Clausole Clausole campione

Clausole. Clausole con varie alternative: scelta della maggiormente favorevole Clausole con spazi in bianco da completare
Clausole. 1.Adeguamento prezzi Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi e non trova applicazione il 1° comma dell'art. 1664 c.c., fatta salva diversa disciplina indicata in Contratto. 2.Pagamenti - Cessioni
Clausole. (Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)
Clausole. In aderenza a quanto previsto dalle Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Imola si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
Clausole vessatorie‌ L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Clausole. 1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede ne l bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:  che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero interveni re informazioni interdittive con riferimento all’impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l’impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l’aggiudicazione dell’appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell’ausiliaria) e quelli di cui all’art. 48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);  l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella “white list”;  l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;  la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c. d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.
Clausole. Al COLLABORATORE VOLONTARIO è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione anche con altre aziende purché ciò non arrechi in alcun modo danno all’Azienda o pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto. Il COLLABORATORE VOLONTARIO si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno dell’azienda. Al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interessi, il COLLABORATORE VOLONTARIO è tenuto a rilasciare al direttore della struttura di competenza una specifica dichiarazione inerente: - l’elenco dei rapporti di collaborazione attuali o intrattenuti negli ultimi 3 anni, dietro compenso, con soggetti privati e l’indicazione delle attività e delle decisioni, che potrebbero configurare una posizione non neutrale, con i predetti soggetti, qualora abbiano interessi in attività o decisioni affidate al COLLABORATORE VOLONTARIO; - precisazione in ordine alla vigenza e attualità di rapporti finanziari personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il 2° grado con i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione. Lo stesso è tenuto al rinnovo della dichiarazione, nel corso dell’incarico, qualora intervenissero variazioni e/o ulteriori situazioni. Il COLLABORATORE VOLONTARIO è altresì tenuto a comunicare al predetto direttore l’appartenenza e, di volta in volta, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con le attività inerenti l’attività espletata. Il COLLABORATORE VOLONTARIO durante l’espletamento dell’attività di cui al precedente art. 1 risponde personalmente per danni eventualmente procuratosi e/o inflitti a terzi o ai pazienti per aver agito con colpa, colpa grave o dolo.
Clausole. Il presente contratto ha efficacia obbligatoria, sostanziale e non traslativa ed è novativo rispetto ad ogni eventuale obbligazione precedentemente intercorsa tra le parti. Per quanto non previsto nel presente preliminare di vendita valgono le norme contenute nel vigente Codice Civile e quelle consuetudinarie in materia di compravendita immobiliare. Qualunque modifica del presente contratto dovrà risultare da patto scritto.
Clausole. Nessun onere economico straordinario grava su alcuna delle parti per lo svolgimento delle attività di propria competenza. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti anche in materia di segreto professionale e privacy. Milano, Il Prefetto di Milano Il Sindaco di Milano Il Sindaco della Città Metropolitana di Milano Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano Il Direttore Generale dell’Agenzia Tutela della Salute Milano Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano Questura di Milano
Clausole. Il fornitore è obbligato a collaborare nell’attuazione del Piano generale di sicurezza. In particolare dovrà essere garantito: ❑ l’impegno ad attenersi a quanto stabilito nel documento Misure Minime di Sicurezza dell’Ente; ❑ la disponibilità a collaborare nelle attività di analisi del rischio, fornendo le informazioni di propria competenza sulle vulnerabilità e sulle potenziali minacce; ❑ l’impegno a comunicare tempestivamente il verificarsi di eventi che possano richiedere la revisione della politica generale di sicurezza; ❑ l’impegno a predisporre procedure per le revisioni periodiche delle misure di sicurezza; ❑ la disponibilità a sottoporsi a verifiche circa la corretta attuazione delle misure di sicurezza. Il committente potrà verificare periodicamente il rispetto delle clausole di sicurezza mediante sopralluoghi (audit) o effettuando prove di accesso indebito (penetration test) sui sistemi gestiti dal fornitore, eventualmente avvalendosi dei servizi di terzi che operano in base ad accordi/contratti con l’amministrazione; ❑ l’impegno alla non divulgazione delle informazioni riservate e delle informazioni di cui l’affidatario viene a conoscenza. Il fornitore è responsabile della prevenzione e gestione delle anomalie in situazioni di esercizio ordinario (cosiddetta sicurezza operativa). Il fornitore dovrà eseguire diligentemente la prestazione evitando possibili errori o distrazioni. Nei casi di malversazioni, frodi, attacchi o altri eventi attribuibili a soggetti esterni al fornitore, la responsabilità sarà limitata alla corretta messa in atto delle misure previste dal contratto (obbligazione di mezzi). La ditta appaltatrice, dovrà applicare in via analogica le seguenti misure tecnico/organizzative: ❑ la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; ❑ la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; ❑ la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; ❑ una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento (es. Cyber Risk Management di AgID - Tool di valutazione e trattamento del rischio cyber xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/). A tal proposito si individuano come prioritari i seguenti layer di attività: ❖ ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AM...