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Accordo di Collaborazione per la Valorizzazione del Software OPEN 2.0
in Iniziative di Open Innovation Procurement
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L’Agenzia per l’Italia Digitale – con sede in Roma, via Xxxxx 21 – codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale pro-tempore, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
E
La Regione Lombardia – con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0 – codice fiscale 80050050154, in persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
di seguito “la Parte” e, congiuntamente, “le Parti”,
PREMESSE
▪ VISTO l’articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
▪ VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
▪ VISTA la Legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” come, da ultimo, modificata dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37;
▪ VISTI il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante “Codice della proprietà industriale” ed il decreto 13 gennaio 2010, n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3” e s.m.i.;
▪ VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche Codice dell’amministrazione digitale o CAD);
▪ VISTO, in particolare, l’articolo 14-bis del Codice dell’amministrazione digitale, che definisce le funzioni dell’Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito anche AgID o Agenzia), il ruolo di ente preposto alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e con l' Agenda digitale europea, al fine di
contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese;
▪ VISTI, in particolare, gli articoli 68 e 69 del Codice dell’amministrazione digitale, i quali prevedono rispettivamente che “le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato” ed inoltre che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.”;
▪ VISTA la determinazione AgID n. 115/2019 del 9 maggio 2019, con cui sono state adottate le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, pubblicate sul sito dell’AgID e nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 119 del 23 maggio 2019, in attuazione dei citati articoli 68 e 69 del CAD;
▪ VISTO il DPCM 17 luglio 2020, che approva il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 – registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053 – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 255 del 15 ottobre 2020;
▪ CONSIDERATO che il documento “Italia 2025, la strategia per l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese” del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevede due azioni, la 06 “Open Innovation nella Pubblica Amministrazione” e la 07 “Procurement semplificato per l’innovazione”, che definiscono come obiettivo la promozione dell’open innovation per mezzo dell’acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche di prodotti e servizi digitali in maniera semplice, veloce e con una efficiente allocazione delle risorse;
▪ CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea, e che l’Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese;
▪ CONSIDERATO che Regione Lombardia promuove l’iniziativa “Open Innovation Lombardia” e, in collaborazione con ARIA S.p.A., ha ideato e progettato il framework software Open 2.0 (nel seguito indicato anche solo Open 2.0) per la creazione di piattaforme e strumenti di collaborazione aperta e interistituzionale, il cui codice sorgente è stato pubblicato su xxxxxxxxxx.xx con licenza open source;
▪ CONSIDERATO che Open 2.0 è già utilizzato in rilevanti iniziative pubbliche di open innovation, tra cui le iniziative “Open Innovation Lombardia”, “EROI – La Piattaforma di Open Innovation dell'Xxxxxx- Romagna”, “Open Innovation Campania”;
▪ TENUTO CONTO che il framework Open 2.0 è utilizzato da Regione Lombardia anche per arricchire le funzionalità del sito Bandi OnLine, in cui la medesima raccoglie gare, concorsi pubblici, avvisi rivolti a cittadini, Enti, imprese, tra cui quelli finanziati con Fondi europei e statali;
▪ VISTO lo Statuto dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (nel seguito anche ARIA S.p.A.), ai sensi del quale la stessa opera secondo il modello dell’in-house providing supportando
Regione Lombardia a livello operativo all’interno di progetti innovativi ed inerenti allo sviluppo di framework e piattaforme software;
▪ CONSIDERATO che ARIA S.p.A. ha per oggetto sociale il compimento di diverse attività, tra cui contribuire alla promozione ed allo sviluppo degli appalti pre-commerciali secondo le linee di indirizzo regionali nonchè individuare soluzioni innovative nell’ambito delle tecnologie per l’informazione;
▪ VISTO l’articolo 19 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, in particolare, attribuisce ad AgID un ruolo peculiare e compiti specifici nella realizzazione di progetti che riguardano attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da Pubbliche Amministrazioni, mediante appalti pre-commerciali, quale centrale di committenza;
▪ CONSIDERATO che XxXX svolge il ruolo di innovation procurement broker nei confronti del sistema pubblico, supportando le Amministrazioni che intraprendono progetti e acquisti di innovazione in coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA.;
▪ CONSIDERATO che AgID ha progettato e sta realizzando, nell’ambito del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” – finanziato a valere sulle risorse del PON “Governance e capacità istituzionale 2014- 2020” – la piattaforma per gli appalti di innovazione (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
▪ VISTO il Protocollo d’intesa per l’attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica, sottoscritto in data 16 aprile 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) che, tra l’altro, individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale il soggetto attuatore del programma di appalti di innovazione “Smarter Italy”;
