COMUNE DI COTRONEI
COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI COTRONEI
Periodo dalla data di assegnazione (presumibilmente dal 1/01/2013 al 31/12/2017 (CIG: in attesa di emissione)
OGGETTO: SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA periodo dalla data di assegnazione (presumibilmente dal 01/11/2013) al 31/12/2017 (CIG: in attesa di emissione )
L'anno il giorno del mese di nella Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, 0
T R A
Il Comune di Cotronei (KR), in seguito denominato "Ente" rappresentato da nella
qualità di che dichiara di agire in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta C.F.: ;
E
L’Istituto di Credito con Sede Sociale in , in seguito denominato “Tesoriere" rappresentato da , nella sua qualità di C.F.:
PREMESSO
che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1979 così come modificato dall’art. 35 commi da 8 a 13 del D.L. 1/2012;
La deliberazione di C.C. n. del avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Cotronei
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 – Affidamento, funzioni e durata del servizio di Tesoreria.
1. Ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. del e della determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. del il servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Cotronei viene affidato all’Istituto che accetta di svolgere il servizio presso una filiale avente sede nella provincia di Crotone.
2. Il Tesoriere è tenuto a riservare, almeno n. 1 addetto impegnandosi sin da ora all’intensificazione del numero degli stessi nelle date e periodi di particolare addensamento dei pagamenti o delle
riscossioni. Il locale dovrà essere facilmente accessibile al pubblico. L’orario di apertura dovrà essere identico a quello assunto per gli sportelli bancari e costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. Laddove l’istituto non potesse destinare uno sportello unicamente per il servizio di tesoreria, dovrà comunque garantire la priorità assoluta delle operazioni relative al servizio stesso ed in favore dei destinatari del servizio medesimo (creditori/debitori del comune e rapporto quotidiano dei dipendenti del comune, in particolare con gli addetti del Comune).
3. L’Istituto Tesoriere si impegna ad eliminare, pena decadenza dall’aggiudicazione, le eventuali barriere architettoniche esistenti nel richiamato sportello entro 3 mesi dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione.
4. Ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera c) della legge 12.6.1990 n. 146 il Tesoriere è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti.
5. Il tesoriere deve garantire, nell’ambito delle attività di incasso/pagamento previste, il servizio anche all’estero ove, non avendo propri recapiti o sportelli, si avvarrà sotto la propria responsabilità di altre aziende di credito.
6. Il servizio oggetto della presente convenzione avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto (decorrenza presunta 01.01.2013) e sino al 31.12.2017, con possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti, e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa.
7. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, qualora il Comune non riesca a provvedervi entro detto termine, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi secondo la disciplina della presente convenzione.
8. Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito; il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni sino al subentro; il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga senza pregiudizio dell’attività di pagamento/riscossione a depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo.
9. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto riportato al successivo art.14, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.
10. Il servizio di Tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del Dlg. 18/08/2000 n. 267, della Legge 29/10/1984 n. 720 ed i relativi decreti attuativi, di ogni altra modifica ed integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta e nel regolamento di contabilità.
Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e l'amministrazione di titoli e valori di cui al capitolato.
2. Al Tesoriere viene, altresì, affidata con la modalità di cui al successivo art. 4, la riscossione delle entrate patrimoniali, dei contributi di spettanza del Comune, dei canoni e delle utenze per servizi istituiti dal Comune.
Art. 3 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Art. 4 – Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario e nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. Gli ordinativi di incasso devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il codice SIOPE e l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
5. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario numerato progressivamente.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dei versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare il numero della carta contabile di riferimento.
7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, i corrispondenti ordinativi a copertura.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sul conti correnti postali intestati all’Ente e per il quale al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dall’Ente mediante emissione di ordinativo di incasso o mediante reversali cui è allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro entro il (secondo offerta) ed accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. Il predetto accredito al conto di Tesoreria sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
9. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
10. Il Tesoriere non può accettare di norma in pagamento da terzi assegni bancari e postali. Gli eventuali assegni presentati direttamente dall’Ente stesso e garantiti dal medesimo, verranno accreditati al conto di tesoreria. Rimane inteso che eventuali assegni restituiti per incapienza di fondi ovvero irregolarità formale saranno addebitati al conto di tesoreria dell’Ente.
