ACCORDO DI COLLABORAZIONE CUP G17H000130001
PA Digitale Accordo Progetto 8/2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CUP G17H000130001
TRA
Il Secondo Istituto Comprensivo di seguito denominato “Scuola”, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - 00000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), C.F. 91071290745, codice meccanografico BRIC832009, rappresentato per il presente atto dal suo Dirigente, Xxxxxxx Xxxxxxxx;
E
L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, di seguito denominato «INDIRE», con sede in Firenze, via Buonarroti n. 10, codice fiscale 80030350484, rappresentato per il presente atto dal suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Tavarnelle Val di Pesa (FI) il 27/09/1951 codice fiscale XXXXXX00X00X000X (di seguito denominato “INDIRE”);
PREMESSO CHE
- ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 1° Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, cui subentra senza soluzione di continuità alle funzioni istituzionali e attività già affidate alla soppressa Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica;
- INDIRE, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in
formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola;
- l'art. 2 della Legge 10/2011 assegna all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, i compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione in ambito educativo;
- gli artt. 2 e 3 dello Statuto dell'INDIRE prevedono tra i fini istituzionali dell'Istituto, lo svolgimento di “compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica”, nonché l'espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico – didattica”;
- nel PTA 2020/22 INDIRE si legge che una delle attività di ricerca della Struttura 4 è la metodologia IDeAL che supporta i due obiettivi della Struttura 4: 1) “individuare e ideare modelli, strumenti e approcci innovativi attraverso un utilizzo integrato e funzionale delle ICT a supporto della didattica per competenze”; 2) “supportare la didattica laboratoriale in ambito curricolare attraverso la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze multi e interdisciplinari e alle competenze chiave per lo sviluppo permanente”.
- il progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline STEM”, è progettato dalla Scuola nell'ambito delle Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti - Piano nazionale del MIUR Avviso n. 20769 del 2019;
- il progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline STEM” prevede l'uso della metodologia IDeAL ed il suo conseguente utilizzo al fine di potenziare le competenze digitali e trasversali degli studenti;
- nel progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline STEM” la Scuola è capofila di
una rete di scuole sul territorio italiano e svolge un ruolo di coordinamento;
- il suddetto progetto è risultata vincitore del finanziamento e quindi assegnatario del finanziamento di €
98.000,00 come risulta dagli elenchi pubblicati sul sito istituzionali del ministero;
- INDIRE e la Scuola, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, hanno interesse a collaborare per la realizzazione in maniera congiunta di quanto previsto nel progetto sopra richiamato;
- con delibera n. 27 del 9 giugno 2020 il CDA di INDIRE ha autorizzato l'avvio di una collaborazione dell'ente con la Scuola per la realizzazione del progetto sopra richiamato.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE DELLE PREMESSE
1.1 L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO
2.1 Le Parti intendono collaborare nell'ambito dell'iniziativa progettuale richiamata in premessa, tesa principalmente alla realizzazione delle attività previste dal progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline STEM”, progettato dalla Scuola nell'ambito del Piano nazionale sopra citato, approvato e finanziato per 98.000,00 euro (Avviso n. 20769 del 2019).
2.2. In particolare, le Parti si impegnano ciascuna per le proprie competenze e ambiti istituzionali a svolgere in comune le azioni, di cui al documento di Progetto allegato al presente Accordo (All. 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2.3 Le azioni in particolare sono articolate in diverse fasi, così individuate:
- una fase di pre-intervento, finalizzata alla progettazione esecutiva ed alla predisposizione degli strumenti
per l'attività in classe;
- una fase di presentazione della metodologia IDeAL alle scuole coinvolte;
- una fase di monitoraggio dell'attività IDeAL in classe;
- una fase conclusiva in cui saranno individuate le pratiche più significative relative all'uso della metodologia
IDeAL per potenziare le competenze digitali e trasversali degli studenti.
Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1 Le Parti si impegnano a preparare, eseguire e gestire correttamente le attività progettuali secondo qui di seguito specificato:
3.1.1 La Scuola si impegna a:
A. rispettare tutte le disposizioni dell'Accordo;
B. garantire la comunicazione delle attività e la disseminazione di queste all'interno della rete di scuole
aderenti al progetto;
C. monitorare l'andamento delle attività, impartendo ove necessario, indicazioni ad INDIRE.
D. coordinare le scuole partecipanti
3.2 INDIRE ha l'obbligo di svolgere le seguenti attività:
A. realizzare la piattaforma di documentazione;
B. elaborare la sceneggiatura del percorso di progettazione fruibile in piattaforma;
C. presentare la metodologia IDeAL alle scuole coinvolte;
D. individuare le pratiche significative relative all'uso della metodologia IDeAL;
E. mettere a disposizione on-line delle schede illustrative delle singole fasi del percorso IDeAL e successivamente alcuni strumenti di monitoraggio.
3.3 Per la realizzazione delle attività di cui al punto 3.2 precedente, INDIRE affiderà le azioni al gruppo di progetto della Struttura 4 di Ricerca che ha sviluppato la metodologia IDeAL ed in particolare:
Responsabile Struttura di Ricerca: Xxxxxxx Xxxxxxx. Referente di Progetto: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Ricercatori/Collaboratori:
● Xxxxxx Xxxxxxx;
● Xxxx Xxxx;
● Xxxx Xxxxx.
Art. 4 DURATA
4.1 L'Accordo entra in vigore dalla data di restituzione alla Scuola, tramite PEC, dell'Accordo stesso firmato digitalmente da entrambe le parti e avrà durata fino al 31.8.2021, salvo eventuale proroga legata alla durata del progetto stesso.
4.2 Eventuali integrazioni potranno essere successivamente concordate tra le parti.
4.3 Resta salva la facoltà di recesso per giustificati motivi di entrambe le parti da comunicarsi per iscritto con almeno 30 giorni di preavviso.
Art. 5
FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1. Nell'ambito dello svolgimento delle specifiche attività di comune interesse, INDIRE si avvale delle risorse umane e strumentali necessarie e chiede il rimborso delle spese effettivamente sostenute alla Scuola che si impegna ad effettuare tale rimborso secondo le modalità di seguito indicate.
5.2 Il rimborso spese complessivo previsto a favore di INDIRE, che in nessun caso costituisce forma di corrispettivo, è pari ad € 6.000,00 e si articola nelle voci di spesa come da piano finanziario di Progetto allegato al presente Accordo (All. 2) con riferimento alle attività e alle macroaree di competenza INDIRE.
5.3 INDIRE può chiedere rimborsi parziali relativi ai costi sostenuti in base allo stato di avanzamento del progetto. In tal caso dovrà essere redatto un rapporto intermedio da cui si evincono i pagamenti effettuati, accompagnato da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, con le specifiche sulle attività realizzate e su quelle da completare e dai documenti giustificativi delle spese sostenute da trasmettere in copia conforme entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
5.4 Qualora venga richiesto un rimborso finale unico ovvero – in ogni caso – per la richiesta del saldo finale, la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione sulle attività realizzate, i risultati raggiunti nonché da un rendiconto analitico delle spese sostenute, accompagnato dalle copie conformi della documentazione delle spese, da trasmettere ad INDIRE entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione delle attività progettuali.
5.5 In ogni caso i rapporti, relazioni e rendiconti devono essere firmati digitalmente e trasmessi a mezzo pec alla Scuola.
5.6 La somma erogata dalla Scuola quale rimborso delle spese sostenute da INDIRE non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto correlata ad attività rientranti nei compiti istituzionali della Scuola e INDIRE.
5.7 Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso con i documenti di cui ai punti 5.3. e 5.4., la Scuola si impegna a procedere all'approvazione o alla richiesta di integrazioni allo stesso. Entro 30 giorni dall'eventuale approvazione della documentazione trasmessa, INDIRE riceverà l'importo spettante a titolo di rimborso.
Art. 6
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
6.1 Qualsiasi modifica o integrazioni al presente atto potrà essere apportata soltanto mediante altro atto sottoscritto da entrambe le parti. Accordi verbali presi tra le parti non sono vincolanti.
