Gerarchia del fair value Clausole campione

Gerarchia del fair value. Nessuna attività o passività valutata al fair value su base ricorrente è stata oggetto di trasferimento tra i diversi livelli di gerarchia.
Gerarchia del fair value. La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli strumenti finanziari per i quali la valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. Per tali strumenti viene attri- buita massima priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi e priorità più bassa all’utilizzo di input non osservabili, in quanto maggiormente discrezionali. Il fair value, conseguentemente, viene determinato attraver- so l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo, per gli altri strumenti finanziari, di tecniche di valutazione aventi l’obiettivo di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classificazioni riportate nel seguito delle presenti note illustrative sono i seguenti: • “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione;
Gerarchia del fair value. Per una disamina delle modalità seguite dalla Banca per la determinazione dei livelli di fair value delle attività e passività si rinvia al paragrafo “Gerarchia del fair value” contenuto nella parte A.2 “Parte relativa alle principali voci di bilancio”, 17 – Altre informazioni”.
Gerarchia del fair value. Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli:
Gerarchia del fair value. In conformità all’IFRS 13 gli input delle tecniche di valutazione adottate per determinare il fair value delle attività e passività finanziarie vengono classificati in 3 livelli:
Gerarchia del fair value. A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.
Gerarchia del fair value. Per la descrizione dei livelli di gerarchia del fair value previsti dalla Banca si rimanda a quanto esposto al precedente paragrafo “A.4 - Informativa sul fair value”. Con riferimento alle attività e passività oggetto di valutazione al fair value la classificazione nel livello corretto viene effettuata facendo riferimento a regole e metodologie previste nella regolamentazione interna. Eventuali trasferimenti ad un livello diverso di gerarchia sono identificati con periodicità mensile. Il passaggio da livello 3 a livello 2 avviene nel caso in cui i parametri rilevanti utilizzati come input della tecnica di valutazione siano, alla data di riferimento, osservabili sul mercato. Il passaggio dal livello 2 al livello 1 si realizza, invece, quando è stata verificata con successo la presenza di un mercato attivo, come definito dall’IFRS 13. Il passaggio da livello 2 a livello 3 si verifica quando, alla data di riferimento, alcuni dei parametri significativi nella determinazione del fair value non risultano direttamente osservabili sul mercato.
Gerarchia del fair value. Al 30 giugno 2023, così come nel 2022, non ci sono stati trasferimenti fra il “Livello 1”, il “Livello 2” e il “Livello 3”.
Gerarchia del fair value. Nella determinazione del fair value, l'IFRS 13 richiama il concetto di gerarchia dei criteri utilizzati per la misurazione. La Policy BPPB che recepisce la normativa IFRS, distingue i seguenti tre livelli di fair value: • Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo per le attività o passività oggetto di valutazione; • Livello 2: valutazione basata su elementi diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente che sono comunque osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; • Livello 3: valutazione basata su elementi che non sono riconducibili a dati di mercato osservabili. In questo caso, il fair value viene determinato ricorrendo a tecniche di valutazione che si basano sul ricorso a stime e assunzioni. L'allocazione nei livelli non è opzionale ma va effettuata in ordine gerarchico essendo attribuita priorità ai prezzi ufficiali su mercati attivi; in assenza di tali elementi si ricorre prima a metodi che prendono comunque a riferimento parametri osservabili, e, in loro assenza, si utilizzano tecniche di valutazione basate su elementi non osservabili sul mercato. I trasferimenti di una attività o passività tra i diversi livelli di gerarchia del fair value sono effettuati quando, a seguito di variazioni degli input, appare non coerente la classificazione precedente. In tema di Aggregazioni aziendali il principio contabile di riferimento è l’IFRS 3. Il trasferimento del controllo di un’impresa (o di un gruppo di attività e beni integrati, condotti e gestiti unitariamente) configura un’operazione di aggregazione aziendale. A tal fine il controllo si considera trasferito quando l’investitore è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la partecipata e nel contempo ha la capacità di incidere sui rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. L’IFRS 3 richiede che per tutte le operazioni di aggregazione venga individuato un acquirente. Quest’ultimo deve essere identificato nel soggetto che ottiene il controllo su un’altra entità o gruppo di attività. Nel caso in cui non si sia in grado di identificare un soggetto controllante seguendo la definizione di controllo sopra descritta, come per esempio nel caso di operazioni di scambio di interessenze partecipative, l’individuazione dell’acquirente deve avvenire con l’utilizzo di altri fattori quali: l’entità il cui fair value è significativamente maggiore, l’entità che eventualmente versa un corris...
Gerarchia del fair value. La società non si è avvalsa della facoltà di trasferimento tra portafogli di attività finanziarie previsto dalle norme.