CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “COTES DE SORRELEY ET SENIN”
Allegato B) al bando di gara
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “COTES DE SORRELEY ET SENIN”
Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX c/o Reale Mutua – Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxx-Xxxxxxxxxx (XX)
CAPITOLATO
Affidamento di incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per i lavori di sistemazione agraria e nuovo impianto di irrigazione agraria e nuovo impianto di irrigazione a pioggia al riordino fondiario in località Loup et Senin in Comune di Saint-Christophe – II lotto.
N. GARA: 561610 C.I.G.: 050992536B
Art. 1 – Oggetto del servizio
Affidamento dell’incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per i lavori di sistemazione agraria e nuovo impianto di irrigazione a pioggia al riordino fondiario in Località Loup et Senin in Comune di Saint-Christophe – II Lotto.
L’espletamento del servizio consiste:
⮚ nella redazione della progettazione esecutiva;
⮚ nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
⮚ nella direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori;
⮚ nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
⮚ nella redazione della relazione geologica.
Art. 2 – Le parti.
Nella progettazione e nella realizzazione delle opere intervengono le seguenti parti secondo i patti stipulati e i ruoli propri di ciascuna:
- Consorzio di miglioramento fondiario “COTES DE SORRELEY ET SENIN”, quale committente delle opere;
- Il soggetto affidatario del servizio di cui al presente Capitolato;
- L’appaltatore delle opere nella persona del proprio Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico.
Art. 3 – Corrispettivo dell’incarico e offerta economica.
L’Ente Appaltane ha riservato un compenso per il servizio in oggetto pari ad Euro 144.274,87 comprensivo sia dell’onorario che delle spese restano invece esclusi IVA e oneri previdenziali, l’importo di contratto sarà offerto dal soggetto concorrente in sede di gara.
L’offerta economica dovrà indicare la percentuale unica di ribasso sul compenso posto a base di gara pertanto il ribasso verrà praticato sia sull’onorario che sulle spese.
Art. 4 – Deposito cauzionale.
Non richieste la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva.
Art. 5 – Definizione dei servizi richiesti in via esemplificativa ma non esaustiva 5.1– Progetto esecutivo.
Obiettivo del progetto esecutivo sarà determinare, in coerenza con le precedenti fasi progettuali, in ogni dettaglio costruttivo i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto secondo quanto previsto dalla L.R. 12/96 e smi.
Il progetto esecutivo dovrà comprendere: relazioni descrittive complete dei lavori, tali da identificarne compiutamente ogni elemento per quanto attiene a forma, tipologia, dimensione, qualità e prezzo, con l’indicazione dei materiali e delle tecniche costruttive da adottare, compresi gli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale; relazioni di calcolo esecutive delle strutture, degli equipaggiamenti; disegni di dettaglio in opportuna scala che descrivano compiutamente le caratteristiche di tutte le opere (viste generali, prospetti, sezioni, fondazioni, particolari architettonici, schemi logici, diagrammi funzionali ed unifilari, ecc..); computo metrico dettagliato di spesa redatto sulla base di prezzi unitari dedotti dagli Elenchi Prezzi ricavati da un’attenta analisi di mercato volta a individuare i costi più congrui per ogni categoria di lavorazione.
Il progetto esecutivo dovrà inoltre comprendere le opere provvisionali che sarà necessario prevedere per la costruzione delle opere, compresa la definizione delle aree di servizio di cantiere e dei relativi accessi.
Il progetto esecutivo definirà nella loro forma finale i criteri per i collaudi delle opere, la presa in consegna e la messa in esercizio, già affrontati dalla progettazione definitiva.
Il progetto esecutivo sarà costituito dagli elaborati indicati ai punti seguenti in termini esemplificativi e non limitativi.
In via generale il progetto esecutivo dovrà contenere tutti quegli elaborati necessari per l’appalto dei lavori redatti con una precisione tale da permettere una corretta e completa realizzazione dei lavori stessi.
5.1.1 – Relazione generale.
La relazione dettaglierà le caratteristiche delle opere in modo che ogni elemento facente parte del progetto sia identificabile in forma, tipologia e materiali utilizzati.
Tale relazione comprenderà anche gli interventi di minimizzazione dell’impatto ambientale.