11. Il tesoriere è invece tenuto ad accettare pagamenti tramite bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune. Le operazioni effettuate presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere verranno effettuate senza addebito di spesa e con valuta compensata.
12. Gli utenti dei servizi comunali resi alla cittadinanza possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni presso il Tesoriere, previa presentazione dei documenti predisposti dall’Ente (bollettini, fatture, avvisi ecc..), senza alcun addebito a carico degli utenti, e dell’Ente.
13. I bollettini relativi alla riscossione dell’ICI (accertamenti e ravvedimenti) e eventualmente dell’IMU, possono essere pagati presso il Tesoriere senza alcun addebito a carico dei contribuenti e dell’Ente. La riscossione dell’ICI (accertamenti e ravvedimenti) e eventualmente dell’IMU, presso la Tesoreria è aggiuntiva ad altre modalità di riscossione definite dal Comune in completa autonomia. Il Tesoriere a prova della riscossione effettuata, apporrà specifico timbro a datario di riscossione nel bollettino presentato, trattenendo la parte di competenza. Le ricevute così trattenute saranno poste a disposizione del Comune settimanalmente, unitamente alla relativa contabile di accredito.
14. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
15. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
Art. 5 – Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo ai sensi di disposizioni vigenti.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. I mandati di pagamento devono contenere:
- tutti gli elementi previsti dall'art. 185 comma 2 D.Lgs. 267/2000 ed il SIOPE;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione".
In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è ritenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito (la mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo).
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative.
5. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi, di norma, entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati, dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, a cura e spese dello stesso che procederà ad inviare le relative comunicazioni predisposte dall’Ente.
7. Ad eccezione di quanto avviene nei periodi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Alle operazioni di addebito (pagamento mandati) sarà riconosciuta la valuta del giorno di pagamento.
14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, con spese a carico dei beneficiari, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
15. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.
16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
19. Per i pagamenti relativi alle utenze del Comune con delega di pagamento al tesoriere il pagamento dovrà avere valuta coincidente con la scadenza delle fatture.
20. Gli accrediti a favore di terzi beneficiari su conto corrente bancario:
1. non sono gravati da spese i bonifici:
· accrediti di importo fino a 250,00 euro indipendentemente dall’istituto o ente beneficiario;
· il pagamento di stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati (xx.xx.xx., amministratori, gettoni di presenza, compensi per componenti commissioni comunali),
· i pagamenti a favore di Enti Pubblici, di polizze assicurative, di utenze (Energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, ecc..).
2. i pagamenti di importo superiore a € 250,00 sono gravati da una commissione come segue:
· per bonifici in conto corrente su banca del Tesoriere e su tutte le sue Dipendenze €
(offerta);
· per i bonifici in conto corrente accesi su posta o su banche diverse dal tesoriere su tutto il territorio nazionale, superiori a 250,00 euro, sono gravati da commissione a carico del beneficiario stesso, nella misura di (offerta),
Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione indicate in offerta e della mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi deve dare formale indicazione sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di cui sopra si applicano una sola volta sul mandato di importo più elevato.
21. Per i pagamenti con bonifico la valuta a favore del beneficiario sarà il giorno successivo all’addebito per l’Ente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 11/2010, che recepisce la Direttiva Europea sui servizi di pagamento;
22. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente (e di ogni altro intestatario di cedola stipendiale) che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri Istituti di Credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accredito sul conto corrente dei beneficiari entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata, senza commissioni ed altri oneri a carico del dipendente (pertanto se il giorno 27 coincide con un giorno non lavorativo o di chiusura bancaria, l’esecuzione dovrà avvenire alla data del giorno precedente - primo giorno utile -). La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi. L’Istituto si impegna a praticare ai dipendenti che attivino presso lo stesso un conto corrente, le migliori condizioni dallo stesso riconosciute a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, anche fuori Provincia.
Art. 6 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le eventuali somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
- L'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite;
- In assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell'Ente;
- In assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
4. L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di cui al comma 1 qualora non possa procedersi all'utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti presso il Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell'Ente dei presupposti di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000, richiamato al successivo art. 11.
Art. 7 - Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. Per ciascun esercizio l'Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione;
- l'elenco dei residui attivi e passivi aggregato per intervento.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative a variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art. 8 – Procedure e dispositivi telematici
1. Il Tesoriere si impegna, senza oneri per il Comune, a:
- collegare il sistema informatico preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con il sistema informatico degli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, consentendo, nel tempo, l’ottimizzazione della trasmissione di tutti i flussi operativi e informativi attinenti il servizio di Tesoreria;
- istituire un servizio on-line che permetta all’Ente di comunicare attraverso il proprio Servizio Finanziario direttamente con il sistema informativo del Tesoriere al fine di verificare lo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di riscossione, di visualizzare la situazione giornaliera di cassa nonché quella relativa all’eventuale utilizzo delle entrate a specifica destinazione e dell’anticipazione di tesoreria.
2. Il Tesoriere si impegna, inoltre, ad attivare su richiesta dell’Ente e adottando soluzioni personalizzate secondo le esigenze dello stesso, procedure telematiche di interscambio di documenti, anche con apposizione di firma digitale, sostitutive od integrative della trasmissione di documenti cartacei, in particolare: trasmissione telematica del bilancio di previsione e relativi atti ed allegati, delle reversali e mandati di pagamento informatici, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale.
3. Gli oneri per l’avviamento tecnico funzionale e per la gestione ordinaria delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con il software al tempo in uso dall’Ente, sono a totale carico del Tesoriere.
4. Il Tesoriere supporterà il Comune con proprio personale specializzato e offrirà consulenza gratuita ai fini dell’introduzione di tale procedure.
5. Il Tesoriere si impegna inoltre, qualora richiesto dall’Ente, ad adottare e mettere a disposizione, senza spese dirette e/o di commissioni bancarie (oppure con addebito delle spese dirette e/o di commissioni bancarie) i sistemi e le apparecchiature necessarie per garantire all’Ente la riscossione con le procedure automatizzate che quest’ultimo riterrà più opportune al fine di un migliore
espletamento del servizio (in particolare eventuale installazione di POS per pagamenti con bancomat presso gli uffici o servizi comunali).
6. il Tesoriere dovrà garantire, su richiesta dell'Ente entro 6 mesi dalla stessa l'installazione e la gestione gratuita di terminali Bancomat dell'istituto presso la frazione di Trepido’.
7. Il tesoriere, su richiesta dell’Ente, si impegna ad attivare le procedure necessarie per consentire il pagamento di tasse, tributi, canoni o tariffe di servizi comunali attraverso l’addebito su conto corrente bancario s.b.f. previa sottoscrizione del modello R.I.D. da parte del contribuente/utente; tali procedure dovranno interessare i rapporti con gli istituti di credito disponibili all’effettuazione dell’operazione di che trattasi.
8. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con il Comune, e si impegna a sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti.
Art. 9 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa;
provvede, altresì, alla consegna all'Ente di tali dati.
Art. 10 – Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione dei conto dei bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L.
n. 20 del 14 gennaio 1994.
Art. 11 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs.
n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. Il responsabile del servizio finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettiva in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria.
Art. 12 - Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al comma 4.
2. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
4. In deroga a quanto più sopra stabilito in tema di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, l'Ente, entro i limiti previsti dalla normativa vigente al riguardo, autorizza il Tesoriere, con comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario in mancanza di fondi liberi disponibili, ad utilizzare temporaneamente, in termini di cassa, fondi vincolati. Il Tesoriere, sulla base della deliberazione assunta, in tal senso dall'ente stesso, dovrà procedere a rendere indisponibile un ammontare corrispondente del l'anticipazione di tesoreria; in corrispondenza dei primi incassi che consentiranno la ricostruzione dei vincoli l'anticipazione sarà resa nuovamente disponibile.
5. Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve durata assunte dall’Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del presente.
Art. 13 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo competente da adottarsi ad inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 10 comma 1, può, all' occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme a specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell' anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata ai sensi dell’art. 222 comma 1del D. Lgs. 267/2000, nonché libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengono in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostruzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3’ del D.Lgs 267/2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti suindicati, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di Tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all’art. 47 comma 2’, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, di attivare l’utilizzo di somme a specifica destinazione – giacenti in contabilità speciale – per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l’Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione, ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito delle somme da parte dello Stato.
5. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso una unica “scheda di evidenza”, comprensiva dell’intero monte dei vincoli.
Art. 14 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, l'Ente deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposito atto con cadenza semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetto provvedimento semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologia delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti d’impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, - ai fini del rendiconto della gestione, - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 15 - Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo, viene applicato un interesse nella seguente misura: valore a base di gara (Euribor a 3 mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), aumentato/diminuito di uno spread di % (offerta), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.
L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, co. 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Sulle eventuali giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: valore base di gara (Euribor a 3 mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), aumentato/diminuito di uno spread di % (offerta), al lordo delle ritenute
di legge, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
Art. 16 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto, anche sul retro della quietanza stessa a firma dei dipendenti responsabili dei relativo servizio.
Art. 17 - Condizioni e servizi aggiuntivi
1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e di sostenere lo sviluppo di programmi in campo sociale, educativo, culturale, sportivo e turistico il Tesoriere potrà versare al Comune a titolo di contributo ed in ragione delle potenzialità di sviluppo della propria attività derivante dall’assunzione del servizio, un contributo minimo annuale per tutta la durata della convenzione di Euro (offerta), oltre IVA. Per tale contributo verrà attribuito all’istituto di credito un punteggio ulteriore come definito nell’offerta di gara. Il Comune si impegna affinché le iniziative sponsorizzate rappresentino un veicolo pubblicitario per la Banca tesoriere, nonché ad utilizzare il logo dell'ente Tesoriere sul materiale pubblicitario delle predette attività.
2. Il Tesoriere si impegna a realizzare le condizioni organizzative in grado di ottimizzare a costi compatibili l'efficienza dei servizi. In accordo e nelle forme concordate con l'Ente il Tesoriere in via gratuita:
a) si impegna, entro sei mesi da specifica richiesta dell'Ente, ad attivarsi per l'introduzione della firma digitale, ai sensi dei D.P.R. 10/11/1997, n. 513. Resta inteso che l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, timbri, punzoni, contrassegni e marchi di qualsiasi genere, anche se previsti);
b) garantisce, su richiesta dell'Ente entro 6 mesi dalla stessa, la fornitura, l'installazione e la gestione gratuita di terminali POS presso gli Uffici del Comune e/o la Sede - Filiali dell'istituto sul territorio comunale.
c) garantisce, su richiesta dell'Ente entro 6 mesi dalla stessa l'installazione e la gestione gratuita di almeno un terminale Bancomat dell'istituto presso la frazione di Trepido’.
d) disponibilità a praticare, dopo la stipula della presente convenzione e definire con successivo separato accordo, eventuali più favorevoli condizioni di gestione dei conti correnti e di accesso al credito presso la banca tesoriere per i dipendenti dell’Ente. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione;
e) Il tesoriere dichiara la propria disponibilità a valutare e a concordare con l'Ente specifici progetti per il finanziamento agevolato ai cittadini di Cotronei che volessero ristrutturare abitazioni nel centro storico. I criteri di accesso e di valutazione delle domande di ammissione a queste forme di finanziamento agevolato, nonché le modalità di attuazione, saranno disciplinati da specifico successivo accordo tra l'Ente e il Tesoriere. L’accordo potrà essere formalizzato mediante scambio di lettere senza necessità di integrazione della presente convenzione.
