GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO Clausole campione

GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata. 14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all’art. 13, commi 4 e seguenti dell’Accordo Quadro, cui si rinvia.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al Contratto Esecutivo, il Fornitore produrrà secondo le modalità e condizioni stabilite all’art. 21.2, 21.3 e 21.4 del Contratto Quadro, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, anche sotto forma di appendice ad una delle seguenti polizze: • polizza assicurativa, rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V., avente numero XX0000000, del valore di € 5.000.000,00, che conterrà l’indicazione specifica dell’Amministrazione beneficiaria; • polizza assicurativa, rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.), avente numero 2381926 del valore iniziale di € 5.000.000,00 -incrementato a € 15.000.000,00 con appendici n. 295, n. 386 e n. 641- che conterrà l’indicazione specifica dell’Amministrazione beneficiaria. 14.2 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 14.3 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all’Accordo Quadro, cui si rinvia.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al Contratto Esecutivo, il Fornitore produrrà secondo le modalità e condizioni stabilite all’art. 21.2, 21.3 e 21.4 del Contratto Quadro, apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, anche sotto forma di appendice alla polizza assicurativa, rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V., avente numero XX0000000, del valore di € 5.000.000,00, che conterrà l’indicazione specifica dell’Amministrazione beneficiaria. 14.2 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 14.3 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Atto di proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, il Fornitore costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore di Xxxxxx S.p.A. per un ammontare pari alla quota percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata all'importo di € 2.200.000,00= (duemilioniduecentomila/00). Il relativo certificato dovrà essere consegnato a Xxxxxx S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Atto di proroga, pena la risoluzione del Contratto Quadro Ripetizione OPA. 2. Per le modalità ed i termini della garanzia, vale quanto stabilito all'articolo 23 “GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO” del Contratto Quadro OPA.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 48 13. SUBAPPALTO 48
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO. 17.1 Il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AGEA, secondo quanto previsto e stabilito dal Disciplinare di gara. 17.2 Valgono a carico del Fornitore le obbligazioni stabilite all’art. 17 dell’Accordo Quadro. 17.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nell’articolo 17 dell’Accordo Quadro, AGEA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.