COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI Clausole campione

COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI. La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno 8 (otto) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro. Gli obiettivi principali del CVS consistono nel: − vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno; − migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti; − favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri; − definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza; − definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio. In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sullo stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Contraente stessa. Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale. La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione. Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di un legale e di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all’attività di tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente polizza, ad € 10.000,00 (diecimila/00) lordi, inclusi Iva e Cpa ove applicabile, pro-capite.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI. Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) è un organismo a composizione multidisciplinare, formato da membri interni ed esterni al Comune. Tale organismo è di norma composto dal Dirigente al quale fa riferimento la gestione delle assicurazioni e da personale del competente servizio, dal rappresentante della Società e, per le richieste di risarcimento danni per lesioni fisiche, dal medico legale che ha eseguito la perizia medica o un medico delegato. E' discrezione dell’Amministrazione Comunale integrare la composizione del CVS con competenze specialistiche inerenti i sinistri in esame. Il CVS si riunisce con cadenza periodica e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura della Società. A seguito della istruttoria effettuata dalla società, il CVS decide in merito alle proposte di liquidazione presentate, che dovranno pervenire ai componenti del CVS in anticipo rispetto alle date di riunione. Il CVS, in relazione alle risultanze istruttorie, può decidere: - di accettare la composizione stragiudiziale della vertenza proposta dalla Società e il relativo importo massimo; - di autorizzare la società alla composizione stragiudiziale per un minore importo; - di accettare o meno la proposta della Società di reizione della domanda di risarcimento. Resta fermo che la tenuta dei rapporti con i danneggiati e con i loro difensori sarà di competenza della Società che, in caso di particolari problematiche che dovessero insorgere e possano creare pregiudizio all’Ente, riferità al CVS. Il CVS acquisisce anche elementi per proporre agli Uffici competenti o Enti esterni azioni per la prevenzione dei rischi.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI. Al fine di predisporre l’ordine del giorno del Comitato valutazione sinistri, la Compagnia dovrà individuare i fascicoli completi di istruttoria e dovrà assicurarsi che tutta la documentazione necessaria ad una idonea valutazione e discussione del caso sia stata preventivamente inviata e condivisa da tutti i membri del CVS. Il comitato di valutazione Sinistri procederà , poi alla valutazione del sinistro e provvederà a valutare le proposte transattive da prospettare alle controparti oltreché individuare le migliori strategie liquidative atte all’ottenimento della ottimale definizione del sinistro o della reiezione dello stesso. Nel caso in cui la proposta transattiva a controparte non dovesse essere accolta , il sinistro dovrà essere nuovamente sottoposto a valutazione del CVS il quale provvederà a condividere e riformulare la nuova proposta transattiva o la nuova strategia di definizione. Modalità di decisione del CVS Nel caso in cui il CVS non addivenisse ad una decisione unanime in merito alla trattazione /definizione del sinistro, troverà applicazione il criterio dell’interesse economico prevalente. In base a tale criterio, il soggetto, la cui esposizione economica in termini di quantum da riconoscere alla controparte risulti maggiore, avrà potere vincolante e deciderà in merito alla definizione del sinistro e alla relativa modalità di liquidazione o trattazione della posizione.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura per la gestione si nistri condivisa. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI. Il comitato valutazione sinistri (CVS) è un organismo a composizione multidisciplinare, formato da membri interni ed esterni al Comune. Tale organismo è di norma composto dal Dirigente dell’Ufficio Assicurazioni o suo delegato, da personale dell’ufficio assicurazioni, dal rappresentante della società Loss Adjuster e dal broker assicurativo e, per le richieste di risarcimento danni per lesioni fisiche dal medico legale che ha eseguito la perizia medica o un medico delegato. E’ discrezione dell’Amministrazione Comunale integrare la composizione del CVS con competenze specialistiche inerenti i sinistri in esame. Il CVS si riunisce su iniziativa dell’amministrazione comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno. Il compito di tale organismo è quello di analizzare, nel dettaglio, i sinistri ritenuti dall’amministrazione e dal loss adjuster più complessi e rilevanti economicamente, al fine di minimizzare l’impatto economico sul bilancio comunale. In particolare, all’interno del CVS vengono: • determinate le eventuali responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti nel sinistro; • valutate le tipologie e l’entità dei danni arrecati a terzi; • valutate le possibilità di soluzione stragiudiziale della vertenza; • determinate e approvate le entità dei risarcimenti a seguito di verifica dell’istruttoria compiuta da parte della società su ogni singolo sinistro; • acquisiti elementi per proporre agli organismi competenti azioni incisive di Risk Prevention.
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI. Premesso che la c/o la Contraente è stato costituito a fini formativi e didattici un CVS, la Società si impegna a partecipare attivamente ad almeno tre sedute/anno.

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  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.