, la durata della concessione, l’eventuale contributo di Roma Capitale, gli obblighi e le responsabilità del concessionario, gli oneri per l’Amministrazione Capitolina, l’utilizzo del bene sulla base delle vigenti disposizioni normative e le garanzie. Nella Convenzione, inoltre, saranno previste le modalità di verifica sull’utilizzo del bene, nonché le cause di cessazione anticipata della Convenzione, la composizione di eventuali controversie e le spese contrattuali.
Articolo 21 Rispetto della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali di gestione della presente procedura.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione di quanto previsto dal sopra citato decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Articolo 22 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), Responsabile del procedimento è il Funzionario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (contatti: 06/671079267, xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx).
Articolo 23 Pubblicità e informazioni
La pubblicità del presente Avviso pubblico sarà garantita mediante:
a. pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all’Albo pretorio on line di Roma Capitale raggiungibile dal sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxx.xx, link “Albo pretorio on line”;
b. pagina del Dipartimento Attività Culturali xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx, sezione Primo Piano e Amministrazione Trasparente - Avvisi pubblici Attività Culturali.
Sul sito Internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx verrà attivata una sezione di FAQ se si dovesse rendere utile per agevolare l’interpretazione del presente Avviso pubblico.
Per eventuali informazioni e per la consultazione delle planimetrie agli atti dell’ufficio sarà possibile contattare i seguenti recapiti: 06/671079267 – 06/67103501.
Allegati al presente Avviso pubblico:
Domanda di partecipazione (Allegato 1);
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Allegato 2); Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Allegato 3); Dichiarazione di intenti (Allegato 4);
“Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla D.G.C. 31 gennaio 2017, n. 10.
Patrizia Del Vecchio
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE
CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO NUOVO CINEMA AQUILA
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… residente in ………………………
via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP…………………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato………………………………………….…
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… codice fiscale……………………………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………… con sede legale in ….…………….………… via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP………………….. recapito telefonico fisso……………………………..……………. cell…………...……………………………………. e-mail…………………………………………. PEC (se in possesso) …………………………..…………………… domicilio eletto per ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura………..………………………...……..
………..…………………………………………………...…………………………………………………….………….
per conto del soggetto giuridico rappresentato
ovvero
per conto del raggruppamento temporaneo, o altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, già costituiti e dei quali il soggetto giuridico rappresentato è individuato quale capofila, come da relativo
mandato di rappresentanza che si allega (indicare tutti i soggetti giuridici facenti parte il raggruppamento o altra forma associata)………………………………………………………………………
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
per conto del raggruppamento temporaneo o altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni non ancora costituiti, dei quali il soggetto giuridico rappresentato è individuato quale capofila come da
relativa dichiarazione di intenti, comprensiva di impegno di mandato di rappresentanza, che si allega
(indicare tutti i soggetti giuridici facenti parte il raggruppamento o altra forma associata)………………..
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
………..…………………………………………………...……………………………….……………………….
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila di proprietà di Roma Capitale e sito in Roma via L’Aquila nn. 66/74 e xxx Xxxxxx Xxxxxx nn. 35/41, per il perseguimento di finalità sociali ai sensi dell’ articolo 48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Ai fini della partecipazione produce la seguente documentazione:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2. copia fotostatica di codice fiscale e/o partita IVA del soggetto concorrente;
3. copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale del soggetto giuridico;
4. copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla D.G.C. 31 gennaio 2017, n. 10, debitamente sottoscritto e vistato, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto giuridico;
5. dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 dell’Avviso pubblico;
6. dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 3 dell’Avviso pubblico;
7. proposta progettuale di utilizzo del bene, inserita nella Busta B.
In caso di soggetti già costituiti, o che intendano costituirsi, in forma di raggruppamento temporaneo o di altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni:
- documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 6, relativamente a ciascun soggetto che partecipa al raggruppamento temporaneo o ad altra forma associata;
- copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o di altra forma associata, qualora già costituiti, e relativo mandato al soggetto capofila, o la dichiarazione di intenti, qualora costituendi, redatta secondo il modello allegato all’Avviso pubblico.
…………….., il ……………..
Il Rappresentante legale
(timbro e firma leggibile)
Con la sottoscrizione del presente modulo da parte del legale rappresentante si fornisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, consenso al trattamento dei dati personali forniti.
…………….., il ……………..
Il Rappresentante legale
(timbro e firma leggibile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… cod. fisc. ……………………..…..
residente in …………………………………………………………………………………..… CAP…………………..
via/piazza…………………………………………………………………………………………………. n……………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato………………………………………..……
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… partita IVA/codice fiscale………………………………………………….. con sede legale in ….…………….…………………………………………………………… CAP………………….. via/piazza………………………………………………………………………………..……………… n……………..
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di seguito indicati [vedere Nota (1)] (indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni):
NOME E COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE | RESIDENZA | QUALIFICA |
…………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. |
…………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. |
…………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. |
…………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. | …………………….. |
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
3. che il soggetto giuridico non ha commesso violazioni gravi, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: ;
ii. numero di telefono: ;
iii. pec, fax e/o e-mail: ;
4. che il soggetto giuridico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. che il soggetto giuridico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che il soggetto giuridico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non diversamente risolvibile;
8. che il soggetto giuridico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
9. che il soggetto giuridico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
10. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68: (Barrare la casella di interesse)
la condizione di non assoggettabilità del soggetto giuridico agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di soggetto giuridico che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di soggetto giuridico che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
l’ottemperanza del soggetto giuridico agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di soggetto giuridico che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di soggetto giuridico che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
11. che il soggetto giuridico: (Barrare la casella di interesse)
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203.
è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. (Barrare la casella di interesse)
che il soggetto giuridico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che il soggetto giuridico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che il soggetto giuridico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
13. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL:
Istituto | N. identificativo | Sede/i | ||
INPS | Matricola n. | |||
INAIL | Codice Ditta n. | PAT. N. |
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
……………………., il …………………….
Il Rappresentante legale
(timbro e firma leggibile)
Si allega copia fotostatica del documento personale di identità Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:
il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… residente in ………………………
via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP…………………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato……………………………………………
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… codice fiscale……………………………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………… con sede legale in ….…………….………… via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP………………….. recapito telefonico fisso……………………………..……………. cell…………...……………………………………. e-mail…………………………………………. PEC (se in possesso) …………………………..……………………
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che, pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente (clausola anti pantouflage di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. I, della L.190/2012);
ai fini di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 comma 9, lettera e):
di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado – tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina
ovvero
di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando di seguito le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità:…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................................
che il soggetto giuridico legalmente rappresentato non è organicamente riconducibile a formazioni o movimenti politici;
di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla D.G.C. 31 gennaio 2017, n. 10.
……………………., il …………………….
Il Rappresentante legale
(timbro e firma leggibile)
Inoltre
il/ la sottoscritto/a dichiara
di avere preso visione delle condizioni previste dall’Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila e di accettarle pienamente;
di accettare lo stato di fatto dell’immobile oggetto della procedura di concessione e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla realizzazione della proposta progettuale esonerando, conseguentemente, Roma Capitale da ogni responsabilità a riguardo.
……………………., il …………………….
Il Rappresentante legale
(timbro e firma leggibile)
DICHIARAZIONE DI INTENTI RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O ALTRA FORMA ASSOCIATA PREVISTA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO NUOVO CINEMA AQUILA
I sottoscritti:
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… residente in ………………………
via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP…………………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato……………………………………………
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… codice fiscale……………………………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………… con sede legale in ….…………….………… via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP………………….. recapito telefonico fisso……………………………..……………. cell…………...……………………………………. e-mail…………………………………………. PEC (se in possesso) …………………………..……………………
(firma leggibile e timbro del soggetto giuridico)
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… residente in ………………………
via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP…………………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato……………………………………………
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… codice fiscale……………………………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………… con sede legale in ….…………….………… via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP………………….. recapito telefonico fisso……………………………..……………. cell…………...……………………………………. e-mail…………………………………………. PEC (se in possesso) …………………………..……………………
…………………, il ………………….
(firma leggibile e timbro del soggetto giuridico)
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… residente in ………………………
via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP…………………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato……………………………………………
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… codice fiscale……………………………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………… con sede legale in ….…………….………… via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP………………….. recapito telefonico fisso……………………………..……………. cell…………...……………………………………. e-mail…………………………………………. PEC (se in possesso) …………………………..……………………
…………………, il ………………….
(firma leggibile e timbro del soggetto giuridico)
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………….……. Prov…………………il ………………………… residente in ………………………
via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP…………………..
in qualità di rappresentante legale del soggetto giuridico denominato……………………………………………
………..…………………………………………………...…………………………………………………….…………. costituito in data………………………… codice fiscale……………………………………………………………….. partita IVA ……………………………………………………………… con sede legale in ….…………….………… via/piazza……………………………………………………………………… n…………….. CAP………………….. recapito telefonico fisso……………………………..……………. cell…………...……………………………………. e-mail…………………………………………. PEC (se in possesso) …………………………..……………………
…………………, il ………………….
(firma leggibile e timbro del soggetto giuridico)
con la presente dichiarano il loro impegno a costituirsi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque prima della sottoscrizione della Convenzione in forma di raggruppamento temporaneo o di altra forma associata prevista dalle vigenti disposizioni, avente ad oggetto l’attività prevista dalla proposta progettuale presentata in adesione all’Avviso pubblico in oggetto.
Ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto, si impegnano a conferire mandato di rappresentanza al seguente soggetto, individuato quale capofila: (indicare il soggetto giuridico, il cognome e il nome del relativo legale rappresentante)
…………………………………………………………………………………………………...………………….………
…………………………………………………………………………………………………...………………….………
Si allegano alla presente dichiarazione copie dei documenti personali di identità di tutti i firmatari, in corso di validità e opportunamente sottoscritti.
SOGGETTO GIURIDICO | RAPPRESENTANTE LEGALE | TIMBRO E FIRMA |
……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… |
……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… |
……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… |
……………………………………… | ……………………………………… | ……………………………………… |
PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1- bis, del D.Lgs. 163/2006”).
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici1.
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
1 X.X.XX. Parere n.11 del 29/07/2014
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all’art. 1, comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”).
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali “sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)”.
rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
disporre che l’accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d’Integrità) da parte del legale rappresentante dell’impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.2
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per presa visione e accettazione il legale rappresentante |
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2 L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Pertanto, l’X.X.XX. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara