Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione
Responsabilità Civile della famiglia
Ramo 40
Ed. Marzo 2017
Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Indice
Nota informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Condizioni generali di assicurazione
Oggetto dell’assicurazione
Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio - Proroga dell’assicurazione Avviso del sinistro - Gestione delle vertenze - Recesso in caso di sinistro Adempimenti a carico delle Parti
Altre norme che regolano l’assicurazione
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
È on-line l’Area Clienti di DARAG Italia S.p.A., grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxx.xx per ricevere le credenziali di accesso e visualizzare la sua posizione assicurativa ogni volta che desidera.
Nota informativa
Edizione 03/2017
Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2015) è pari a 56 milioni di euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 12 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 3,001 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxxx.xx per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di DARAG Italia S.p.A. ivi pubblicato.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato con il tacito rinnovo alla sua scadenza.
Avvertenza. Qualora non disdettato 60 giorni prima della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità così come previsto dall’Art. 8 - Proroga dell’assicurazione - delle Condizioni generali di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le copertura assicurativa offerta dal contratto riguarda la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi che tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione alla vita privata del proprio nucleo famigliare, come meglio specificato all’Art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione.
Avvertenza. Il contratto prevede limitazioni alle coperture
assicurative riguardo al ritardato pagamento del premio (Art. 7), all’aggravamento del rischio (Art. 13), alla possibilità di recesso per sinistro (Art. 11), ed esclusioni (Art. 3). Per la specifica indicazione si rimanda ai rispettivi articoli delle Condizioni generali di assicurazione indicati fra parentesi.
Avvertenza. Per alcune tipologie di danno sono previsti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie indicati direttamente all’Art. 1 - Oggetto della garanzia della responsabilità civile della famiglia.
A titolo esemplificativo, nel caso di un danno derivante da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubature e/o condutture del fabbricato di abitazione la garanzia è prestata con una franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro: quindi nel caso che il danno indennizzabile sia stato quantificato in euro 1.500,00, l’indennizzo sarà pari, dedotta la franchigia a: 1.500,00 – 100,00 = 1.400,00.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Non essendo diversamente regolato dal contratto, il rinvio alle norme di legge è previsto dall’Art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 13 e 14 delle Condizioni generali di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso in cui l’Assicurato cambi abitazione senza darne comunicazione alla Società e che il nuovo fabbricato di abitazione o la località ove risulta ubicato abbiano caratteristiche che comportino un aggravamento e quindi una nuova valutazione dello stesso da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo.
6. Premi
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale (in tal caso è previsto un aumento del premio pari al 3%).
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo SCT (Sepa Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato a DARAG Italia S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Xxxxxx XX Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere assegnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su X/X xxxxxxx
X. 00000000 xxxxxxxxx x XXXXX Xxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx, a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato al Contraente.
Qualora alla scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto l’attivazione del SDD (Sepa Direct Debit), e fino al momento dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avvenire in uno dei metodi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente Assicurato non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Il premio alla firma indicato in polizza deve essere corrisposto con pagamento presso l’agenzia, a mezzo contanti in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su C/C bancario intestato all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A.
Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia può applicare sconti di premio qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.
7. Rivalse
Avvertenza. L’assicuratore, per quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili e può quindi esercitare l’azione di rivalsa verso gli stessi. Non essendo diversamente regolato dal contratto, il rinvio alle norme di legge è previsto dall’Art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione.
8. Diritto di recesso
Avvertenza. Sia il Contraente che la Società possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo come indicato all’Art 11 - Disdetta in caso di sinistro - delle Condizioni generali di assicurazione.
Avvertenza. Qualora il contratto sia emesso con durata superiore ad un anno, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive
modifiche.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un’imposta del 22,25%.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
Avvertenza. In caso di sinistro l’Assicurato deve rispettare gli
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
obblighi indicati dall’Art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - e dall’Art. 10 - Gestione delle vertenze - spese di resistenza - delle Condizioni generali di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - fax n. 02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione
dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Negoziazione Assistita
introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro
50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
- Conciliazione Paritetica
Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consumatori.
Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla sezione servizi - procedura di conciliazione per le controversie X.X.Xxxx, oppure il sito xxx.xxxxx.xx nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica.
- Arbitrato e Perizia Contrattuale
Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni generali di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Glossario
Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i
settori di polizza.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.
Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Sinistro
Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione,
dal quale è derivato un danno.
Società
DARAG Italia S.p.A.
DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Condizioni generali di assicurazione
Edizione 03/2017
Oggetto dell’assicurazione
Art. 1 - Oggetto della garanzia della responsabilità civile della famiglia
involontariamente cagionati a terzi
danni
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i familiari con Lui conviventi (compreso il coniuge di fatto ed i minori in affidamento temporaneo) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
per:
- morte e lesione personali;
- distruzione e deterioramento di cose;
attività professionali
con esclusione quindi di rischi inerenti ad
in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti
della vita privata,
.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da:
a) proprietà e/o conduzione del fabbricato di abitazione, anche per caduta dell’antenna televisiva, compresi i danni da spargimento o rigurgito di sistemi di scarico dovuto a rottura accidentale di tubature e/o condutture, nonché quelli di cui si debba rispondere in quota quale Condòmino;
b) conduzione della dimora di villeggiatura;
c) proprietà ed uso di imbarcazioni senza motore di
lunghezza non superiore a metri 6 e wind-surf;
d) proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali
domestici;
e) pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico.
