Clausole. Clausole con varie alternative: scelta della maggiormente favorevole Clausole con spazi in bianco da completare
Clausole. In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Bastia Umbra s’impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
a) Xxxxxxxx xx. 0: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;
b) Xxxxxxxx xx. 0: “Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114. Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente protocollo, il Comune di Bastia Umbra prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima del...
Clausole. 1.Adeguamento prezzi Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi e non trova applicazione il 1° comma dell'art. 1664 c.c., fatta salva diversa disciplina indicata in Contratto. 2.Pagamenti - Cessioni
Clausole. (Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)
Clausole. Al COLLABORATORE VOLONTARIO è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione anche con altre aziende purché ciò non arrechi in alcun modo danno all’Azienda o pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto. Il COLLABORATORE VOLONTARIO si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno dell’azienda. Al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interessi, il COLLABORATORE VOLONTARIO è tenuto a rilasciare al direttore della struttura di competenza una specifica dichiarazione inerente: - l’elenco dei rapporti di collaborazione attuali o intrattenuti negli ultimi 3 anni, dietro compenso, con soggetti privati e l’indicazione delle attività e delle decisioni, che potrebbero configurare una posizione non neutrale, con i predetti soggetti, qualora abbiano interessi in attività o decisioni affidate al COLLABORATORE VOLONTARIO; - precisazione in ordine alla vigenza e attualità di rapporti finanziari personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il 2° grado con i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione. Lo stesso è tenuto al rinnovo della dichiarazione, nel corso dell’incarico, qualora intervenissero variazioni e/o ulteriori situazioni. Il COLLABORATORE VOLONTARIO è altresì tenuto a comunicare al predetto direttore l’appartenenza e, di volta in volta, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con le attività inerenti l’attività espletata. Il COLLABORATORE VOLONTARIO durante l’espletamento dell’attività di cui al precedente art. 1 risponde personalmente per danni eventualmente procuratosi e/o inflitti a terzi o ai pazienti per aver agito con colpa, colpa grave o dolo.
Clausole vessatorie L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Sezione 3 Condizioni di assicurazione
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Clausole. 1. Nessun onere economico graverà sul Garante regionale per: • l’erogazione dei servizi previsti all’articolo 2; • l’attivazione di dispositivi tecnologici o informatici; • per l’utilizzazione della polizza assicurativa a favore dei tutori nominati; • per l’attivazione del numero verde nazionale; • per il compenso dei professionisti componenti la Unità Operativa Locale che opereranno per il monte ore e nelle modalità concordate e specificate nel piano operativo locale. 0.Xx personale messo a disposizione dall’Autorità garante attraverso le UOL, anche quando opererà presso la sede del Garante regionale, sarà sotto la diretta responsabilità amministrativa e gestionale dell’Autorità garante a cui farà capo la supervisione amministrativa.
Clausole. Il presente contratto ha efficacia obbligatoria, sostanziale e non traslativa ed è novativo rispetto ad ogni eventuale obbligazione precedentemente intercorsa tra le parti. Per quanto non previsto nel presente preliminare di vendita valgono le norme contenute nel vigente Codice Civile e quelle consuetudinarie in materia di compravendita immobiliare. Qualunque modifica del presente contratto dovrà risultare da patto scritto.
Clausole. L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausole. Le parti dichiarano di aver preso attentamente visione e di aver espressamente e specificatamente approvato e accettato le seguenti clausole: