Tasso debitore e creditore Clausole campione

Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura …………………., con comunicazione trimestrale ed addebito annuale. L’Azienda autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM Ministro Economia n. 343 del 3 agosto 2016, art. 5 a decorrere dal 1 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e comunque non prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste dall’ art. 119 o 126 quater , comma 1, lettera b) del Testo Unico Bancario Decreto Legislativo n. 385 del 1/9/1993 e smi, fermo restando che l’Azienda potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo, mettendo a disposizione dell’Azienda l'apposito riassunto scalare. L'Azienda, effettuate le dovute verifiche liquida gli interessi passivi addebitati ed emette i relativi mandati a sistemazione entro 30 giorni. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”; 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 3. Sulle giacenze di cassa dell’Azienda viene applicato un tasso di interesse creditorio nella seguente misura , con comunicazione trimestrale e liquidazione e accredito annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Azienda l’apposito riassunto scalare. L’Azienda, effettuate le dovute verifiche, emette le relative Reversali a sistemazione entro 30 giorni. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”.
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 19, viene applicato un interesse passivo annuo, come da offerta, la cui liquidazione ha luogo secondo legge senza applicare commissione di massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito dell'Ente eventualmente maturati a chiusura dell’esercizio, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque nel minor tempo possibile. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di gara. 3. Sulle giacenze di cassa e sui depositi gestiti al di fuori del circuito statale della tesoreria unica viene applicato un interesse attivo per l’Ente nella misura di cui all’offerta, la cui liquidazione ha luogo secondo le norme vigenti di legge, ad iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente apposito riassunto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione con immediatezza e comunque nel minor tempo possibile. 4. Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e gestione dei conti di cui al presente articolo.
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 13, viene applicato: a) un tasso di interesse nella seguente misura: tasso di interesse pari all'Euribor a 1 mese (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializza- ta) maggiorato dello scostamento(spread) ,come da offerta economica formulata in sede di gara, con liquidazione annuale degli interessi come da D.M. 343 del 3 Agosto 2016 avente ad oggetto “Modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad adde- bitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, pur- ché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il tasso d’interesse debitore (incluso lo spread) dovesse assumere valori negativi, verrà valo- rizzato “0”; b) Nei periodi in cui il parametro (Euribor a1 mese)+ lo spread offerto dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato”0” (zero) c) Sulle anticipazioni di che trattasi non viene applicata alcuna commissione sulle somme non utilizzate. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti. 3.Per i depositi aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, viene applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura: Euribor 3 mesi (giorni effettivi/360), media del mese precedente ciascun trimestre solare, maggiorato dello spread, positivo o negativo, offerto in sede di gara, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per la Provincia eventualmente maturati nell’anno precedente, trasmettendo alla Provincia apposito riassunto a scalare. Con riferimento ad ogni periodo di rilevazione, qualora il tasso di interesse risulti negativo, non potranno, in ogni caso, essere addebitati interessi negativi per la Provincia. Il tasso di interesse creditore ...
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui precedente art. 10. viene applicato il tasso di interesse indicato nell’offerta in sede di gara pari a ………………..con liquidazione trimestrale degli interessi. Il tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, a contabilizzare gli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza . 2. E’ inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato applicate alla migliore clientela. 3. Sulle somme depositate presso il Tesoriere in quanto non soggette al regime di tesoreria unica, viene applicato il tasso creditore offerto in sede di gara con liquidazione trimestrale degli interessi e accreditamento sul conto corrente dell’Ente. A tale accreditamento seguirà l’emissione del relativo ordinativo di riscossione. 4. L’Ente ha la facoltà di richiedere al Tesoriere anche le prestazioni che non rientrino tra quelle obbligatorie per legge e in forza della presente Convenzione; in questi casi dovranno essere corrisposti a favore del Tesoriere il compenso e/o le commissioni previste agli accordi interbancari, ovvero, nei casi di operazioni ivi non contemplate il compenso da concordare commisurato all’onerosità delle prestazioni richieste.
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 21, viene applicato un interesse nella seguente misura la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: ……………………………… la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato: a - un tasso di interesse nella seguente misura , con liquidazione annuale. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”;
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo, viene applicato un interesse nella seguente misura: valore a base di gara (Euribor a 3 mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), aumentato/diminuito di uno spread di % (offerta), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, co. 4. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 3. Sulle eventuali giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: valore base di gara (Euribor a 3 mesi su 365 giorni riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), aumentato/diminuito di uno spread di % (offerta), al lordo delle ritenute di legge, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
Tasso debitore e creditore. 1. In relazione alle anticipazioni di tesoreria di cui al precedente articolo 12 il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto. L’Ente si impegna a emettere il relativo mandato di pagamento “a regolarizzazione” tempestivamente e comunque entro i termini di cui al precedente articolo 6, comma 6. Il tasso di interesse applicato è il relativo tasso passivo rilevato in sede di gara in relazione all’offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni. 3. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di legge di esonero dal circuito statale della tesoreria unica verrà applicato l’apposito tasso attivo rilevato in sede di gara in relazione all’offerta del Tesoriere aggiudicatario del servizio. 1. A sensi degli articoli 93 e 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le modalità ivi previste il Tesoriere, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rende all’Ente il c.d. “conto del Tesoriere”. 2. L’Ente, a norma e con le modalità previste dal citato articolo 226 del D.Lgs. n. 267/2000, invia il predetto conto del Tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11 viene applicato un tasso d’interesse annuo pari alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi (base 360), applicando lo spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. Il Tesoriere procede, pertanto, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 4. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 3. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica - lasciti e donazioni destinati a borse di studio, somme rivenienti dall’emissione di titoli obbligazionari e dalla contrazione di mutui per i quali ricorrano gli estremi di applicazione dell’art l4bis della legge 12 luglio 1991, n. 202 - le condizioni di tasso saranno pari alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi (base 360), applicando lo spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara.
Tasso debitore e creditore. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 9 o eventuali anticipazioni straordinarie autorizzate da specifiche disposizioni di legge, viene applicato un interesse nella seguente misura:…………………….la cui liquidazione ha luogo in ottemperanza alle disposizioni introdotte D.M. 343 del 3 agosto 2016, in attuazione dell’ ART. 120, comma 2, del TUB. Il Tesoriere procede pertanto di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 5. 2. Sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica, viene applicato un interesse nella seguente misura: ………………………………, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, c. 6. Il Tesoriere dovrà comunque atenersi alle condizioni elencate in offerta.