Art. 18 - Servizio addebiti a mezzo di domiciliazione bancaria con MAV
1. Il servizio MAV non è attivo al momento della sottoscrizione della presente convenzione, qualora l’Ente valuti l’opportunità di attivarlo verranno concordate con il Tesoriere le modalità.
2. La commissione unica che l’Ente corrisponderà al Tesoriere verrà determinata al momento dell’istituzione del servizio.
Art.19 - Compenso e rimborso spese di gestione
1. Il Servizio di Tesoreria verrà prestato dalla banca tesoriere dietro un corrispettivo annuo di €
(offerta).
2. Il rimborso al tesoriere delle spese postali, sostenute per conto dell’Ente e per cui non sia stato possibile il recupero dal beneficiario, oltre agli oneri fiscali a carico dell’Ente, verrà effettuato previa presentazione di distinta analitica delle spese non sarà oggetto di revisione per tutta la durata della medesima.
3. Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione (e/o non espressamente previsti) saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela .
Art. 20 - Garanzia e cauzione per la regolare gestione dei servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.
3. In tutti i casi di inadempienza da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art. 21 - Aggiornamento della convenzione
1. In caso di espressi mutamenti normativi che possano incidere sulla gestione del servizio, le parti potranno convenire di rivedere le condizioni dei presente contratto.
Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 e successive modifiche.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
3. Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Crotone della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 23 - Durata Della Convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, qualora ne ricorrano i presupposti normativi e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.
2. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all’individuazione del nuovo Tesoriere.
Art. 24 - Cessione dei contratto, subappalto, cessione di crediti
1. E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.
2. E' vietato al Tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione se non vi aderisca formalmente l'Ente affidante.
Art. 25 - Decadenza Sanzionatoria
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del D. Lgs. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale nella misura di € 500,00/giorno a violazione oltre all’eventuale risarcimento danni.
2. Nel caso di ripetute gravi violazioni, ai sensi del precedente comma, potrà essere dichiarata la decadenza della presente convenzione.
3. Il mancato adempimento di fattori che hanno comportato l’attribuzione di punti in sede di gara implica la risoluzione del contratto e l’applicazione di una sanzione di € 10.000,00 salvo eventuale risarcimento per maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione ha facoltà di aggiudicare al secondo classificato.
4. In caso di risoluzione il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio, alle stesse condizioni, fino all’affidamento ad altro Istituto di Credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle attività di riscossione e pagamento.
Art. 26 - Clausola Risolutiva espressa
1. Il contratto è risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, ove l’Ente dichiari di avvalersi della clausola risolutiva, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- chiusura dello sportello;
- frode o malefede nell’esecuzione del contratto;
- perdita dei requisiti di ordine generale o professionale;
- applicazione di almeno tre penali a carico del Tesoriere nell’arco di dodici mesi consecutivi.
2. Nei suddetti casi l’Ente ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno del soggetto inadempiente, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute.
Art. 27 - Recesso Unilaterale
1. L’Ente ha facoltà di recedere anticipatamente, unilateralmente ed incondizionatamente dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, anche eventualmente dovuti a sopravvenute modifiche normative.
2. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l’Ente eventuali azioni per danno.
3. L’Ente dà comunicazione scritta al Tesoriere del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione
Art. 28 – Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione saranno demandate ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo tra i primi due.
2. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro scelto. Gli due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presidierà il Collegio.
3. Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale su richiesta della parte interessata.
4. L'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità. Il Collegio arbitrale emetterà le proprie statuizioni senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 29 – Tutela dei dati
1. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati dal Comune di Cotronei a per finalità connesse al presente provvedimento e per gli eventuali adempimenti di competenza.
2. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 30 - Spese di stipula della registrazione
1. Le spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del
D.P.R. n. 131/1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria previsti dalla legge n. 604/1962, e successive integrazioni e modificazioni, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D" allegata alla richiamata legge n. 604/62.
Art. 31 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 32 - Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
2. Per le controversie giudiziarie dipendenti da questo contratto sarà competente esclusivamente il foro di Crotone.
P. IL COMUNE DI COTRONEI P. L’ISTITUTO DI CREDITO
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