▪ CONSIDERATO che AgID, in seguito ad una valutazione comparativa di diversi programmi informatici, ha individuato in Open 2.0 la soluzione tecnologica rispondente alla propria esigenza di completare la Piattaforma per gli appalti di innovazione ed ha manifestato la volontà di riusarla sulla base della licenza software GNU General Public License, applicata alla stessa, che ne disciplina l’utilizzo per tutti gli scopi, inclusi scopi commerciali e come strumento per la creazione di software proprietario;
▪ CONSIDERATO che la riforma “Recovery Procurement Platform”, approvata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzato a realizzare un’accelerazione significativa della transizione digitale del Paese, prevede l’evoluzione del sistema nazionale di eProcurement attraverso la digitalizzazione end-to-end dei processi di approvvigionamento pubblico;
▪ CONSIDERATO che le Parti intendono collaborare con l’obiettivo comune di consolidare, fare evolvere nel tempo e promuovere il riuso e l’adozione, anche da parte di altre PA, della soluzione tecnologica Open 2.0, nonché di altre soluzioni tecnologiche ed organizzative che saranno individuate dalle Parti;
▪ CONSIDERATO che le Parti, con il presente Accordo, intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla creazione delle condizioni migliori affinché l’utilizzo del software Open
2.0 possa diffondersi nelle iniziative di innovazione aperta (open innovation) e di appalti di innovazione (innovation procurement) promossi dalla Pubblica Amministrazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Finalità
1. le Parti intendono collaborare con l’intento di condividere esperienze e conoscenze, promuovere la diffusione di soluzioni particolarmente innovative e buone prassi, realizzate per favorire un processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, mettendo a sistema le risorse ritenute necessarie ai fini de raggiungimento degli obiettivi;
Art. 3 – Oggetto
1. Il presente Accordo ha per oggetto le seguenti attività:
a) condividere conoscenze, informazioni, know-how, esperienze, metodologie e buone pratiche
funzionali all’evoluzione di Open 2.0;
b) valutare e definire attività progettuali volte allo sviluppo di nuove funzionalità ed al miglioramento del livello di qualità di Open 2.0;
c) realizzare iniziative per la diffusione di Open 2.0 nella P.A., secondo i modelli del cloud computing adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, anche promuovendo lo sviluppo di comunità di amministrazioni utenti del software;
d) stimolare la crescita di un mercato di servizi innovativi per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione di servizi applicativi basati sul software Open 2.0;
e) individuare buone prassi e modalità di utilizzo di Open 2.0 nell'ambito di iniziative di open innovation, di innovation procurement e, più in generale, per l'attuazione dei grandi progetti strategici di ricerca e innovazione per la trasformazione digitale del Paese;
f) promuovere la partecipazione delle Parti alle iniziative istituzionali, nazionali e transnazionali in tema di innovation procurement, anche allo scopo di individuare eventuali finanziamenti per attività coerenti con l’oggetto del presente Accordo.
Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni delle Parti
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione:
a) le rispettive competenze tecniche e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di
comune interesse;
b) risorse umane e/o locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
c) servizi di comunicazione per la promozione delle attività di cui al presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo tecnico convocato periodicamente con il compito di coordinare le attività oggetto dell’Accordo. Il Tavolo tecnico è composto dai Referenti designati da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 4.
3. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, ciascuna delle Parti può avvalersi, secondo i rispettivi regolamenti e la normativa di riferimento, dell'opera di organismi e società specializzate, di Istituti, Associazioni, esperti e liberi professionisti.
Art. 5 – Referenti
1. I Referenti responsabili designati dalle Parti per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
a) per AgID, ------
b) per Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx
0. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di sostituire il Referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
3. I Referenti predispongono, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative previste nel presente Accordo.
Art. 6 – Durata, rinnovo e recesso
1. Il presente Accordo ha una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data del suo perfezionamento.
2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato entro il termine di scadenza precedente e per un massimo di ulteriori 12 mesi, previo scambio di lettere tra le Parti via posta elettronica certificata.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni, inviando una comunicazione all’altra Parte via posta elettronica certificata.
4. La Parte che recede assicura di non recare pregiudizi all’altra Parte.
Art. 7 – Modifica
1. A seguito di adeguamenti a rilevanti e nuove esigenze, le Parti possono apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, modifiche al presente Accordo integrando l’oggetto ed eventualmente ridefinendo i relativi impegni.
Art. 8 – Oneri finanziari
1. Il presente Accordo non comporta oneri per una Parte a carico dell’altra.
2. Le Parti concorrono alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo in coerenza con quanto già previsto nei propri piani di sviluppo e programmi di attività.
Art. 9 – Risoluzione controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Accordo.
2. In mancanza di composizione amichevole sarà competente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ed ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con separato atto saranno definite le rispettive responsabilità, laddove dal presente Accordo derivassero attività comuni nel trattamento di dati personali.
Art. 11 – Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.