Partecipazioni. Criteri di classificazione
Partecipazioni. La partecipazione in un’impresa è rappresentata dalla detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, di almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale dell’impresa da parte della Compagnia. Per Genertel, ai fini di Solvency II, la classificazione e il calcolo del fair value delle partecipazioni è gestito dalla Capogruppo, Assicurazioni Generali S.p.A., nell’ambito del processo di Market Value Balance Sheet di Gruppo, al fine di migliorare la coerenza dei dati ed armonizzarne l’approccio.
Partecipazioni. Criteri di classificazione Con il termine partecipazioni si intendono gli investimenti nel capitale di altre imprese, generalmente rappre- sentati da azioni o da quote e classificati in partecipazioni di controllo, partecipazioni di collegamento (influenza notevole) e a controllo congiunto. In particolare: a.un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Pertanto, l’investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente: - il potere sull’entità oggetto di investimento; - l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; - la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.
Partecipazioni. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
Partecipazioni a) criteri di iscrizione
b) criteri di classificazione
c) criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
d) criteri di cancellazione
Partecipazioni. Il portafoglio partecipazioni ha mantenuto, nell'esercizio in rassegna, la consolidata impostazione. I possessi attengono principalmente a società fornitrici di prodotti e servizi che integrano funzionalmente l'offerta commerciale tipica. Al 31 dicembre 2015 le partecipazioni ammontavano a 489 mi- lioni, con un aumento di 77 milioni essenzialmente per il trasferimento nello specifico aggregato delle quote detenute in Arca SGR spa per 50,3 milioni e in Bormio Golf spa per 0,2 milioni ciò attesta la vicinanza della Banca, seppure in misura contenuta, a quelle iniziative che vanno a favore della collettività, dello sviluppo del territorio e quindi a so- stenere indirettamente la nostra clientela. Qui piace segna- lare l'impegno non solo nostro ma anche della consorella Valtellinese che condividiamo quando si devono affrontare interventi con finalità di tipo collettivo; e questa è una bella attestazione di vicinanza al territorio del Credito Cooperativo Popolare. Ci sono stati poi l'aumento di capitale della Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA pari a 28,4 milioni e la svalutazione dell'interessenza nella Banca della Nuova Terra, banca che è in vendita, per 2 milioni.
Partecipazioni. La voce comprende le interessenze detenute in società collegate (ai sensi dello IAS 28), e in società sottoposte a controllo congiunto (ai sensi dell’IFRS 11). Si considerano collegate le società nelle quali il Gruppo CDP possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto o nelle quali, pur con una quota di diritti di voto inferiore, viene rilevata influenza notevole, definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali, senza avere il controllo o il controllo congiunto. Le partecipazioni di minoranza sono valorizzate nella voce dell’attivo di stato patrimoniale “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, con il trattamento contabile descritto in precedenza. Sono considerate società sottoposte a controllo congiunto le società per le quali, su base contrattuale, il controllo è condiviso fra il Gruppo CDP e uno o più soggetti, oppure quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che possiedono il controllo. La rilevazione iniziale delle partecipazioni avviene al costo, alla data regolamento, e successivamente esse sono valutate con il meto- do del patrimonio netto. All’atto dell’acquisizione trovano applicazione le medesime disposizioni previste per le operazioni di business combination. Pertanto la differenza tra il prezzo di acquisto e la frazione di patrimonio netto acquisita è oggetto di allocazione sulla base del fair value delle attività nette identificabili della collegata. L’eventuale maggior prezzo non oggetto di allocazione rappresen- ta un goodwill. Il maggior prezzo allocato non è oggetto di distinta rappresentazione ma è sintetizzato nel valore di iscrizione della partecipazione (c.d. “consolidamento sintetico”). L’eventuale eccedenza della quota di patrimonio netto della partecipata rispetto al costo della partecipazione è contabilizzato come provento. Ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto si tiene conto anche delle azioni proprie detenute dalla società partecipata. A ogni data di bilancio, o di situazioni infrannuali, viene verificata la presenza o meno di una riduzione di valore delle partecipazioni. La rilevazione di tali evidenze, basata sulla sussistenza di indicatori qualitativi e quantitativi, come di seguito illustrati, e dettaglia- tamente declinati nelle policy interne, si differenzia nei casi in cui si tratti di partecipazioni in società le cui azioni sono quotate in mercati at...
Partecipazioni. Le partecipazioni in imprese controllate sono iscritte al costo, rettificato in presenza di perdite di valore. La differenza positiva emergente all’atto dell’acquisto tra il costo di acquisizione e la quota di patrimonio netto a valori contabili della partecipata di competenza della Società è inclusa nel valore di carico della partecipazione in presenza di plusvalori correnti che la giustifichino. Eventuali svalutazioni di tale differenza positiva sono ripristinate nei periodi successivi qualora vengano meno i motivi della svalutazione operata. Nel caso in cui l’eventuale quota di pertinenza della Società delle perdite della controllata ecceda il valore contabile della partecipazione, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata al passivo come fondo, nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque a coprirne le perdite e laddove non esistano crediti vantati verso le stesse. Le partecipazioni in imprese controllate sono sottoposte ogni anno, o se necessario più frequentemente, a verifica circa eventuali perdite di valore. Qualora esistano evidenze che tali partecipazioni abbiano subito una perdita di valore, la stessa è rilevata nel conto economico come svalutazione. I dividendi ricevuti da società controllate sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui è stabilito il diritto a riceverne il pagamento e solo se derivanti dalla distribuzione di utili successivi all’acquisizione della partecipata. Qualora invece derivino dalla distribuzione di riserve della partecipata antecedenti l’acquisizione, tali dividendi sono iscritti in riduzione del costo della partecipazione stessa.
Partecipazioni. 1. La partecipazione del Socio nella Società è determinata in misura proporzionale al conferimento eseguito dallo stesso.
2. E’ consentita l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all’amministrazione o alla distribuzione degli utili. Salvo il disposto dell’articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci, ovvero di quelli che dovessero essere riconosciuti in futuro mediante modifica delle presenti norme sul funzionamento della società, possono essere modificati con decisione presa dai soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.
Partecipazioni. Con il termine partecipazione s’intendono gli investimenti nel capitale di altre imprese che presentano situazioni di controllo e di collegamento. Nel caso di operazioni di “business combinations” tra entità sotto controllo comune, e qualora si ravvisi che dette operazioni non influenzano significativamente i flussi di cassa futuri delle entità interessate, la transazione deve avvenire in “continuità di valori”. In sede di prima applicazione con riferimento alla partecipazione detenuta nella Hypo Finance Srl sono stati conseguentemente stornati i maggiori valori iscritti rispetto a quelli di libro (valori contabili storici presenti nel bilancio del conferente).