Art. 7 LIBERATORIE
7.1 Ai fini delle attività di cui all'art. 3.2 lett. E del presente atto la Scuola, ove necessario, si impegna ad acquisire preventivamente apposite liberatorie e informative ai sensi della normativa italiana ed europea vigente in materia di Privacy;
7.2 Tale documentazione deve essere conservata dalla Scuola ed esibita su richiesta degli organi di controllo. INDIRE non è in alcun modo responsabile per il mancato rispetto, da parte della Scuola, della normativa vigente in materia di informative, autorizzazioni e liberatorie per l'utilizzo di dati, informazioni ed immagini;
7.3 INDIRE potrà utilizzare il materiale fotografico e i filmati realizzati nell'ambito della ricerca nel rispetto
delle vigenti norme sulla privacy e sui diritti di immagine;
7.4 Nel caso di dati e/o immagini relative a soggetti minori, la Scuola è tenuta a dare piena applicazione alle nuove disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (artt. 316 e 317 modificati con D.lgs. 154 del 2013).
Art. 8
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
8.1 I materiali realizzati nell'ambito della presente convenzione, quali rapporti periodici sull'andamento e sugli esiti della ricerca, i contenuti realizzati, la documentazione fotografica e audiovisiva delle attività didattiche, sono di proprietà di INDIRE e della Scuola, fatti salvi i diritti morali d'autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.
8.2. Le Parti congiuntamente potranno curare pubblicazioni o divulgazioni di quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo.
8.3 I sopra citati materiali non potranno essere commercializzati né utilizzati da ciascuna Parte senza preventiva autorizzazione dell'altra parte e dovranno contenere la citazione che trattasi di prodotti realizzati nell'ambito del Progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline STEM”.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9.1 Tutti i dati personali contenuti nella Convenzione saranno trattati dalla Scuola nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9.2 Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti la realizzazione e il follow-up della Convenzione da parte della Scuola.
9.3 INDIRE, su richiesta scritta, può richiedere alla Scuola l'accesso ai propri dati personali e correggere qualsiasi informazione inesatta o incompleta. Può fare ogni domanda riguardo al trattamento dei dati personali. XXXXXX può presentare ricorso contro il trattamento dei propri dati personali al Garante per la protezione dei dati in Italia.
Art. 10 CONTROLLI
10.1 INDIRE si impegna ad accettare eventuali controlli da parte della Scuola e degli organi competenti, anche in loco.
10.2 Tutta la documentazione inerente le attività svolte dovrà essere disponibile in originale su semplice richiesta della Scuola (es. la documentazione giustificativa delle spese sostenute inclusi i mandati di pagamento e le reversali di incasso nonché le quietanze della banca cassiera).
10.3 INDIRE è direttamente responsabile per lo smarrimento o il deterioramento della documentazione suddetta.
Art. 11 CESSIONE
11.1 In nessun caso è prevista la cessione parziale o totale della Convenzione da parte di INDIRE.
Art. 12
IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
12.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n.165/2001”, i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo di INDIRE sono tenuti, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice.
Art. 13
RESPONSABILITA’ E RISCHI
13.1 Nella realizzazione delle attività di cui al punto all'art. 3.2 lett.a, INDIRE è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni a terzi e al personale impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione. Tale responsabilità rimane pertanto integralmente a carico della Scuola, che già provvede autonomamente e a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art. 14 ONERI FISCALI
14.1 Il presente atto ê soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a
spese della Parte richiedente.
Art. 15 ALLEGATI
15.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti allegati: Allegato 1 - Documento di Progetto
Allegato 2 – Budget INDIRE relativo alla quota di finanziamento spettante
Art. 16
FORO COMPETENTE
17.1 Il presente Accordo è regolato dai termini in esso inseriti e dalla legislazione italiana. Il Tribunale di Roma sarà il Foro competente a giudicare eventuali controversie, non componibili in via amichevole, insorte tra INDIRE e la Scuola in merito alla presente Convenzione. Il Foro di Roma escluderà ogni altro possibile Foro con particolare riferimento sia al Foro generale che ai Fori facoltativi previsti dall'art. 20 C.P.C.
Art. 17 SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 (comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014) il presente Accordo è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale pena la nullità dello stesso.
Il Dirigente scolastico Il Presidente INDIRE
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Xxx.xx Digitale e normativa connessa
29/08/2020 19:07:53