Nella relazione saranno esposte le condizioni che hanno guidato gli autori del progetto nello studio e nella compilazione del medesimo, tanto nel suo complesso, quanto nei particolari, al fine di consentire un giudizio sul progetto stesso basato sui soli concorrenti che lo compongono senza speciali cognizioni dei luoghi.
In particolare la relazione dovrà essere corredata da tabelle riepilogative che esplicitino i dati principali del progetto compresi i costi di realizzazione.
5.1.2 – Relazioni specialistiche e di calcolo.
Le relazioni specialistiche e di calcolo saranno redatte nella stretta osservanza delle normative vigenti e sulla scorta delle procedure e metodologie più aggiornate. Esse dovranno interessare, oltre alle opere tipo, ciascuna opera singolare.
Ogni opera ivi comprese le opere provvisionali dovrà essere verificata nella sua configurazione finale e nelle fasi intermedie della costruzione.
5.1.3 – Elaborati grafici
Gli elaborati grafici esecutivi, generali e di dettaglio (architettonici, strutturali-impiantistici) illustreranno e giustificheranno le scelte operate per la realizzazione e la qualificazione di tutte le opere.
5.1.4 – Elenco prezzi unitari
La valutazione dei lavori sarà fatta prevalentemente a misura e a corpo per quelle particolari non quantificabili esattamente in fase di progettazione, sulla base di apposito elenco prezzi elaborato dal progettista e confrontato con l’Elenco Prezzi Regionale.
Le analisi indicheranno quantità e prezzi di ciascuna voce elementare suddivisa per mano d’opera, materiali, trasporti, noli, spese generali ed utili d’impresa. La voce di ciascun prezzo, dovrà indicare tutti gli oneri, costi e magisteri compensati con il prezzo medesimo; per le voci di lavori particolarmente complessi, dovranno essere redatte apposite appendici all’Elenco Prezzi Unitari.
5.1.5 – Norme tecniche d’appalto – Verifica e integrazione.
Sarà cura del Progettista predisporre, su indicazione del Committente, il Capitolato speciale d’appalto, nella sua parte tecnica ed in quella normativa, e verificarne la completezza in funzione del progetto esecutivo redatto.
5.1.6 - Computo metrico e stima dei lavori
Il computo metrico costituirà un solo allegato al progetto, ma sarà suddiviso in diverse parti, secondo le varie categorie di lavori.
Le qualificazioni di ogni elemento deriveranno da misure geometriche e/o quantità desunte dai disegni; in particolare per gli acciai tutti i ferri di armatura dovranno essere disegnati singolarmente con tutte le misure parziali e le sezioni per una quantificazione esatta. La stima dei lavori deriverà dall’applicazione alle quantità risultanti dai computi metrici dei prezzi unitari di cui al precedente punto.
Oltre ad una stima generale dei lavori, il Progettista dovrà disporre stime raggruppate per categorie di lavorazioni e per singole opere, individuando per ciascuna di esse il sistema di compensazione prescelto.
5.1.7 - Suddivisione dell’importo di progetto per categorie.
Verranno evidenziate la categoria prevalente nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni in progetto, con l’evidenziazione della percentuale di incidenza della manodopera di ogni categoria, e i tempi di realizzazione dell’intera opera suddivisi per fasi di lavorazione.
Inoltre, ai fini della effettuazione dei pagamenti delle sole lavorazioni da eseguire a corpo, il Progettista dovrà predisporre, per ogni singola opera, delle tabelle con le indicazioni percentuali delle varie voci componenti l’opera complessiva.
Eventuali riprogettazioni parziali in corso d’opera rese necessarie da carenze progettuali non saranno compensate e gli eventuali maggiori oneri per lavori saranno assunti dal Progettista attraverso la prescritta assicurazione.
5.1.8– Fasi di cantierizzazione.
Il Progettista dovrà verificare il progetto redatto in sede di progettazione definitiva con le risultanze del progetto esecutivo e dovrà redigere un apposito progetto, con le relative tavole e relazione, per le diverse fasi di cantiere che si rendono necessarie. Detto progetto dovrà contenere tutte le indicazioni, operative e la segnaletica.
5.1.9– Presentazione degli elaborati.
