CLAUSOLE DI VINCOLO Clausole campione

CLAUSOLE DI VINCOLO. Le clausole che seguono valgono solo se nel modulo di polizza sia riportata l’indica- zione dell’Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo. Premesso che il veicolo assicurato è stato vincolato sino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, l’Impresa si obbliga, per tutta la durata della polizza:
CLAUSOLE DI VINCOLO. (Valide per la garanzia di Responsabilità Civile e per le garanzie Rischi Diversi, se prestate)
CLAUSOLE DI VINCOLO. Il Contraente potrà scegliere le clausole di vincolo tra quelle in appresso indicate: (in seguito denominato Istituto) con sede in creditore ipotecario e privilegiato in virtù (in seguito denominato Istituto).
CLAUSOLE DI VINCOLO. Le seguenti Clausole di vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.
CLAUSOLE DI VINCOLO. LE CLAUSOLE CHE SEGUONO VALGONO ESCLUSIVAMENTE SE IL RELATIVO CODICE È RIPORTATO NEL MODULO DI POLIZZA CON L’INDICAZIONE DELL’ENTE VINCOLATARIO E DELLA DATA DI SCADENZA DEL VINCOLO. › Veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing (codice L2) › Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pa- gamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale (codice R2) Premesso che la presente polizza è vincolata sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata in polizza a favore dell’Ente vincolatario, la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze del PRA, a: › non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente; › comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; › comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo del pagamento del premio di as- sicurazione scaduto. Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’articolo 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qua- lità di proprietario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di sospendere il contratto ai sensi dell’art. 2.3 “So- spensione e riattivazione del contratto”. PB102980.114 - 10307839 Per informazioni: tel. +39 011 0000.000 - fax +00 000 00 00 00 - xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx - email: xxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxx Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/0000000 - xxx.xxxxxxxx.xx C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
CLAUSOLE DI VINCOLO. Le clausole che seguono valgono esclusivamente per le applicazioni il cui relativo codice è richiamato con l’indicazione dell’Ente vincolatario e della data di scadenza del vincolo. premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario specificato in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata nell’elenco veicoli o nell’appendice di inclusione, Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna, per la durata del contratto, nei confronti dell’Ente a: - non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente; - comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo del pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di incendio, furto, rapina, danni accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’articolo 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente. la presente polizza è vincolata sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata nell’elenco veicoli o nell’appendice di inclusione a favore dell’Ente vincolatario e pertanto Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze del P.R.A., a: - non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente; - comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo e la mancat...

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