CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI
CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI
1. DESTINATARI E CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI
1.1 Destinatari delle disposizioni
Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti soggetti:
a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SIM”);
b) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SGR”);
c) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (IDP) di cui al titolo V-ter del TUB (gli operatori di cui alla presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”);
d) alle società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB.
I soggetti di cui alle lettere da a) ad e) costituiscono gli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 (di seguito “decreto 136/2015”), diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio dell’impresa e/o consolidato secondo quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d'Italia.
I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari” (1) (di seguito “intermediari”) redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 136/2015, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “decreto IAS”) e secondo le disposizioni contenute negli allegati A, B e C del presente provvedimento.
Le società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM di cui alla lettera d) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato C del presente provvedimento. Le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari di cui alla lettera e) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato A del presente provvedimento.
Gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” (2) e “ibridi non finanziari” redigono il rendiconto del patrimonio destinato allo svolgimento dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica di cui all’art. 8, comma 1 bis del decreto IAS, in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato D del presente provvedimento.
1.2 Contenuto delle disposizioni
Le presenti disposizioni disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto), e gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni
1 Sono gli IDP e gli IMEL costituiti come patrimoni destinati da imprese non finanziarie.
2 Sono gli IDP e gli IMEL costituiti come patrimoni destinati da società iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.
del patrimonio destinato) nonché le principali informazioni da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto. Resta fermo l’obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi informativi stabiliti dai principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle presenti disposizioni.
I capitoli da 1 a 4 del presente provvedimento definiscono le regole comuni a tutti i destinatari delle disposizioni; negli Allegati A, B e C sono invece dettate regole specifiche per ciascuna tipologia di intermediari (rispettivamente: intermediari finanziari (3), SGR e SIM). Nell’allegato A e nell’allegato C sono altresì dettate le regole di compilazione dei bilanci individuali e consolidati riferiti alle capogruppo, rispettivamente, di gruppi finanziari e di SIM.
L’allegato D contiene le regole che disciplinano i rendiconti relativi ai patrimoni destinati costituiti dagli IDP e dagli IMEL “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”.
2. CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dalla nota integrativa e dalle relative informazioni comparative (4). Il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell’intermediario e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del decreto IAS). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
3. SCHEMI DEL BILANCIO
Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e della nota integrativa, nonché le istruzioni di compilazione di quest’ultima, relativi al bilancio dell’impresa e a quello consolidato degli intermediari finanziari sono contenuti nell’allegato A, gli schemi riferiti alle SGR sono contenuti nell’allegato B e quelli riferiti ai bilanci dell’impresa e a quello consolidato delle SIM nell’allegato C.
Gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività complessiva sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio. E’ consentita l'aggiunta di nuove voci e dettagli informativi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci o dei dettagli informativi già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa.
3 Esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari”.
4 Gli intermediari dovranno altresì fornire l’informativa richiesta dallo IAS 1, paragrafi 10, lettera f), 40A - 40D e 41.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:
a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.
Per ogni conto dello stato patrimoniale, del conto economico e della redditività complessiva occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. Le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che ciò sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle presenti disposizioni.
Nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB che costituiscono un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e/o l’emissione della moneta elettronica (IDP e IMEL “ibridi finanziari”), rilevano in ciascuna voce degli schemi di stato patrimoniale, di conto economico, del prospetto della redditività complessiva e delle tabelle di nota integrativa (5), in appositi “di cui” o nelle pertinenti sottovoci, le componenti riferite al patrimonio destinato.
4. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E BILANCIO
Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli intermediari devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio. A questo scopo occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione. Analogamente, nel sistema informativo contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e la nota integrativa.
5. SCHEMI DEL RENDICONTO DEI PATRIMONI DESTINATI DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1-BIS DEL DECRETO IAS.
Xxxxxxx le disposizioni relative agli schemi di bilancio (cfr. precedente paragrafo 3).
6. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E RENDICONTO DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1-BIS DEL DECRETO IAS.
Xxxxxxx le disposizioni relative al collegamento fra contabilità e bilancio (cfr. precedente paragrafo 4).
5 Con riferimento alla nota integrativa, i “di cui” non vanno forniti limitatamente alla Sottosezione 1.E “Servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica”, alla Sezione 3 “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla Sottosezione 4.2 “I fondi propri e i coefficienti di vigilanza” della Parte D “Altre Informazioni”.
7. DEFINIZIONI
Nella redazione del bilancio si applicano le definizioni (attività finanziarie, portafoglio di negoziazione, strumenti derivati, fiscalità differita ecc.) stabilite nei principi contabili internazionali nonché quelle di seguito indicate.
7.1 BANCHE
Rientrano in questa categoria:
a) le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza e incluse nell'elenco di cui all'art. 20, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE;
b) le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di banca come definita dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito “regolamento”) ;
c) le banche centrali;
d) gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla o trattati come le banche secondo le vigenti disposizioni di vigilanza.
7.2 Enti finanziari
Rientrano in questa categoria:
a) le SGR e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
c) le SIM;
d) le società finanziarie capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del TUF;
e) le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB;
f) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società finanziarie esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
g) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.
7.3 CLIENTELA
Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.
7.4 CREDITI
Con il termine “crediti” si indica il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39 denomina “finanziamenti e crediti” (“loans and receivables”).
7.5 Finanziamenti
Con il termine “finanziamenti” si indicano le attività e le passività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio). Vi rientrano, a titolo di esempio, le esposizioni connesse con l’attività di leasing finanziario e di factoring di cui alla legge n. 52/91. Rientrano nella categoria dei finanziamenti i
contratti assicurativi di capitalizzazione e le polizze assicurative di natura finanziaria (ad esempio, “unit-linked” e “index-linked”) qualora rappresentino strumenti finanziari non negoziabili; se invece rappresentano strumenti negoziabili sono classificati tra i titoli di debito.
7.6 Pronti contro termine
Ai fini del bilancio, non rientrano in tale categoria le operazioni di pronti contro termine in cui il titolo sottostante è stato emesso dalla medesima controparte che cede il titolo. Tali operazioni hanno ad oggetto il titolo emesso dal cedente, precedentemente riacquistato da quest’ultimo, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione in esame.
7.7 Prestito titoli
Rientrano in tale categoria anche le operazioni di prestito titoli nelle quali il prestatario costituisce a favore del prestatore una garanzia in contante mediante accensione di un deposito intestato al prestatore indisponibile per tutta la durata del prestito.
7.8 Crediti e debiti “a vista”
Sono considerati crediti e debiti “a vista” le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.
Rientrano tra i crediti e i debiti “a vista” anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.
7.9 DERIVATI
Rientrano nella presente categoria gli strumenti derivati come definiti dallo IAS 39.
7.10 Strumenti finanziari strutturati
Si definiscono “strumenti finanziari strutturati” gli strumenti finanziari per cassa che contengono uno o più derivati incorporati che soddisfano le condizioni stabilite dallo IAS 39 per il loro scorporo dal contratto “ospite”.
7.11 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente
Le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente sono quelle per le quali gli IFRS richiedono o permettono la valutazione al fair value in bilancio alla data di chiusura di ogni esercizio (cfr. IFRS 13, par 93(a)).
7.12 Attività e passività valutate al fair value su base non ricorrente
Le attività e passività valutate al fair value su base non ricorrente sono quelle per le quali gli IFRS richiedono o permettono la valutazione al fair value in bilancio in particolari circostanze (6) (cfr. IFRS 13, par 93(a)).
6 Ad esempio, quando un intermediario valuta un’attività posseduta per la vendita al fair value al netto dei costi di vendita, in conformità all’IFRS 5.
7.13 Gerarchia del fair value
Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:
(a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data dall’IFRS 13 – per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1);
(b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2);
(c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).
7.14 Operazioni “fuori bilancio”
La locuzione “operazioni fuori bilancio” indica l’insieme dei derivati, creditizi e finanziari, delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili a erogare fondi.
7.15 Attività e passività in valuta
Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall'euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.
7.16 SOFFERENZE
La definizione di “sofferenza” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza (7).
7.17 INADEMPIENZE PROBABILI
La definizione di “inadempienze probabili” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza (8).
7.18 Esposizioni oggetto di concessione
La definizione di “esposizioni oggetto di concessione” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza (9).
7 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.
8 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.
9 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.
7.19 Esposizioni scadute
La definizione di “esposizioni scadute” corrisponde a quella stabilita dalle vigenti segnalazioni di vigilanza per indicare le esposizioni scadute (10).
7.20 Esposizioni deteriorate
Esposizioni che presentano le caratteristiche di cui ai par. 58-62 dello IAS 39. Per gli intermediari, le esposizioni deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, inadempienze probabili, ed esposizioni scadute deteriorate.
7.21 Attività materiali
Le “attività materiali” comprendono sia gli immobili, gli impianti e i macchinari e le altre attività materiali disciplinate dallo IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di leasing finanziario (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori).
7.22 Attività immateriali
Le “attività immateriali” comprendono l’avviamento e le altre attività immateriali disciplinate dallo IAS 38. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di leasing finanziario (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori).
7.23 Partecipazioni
Per “partecipazioni” si intendono le partecipazioni in società controllate (IFRS 10), in società sottoposte a controllo congiunto (IAS 28 e IFRS 11) nonché quelle in società sottoposte a influenza notevole (IAS 28).
7.24 Accordo a controllo congiunto (“joint arrangement”)
Un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto.
7.25 Attività a controllo congiunto (“joint operation”)
Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.
7.26 Entità Strutturate
Un’entità strutturata è un’entità configurata in modo tale che i diritti di voto o diritti similari non rappresentano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l’entità, come nel caso in cui i diritti di voto facciano soltanto riferimento ad attività amministrative e le attività rilevanti siano condotte attraverso accordi contrattuali.
10 Cfr: 1) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996: “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”; 2) Circolare n. 148 del 2 luglio 1991: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; 3) Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993: “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”.
7.27 Rettifiche di valore e riprese di valore
Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento delle attività diverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico. Rientrano convenzionalmente in tale nozione anche gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate o di impegni a erogare fondi assunti nei confronti di terzi. Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore delle attività, delle garanzie rilasciate e degli impegni precedentemente svalutati.
7.28 Attività e passività subordinate
Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati. Sono esclusi gli strumenti patrimoniali che secondo i principi contabili internazionali hanno caratteristiche di patrimonio netto.
7.29 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Rientrano in tale definizione le attività (materiali, immateriali e finanziarie) non correnti e i gruppi di attività (rami d’azienda, linee di produzione ecc.) in via di dismissione come disciplinati dall’IFRS 5.
Tale aggregato è composto da:
(a) singole attività non correnti o gruppi di attività che non soddisfano i requisiti stabiliti dall’IFRS 5 per essere qualificati come “unità operative dimesse” ("discontinued operations"). Tali attività sono indicate convenzionalmente con la locuzione “singole attività”;
(b) le "unità operative dismesse". Questi gruppi sono indicati con la locuzione “gruppi di attività in via di dismissione”.
7.30 Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”)
Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered bond) presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:
- banca originator, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei covered bond;
- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall’acquisto degli attivi ceduti dall’originator e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori i covered bond;
- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all’acquisto degli attivi della banca originator;
- banca emittente i covered bond.
Nelle strutture più semplici, le figure della banca originator, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un’ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche originator sia più di una (c.d. operazioni “multi-originator”).
7.31 Servizi di pagamento
I servizi indicati nell’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.
7.32 Conto di pagamento
Il conto di pagamento definito nell’art. 1, comma 1, lett. l) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.
7.33 Moneta elettronica
La moneta elettronica, così definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del TUB.
7.34 Accordi-quadro di compensazione o accordi similari
Vi rientrano, a titolo di esempio, gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - global master repurchase agreements -, le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - global master securities lending agreements - e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatti i requisiti per la compensazione in bilancio ai sensi dello IAS 32, paragrafo 42.
CAPITOLO 2 – IL BILANCIO DELL'IMPRESA
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il bilancio è redatto in unità di euro (11) ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia (12) o in milioni (13) di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni contenute.
Nel caso di operazioni di operazioni di aggregazione aziendale, negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente (T-1) sono quelli dell’intermediario che, ai sensi dell’IFRS 3, risulta essere l’acquirente. Per quanto concerne l’esigenza di favorire la comparabilità dei dati relativi agli esercizi (T) e (T-1), un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio può essere fornito nella “Relazione sulla gestione” (cfr. paragrafo 7).
Gli intermediari che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria, nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di chiusura di tale procedura come dati dell’esercizio (T-1) considerano quelli risultanti dal bilancio di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia.
2. STATO PATRIMONIALE
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci e delle sottovoci dello stato patrimoniale.
2.1 ATTIVO
Cassa e disponibilità liquide
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, derivati ecc.) allocate nel portafoglio di negoziazione, ivi inclusi i derivati scaduti e quelli deteriorati. Nel caso di derivati rientranti in un accordo di compensazione (master netting agreement) che siano oggetto di chiusura anticipata (early termination), il saldo netto accertato dalle parti va rilevato, se positivo, fra i crediti (voce 60 dell’attivo dello stato patrimoniale) e, se negativo, fra i debiti (voce 10 del passivo dello stato patrimoniale). Figura convenzionalmente in tale voce il saldo positivo derivante dalla compensazione effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 tra i contratti derivati allocati nel portafoglio di negoziazione e i contratti derivati di copertura, qualora il valore assoluto del fair value dei derivati allocati nel portafoglio di negoziazione sia superiore al
11 Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei “di cui” sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L’importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra gli “altri proventi/oneri di gestione” per il conto economico, nella voce “redditività complessiva” del prospetto della redditività complessiva, nella voce “patrimonio netto” per il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nella voce “liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio” del rendiconto finanziario.
12 Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevati al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività complessiva.
13 Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevati al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
valore assoluto del fair value dei derivati di copertura (14). Vi rientrano anche le partecipazioni in imprese sottoposte a influenza notevole o a controllo congiunto che lo IAS 28 e l’IFRS 11 consentono di assegnare a tale portafoglio.
Attività finanziarie valutate al fair value
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie per cassa (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39, dallo IAS 28 e dall’IFRS 11.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio disponibile per la vendita.
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Nella presente voce figurano i titoli di debito nonché i finanziamenti, quotati su un mercato attivo (Livello 1), allocati nel portafoglio detenuto sino alla scadenza.
Crediti
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate su un mercato attivo (Livello 2 e Livello 3), allocate nel portafoglio “crediti”. Sono inclusi i crediti connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (es. attività di servicing). Sono anche inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati.
Nella sottovoce “altri finanziamenti” figurano anche i finanziamenti a fronte di operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione nel caso di contratti “con trasferimento dei rischi”, cioè nel caso in cui i rischi sono trasferiti sul locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni di locazione.
Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-soluto”(15) vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita), al netto dei rimborsi e di eventuali rettifiche di valore dovute a deterioramento, e le controparti sono i debitori ceduti.
Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-solvendo” (16) vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”), al netto dei rimborsi e di eventuali rettifiche di valore dovute a deterioramento.
14 Si ipotizzi che venga effettuata la compensazione tra contratti derivati di negoziazione aventi fair value positivo pari a 10 e fair value negativo pari a -8, e contratti derivati di copertura aventi fair value positivo pari a 2 e fair value negativo pari a - 3; in tal caso il saldo netto complessivo risultante dalla compensazione pari a 1 va imputato ai derivati di negoziazione. Si ipotizzi, invece, che venga effettuata la compensazione tra contratti derivati di negoziazione aventi fair value positivo pari a 10 e fair value negativo pari a -8, e contratti derivati di copertura aventi fair value positivo pari a 3 e fair value negativo pari a -2; in tal caso il saldo netto complessivo risultante dalla compensazione pari a 3 va imputato per 2 ai derivati di negoziazione e per 1 ai derivati di copertura.
15 Ai fini del presente regolamento, si definisce “pro-soluto” l’operazione che, indipendentemente dalla forma contrattuale, realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition).
16 Ai fini del presente regolamento, si definiscono “pro-solvendo” le operazioni di factoring che, indipendentemente dalla forma contrattuale, non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. derecognition).
I prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi (“crediti con fondi di terzi in amministrazione”) sono rilevati in questa voce, sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell’intermediario.
Non figurano, invece, i crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, se i crediti suddetti comportino un rischio, totale o parziale, a carico dell’intermediario erogante, essi vanno inclusi per la relativa quota di rischio nella presente voce. Nella presente voce va inoltre indicato l’intero importo dei finanziamenti erogati con utilizzo di proprie disponibilità.
Figurano nella presente voce anche le commissioni maturate e non ancora incassate dall’intermediario in relazione alle operazioni inerenti l’operatività di amministrazione di fondi per conto dello Stato o di altri enti pubblici.
Nel caso di operazioni di leasing finanziario cui si applica l’art. 72-quater della “Legge Fallimentare”, il bene locato restituito deve continuare a essere assimilato a una “garanzia reale” a fronte del credito derivante dal contratto di leasing. Di conseguenza, anche in presenza della restituzione del bene, il locatore continua a segnalare un credito da locazione finanziaria verso il locatario. Successivamente, se il bene verrà venduto/ricollocato a un valore superiore al credito vantato verso il locatario, la differenza andrà registrata come un debito verso la procedura concorsuale. Viceversa, se il bene verrà venduto/ricollocato a un valore di mercato inferiore al credito vantato verso il locatario, la differenza continuerà a essere rilevata come un credito verso il locatario.
Derivati di copertura
Nella presente voce figurano i derivati finanziari e creditizi (non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) di copertura, che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value positivo.
Figura in tale voce il saldo positivo derivante dalla compensazione effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 tra i contratti derivati allocati nel portafoglio di negoziazione e i contratti derivati di copertura qualora il valore assoluto del fair value dei derivati allocati nel portafoglio di negoziazione sia inferiore al valore assoluto del fair value dei derivati di copertura (17).
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (“macrohedging”) dal rischio di tasso d’interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39.
Partecipazioni
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto e sottoposte ad influenza notevole, diverse da quelle ricondotte nelle voci “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “attività finanziarie valutate al fair value” ai sensi degli IAS 28, paragrafo 18.
Attività materiali
Figurano nella presente voce le attività materiali ad uso funzionale e quelle detenute a scopo di investimento di cui, rispettivamente, agli IAS 16 e 40, nonché quelle oggetto di leasing finanziario (per il locatario) e di leasing operativo (per il locatore) di cui allo IAS 17. Nel caso di operazioni di
17 Vedi esempio relativo alle attività finanziarie detenute per la negoziazione.
leasing finanziario “con ritenzione dei rischi”, cioè nel caso in cui i rischi non sono trasferiti sul locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni di locazione, i locatori riconducono nella presente voce i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione.
Le imprese che svolgono attività di leasing includono, tra l’altro, anche l’importo dei beni inoptati ovvero ritirati a seguito di risoluzione e chiusura del credito verso l’utilizzatore originario.
Attività immateriali
Figurano nella presente voce le attività immateriali di cui allo IAS 38 nonché quelle oggetto di leasing finanziario (per il locatario) e di leasing operativo (per il locatore) di cui allo IAS 17. Nel caso di operazioni di leasing finanziario “con ritenzione dei rischi” i locatori riconducono nella presente voce i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione.
Le imprese che svolgono attività di leasing includono, tra l’altro, anche l’importo dei beni inoptati ovvero ritirati a seguito di risoluzione e chiusura del credito verso l’utilizzatore originario.
Attività fiscali
Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) rilevate in applicazione dello IAS 12.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le “singole attività” e i gruppi di attività in via di dismissione di cui all’IFRS 5.
Altre attività
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale. Sono inclusi, tra l’altro, i crediti connessi con la prestazione di attività e servizi, diversi dalle attività e servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F., nonché le partite fiscali diverse da quelle rilevate nella voce “Attività fiscali”.
Figurano nella presente voce anche le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi diverse da quelle riconducibili alla voce “attività materiali”.
2.2 PASSIVO Debiti
Nella presente voce figurano i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci “passività finanziarie di negoziazione” e “passività finanziarie valutate al fair value” nonché dai titoli di debito indicati nella voce “titoli in circolazione”. Sono inclusi i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati. Sono inclusi i debiti connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F..
I fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi sono rilevati in questa voce, sempre che sui fondi maturino interessi a carico dell’intermediario. Nel caso di fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione rivesta natura di mero servizio ed è remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione), le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, vanno rilevate nella presente voce a condizione che esse siano nella piena disponibilità economico-finanziaria dell’intermediario e che siano fruttifere di interessi.
I fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione), ma che comportino un rischio totale o
parziale sui finanziamenti erogati a carico dell’intermediario vanno inclusi, per la relativa quota di rischio, nella presente voce.
Titoli in circolazione
Nella presente voce figurano i titoli emessi, valutati al costo ammortizzato. L’importo è al netto dei titoli riacquistati. Sono anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non ancora rimborsati. Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
Passività finanziarie di negoziazione
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), classificate nel portafoglio di negoziazione. Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi. Sono ricompresi anche gli scoperti tecnici su titoli.
Nel caso di derivati rientranti in un accordo di compensazione (master netting agreement) che siano oggetto di chiusura anticipata (early termination), il saldo netto accertato dalle parti va rilevato, se positivo, fra i crediti (voce 60 dell’attivo dello stato patrimoniale) e, se negativo, fra i debiti (voce 10 del passivo dello stato patrimoniale).
Figura in tale voce il saldo negativo derivante dalla compensazione effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 tra i contratti derivati allocati nel portafoglio di negoziazione e i contratti derivati di copertura qualora il valore assoluto del fair value dei derivati allocati nel portafoglio di negoziazione sia superiore al valore assoluto del fair value in valore assoluto dei derivati di copertura (18).
Passività finanziarie valutate al fair value
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica (titoli di debito, finanziamenti ecc.), designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39. Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
Derivati di copertura
Nella presente voce figurano i derivati finanziari e creditizi di copertura (non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value negativo.
Figura in tale voce il saldo negativo derivante dalla compensazione effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 tra i contratti derivati allocati nel portafoglio di negoziazione e i contratti derivati di copertura qualora il valore assoluto del fair value dei derivati allocati nel portafoglio di negoziazione sia inferiore al valore assoluto del fair value dei derivati di copertura (19).
18 Si ipotizzi che venga effettuata la compensazione tra contratti derivati di negoziazione aventi fair value positivo pari a 8 e fair value negativo pari a -10, e contratti derivati di copertura aventi fair value positivo pari a 3 e fair value negativo pari a - 2; in tal caso il saldo netto complessivo risultante dalla compensazione pari a -1 va imputato ai derivati di negoziazione. Si ipotizzi, invece, che venga effettuata la compensazione tra contratti derivati di negoziazione aventi fair value positivo pari a 8 e fair value negativo pari a -10, e contratti derivati di copertura aventi fair value positivo pari a 2 e fair value negativo pari a - 3; in tal caso il saldo netto complessivo risultante dalla compensazione pari a -3 va imputato per -2 ai derivati di negoziazione e per -1 ai derivati di copertura.
19 Vedi esempio relativo alle passività finanziarie di negoziazione.
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle passività oggetto di copertura generica (“macrohedging”) dal rischio di tasso d’interesse, in applicazione di quanto previsto dallo IAS 39.
Passività fiscali
Nella presente voce figurano le passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS 12.
Passività associate ad attività in via di dismissione
Nella presente voce figurano le passività associate ai gruppi di attività in via di dismissione indicati nella voce “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” dell'attivo.
Altre passività
Xxxxxxx, in quanto applicabili, le medesime istruzioni della voce “altre attività”. Nella presente voce vanno inoltre inclusi il valore di prima iscrizione delle garanzie rilasciate nonché le successive svalutazioni dovute al loro deterioramento.
Nel caso di fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione rivesta la natura di mero servizio ed è remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione); vanno rilevate nella presente voce le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, a condizione che esse siano nella piena disponibilità economico- finanziaria dell’intermediario e che non siano fruttifere di interessi.
Fondi per rischi ed oneri
Nella sottovoce "fondi di quiescenza e obblighi simili" vanno indicati esclusivamente i fondi di previdenza complementare a benefici definiti e quelli a contribuzione definita (purché vi sia una garanzia, legale o sostanziale, sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari) classificati come "fondi interni" ai sensi della vigente legislazione previdenziale. I restanti fondi di previdenza complementare ("fondi esterni") sono inclusi soltanto se è stata rilasciata una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari.
Nella sottovoce “altri fondi” figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute a deterioramento delle garanzie rilasciate e degli impegni irrevocabili a erogare fondi, da rilevare nella voce “altre passività”.
Capitale
Nella presente voce figura l'importo delle azioni (o delle quote) emesse o il fondo di dotazione, al netto dell’importo del capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di riferimento del bilancio. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.
Azioni proprie
Nella presente voce vanno indicate, con il segno negativo, le azioni proprie detenute dall’impresa.
Strumenti di capitale
Nella presente voce figura l'ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.
Riserve
Nella presente voce figurano le riserve di utili (“legale”, “statutaria”, “per acquisto azioni proprie”, “utili e perdite portati a nuovo”, ecc.).
Riserve da valutazione
Nella presente voce figurano le riserve da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita, alle attività materiali e immateriali nell'ipotesi di utilizzo del metodo della rivalutazione, alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle "singole attività" e ai gruppi di attività in via di dismissione (il dettaglio di quest’ultima componente va indicato inserendo il “di cui: relative ad attività in via di dismissione”), a piani a benefici definiti e quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto. Sono altresì incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione, anche se oggetto di affrancamento fiscale.
Acconti su dividendi
Qualora siano erogati a favore dei soci acconti sui dividendi nel passivo dello stato patrimoniale va inserita la voce 155 “Acconti su dividendi (-)”.
3. CONTO ECONOMICO
Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, ad attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al fair value e a debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.
Relativamente alle attività e passività finanziarie, sono altresì inclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse.
Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di riferimento del bilancio relativi a: a) contratti derivati finanziari di copertura di attività e passività che generano interessi; b) contratti derivati classificati nello stato patrimoniale nel portafoglio di negoziazione, ma gestionalmente collegati ad attività e/o passività finanziarie valutate al fair value (c.d. fair value option); c) contratti derivati connessi gestionalmente con attività e passività classificate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (c.d. contratti “pluriflusso; ad esempio gli “interest rate swap”).
I contratti derivati (o loro singole rate) devono essere scaduti o chiusi entro la suddetta data. Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di cui ai punti a), b) e c) va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi.
Nel caso di fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione è remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione), ma che comportino un rischio totale o parziale sui finanziamenti erogati a carico dell’intermediario, l’ammontare delle commissioni
percepite corrispondenti alla quota di rischio assunta va rilevato tra gli interessi attivi. L’ammontare delle commissioni corrispondente alla quota di rischio non assunta va rilevato tra le commissioni attive.
Commissioni attive Commissioni passive
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dall’intermediario sulla base di specifiche previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc.). Dalle commissioni attive vanno esclusi i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall’intermediario (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti), da ricondurre fra gli “Altri proventi gestione”. Sono inclusi anche i premi relativi ai derivati creditizi assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39 nonché le spese per l’assicurazione/riassicurazione dei crediti.
Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate vanno rilevate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, nel conto economico “pro rata temporis” tenuto conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse. Le eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie vanno ricondotte nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”.
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (da ricondurre nelle voci “interessi attivi e proventi assimilati” e “interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico) delle attività e passività finanziarie.
Figurano tra le commissioni attive quelle percepite sulla gestione di fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione è remunerata esclusivamente con un compenso forfetario ma che non comportino rischi totali sui finanziamenti erogati a carico dell’intermediario. Qualora comportino rischi parziali, tra le commissioni attive va segnalato l’ammontare delle commissioni corrispondente alla quota di rischio non assunta. L’ammontare corrispondente alla quota di rischio assunta va rilevato tra gli interessi attivi.
Nelle presenti voci figurano la remunerazione, per il prestatore, ed il costo, per il prestatario, dell’operatività in prestito titoli.
Dividendi e proventi simili
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni in via di dismissione, da ricondurre nella voce “utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”. Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Nella presente voce figura la somma algebrica dei saldi di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività finanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni. Sono esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre in parte fra gli interessi e in parte nel “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
Il saldo di cui alla lettera a) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita delle attività e passività finanziarie per cassa di negoziazione; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell’esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all’esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l’esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l’esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell’esercizio (a “valori di libro”, cioè prima delle valutazioni di bilancio);
2) i risultati della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per cassa di negoziazione;
3) i differenziali e i margini, positivi e negativi, dei contratti derivati classificati nel portafoglio di negoziazione diversi da quelli relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre fra gli "interessi";
4) i risultati della valutazione dei derivati classificati nel portafoglio di negoziazione diversi da quelli relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre alla voce "risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value";
5) convenzionalmente i “rigiri” a conto economico delle riserve da valutazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari, quando si ritiene che le transazioni attese non siano più probabili ovvero quando le minusvalenze imputate alle riserve stesse non sono più recuperabili.
Il saldo di cui alla lettera b) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute;
2) le differenze di cambio, positive e negative, relative alle attività e alle passività finanziarie denominate in valuta, diverse da quelle designate al fair value, da quelle oggetto di copertura del fair value (rischio di cambio o fair value) e dei flussi finanziari (rischio di cambio) nonché dai relativi derivati di copertura.
I risultati della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per cassa in valuta devono essere tenuti separati da quelli relativi all’attività in cambi. A tale scopo, i risultati delle anzidette operazioni vanno determinati nelle valute di denominazione delle stesse e convertiti in euro applicando: 1) ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilità; 2) ai risultati della valutazione i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell’esercizio. Nel caso dei derivati, invece, i risultati delle valutazioni e delle negoziazioni includono anche le eventuali differenze di cambio.
Risultato netto dell’attività di copertura
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce la somma algebrica dei saldi di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d):
a) i risultati della valutazione delle operazioni di copertura (sia specifica, sia generica) del fair value e dei flussi finanziari; relativamente a questi ultimi e a quelle di copertura degli investimenti esteri va rilevata convenzionalmente solo la parte “inefficace” della plusvalenza (o minusvalenza) del derivato di copertura (IAS 39); nel caso delle compravendite a termine di valuta vi figurano i risultati della valutazione al fair value delle componenti a pronti di tali compravendite;
b) i risultati della valutazione delle attività e passività finanziarie oggetto di copertura (sia specifica, sia generica) del fair value;
c) i differenziali e i margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di riferimento del bilancio relativi a contratti derivati di copertura (diversi da quelli da ricondurre tra gli interessi);
d) i risultati della valutazione delle attività e passività collegate da una relazione di copertura del rischio di cambio, secondo quanto previsto dallo IAS 39.
I risultati delle valutazioni e i differenziali includono le eventuali differenze di cambio.
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite delle “attività finanziarie valutate al fair value” e delle “passività finanziarie valutate al fair value”, inclusi i risultati delle valutazioni al fair value di tali attività e passività nonché il risultato dei derivati creditizi e finanziari connessi con la fair value option.
Utile/perdita da cessione o riacquisto
Nella sottovoce “attività finanziarie” figurano i saldi, positivi o negativi, tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita, rispettivamente, delle attività finanziarie classificate nei portafogli “crediti”, “attività finanziarie disponibili per la vendita” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. Nel caso delle “attività finanziarie disponibili per la vendita” gli utili e le perdite rappresentano il saldo di due componenti: una già rilevata nella pertinente riserva di rivalutazione (c.d. “rigiro” nel conto economico delle riserva); l’altra costituita dalla differenza fra il prezzo di cessione e il valore di libro delle attività cedute.
