CAPITOLATO D’ONERI
Comune di Perugia
PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI D’IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 15.000,00, PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI PERUGIA PER IL PERIODO 31.03.2015 – 31.12.2016 CIG 6143767CE7
CAPITOLATO D’ONERI
Articolo 1 – Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto la gestione, istruzione, definizione e liquidazione in nome e per conto del Comune di Perugia (di seguito semplicemente Comune), di tutti i sinistri derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi o verso prestatori d’opera (RCT/O) di importo inferiore o pari alla franchigia contrattuale di € 15.000,00 prevista nella polizza di RCT/O di riferimento, che si siano verificati dalle ore 24.00 del 31.03.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016 o dalla diversa data che risultasse dall’aggiudicazione della polizza RCT/O.
Si intende compresa nel servizio:
a. la gestione dei sinistri, sia per danni a cose che persone, di importo inferiore o uguale ad € 15.000,00 accaduti durante il periodo contrattuale, anche se le richieste di risarcimento dovessero pervenire al Comune di Perugia in una data successiva;
b. l’intera gestione delle richieste di risarcimento ovvero l’istruzione e la trattazione stragiudiziale delle pratiche, fino a quando il reclamante intraprenderà l’iter giurisdizionale per il risarcimento del danno. Per l’ipotesi di mancata definizione transattiva, in caso di citazione in giudizio o altro atto giudiziario, l’aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere tutto quanto di necessità al Comune di Perugia.
Articolo 2 - Importo del servizio
La gara è costituita da un unico Lotto.
L’importo annuale stimato posto a base di gara, per una media annuale di 450 sinistri (di cui
n. 300 per danni a cose e n. 150 per danni a persone), è di € 47.541,00 Iva esclusa. L’importo presunto per l’intera durata contrattuale (anni 1 e mesi 9) ammonta ad € 83.606,00 Iva esclusa.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 co. 3 del d.lgs. n. 81/2008, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. L’importo annuo offerto suddiviso per il numero medio dei sinistri annui (450) rappresenta il costo unitario di ogni sinistro, che verrà utilizzato in caso di regolazione di cui all’art. 10.
L’importo di cui al capoverso precedente comprende il prezzo di gestione del sinistro come determinato nel presente Capitolato.
Il Comune non assume alcun impegno formale circa l’effettiva consistenza, che sarà determinata, in aumento o diminuzione, dal numero effettivo dei sinistri che la Società gestirà e liquiderà.
Articolo 3 – Durata e decorrenza del servizio
L’appalto ha durata per il periodo 31.03.2015 – 31.12.2016 o dalla diversa data che risultasse dall’aggiudicazione della polizza RCT/O.
Il rapporto contrattuale durerà comunque fino alla definizione di ogni richiesta risarcitoria relativa al periodo indicato.
È tuttavia facoltà del Contraente richiedere una proroga temporanea del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara.
Tutte le condizioni del presente contratto potranno essere riviste al termine del primo anno di gestione, qualora il Comune valuti significativi spostamenti rispetto all'attività inizialmente progettata.
Qualora il Comune richiedesse modalità di espletamento del servizio, tali da comportare aumenti significativi di costi per l’Aggiudicataria, saranno di conseguenza rinegoziate anche le condizioni economiche.
Articolo 4 - Cauzione definitiva
L’Aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è obbligato a prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera durata contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni o a mezzo fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, debbono contenere le clausole di cui al comma 2, dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Si applicano inoltre, i commi 3, 4, e 5 del succitato art. 113.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte dell’Aggiudicataria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Articolo 5 - Modalità di esecuzione del servizio
L’Aggiudicataria riceverà, tramite l'Ufficio Assicurazioni del Comune, le richieste di apertura dei sinistri e provvederà alla gestione ed alla definizione degli stessi qualora gli stessi non superino € 15.000,00.