Tutti gli elaborati finali dovranno essere consegnati in 3 copie oltre ad una copia lucida elioproducibile.
Gli elaborati tecnico grafici dovranno inoltre essere consegnati su supporto magnetico (floppy disk da 3,5 o CD ROM), in formato *DWG per coloro che utilizzano il programma AutoCAD (versioni precedenti alla 14) oppure in formato
*DXF per coloro che utilizzano altri Software di disegno tecnico.
Gli elaborati testuali dovranno essere consegnati su supporto magnetico, su dischetti CD ROM o su dischetti floppy da 3,5”, in formato *.DOC oppure in formato comunque compatibile con il programma in dotazione all’Ente Appaltante.
Art. 6 – Relazione geologica.
Redazione della relazione geologica.
Art. 7 – Tempi di esecuzione del servizio di progettazione e penali per ritardata consegna elaborati.
Durata massima delle prestazioni:
• Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
• La direzione dei servizi deve essere espletata per una durata temporale compresa tra la data di aggiudicazione definitiva dei servizi e l’approvazione delle opere da parte dell’Amministrazione.
Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione sopra stabiliti dei progetti e della documentazione allegata é applicata una penale determinata nella misura dell’1 per mille per ogni giorno di ritardo sull’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’euro superiore che é trattenuta sul saldo dei compensi spettanti. Tale penale non può comunque essere superiore al 10% dei compensi spettanti.
In caso di consegna degli elaborati, si applicherà una penale, rispettivamente pari al uno per mille del corrispettivo del progetto preliminare, o definitivo o esecutivo, per ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10% dei compensi di riferimento.
La penale verrà applicata anche in caso di consegna parziale o incompleta degli elaborati richiesti.
Art. 8 – Manutenzioni.
Il Progettista dovrà redigere il programma di manutenzione delle opere così come previsto dalle vigenti leggi.
Art. 9 – Direzione lavori.
La conduzione del progetto, le eventuali ulteriori progettazioni, il controllo in corso d’opera ed i collaudi saranno affidati all’alta sorveglianza del coordinatore del ciclo al quale competono tutte le funzioni definite dalle norme vigenti (L.R. 12/96 e smi), ed in particolare:
a) l’accettazione della nomina della D.L.;
b) la consegna dei lavori o la conferma del verbale inerente la consegna di lavori stessi;
c) la valutazione ed eventualmente l’approvazione preventiva di qualsiasi variazione all’esecuzione dei lavori stipulati in contratto che si rendesse necessaria per recuperare eventuali ritardi o qualsiasi modifica dei contenuti progettuali che si rendesse analogamente necessaria per correggere eventuali errori di progettazione o per sopravvenute esigenze dell’Ente Appaltatore.
d) La sottoscrizione dei certificati di pagamento;
e) L’autorizzazione alla D.L. ad emanare eventuali ordini addizionali per varianti di tempi e costi;
f) L’avvio delle procedure di collaudo;
g) Procedere all’accettazione delle opere secondo le modalità di contratto.
Il Coordinatore del ciclo sarà coadiuvato, nell’alta sorveglianza, dalla D.L. come di seguito dettagliato. I compiti della D.L. saranno riconducibili essenzialmente alle seguenti prestazioni:
a) la D.L. avrà il compito di procedere, con la scadenza periodica necessaria, e comunque in occasione di ogni SAL, alla verifica delle certificazioni dell’appaltatore con particolare riferimento alla legge antimafia, alla legislazione previdenziale, assistenziale ed infortunistica, alla normativa sul lavoro ed a quella fiscale;
b) la D.L. sarà tenuta alla stretta osservanza del progetto e non potrà introdurre modifiche alle pattuizioni ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti di contratto, salvo che le modifiche non siano giustificate da urgenti motivi di sicurezza per le persone o per le cose. In questa ultima ipotesi le modifiche ordinate dalla D.L. dovranno essere dalla stessa sottoposte al Coordinatore del Ciclo e notificate al coordinatore stesso entro 48 ore. L’Ente Appaltante non risponde delle modifiche disposte dalla D.L. che non siano giustificate da evidenti, obiettive ed urgenti ragioni di sicurezza;
c) la D.L. dovrà esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell’appaltatore per la rigorosa applicazione delle prescrizioni di contratto;
d) la D.L. provvederà all’espletamento di tutti gli obblighi di cui al decreto legislativo 81/2008 e smi. A tal fine l’appaltatore dovrà consentire l’accesso al cantiere ai tecnici che collaborano con la D.L., la quale indicherà all’impresa i nominativi dei tecnici medesimi con i rispettivi compiti ed orari di attività;
e) la D.L., nel caso reputi necessari provvedimenti che comportino variazioni nei tempi e nei costi approvati, per l’esecuzione delle opere a regola d’arte, dovrà tempestivamente proporli notificandoli al coordinatore del ciclo;
f) La D.L. potrà controllare il tempestivo approvvigionamento dei materiali, la relativa emissione degli ordini di acquisto, da parte dell’appaltatore, al fine di verificare l’insorgenza di eventuali ritardi nell’esecuzione delle opere;
g) la D.L. avrà la facoltà di richiedere all’appaltatore, che avrà l’obbligo di esibirla, tutta la documentazione utile ad acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli di sua competenza;
h) la D.L. dovrà redigere la documentazione relativa agli avanzamenti parziali e finali delle opere oggetto del contratto e alla stesura delle relazioni relative;
i) la D.L. attesterà l’effettivo inizio dei lavori dandone comunicazione al Coordinatore del Ciclo.
In particolare, si precisa che, oltre ad assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dalle normative vigenti, la D.L. dovrà assicurare quanto segue:
a) prima della consegna dei lavori la D.L. dovrà procedere:
- alla verifica dell’esistenza di regolare concessione edilizia, e ove richiesti, del nulla osta dei vigili del fuoco e della USL nonché dell’avvenuta notifica preliminare di cui al D.lgs 81/2008 e smi;
- alla verifica dell’esistenza, della completezza e della correttezza dei seguenti elementi:
- planimetrie di cantiere;
- polizze assicurative stipulate in contratto;
- certificazioni delle attrezzature utilizzate per la mobilitazione nonché quelle degli impianti di cantiere;
- certificazione della manodopera impiegata in cantiere;
- schema dell’organizzazione di cantiere con i nominativi del direttore tecnico di cantiere nonché dei responsabili delle funzioni di sicurezza e di controllo della qualità;
- elenco di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all’avvio e all’esecuzione delle opere, di spettanza dell’appaltatore, copie delle richieste e delle autorizzazioni ottenute;
- alla verifica dell’utilizzo, da parte dell’appaltatore, della documentazione di progetto approvata ed allegata al contratto.
La D.L. redigerà il verbale di consegna dei lavori che sarà sottoscritto contestualmente dalle parti.
b) prima della fine dell’approntamento del cantiere la D.L. procede alla verifica:
- che il cantiere sia stato installato secondo la planimetria di cantiere;
- che le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori siano state ottenute;
- dell’esistenza, in cantiere, dei materiali e delle attrezzature per le attività del primo trimestre;
- che sia stato elaborato il programma dei lavori di dettaglio consegnato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
c) durante l’esecuzione delle opere la D.L. dovrà procedere alla:
- verifica della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di contratto e alle regole della buona esecuzione;
- verifica della rispondenza dei comportamenti dell’appaltatore alle prescrizioni di contratto e all’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.lvo 81/2008 e smi e delle relative procedure di lavoro;
- verifica della regolarità dei subappalti, dell’idoneità della manodopera e delle attrezzature utilizzate, del rispetto dei tempi pattuiti;
- certificazione degli avanzamenti parziali e finali dei lavori ai fini della fatturazione, e redazione dei documenti contabili di rito, nel rispetto delle norme vigenti;
- valutazione delle programmazioni di dettaglio proposte dall’appaltatore soprattutto per quanto concerne la disponibilità della manodopera e delle attrezzature necessarie, la coerenza con il programma generale di contratto, la completezza delle analisi di sicurezza associate ed il loro tempestivo inserimento del piano di sicurezza.
La D.L. dovrà conoscere i compiti del coordinatore del ciclo come definiti dalla LR 12/96 e smi che si richiamano essenzialmente:
a) costituire interfaccia per il flusso della corrispondenza;
b) organizzare gli eventuali incontri fra l’appaltatore ed i progettisti, necessari alla corretta esecuzione dell’opera e procedere alle verbalizzazioni dei risultati ed alle notifiche conseguenti.
Le lavorazioni e gli interventi eseguiti dall’appaltatore su informazioni tecniche non trasmesse allo stesso direttamente dal coordinatore del ciclo e comportanti modifiche all’entità o alla tipologia delle opere da eseguirsi, saranno sotto la diretta responsabilità ed a carico dell’appaltatore e l’Ente Appaltante potrà chiedere la loro rimozione ed il successivo ripristino secondo le condizioni di contratto, senza compensi addizionali, né per quanto eseguito senza l’autorizzazione del coordinatore del ciclo, né per le necessarie rimozioni.
Le conseguenze dei ritardi imputabili alle eventualità sopra descritte faranno carico all’appaltatore, ed eventuali recuperi dovranno essere effettuati allo stesso a propria cura e spese.
Art. 10 – Le modalità organizzative della direzione lavori.
Data la natura multidisciplinare delle opere, la D.L. dovrà essere composta da:
- un direttore lavori, di formazione universitaria, confermata da specifica esperienza professionale, che avrà l’obbligo di firma ai sensi delle leggi vigenti. Il direttore lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti, dovrà garantire la sua presenza in cantiere ogni qualvolta necessario e comunque per almeno un giorno intero alla settimana, per tutta la durata dei lavori;
- un direttore operativo, che dovrà assicurare la presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori;
Il direttore dei lavori dovrà presenziare alle prove preliminari dell’appaltatore nonché ai collaudi. Nell’organizzazione delle proprie attività di cantiere la D.L. dovrà rispettare almeno i seguenti principi:
- tempestività nei contatti con appaltatore e committenza;
- completezza e tempestività nelle relazioni sull’andamento dei lavori;
- completezza e tempestività nelle trasmissioni delle schede per l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi (diretti o mediati attraverso la committenza secondo le previsioni del disciplinare di incarico).
In particolare la D.L. manterrà aggiornata e disponibile, su semplice richiesta, la documentazione di cantiere relativa a :
- autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori;
- elenco delle persone e delle attrezzature presenti in cantiere con le relative certificazioni di legge
- raccolta delle prove preliminari di cantiere e dei certificati di fabbrica
- raccolta degli ordini di servizio
- raccolta delle comunicazioni all’appaltatore e alla committenza
- raccolta dei disegni “come costruito”
- programma dei lavori generale e di dettaglio con evidenziate le relazioni di misura degli avanzamenti
- certificazione degli stati di avanzamento
- raccolta delle occorrenze di danni a cose e/o persone con la documentazione relativa alle azioni intraprese
- raccolta dei verbali delle riunioni
- raccolta delle verifiche effettuate dalla D.L. con l’indicazione dell’opera verificata, del risultato della verifica nonché delle azioni correttive intraprese o suggerite.
La D.L. relazionerà, secondo la periodicità stabilita dal Coordinatore del ciclo dell’Ente appaltante, sull’andamento dei lavori per quanto relativo:
- all’avanzamento accumulato
- alla previsione di completamento rispetto alle date stipulate in contratto
- alla qualità dei lavori eseguiti
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 81/2008 e s.m.i.
- alla criticità in relazione al rispetto del contratto per quanto concerne la qualità delle opere, il rispetto dei programmi, la sicurezza l’adeguatezza della progettazione effettuata
- alla regolarità delle liquidazioni eseguite dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore.
Art. 11 – Condizioni di incompatibilità.
Costituisce ragione di incompatibilità, con conseguente risoluzione del contratto, l’esistenza di rapporti patrimoniali o professionali in corso anche con una sola delle imprese chiamate ad eseguire le opere oggetto dell’attività di direzione lavori.
La D.L. dovrà dichiarare di non essere nella situazione di incompatibilità sopraccitata al momento della consegna dei lavori. Qualora le condizioni di cui sopra venissero riscontrate, si risolverà il contratto, si liquideranno le prestazioni maturate, senza alcun onere addizionale per la committenza e fatti salvi i diritti di rivalsa, da parte della stessa, se il comportamento della D.L. avrà creato, per questo un qualche pregiudizio.
Risolto il contratto in essere, l’Ente appaltante avrà facoltà di chiamare il candidato successivo, nella graduatoria di gara, che non si trovi in condizioni di incompatibilità e procedere alla stipula di nuovo contratto.
Art. 12– Errori e inadempienze.
Costituiscono inadempienze gravi e, per questo, oggetto di sanzioni e, se ripetute, ragione di rescissione immediata del contratto l’assenza della D.L. dal cantiere nei periodi stipulati, il non mantenimento della documentazione aggiornata, la non sottomissione delle relazioni periodiche, di cui ai punti precedenti, o semplicemente la sottomissione di informazioni inesatte o incomplete.
Errori ed inadempienze in fase di progettazione saranno sanzionate secondo le vigenti leggi.
Art. 13 – Responsabile della sicurezza nella fase di esecuzione.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori provvederà a:
● verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
● verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza;
● organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
● verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
● segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’impresa e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
● sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 14 – Le modalità di pagamento.
Per la progettazione: verrà corrisposto un acconto pari al 40% dell’importo dell’onere dovuto all’atto della consegna degli elaborati. Il restante 60% verrà corrisposto entro 45 giorni dall’approvazione del progetto (della relativa fase di progettazione per ogni singola fase stessa).
Per la Direzione Lavori: fino all’80% dell’onorario verrà corrisposto su presentazione di regolari fatture in percentuale relativa agli stati d’avanzamento dei lavori. Il restante 20% verrà corrisposto dopo il collaudo delle opere. Per la sicurezza: 80% dell’onorario verrà corrisposto su presentazione di regolari fatture in percentuale relativa agli stati d’avanzamento dei lavori. Il restante 20% verrà corrisposto dopo il collaudo delle opere.
Art. 15 – Subappalto.
L’aggiudicatario del servizio potrà avvalersi del subappalto secondo le condizioni e nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il concorrente che non manifesti, già in sede di gara, l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo sopra citato, decadrà dalla facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 16 – Garanzie e coperture assicurative.
Il Progettista incaricato dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l’Ente Appaltante dovrà sopportare per le varianti dovuti ad errori progettuali resesi necessarie in corso di esecuzione.
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonererà l’Ente Appaltante dal pagamento della parcella professionale.
Prima della consegna dei lavori la D.L. aggiudicataria del servizio regolato dal presente capitolato dovrà stipulare e mantenere in vigore, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza di assicurazione sulle responsabilità professionali contenente una clausola di rinuncia di rivalsa verso i progettisti e l’appaltatore, con massimale almeno pari al valore delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.
Art. 17 – Recesso - Risoluzioni.
L’Ente Appaltante potrà esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall’art. 2237 del codice civile.
L’Ente Appaltante potrà procedere alla revoca dell’incarico nel caso di violazione del segreto d’ufficio. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo sarà stato ottenuto in termini di risultati, l’Ente Appaltante si impegnerà a corrispondere all’aggiudicatario l’importo delle spese sostenute fino al momento dell’anticipata recessione.
Le parti potranno risolvere consensualmente il contratto, stabilendo modalità e condizioni.
Art. 18 – Controversie.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta. Foro competente: Aosta.
Art. 19 – Norme finali.
Il soggetto aggiudicatario del servizio sarà tenuto a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, entro 10 giorni dalla richiesta inviata dall’Ente Appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con apposito atto, previo accertamento della non sussistenza a carico del soggetto aggiudicatario dei provvedimenti ostativi di cui alle vigenti leggi antimafia. In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Se anche in tale caso non fosse possibile dar corso all’aggiudicazione si procederebbe alla riindizione dell’appalto del servizio.
Qualora risultasse aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, sarà fatto obbligo, prima dell’aggiudicazione, ai soggetti costituenti l’associazione di conferire mandato collettivo e procura speciale, risultante da scrittura privata autenticata, con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato nell’offerta stessa come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel mandato stesso dovranno essere specificate le prestazioni che ogni singolo soggetto, individuato nominalmente, andrà ad eseguire.
Il soggetto affidatario del servizio di cui trattasi, dovrà sottoscrivere apposito contratto sulla base delle condizioni previste dalla normativa vigente, dal bando di gara e dal presente Capitolato, entro 45 giorni dalla comunicazione di efficacia dell’ aggiudicazione definitiva.