Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guari- gione avvenuta. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. L’Assicurato deve altresì fornire alla Società una copia del certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato nonché, per la garanzia “Infortuni del conducente di autovetture”, una dichiarazione contenente il numero delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato abilitate alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta alla Società per il tramite del Broker, entro 10 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato o da altro soggetto per conto dei medesimi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta. Se l’infortunio ha causato la morte dell’Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata. Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere il totale o parziale diritto all’indennizzo.14
Denuncia dell’infortunio. La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa,con avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente da infortunio deve essere effettuato in Italia. L’Assicurato deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso. • eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio viene effettuata con uno dei mezzi di cui all’art. 22 dall’Università degli Studi dell’Insubria, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto, entro 30 giorni lavorativi da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente Contraente è venuto a conoscenza tramite comunicazione scritta da parte dell’assicurato. Successivamente l’assicurato deve inviare in concomitanza con le visite mediche effettuate i certificati medici sul decorso delle lesioni e al termine il certificato di guarigione clinica. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso alla Società nel più breve tempo possibile. L’assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all’obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’assicurato e/o i suoi aventi diritto, perdono il diritto all’indennità.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro 10 gg. dall'infortunio o dal momento in cui il dipendente od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; per i dipendenti farà fede la comunicazione per giustificare l'assenza dal lavoro. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso. Il dipendente, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici designati dall’Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questo ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Entro 10 giorni dalla guarigione, il dipendente è tenuto a darne comunicazione, rimettendo nel più breve termine i documenti giustificativi per la liquidazione dell'indennizzo. Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell'infortunio dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, e deve essere fatta entro 10 gg. dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; per i dipendenti farà fede, se presentata, la comunicazione all’Azienda finalizzata alla giustificazione dell’assenza dal lavoro. La denuncia potrà essere presentata in fotocopia all’atto della richiesta di rimborso delle spese sanitarie qualora la stessa sia stata già presentata – nei tempi e modi previsti - in relazione alla eventuale richiesta di indennizzo relativa alla copertura Infortuni di cui all’All. n. 3 del presente CIA. Rispetto alla decorrenza della garanzia, l’assicurazione ha effetto: • dal giorno stesso per gli infortuni e per l’aborto terapeutico; • dopo 30 gg. per malattie a decorso acuto e aborto spontaneo; • dopo 90 gg. per parto, aborto terapeutico e malattie che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla prima adesione alle garanzie facoltative.
Denuncia dell’infortunio. Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro. Le spese per detti certificati restano a totale carico dell’Assicurato. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a: Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: • in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente grave dovuta a infortunio: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale; - dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni a Credemassicurazioni; - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto. La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx. • in relazione alla richiesta di xxxxxxxxxx per decesso dovuto a infortunio, i beneficiari devono presentare: - copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso; - certificato di morte dell’Assicurato; - documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; - atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; - eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento ed essere preceduta da avviso telegrafico nel caso di morte. La mancata osservanza del termine so- praindicato non determina decadenza dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto purché provvedano a fornire alla Società quanto richiesto non appena ragionevolmente possibile e comunque entro 90 giorni dalla data dell’infortunio.