Entrambi i soggetti si impegneranno a rispettare la seguente procedura operativa:
- il Comune riceverà presso l'Ufficio Assicurazioni le denunce di sinistro e dopo averne verificato la competenza, per quanto possibile in fase di apertura, caricherà con la massima celerità i dati relativi sull'applicativo fornito dall’Aggiudicataria;
- con lo stesso applicativo, l'Ufficio Assicurazioni predisporrà ed invierà una lettera con cui il danneggiato verrà informato che l’Aggiudicataria gestirà il sinistro. La documentazione cartacea ricevuta (denuncia e allegati) verrà inviata in copia o a mezzo e-mail con cadenza almeno settimanale per l’eventuale scannerizzazione e la messa in disponibilità nel sistema;
- l’Aggiudicataria, quando reputi di avere tutti gli elementi necessari, valuterà l'opportunità di arrivare ad un definizione bonaria e stragiudiziale del sinistro facendo riferimento alla documentazione reperita, alle verifiche effettuate dai periti e alla relativa quantificazione del danno. Qualora, in base alle sue valutazioni, non ritenga opportuno riconoscere il danno e liquidare il sinistro, avviserà l'Ufficio Assicurazioni e fornirà tempestivamente la bozza dettagliata della lettera di reiezione che verrà sottoposta a valutazione del Comune unitamente a tutta la documentazione raccolta;
- qualora, durante la trattazione del sinistro, emergessero ipotesi di responsabilità nella causazione del danno di altri soggetti pubblici o privati, l’Aggiudicataria provvederà, previo accordo con l’Ufficio Assicurazioni del Comune, alla reiezione del sinistro e alla trasmissione della richiesta risarcitoria al soggetto individuato quale competente a trattare il sinistro, dandone contestuale notizia al danneggiato o al suo rappresentante;
- non si autorizza la presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente controllati e segnalati dall'Ufficio Assicurazioni del Comune;
- in caso di denunce inviate direttamente dai danneggiati all’aggiudicataria, quest'ultima dovrà darne avviso immediato al Comune prima di intraprendere qualunque iniziativa;
- l'attività comprenderà anche l’eventuale liquidazione ed il pagamento del sinistro, previa autorizzazione del Comune;
- qualora la richiesta economica dei sinistri gestiti in sede stragiudiziale, in istruttoria, superi l’importo della franchigia, l’aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione, insieme a tutta la documentazione, alla società di assicurazioni che detiene il rischio RCT/O per la gestione di competenza; di tanto al Comune di Perugia sarà fornita informativa;
- qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale, sfocino anche in contenziosi innanzi l’autorità giudiziaria, l’Aggiudicataria dovrà darne comunicazione, insieme a tutta la documentazione relativa al sinistro, al Comune di Perugia – Ufficio assicurazioni;
- l’Aggiudicataria presterà la massima collaborazione ai legali del Comune che saranno incaricati, fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di giudizio.
Articolo 6 - Condizioni di esecuzione del servizio
Per le pratiche di importo fino a € 1.000,00 l’Aggiudicataria potrà procedere alla definizione dei termini della transazione, dopo aver sottoposto il contenuto della stessa all’ufficio competente del Comune - per il tramite dell’ufficio Assicurazioni - ed averne ricevuto benestare entro 10 giorni lavorativi. A seguito del benestare l’Aggiudicataria potrà provvedere al successivo invio della quietanza al danneggiato. L'assenza di benestare oltre il termine stabilito varrà quale tacito assenso.
La liquidazione di pratiche di importo superiore a € 1.000,00 sarà sempre vincolata al preventivo assenso dell’ufficio competente del Comune.
Le ipotesi sopra indicate potranno essere concordemente modificate dalle parti qualora si ravvisi l'esigenza di migliorare l'operatività del servizio.
Articolo 7 - Prestazioni richieste per l’esecuzione del servizio
Il servizio fornito dovrà tenere conto delle seguenti particolarità:
• l’Aggiudicataria dovrà dotarsi delle professionalità più consone alla definizione, alla stima e alla determinazione di responsabilità del sinistro e fornire indicazione tramite curriculum vitae del personale che intende adibire al servizio;
• è richiesta la disponibilità di personale specifico e preparato dall’aggiudicatario (pertanto non si intendono validi i servizi subappaltati a soggetti esterni) da assegnare al servizio telefonico di cortesia, da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed almeno due pomeriggi settimanali, da concordare con il Comune.
Il servizio, oltre a rispettare la modalità sopra descritta, verrà svolto prevedendo le seguenti prestazioni d'opera:
• l’Aggiudicataria deve fornire anche una gestione informatizzata delle pratiche di sinistro e illustrare all'Ente, mediante un'adeguata presentazione, il software che intende mettere a disposizione per le pratiche di danno. Se ne valuti la necessità l'Ente, in fase di gara, potrà richiedere una dimostrazione pratica dello stesso in modo da valutarne l'adeguatezza;
• il sistema gestionale fornito deve indicare e documentare tutte le informazioni a dimostrazione dell'iter della pratica;
• l’Aggiudicataria deve quindi mettere a disposizione un proprio sistema informatico in grado di fornire i servizi di cui sopra secondo una griglia di distribuzione, accessi e sicurezza gestite dallo stesso fornitore, ma dettate dagli accordi e dalle procedure stabilite e concordate con l’Ufficio Assicurazioni del Comune.
• per garantire l’efficacia e l’idoneità dei suddetti servizi, dati ed attività specifiche il fornitore deve utilizzare strumenti e tecnologie con connessioni di tipo standard e compatibili con la rete interna del Comune (intranet), in modo da permettere l’utilizzo da parte di tutti gli utenti che il Comune intende coinvolgere e rendere partecipi del procedimento.
• il sistema deve essere protetto e sicuro utilizzando i più sofisticati strumenti attualmente in uso e deve inoltre garantire il rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati sensibili.
• il sistema deve possedere adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la salvaguardia degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati in tempo reale e salvataggio periodico.
• lo sviluppo dei programmi che il Comune utilizzerà deve essere effettuato direttamente dall’aggiudicataria, che quindi risulterà proprietaria dei programmi sorgenti al fine di garantire costante assistenza, adeguamenti e interventi tempestivi in caso di necessità.
• la gestione delle pratiche deve essere organizzata in maniera informatica, ovvero tutta la documentazione deve risiedere in maniera digitalizzata su apposito supporto di comprovata qualità ed affidabilità che deve anche classificare la documentazione per categorie al fine di facilitarne la rintracciabilità e consultazione.
• il sistema, così come per i documenti, deve prevedere anche la gestione di immagini fotografiche digitali con appositi supporti di ultima tecnologia.
• la base dati del prodotto informatizzato deve comprendere tutte le informazioni necessarie alla gestione dei sinistri completate da ulteriori dati finalizzati al monitoraggio e perfezionamento del servizio stesso.
• il sistema deve garantire l’accesso alle informazioni (dati, documenti digitalizzati, foto digitali, statistiche e situazioni riassuntive) a tutte le parti che l’Ufficio Assicurazioni del Comune intende coinvolgere, tramite supporti univoci e di semplice utilizzo.
• predisporre un servizio di cortesia, mediante numero verde, al quale farà capo in orari da concordarsi, almeno una persona in grado di utilizzare lo strumento informatico e di trasmettere le informazioni richieste dall’utenza. Questo servizio sarà anche uno strumento per il perfezionamento e aggiornamento dell’istruzione delle pratiche, poiché si potranno inserire nuovi dati e renderli accessibili in tempo reale.
• per i rapporti con il Comune, l’Aggiudicataria dovrà comunicare un numero telefonico sempre disponibile, un numero di fax, nonché un indirizzo e-mail;
• tutti i fermi macchina del sistema informatico sia di tipo ordinario che straordinario (esclusi i casi di black out, interruzione linee dati) dovranno essere comunicati con almeno 4 ore di anticipo a tutte le utenze coinvolte; i periodi di arresto dei sistemi per manutenzione dovranno essere comunicati con almeno 2 giorni di anticipo a tutte le utenze coinvolte.
• l’Ufficio Assicurazioni del Comune a fine rapporto contrattuale dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario.
Articolo 8 - Servizi Accessori
L’Aggiudicataria dovrà dare massima assistenza e priorità al personale del Comune utilizzatore del servizio e del sistema informatizzato.
Dovrà essere prevista la stesura di una procedura operativa e di un manuale di utilizzo del software appositamente realizzato per gli utenti del Comune abilitati, non appena il sistema sarà a regime in tutte le sue parti e non più soggetto a sostanziali adeguamenti.
L’aggiudicataria dovrà impegnarsi ad attuare la formazione e l’aggiornamento del personale del Comune, con particolare riferimento alle problematiche inerenti i sinistri RCT/O, nonché a fornire i necessari materiali didattici, proposti in sede di offerta tecnica.
L’Aggiudicataria dovrà disporre di una struttura peritale operativa sul territorio di competenza del Comune. La struttura liquidativa potrà anche risiedere altrove.
ART. 9 – Comitato valutazione sinistri
Il comitato valutazione sinistri (CVS) è un organismo a composizione multidisciplinare, formato da membri interni ed esterni al Comune. Tale organismo è di norma composto dal Dirigente dell’Ufficio Assicurazioni o suo delegato, da personale dell’ufficio assicurazioni, dal rappresentante della società Loss Adjuster e dal broker assicurativo e, per le richieste di risarcimento danni per lesioni fisiche dal medico legale che ha eseguito la perizia medica o un medico delegato.