Inoltre l’Assicurazione si estende alla responsabilità civile:
f) per danni derivanti dall’incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulottes e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti in sosta su aree private;
g) delle persone non conviventi per fatto dei figli minori dell’Assicurato a loro temporaneamente affidati in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale;
h) verso baby-sitters, ragazze alla pari per infortuni da esse sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio giudizialmente accertato;
i) per fatto colposo degli addetti ai servizi domestici, inerente lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la responsabilità civile dei medesimi.
Art. 2 - Persone non considerate terzi
carico dell’Assicurato.
assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a
La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia
di servizio.
l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché
Non sono considerate terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:
A) da proprietà ed uso di:
1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad
esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di
unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
B) 1. da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2. da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
3. da detenzione o uso di esplosivi;
4. verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine accelleratrici, ecc.);
5. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
6. da contaminazione di sostanze biologiche e/o
chimiche e/o radioattive;
7. da emissione di onde e campi elettromagnetici.
C) 1. da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi salvo quanto disposto dall’Art. 1 comma a) e comunque si intendono esclusi i danni derivanti da:
- lavori edili rientranti nel campo di applicazione del
D.Lgs. n. 494/96;
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento
sopraelevata o demolizione;
- umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- maggiori oneri conseguenti all’obbligo solidale dell’Assicurato, in quanto Condòmino, con gli altri Condòmini;
D) 1. da furto;
2. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assi- curato o da lui detenute o possedute salvo quanto previsto dall’Art. 1 punto f);
E) conseguenti a:
1. partecipazione ad attività sportive a carattere
agonistico;
2. esercizio dell’attività venatoria;
F) 1. a cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi
titolo;
G) 1. sono esclusi dalla garanzia i danni causati dai cani appartenenti alle seguenti razze:
- Perro
- Pitbull
- Doghi
- American Bulldog
- Bull Mastiff
- American staffordshire terrier
- Staffordshire terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- e relativi incroci con le razze suddette.
- Briard
- Tibetan Mastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Bullmastiff
- Mastino Napoletano
- Rottweiler
oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto | ||
conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far | ||
seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni | ||
sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui | ||
l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti | ||
e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui | ||
pervenuti. | ||
Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente | ||
la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha | ||
diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione | ||
del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile). |
Art. 4 - Estensione territoriale
territorio di tutti i Paesi europei.
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel
Art. 5 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 6 - Limiti di indennizzo
periodo di assicurazione
365 giorni cioè all’anno - per più sinistri avvenuti nell’intero
annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore a
detto massimale per i sinistri verificatisi in uno stesso periodo
in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a
riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che
il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si
il massimale indicato in polizza rappresenta
Premesso che
.
Decorrenza dell’assicurazione Pagamento del premio Proroga dell’assicurazione
Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato | |
in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; | |
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. | |
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio | |
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° | |
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore | |
24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze | |
ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai | |
sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere | |
pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure | |
alla Società. |
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata | |
spedita 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di | |
durata non inferiore a 365 giorni cioè ad un anno è prorogata | |
365 giorni cioè di un anno e così successivamente. |
Avviso del sinistro Gestione delle vertenze Recesso in caso di sinistro
Art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 10 - Gestione delle Vertenze -
Spese di Resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome | ||
dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle | ||
vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, | ||
ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed | ||
azioni spettanti all’Assicurato stesso. | ||
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per | ||
permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire | ||
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. | ||
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del | ||
pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. | ||
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere | ||
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un | ||
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il | ||
danno cui si riferisce la domanda. | ||
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto | ||
massimale, le spese vengono ripartite fra Società e | ||
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società | ||
non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali | ||
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di | ||
multe od ammende né delle spese di giustizia penale. |
Art. 11 - Disdetta in caso di sinistro
comunicazione.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.
Adempimenti a carico delle Parti
Art. 12 - Altre assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto | |
alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre | |
assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di | |
sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti | |
gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. | |
1910 del Codice Civile). |
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta |
alla Società di ogni aggravante del rischio. Gli aggravamenti |
di rischio non noti o non accettati dalla Società possono |
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo |
Art. 13 - Aggravamento del rischio
avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).
Art. 14 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 15 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali Modificazioni dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Altre norme che regolano l’assicurazione
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Mod. EAT 566 - 03/2017
DARAG Italia S.p.A.
Sede e direzione generale
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxx@xxxxxxxxx.xx
DARAG Italia S.p.A. · Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 · Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.