Franchigia o scoperto Clausole campione

Franchigia o scoperto. La Società corrisponde all’Assicurato l’indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza.
Franchigia o scoperto. In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso. La franchigia verrà raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non ap- partenenti all’ Unione Europea di cui al precedente art. 2 della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie, verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza. Per le garanzie Eventi naturali (cl. 61) ed Eventi sociopolitici e Xxxx Xxxxxxxxx (cl. 21), il pagamento dell’indennizzo avverrà con la riduzione del 50% della franchigia o dello scoperto indicati in polizza nel caso in cui l’Assicurato provveda alla riparazione del danno presso una officina convenzionata. In caso di sinistro, in presenza di garanzia Kasko, qualora venga liquidato un danno ai cristalli del veicolo, l’ammontare del danno verrà determinato deducendo eventuali scoperti e fran- chigie previsti per la garanzia Kasko; il pagamento dell’indennizzo avverrà senza applica- zione di alcuna franchigia, come previsto dall’art. 5 della presente Sezione, nel caso in cui l’assicurato contatti il Centro Servizi Cristalli dedicato e provveda alla riparazione del danno, presso il Centro Convenzionato che gli verrà indicato dal Centro Servizi stesso.
Franchigia o scoperto. L'Assicuratore sarà responsabile solo per quella quota di Xxxxxxx che ecceda la Franchigia o scoperto specificata nel Modulo/Scheda di Copertura della presente Polizza. Agli effetti dell’applicazione della Franchigia o Scoperto, tutti i Sinistri che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Sinistro unico. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della Franchigia o Scoperto, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione.
Franchigia o scoperto. E’ a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro, un importo fisso o un ammontare espresso in valore per- centuale rispetto all’importo del danno Franchigia o Scoperto, indicati nella Scheda di Polizza. La liquida- zione degli importi dovuti ai termini della presente Polizza avverrà al netto di tali somme. Nel caso in cui un Evento di Inquinamento sia ricompreso tra più garanzie prestate ai sensi della Polizza, resterà a carico dell’Assicurato solo la Franchigia con l’ammontare maggiore tra quelli delle garanzie in- teressate ed operanti.
Franchigia o scoperto. SONO A CARICO DELL’ASSICURATO PER CIASCUN SINISTRO LA FRANCHIGIA O SCOPERTO – CON IL MINIMO ED IL MASSIMO - INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA. LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL’ASSICURATO A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA AVVERRÀ AL NETTO DI TALI SOMME.
Franchigia o scoperto. L’assicurazione è soggetta alla Franchigia o allo Scoperto stabiliti nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, restano a carico dell’Assicurato. Agli effetti dell’applicazione della Franchigia o dello Scoperto, tutti i Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Reclamo unico. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della Franchigia o dello Scoperto, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione. La Franchigia o lo Scoperto non si applicano alle spese legali e peritali di cui all’Art. 22 che segue.
Franchigia o scoperto. L’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro: La garanzia Incendio è prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia; La garanzia Furto è prestata con l’applicazione degli scoperti indicati nella Tabella “B”- Scoperti e minimi: TABELLA “B” – Scoperti e minimiProvincia Scoperto Minimo BA, BT, FG, NA, TA 25% € 500,00 AV, BN, BR, CE, CT, LE, MI, PA, RM, MB, SA 20% € 500,00 Tutte le altre province 10% € 500,00 Art. 2.5 – Recuperi nel caso di Furto del veicolo L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l’Impresa. Qualora il recupero sia avvenuto: • prima della corresponsione dell’indennizzo: se trattasi di perdita totale, l’importo indennizzabile verrà de- terminato come previsto dall’art. 2.2 – Determinazione dell’ammontare del danno • dopo la corresponsione dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
Franchigia o scoperto. In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso. La franchigia verrà raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non ap- partenenti all’Unione Europea di cui al precedente art. 2. verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza. Per la garanzia Xxxx Xxxxxxxxx e Sociopolitici il pagamento dell’indennizzo avverrà con la ridu- zione del 50% della franchigia o dello scoperto indicati in polizza nel caso in cui l’Assicurato provveda alla riparazione del danno presso una officina convenzionata.
Franchigia o scoperto. In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) a carico dell'Assicu- rato stesso. Sezione Altre Garanzie
Franchigia o scoperto. L’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto sotto specificato a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro: - La garanzia Incendio è prestata senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia; - le garanzie Furto e Kasko (Limitata alla Collisione) sono prestate con l’applicazione di uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00; - la garanzia Cristalli è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di euro 154,00; - le garanzie Grandine, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici sono prestate con uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo di: • euro 500,00 per le province di Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanisetta, Catanzaro, Caserta, Catania, Crotone, Enna, Foggia, Lecce, Messina, Milano, Palermo, Napoli, Olbia Tempio, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Trapani, Taranto, Torino; • euro 250,00 per tutte le altre province.