E’ discrezione dell’Amministrazione Comunale integrare la composizione del CVS con competenze specialistiche inerenti i sinistri in esame.
Il CVS si riunisce su iniziativa dell’amministrazione comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Il compito di tale organismo è quello di analizzare, nel dettaglio, i sinistri ritenuti dall’amministrazione e dal loss adjuster più complessi e rilevanti economicamente, al fine di minimizzare l’impatto economico sul bilancio comunale.
In particolare, all’interno del CVS vengono:
• determinate le eventuali responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti nel sinistro;
• valutate le tipologie e l’entità dei danni arrecati a terzi;
• valutate le possibilità di soluzione stragiudiziale della vertenza;
• determinate e approvate le entità dei risarcimenti a seguito di verifica dell’istruttoria compiuta da parte della società su ogni singolo sinistro;
• acquisiti elementi per proporre agli organismi competenti azioni incisive di Risk Prevention.
Articolo 10 - Corrispettivo del servizio e condizioni di pagamento
Il corrispettivo del servizio verrà corrisposto con fattura trimestrale, pari al 25% della somma totale annuale (vedi schede di quotazione).
Il pagamento di cui sopra sarà effettuato dopo l’emissione di regolare fattura da parte dell’Aggiudicataria.
Le fatture, con allegato un rendiconto analitico dei sinistri trattati, dovranno essere indirizzate al Comune di Perugia, S.O Contratti e Semplificazione-Vicesegretario, xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx.
Le fatture dovranno riportare:
• il codice CIG
• il numero di conto corrente postale o bancario dedicato per l'effettuazione del pagamento;
• i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa, comunicati dall'Amministrazione.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento all’Archivio comunale.
L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione.
Nel periodo di fine anno, tra il 15 dicembre ed il 31 dicembre, opererà in ogni caso la sospensione del termine di 60 giorni per le esigenze connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario.
Qualora il numero dei sinistri effettivi annui, variasse in aumento o decremento di una percentuale superiore al 20%, rispetto ai 450 stimati, si applicheranno le seguenti condizioni:
• in caso di incremento oltre la soglia del 20%, per i sinistri gestiti eccedenti tale soglia, verrà corrisposto, per ogni pratica, il prezzo unitario offerto in sede di gara;
• in caso di decremento oltre la soglia del 20%, per i sinistri mancanti al raggiungimento di tale soglia, verrà addebitato, per ogni pratica mancante, il prezzo unitario offerto in sede di gara.
Resta inteso che aumenti o decrementi sino al 20% non comportano variazione economiche.
Articolo 11 - Rimborso degli indennizzi
Il pagamento dei sinistri da parte dell’Aggiudicataria verrà posto in essere a condizione che il Comune si impegni a rimborsare le somme già liquidate ai terzi danneggiati entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante la definizione delle pratiche e l'avvenuto pagamento delle stesse.
Entro il 31 maggio 2015, il Comune si impegna a versare € 20.000,00 quale fondo iniziale. Tale importo potrà essere suscettibile di aumento sulla base dell’aumento sinistri registrato fino ad un massimo di € 40.000,00.
Tale fondo è costituito per far fronte ai risarcimenti che l’Aggiudicataria effettuerà in favore dei terzi danneggiati, su un conto corrente bancario che la stessa aprirà e dedicherà esclusivamente a tale finalità e verrà regolarizzato annualmente.
Per maggiore chiarezza si precisa che anche tutti i rimborsi effettuati ogni 60 giorni dal Comune all’Aggiudicataria verranno versati nel c/c di cui sopra.
L’Aggiudicataria, a sua volta, garantirà il Comune sull'importo depositato mediante fideiussione bancaria o assicurativa di € 20.000,00 (o somma pari all'eventuale adeguamento pattuito). Tale fidejussione deve essere stipulata con Istituto bancario o con Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere le seguenti condizioni:
• pagamento a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
• rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.
• rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.
Qualora il Comune non fosse in grado di mettere a disposizione tali somme regolarmente, l’Aggiudicataria consegnerà all'Ufficio Assicurazioni del Comune, a scadenza settimanale,
tutti i dati necessari per dare corso al pagamento dei sinistri definiti, che verrà effettuato dal Comune direttamente a favore dei danneggiati.
I disservizi o maggiori costi che potranno verificarsi in questa ipotesi, incluso il mancato perfezionamento della transazione raggiunta a fronte del ritardo nel pagamento non saranno imputabili all’Aggiudicataria.
