Responsabilità Civile della Famiglia Clausole campione

Responsabilità Civile della Famiglia. Questa garanzia è valida per l’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e per le voci di copertura di seguito descritte. A) – Responsabilità civile per fatti della vita privata Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione ai fatti della vita privata. La copertura assicurativa vale anche per i danni che derivino: - dai lavori di ordinaria manutenzione; - dalla committenza dei lavori di ordinaria manutenzione; - dalla sola committenza di tutti i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - dalla detenzione e l’uso di armi e munizioni per i casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli e/o da natanti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione, inclusi i velocipedi e le biciclette; - dalla proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,50 mt; - dalla proprietà, detenzione e utilizzo, ai sensi della vigente normativa in materia, di acceleratori di andatura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i monopattini. La copertura vale inoltre per i danni: - da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o di natanti che si trovino in aree private non equiparate a uso pubblico a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - da fatto dei figli minori dell’Assicurato e/o dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione nonché l’azione di rivalsa da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada o analogo organismo presente negli altri Paesi, per le somme che ha pagato per i danni causati dal veicolo e/o natante identificato ma non coperto da assicurazione obbligatoria a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto; - dalla responsabilità dell’Assicurato in qualità di trasportato di veicoli e/o di natanti, compresa l’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato. B) - Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio per abitazioni non di proprietà Sono coperti, relativamente alle abitazioni non di proprietà, i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione delle stesse e i danni da ...
Responsabilità Civile della Famiglia. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a Xxxxx, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata. Sono previste due opzioni di garanzia: ▪ Opzione “Base” massimale € 500.000,00 per sinistro/anno ▪ Opzione “Plus” massimale € 1.000.000,00 per sinistro/anno Si rinvia all’art. 19 delle Condizioni Generali Sezione Responsabilità Civile verso Terzi per gli aspetti di dettaglio.
Responsabilità Civile della Famiglia. Ramo 40 Ed. Marzo 2017 Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Nota informativa Premessa
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale)  Sono esclusi i danni: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione; - derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi; - da amianto; - da campi elettromagnetici; - derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni; - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni; - derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età.  Per la garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse le malattie professionali.
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale)  Per la proprietà dei cani, la garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non è operante se la proprietà e/o custodia dell’animale non è condotta in ottemperanza alle normative vigenti.  La garanzia responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.) non è operante se, al momento del sinistro, non sei in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.  Limitatamente agli infortuni subiti dagli addetti occasionali a servizi domestici, il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro che contemporaneamente interessa questa estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).  Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.  Non sono considerati terzi: - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente; - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare; - se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto.  Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.  Per la proprietà dei cani è prevista una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro, elevabile a Euro 500,00 per sinistro qualora il danno sia provocato da cani che non hanno, ove previsto per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie, in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici.  Per i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% sull’importo risarcibile per ogni sinistro.  Per la garanzia R.C.O. è prevista una franchigia sull’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "tabella ...
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale)  La garanzia è valida in tutto il mondo.  Non sono coperti i sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea.
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale) In caso di sinistro: - devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – Garanzia R.C.. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Responsabilità Civile del Fabbricato (opzionale) In caso di sinistro: - devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – Garanzia R.C.. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Tutela Legale Famiglia (opzionale) In caso di sinistro - devi fare la denuncia nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – TUTELA LEGALE o manda un FAX al numero 00.00.00.00.00. È necessario che tu trasmetta ad Europ Assistance copia di ogni atto che ti è pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui lo hai ricevuto. Dovrai, inoltre, indicare il numero di ruolo e/o ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.
Responsabilità Civile della Famiglia. (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.