Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guari- gione avvenuta. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. L’Assicurato deve altresì fornire alla Società una copia del certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato nonché, per la garanzia “Infortuni del conducente di autovetture”, una dichiarazione contenente il numero delle persone risultanti dal certificato di Stato di Famiglia del Contraente/Assicurato abilitate alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e dell’attività svolta in quel momento, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. In caso di frattura o lussazione è necessario inviare il referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta alla Società per il tramite del Broker, entro 10 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa,con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società nel più breve tempo possibile. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di invalidità permanente da infortunio deve essere effettuato in Italia. L’Assicurato deve consentire alla visita dei medici della Società e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro 10 gg. dall'infortunio o dal momento in cui il dipendente od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; per i dipendenti farà fede la comunicazione per giustificare l'assenza dal lavoro. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso. Il dipendente, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici designati dall’Assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questo ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Entro 10 giorni dalla guarigione, il dipendente è tenuto a darne comunicazione, rimettendo nel più breve termine i documenti giustificativi per la liquidazione dell'indennizzo. Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Assicuratore ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell'infortunio dovrà riportare l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, e deve essere fatta entro 10 gg. dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità; per i dipendenti farà fede, se presentata, la comunicazione all’Azienda finalizzata alla giustificazione dell’assenza dal lavoro. La denuncia potrà essere presentata in fotocopia all’atto della richiesta di rimborso delle spese sanitarie qualora la stessa sia stata già presentata – nei tempi e modi previsti - in relazione alla eventuale richiesta di indennizzo relativa alla copertura Infortuni di cui all’All. n. 3 del presente CIA. Rispetto alla decorrenza della garanzia, l’assicurazione ha effetto: • dal giorno stesso per gli infortuni e per l’aborto terapeutico; • dopo 30 gg. per malattie a decorso acuto e aborto spontaneo; • dopo 90 gg. per parto, aborto terapeutico e malattie che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla prima adesione alle garanzie facoltative.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento ed essere preceduta da avviso telegrafico nel caso di morte. La mancata osservanza del termine so- praindicato non determina decadenza dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto purché provvedano a fornire alla Società quanto richiesto non appena ragionevolmente possibile e comunque entro 90 giorni dalla data dell’infortunio.
Denuncia dell’infortunio. Ogni infortunio va notificato xxxx Xxxxx entro 60 giorni.
Denuncia dell’infortunio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’e- vento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.