Nella sottovoce ”passività finanziarie” è indicato il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite realizzati in occasione del riacquisto di proprie passività finanziarie (diverse da quelle di negoziazione e designate al fair value).
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
Nelle sottovoci figurano i saldi, positivi o negativi, tra le rettifiche di valore e le riprese di valore connesse con il deterioramento di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza e altre operazioni finanziarie (ad esempio, le svalutazioni dei differenziali su derivati di copertura scaduti e non pagati, le svalutazioni di garanzie e derivati creditizi ad esse assimilati secondo lo IAS 39).
Spese amministrative
Nella sottovoce a) “spese per il personale” sono comprese anche:
- le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese;
- le spese relative ai contratti di lavoro atipici (ad esempio, i contratti di “lavoro interinale”);
- i rimborsi di spesa per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso l’impresa;
- i recuperi di spesa per i dipendenti della società distaccati presso altre imprese;
- i compensi degli amministratori e dei sindaci; ivi inclusi gli oneri sostenuti dall’intermediario per la stipula di polizze per responsabilità civile di tali esponenti aziendali;
- i costi derivanti da accordi di pagamento ai dipendenti basati su propri strumenti patrimoniali;
- gli accantonamenti effettuati, in contropartita della voce “altre passività”, a fronte dei premi di produttività riferiti all’esercizio, ma da corrispondere nell’esercizio successivo, nonché quelli effettuati in contropartita della voce “fondi per rischi e oneri” a fronte di premi di produttività per i quali non vi è certezza in merito alla scadenza ovvero all’importo da corrispondere.
- i costi per polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti;
- i costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- i costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- i costi forfetari per rimborsi generici di vitto e alloggio sostenuti da dipendenti in trasferta, le indennità di trasferta nonché le indennità forfetarie a fronte di una “vacanza premio”;
- i costi forfetari per rimborsi chilometrici, il cui valore prescinde dalla quantificazione del percorso e dall’utilizzo di tariffari validi;
- i costi per visite di check-up effettuate dai dipendenti, ad eccezione di quelle effettuate in occasione dell’assunzione del personale ed i costi per le visite obbligatorie disposte per legge (es. visite oculistiche per videoterminalisti).
Nella sottovoce b) “altre spese amministrative” figurano, fra l’altro, gli oneri di competenza dell’esercizio relativi a:
- spese per servizi professionali (spese legali, spese per recupero crediti, spese notarili ecc.),
- spese per l’acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.),
- fitti;
- canoni passivi,
- premi di assicurazione,
- imposte indirette e tasse (liquidate e non liquidate);
- rimborsi analitici e documentati dei costi per vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti in trasferta;
- rimborsi chilometrici analitici e documentati calcolati sulla base di tariffari riconosciuti come validi (es. ACI) e dei chilometri effettivamente percorsi;
- costi per visite di check-up dei dipendenti effettuate in occasione dell’assunzione del personale ed i costi per visite obbligatorie disposte per legge.
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale o a scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in leasing finanziario. Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle valutazioni, effettuate ai sensi dell'IFRS 5, delle attività materiali classificate come "singole attività".
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali incluse quelle relative ad attività acquisite in leasing finanziario e ad attività concesse in leasing operativo. Vi figurano convenzionalmente anche i risultati delle valutazioni, effettuate ai sensi dell'IFRS 5, delle attività immateriali classificate come "singole attività".
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, fra le svalutazioni e le rivalutazioni delle attività materiali e immateriali valutate al fair value o al valore rivalutato, che ai sensi degli IAS 16, 36 e 40 devono essere iscritte nel conto economico.
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) “altri fondi” della voce “fondi per rischi e oneri” del passivo dello stato patrimoniale.
Altri proventi e oneri di gestione
Nella presente voce confluiscono le componenti di costo e di ricavo non imputabili ad altre voci del conto economico che concorrono alla determinazione dell’ “Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte”. Vi figurano, ad esempio, i proventi rivenienti dal recupero di spese
sostenute dall’intermediario (es. spese di invio documentazione, imposte di bollo, spese relative a fondi di terzi in amministrazione) e i proventi derivanti dalla “commissione di istruttoria veloce” disciplinata dalla Legge 18 maggio 2012 n. 62.
Sono incluse anche le spese di manutenzione ordinaria degli immobili detenuti a scopo d’investimento (IAS 00, xxxxxxxxx 00, xxxxxxx x) (xx) (xxx), nonché l’ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi ricondotte tra le “altre attività”.
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.
I dividendi percepiti sulle partecipazioni valutate in base al metodo del patrimonio netto non entrano nella determinazione della presente voce, ma figurano come variazione negativa della voce "Partecipazioni" dell'attivo.
Vi figurano anche i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi dell'IFRS 5 delle partecipazioni classificate come "singole attività" nonché i relativi proventi e oneri da cessione.
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti (es. cessioni di immobili), diversi da quelli che vanno ricondotti nella voce “Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”.
Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al reddito dell’esercizio, al netto di quello relativo ai gruppi di attività e relative passività in via di dismissione, da ricondurre nella voce “Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”. Gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” includono nella presente voce l’imposta pagata a fronte dell’intera operatività dell’intermediario, inclusiva di quella riferita al patrimonio destinato.
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, dei proventi (interessi, dividendi, ecc.) e degli oneri (interessi passivi, ammortamenti ecc.) relativi ai gruppi di attività e relative passività in via di dismissione, al netto della relativa fiscalità corrente e differita.
4. PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Nella voce “utile (perdita) d’esercizio” figura il medesimo importo indicato nella medesima voce del conto economico.
Nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al netto delle imposte” figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al netto delle imposte).
Le voci 50 e 110 “Attività non correnti in via di dismissione” includono le variazioni di tutte le riserve da valutazione relative ad attività incluse nel gruppo di attività e passività in via di dismissione.
Le voci 60 e 120 “Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto” includono le riserve da valutazione direttamente attribuibili alle società sottoposte ad influenza notevole o a controllo congiunto oggetto di valutazione con il metodo del patrimonio netto. L’importo
al netto delle imposte è quello esposto nel bilancio della società valutata con il metodo del patrimonio netto.
5. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
La voce “capitale” è al netto del capitale sottoscritto e non ancora versato.