Articolo 12 - Condizioni di pagamento degli indennizzi
La distinta analitica degli indennizzi effettuati, che verrà trasmessa circa ogni 30 giorni, servirà da documentazione necessaria al rimborso, di cui sopra, nel c/c aperto dall’Aggiudicataria e dovrà riportare il dettaglio delle somme relative alla liquidazione delle pratiche di danno conteggiate per ogni singolo sinistro, unitamente alla documentazione comprovante gli avvenuti versamenti ai terzi danneggiati.
Le distinte dovranno essere intestate ed inviate a: Comune Di Perugia – S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario – Corso Vannucci n. 19 – 06121 Perugia - Partita IVA 00218180545.
Articolo 13 - Duvri
Il comune in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (art. 26 del D.Lgs. n. 81/08) precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.
Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative alla presente fornitura verranno utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi al Comune, entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari verranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, fatta salva la deroga prevista dalla norma.
Articolo 15 - Rapporti tra le parti
In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa delle parti, al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente contratto.
Articolo 16 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicataria
L’Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, avrà l'obbligo di rispettare quanto convenuto in ordine al servizio oltre alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norma di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei confronti del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’Aggiudicataria dovrà inoltre rispettare le norme relative al diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.04.99 n. 68.
La stessa sarà considerata responsabile dei danni imputabili a dolo o colpa grave, che dal servizio fornito venissero arrecati agli utenti, alle persone, ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere.
Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e del credito - Subappalto
È vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune.
Considerata la particolarità del servizio, non è ammesso subappalto.
Articolo 18 - Inadempimenti e penali.
Le segnalazioni di non conformità di qualunque genere all’Aggiudicataria da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento che potranno dare xxxxx xxx'xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/x, xxx xxxx xx xxxxxxxx gravità, alla risoluzione del contratto.
Qualora l’Aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all'oggetto, il Comune invierà comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R., con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute.
In caso di contestazioni, l’Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento delle stesse.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Aggiudicataria non fossero ritenute valide e/o soddisfacenti dal Comune, si potrà procedere all'applicazione delle seguenti penalità, commisurate ai disagi occorsi:
• in caso di esecuzione del servizio in maniera difforme da quanto previsto nel presente capitolato, potrà essere applicata una penale da € 50,00 a € 100,00 per ciascuna contestazione;
• in ogni caso di contestazione di inadempimento relativa ad obblighi di gestione dei servizi e delle attività affidate, ivi compresa la formazione del dipendenti comunali, potrà essere applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata;
• per ogni altra formale contestazione di inadempienze relative agli obblighi di cui al presente contratto non specificata sopra potrà essere applicata una penale da € 100,00 a
€ 1.000,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata; In caso di inadempimento è inoltre prevista la possibilità per il Comune di far svolgere i servizi previsti nel contratto da altra ditta in possesso dei necessari requisiti. La spesa sostenuta per l'inadempimento o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso comune mediante corrispondente riduzione automatica sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Aggiudicataria inadempiente. Mancando crediti dell’aggiudicataria o in caso di insufficienza, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l’integrazione dell’importo della cauzione così come previsto nel presente capitolato. Articolo 19 - Risoluzione del contratto
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche diversi, il Comune potrà risolvere il contratto parzialmente o totalmente e ritenere definitivamente la cauzione.
Articolo 20 - Risoluzione
È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, e ritenere definitivamente la cauzione con riserva del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.
Articolo 21 - Clausola risolutiva espressa
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
• mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• frode;
• in caso di fallimento dell’impresa;
• in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
• in caso di cessione totale o parziale del contratto;
• in caso di subappalto
• perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto.
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 60 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare la fornitura ad altra Ditta.
Articolo 22 - Risarcimento Danni
Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, Il Comune si riserva il diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.
Articolo 23 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti, conseguenti e connesse con la stipulazione del contratto, che avverrà con scrittura privata autenticata, sono a carico dell’aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. L’appaltatore, entro il termine fissato dall’Amministrazione Comunale, dovrà consegnare i documenti necessari alla stipula del contratto, provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti.
Articolo 24 - Controversie
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente, in deroga ad ogni altro Foro, quello di Perugia. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale.
Articolo 25 - Domicilio legale
A tutti gli effetti del contratto, l’appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. L’appaltatore garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dal Comune alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.
In caso di mancato ritiro delle raccomandate A/R, esse si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza Poste.
Articolo 26 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio.
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Articolo 27 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., al relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, al Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 28 - Clausole
Ai sensi e per effetti dell’art. 1341 c.c. si intendono lette e specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.