Nella sottovoce "riserve: altre" figurano anche, con il pertinente segno algebrico, i premi relativi ad opzioni (esplicite o incorporate in altri strumenti finanziari) su proprie azioni, diverse dalle opzioni put emesse che possono essere regolate unicamente mediante la consegna delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso (cioè numero di azioni da scambiare e corrispettivo fissi).
Nella colonna “modifica saldi apertura” vanno ricondotte le modifiche apportate ai saldi di chiusura dell'esercizio precedente per correggere eventuali errori o per rilevare gli effetti retrospettivi dei mutamenti di politiche contabili, incluse le modifiche contabili derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali.
Nella colonna “emissione di nuove azioni” devono essere convenzionalmente incluse anche le vendite di azioni proprie e i versamenti dei decimi mancanti relativi alle azioni sottoscritte e non ancora liberate. L’importo delle azioni proprie rivendute è indicato con il segno positivo in corrispondenza della voce “azioni proprie” fino a concorrenza del valore di libro delle azioni stesse. La differenza, positiva o negativa, fra il prezzo di vendita delle azioni proprie e il corrispondente valore di libro è portata, rispettivamente, in aumento o in diminuzione della voce “sovrapprezzi di emissione”.
Nella colonna “acquisto azioni proprie” sono inclusi anche i valori attuali degli impegni, comunque configurati, di riacquisto a termine di proprie azioni (inclusi gli impegni derivanti da opzioni put emesse che possono essere regolate mediante la consegna delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso, valorizzati tenendo conto dei relativi premi) nonché gli eventuali rimborsi di capitale. Gli impegni vanno rilevati in corrispondenza della riga “riserve di utili”; i rimborsi di capitale vanno rilevati in corrispondenza della riga “capitale”; se quest'ultimi sono di importo rilevante devono essere evidenziati separatamente.
Nella colonna “variazione strumenti di capitale” deve essere indicata, con il pertinente segno algebrico, la variazione netta di tale aggregato determinatasi nel corso dell’esercizio, pari al saldo fra le emissioni di nuovi strumenti di capitale, il rimborso di quelli scaduti e l’eventuale riacquisto di quelli in circolazione.
Nella colonna “altre variazioni” vanno indicati:
a) la variazione netta della sottovoce “riserve: altre”, verificatasi nell’esercizio, imputabile ai derivati negoziati su proprie azioni, pari al saldo algebrico dei seguenti elementi: a) i premi relativi ad opzioni (esplicite o incorporate in strumenti finanziari strutturati) su proprie azioni negoziate nel corso dell’esercizio, diverse dalle opzioni put emesse che prevedono il regolamento unicamente mediante consegna delle azioni stesse ad un prezzo unitario fisso; b) i premi relativi a opzioni esercitate nel corso dell’esercizio quando i derivati prevedono il regolamento con consegna delle azioni (sono esclusi i premi relativi alle opzioni put emesse che prevedono il regolamento unicamente con consegna di azioni ad un prezzo unitario fisso). I premi sono rilevati in contropartita di una variazione della colonna “emissione nuove azioni”, nel caso di operazioni che comportano la vendita delle azioni, o della colonna “acquisto azioni proprie”, nel caso di operazioni che comportano l’acquisto di tali strumenti. I premi relativi a opzioni, diverse da quelle put emesse, scadute e non esercitate nell'esercizio non devono essere rilevati;
b) la variazione netta della sottovoce “riserve: altre” imputabile alle stock options emesse, pari al saldo algebrico fra l'incremento del valore delle stock options maturato nell'esercizio e il decremento dovuto alle stock options esercitate nell’esercizio (che troverà compensazione in una variazione di segno opposto di importo maggiore nella colonna “emissione nuove azioni”).
In corrispondenza della colonna “redditività complessiva esercizio T1” e delle sottovoci “riserve da valutazione”, “utile (perdita) d’esercizio” e “patrimonio netto” vanno indicati rispettivamente gli importi di cui alle voci 130, 10 e 140 del prospetto della redditività complessiva.
Le variazioni delle riserve da valutazione non derivanti da una variazione della redditività complessiva, ma da altre variazioni (es. acquisto di partecipazioni valutate al patrimonio netto) vanno rilevate in corrispondenza della colonna “Variazioni dell’esercizio – variazioni di riserve”.
Qualora siano erogati acconti sui dividendi a favore dei soci, tali acconti vanno segnalati nel presente prospetto inserendo la voce “Acconti su dividendi” dopo la voce “Strumenti di capitale” e prima della voce “Azioni proprie”, nonché la colonna “Acconti su dividendi” dopo la colonna “Acquisto azioni proprie” e prima della colonna “Distribuzione straordinaria dividendi”.
6. RENDICONTO FINANZIARIO
Lo IAS 7 stabilisce che il rendiconto finanziario può essere redatto seguendo, alternativamente, il “metodo diretto” o quello “indiretto”. Le presenti istruzioni disciplinano entrambi gli schemi.
A) Metodo diretto
I flussi finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’attività operativa, di investimento e di provvista vanno indicati al lordo, cioè senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.
Nella voce “interessi attivi incassati” vanno inclusi anche gli interessi attivi incassati attraverso addebiti in conto corrente.
Nella voce “dividendi e proventi simili” devono essere esclusi i dividendi incassati su partecipazioni (cfr. attività di investimento).
Nella voce “altri ricavi” vanno anche comprese le riprese di valore da incassi.
Nelle sezioni 2 e 3 deve essere indicata la liquidità generata (o assorbita), nel corso dell’esercizio, dalla riduzione (incremento) delle attività e dall'incremento (riduzione) delle passività finanziarie per effetto di nuove operazioni e di rimborsi di operazioni esistenti (20). Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di fair value ecc.), agli interessi maturati nell'esercizio e non pagati/incassati, alle riclassificazioni tra portafogli di attività, nonché all’ammortamento, rispettivamente, degli sconti e dei premi. Ad esempio, nel caso dei crediti la liquidità assorbita deriva dalla concessione di nuovi prestiti, da nuove erogazioni di crediti esistenti ecc..
Nella voce “altre passività” figura anche il fondo di trattamento di fine rapporto del personale.
Nelle voci “vendite di rami d'azienda” e “acquisti di rami d’azienda” il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi delle vendite o degli acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
Nella voce “emissioni/acquisti di azioni proprie” sono convenzionalmente incluse le azioni con diritto di recesso. Vi figurano anche i premi pagati o incassati su proprie azioni aventi come contropartita il patrimonio netto.
B) Metodo indiretto
I flussi finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’attività operativa, di investimento e di provvista vanno indicati al lordo, cioè senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.
20 Vi rientrano anche i flussi finanziari relativi alle “singole attività” e a gruppi di attività in via di dismissione e alle relative passività associate ad eccezione dei flussi indicati nella parte B relativi all’attività di investimento.
Nella voce “rettifiche di valore nette per deterioramento” vanno comprese le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, altre operazioni, avviamento. Sono escluse le riprese di valore da incassi.
Nella voce “altri aggiustamenti” figura il saldo delle altre componenti reddituali, positive e negative, non liquidate nell'esercizio (le plus/minusvalenze su partecipazioni, interessi attivi non incassati, interessi passivi non pagati, ecc.). Inoltre vi figurano gli interessi maturati nel precedente esercizio ed incassati in quello di riferimento.
Nelle sezioni 2 e 3 deve essere indicata la liquidità generata (o assorbita), nel corso dell’esercizio, dalla riduzione (incremento) delle attività e dall'incremento (riduzione) delle passività finanziarie per effetto di nuove operazioni e di rimborsi di operazioni esistenti. Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese di valore, variazioni di fair value ecc.), agli interessi maturati nell'esercizio e non pagati/incassati, agli interessi incassati nell’esercizio ma maturati in quello precedente, alle riclassificazioni tra portafogli di attività, nonché all’ammortamento, rispettivamente, degli sconti e dei premi. Ad esempio, nel caso dei crediti la liquidità assorbita deriva dalla concessione di nuovi prestiti, da nuove erogazioni di crediti esistenti ecc..
Nella voce “altre passività” figura anche il fondo di trattamento di fine rapporto del personale.
Nelle voci “vendite di rami d'azienda” e “acquisti di rami d’azienda” il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi delle vendite o degli acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
Nella voce “emissioni/acquisti di azioni proprie” sono convenzionalmente incluse le azioni con diritto di recesso. Vi figurano anche i premi pagati o incassati su proprie azioni aventi come contropartita il patrimonio netto.
7. RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il bilancio dell'impresa è corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa, sull'andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato nonché sui principali rischi che l'impresa affronta.
Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario.
Dalla relazione devono anche risultare:
a) l'evoluzione prevedibile della gestione;
b) le attività di ricerca e di sviluppo;
c) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole;
e) gli indicatori fondamentali dell'operatività dell'impresa nonché, ove rilevanti, informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
f) eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa sugli obiettivi e sulle politiche dell'impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi;
g) i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l'impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonché le politiche d’investimento adottate dall'impresa per mantenere e migliorare i risultati economici, inclusa la politica di distribuzione degli utili.
Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale può essere fornito un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio riferiti all’esercizio di riferimento del bilancio (T) e quello precedente (T-1) al fine di favorire la comparabilità dei dati tra gli esercizi (T) e (T-1).
Gli intermediari che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria possono fornire dati pro-forma che raffrontano i dati relativi al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria con quelli dell’amministrazione straordinaria riferiti a un periodo di pari durata.
Ove opportuno, occorre indicare i riferimenti agli importi riportati negli schemi del bilancio nonché eventuali ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.
CAPITOLO 3 – IL BILANCIO CONSOLIDATO
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa. Il bilancio consolidato è redatto in migliaia (21) o in milioni (22) di euro purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in esso contenute.
Ove nel perimetro di consolidamento siano ricomprese anche imprese di assicurazione, nello stato patrimoniale e nel conto economico sono inserite apposite voci volte ad accogliere le poste tipiche di tali imprese. Nella nota integrativa sono illustrate le voci e viene descritta l’operatività nel settore.
2. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale consolidato degli intermediari.
2.1 ATTIVO Partecipazioni
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le partecipazioni in società sottoposte a influenza notevole e in società sottoposte al controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto.
2.2 PASSIVO
Patrimonio di pertinenza di terzi
Nella presente voce figura la frazione, calcolata in base agli “equity ratios”, del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di pertinenza dei soci di minoranza. Tale importo è calcolato al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.
3. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Nella presente voce figura il saldo tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente valutate al patrimonio netto.
Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Nella presente voce figura anche l’utile o la perdita da cessione di partecipazioni in società controllate.
21 Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevati al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività consolidata complessiva.
22 Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevati al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività consolidata complessiva.
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Nella presente voce deve figurare la frazione, calcolata in base agli “equity ratios”, del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote dei soci di minoranza.
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo
Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato di pertinenza della capogruppo in base agli “equity ratios”.
4. PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
Nella voce “utile (perdita) d’esercizio” figura l’importo indicato nella medesima voce del conto economico consolidato.
La redditività consolidata complessiva va suddivisa distinguendo la parte di pertinenza della capogruppo da quelle di pertinenza dei soci di minoranza.
5. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
La ripartizione tra patrimonio netto del gruppo e patrimonio di pertinenza di terzi è richiesta nelle ultime due righe ed ultime due colonne del prospetto. Con riferimento a tutte le altre voci che compongono il prospetto, va indicato il valore complessivo di ciascuna posta patrimoniale, ricomprendendo sia la quota di pertinenza del gruppo sia quella dei terzi.
Nelle colonne “dividendi e altre destinazioni” e “distribuzione straordinaria dividendi” si rilevano solo le distribuzioni a soggetti esterni al gruppo.
Nella sottovoce “azioni proprie” vanno incluse anche le azioni (quote) delle società controllate acquistate dalle medesime società.
6. RELAZIONE SULLA GESTIONE
Nella relazione consolidata sulla gestione:
a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 7 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
b) non si applicano le disposizioni contenute nella lettera d) del paragrafo suddetto.
CAPITOLO 4 – I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI INTERMEDIARI DI ALTRI PAESI
1. INTERMEDIARI COMUNITARI
Le succursali italiane di intermediari costituiti in altri Paesi della Comunità Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.
I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
2. INTERMEDIARI EXTRACOMUNITARI
Alle succursali italiane di intermediari costituiti in Paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci degli intermediari medesimi con la normativa contabile stabilita dalla direttiva n. 86/635/CE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1.
Le succursali italiane di intermediari costituiti in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:
a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
b) informazioni supplementari riguardanti l'attività delle succursali stesse e consistenti in uno stato patrimoniale, in un conto economico, nel prospetto della redditività complessiva, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nel presente provvedimento.
3. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI
I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti punti 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.
Se l’intermediario è presente in Italia con due o più succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.
Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 3, del “decreto 136/2015” si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.