CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
LOTTO 2, CIG 5239033ACA; LOTTO 5, CIG 5239080196; LOTTO 6, CIG 5239092B7A; LOTTO 9, CIG 523912136B; LOTTO 13, CIG 5239212E80
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2014 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Q8 Quaser S.r.l., sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano 13, capitale sociale Euro 15.000.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00295420632, P. IVA 06543251000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Oceano Indiano 13, in persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nominato con atto del 18/07/2013 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche
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Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in
n. 14 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 29/07/2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 146 del 30/07/2013;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2, 5, 6, 9 e 13 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le
forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: le cauzioni definitive rilasciate da Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n. 08312/8200/00591812/579-2014 (Lotto 2) per un importo di Euro 1.075.300,00= (unmilionesettantacinquemilatrecento/00), n. 08312/8200/00591814/580-2014 (Lotto 5) per un importo di Euro 1.315.000,00= (unmilionetrecentoquindicimila/00), n. 08312/8200/00591816/581-2014 (Lotto 6) per un importo di Euro 1.129.165,00= (unmilionecentoventinovemilacentosessantacinque/00), n. 08312/8200/00591819/582-2014 (Lotto 9) per un importo di Euro 1.292.600,00= (unmilioneduecentonovantaduemilaseicento/00) e n. 08312/8200/00591820/583- 2014 (Lotto 13) per un importo di Euro 987.910,00= (novecentoottantasettemilanovecentodieci/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali; le cauzioni rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n. 8312/8200/591828/584-2014 (Lotto 2) per un importo di Euro 19.180,00= (diciannovemilacentoottanta/00), n. 8312/8200/591829/585-2014 (Lotto 5) per un importo di Euro 23.610,00= (ventitremilaseicentodieci/00), n. 8312/8200/591830/586-2014 (Lotto 6) per un importo di Euro 20.265,00= (ventimiladuecentosessantacinque/00), n. 8312/8200/591831/587-2014 (Lotto 9) per un importo di Euro 23.000,00= (ventitremila/00) e n. 8312/8200/591832/588- 2014 (Lotto 13) per un importo di Euro 17.620,00= (diciassettemilaseicentoventi/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Ariscom – Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 032119 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativa Appendice), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Condizioni Generali), l’Allegato “D” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “E” (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “F” (Chiarimenti).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I: il documento di cui all’ Allegato “D”;
e) Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore: il documento di cui all’
Allegato “E”;
f) Chiarimenti: il documento di cui all’ Allegato “F”;
g) Fornitore: l’Impresa risultata aggiudicataria dei Lotti 2, 5, 6, 9 e 13 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
h) Prodotto: uno tra gli articoli di seguito indicati:
• Benzina Super Senza Piombo (C.P.V. 09132100-4 – Xxxxx X.X. 228 ultima edizione);
• Gasolio Autotrazione (C.P.V. 09134100-8 - Xxxxx X.X. 590 ultima edizione);
• Gasolio Autotrazione “Artico” (C.P.V. 09134100-8 - Xxxxx X.X. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C ed un Punto di intorbidamento minore o uguale a meno 4°C);
• Gasolio da riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento
cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie;
• Gasolio da riscaldamento “Artico” (C.P.V. 09135100-5 - Norma UNI 6579 ultima edizione, con un C.F.P.P. – Temperatura limite di filtrabilità – minore o uguale a meno 12° C), destinato al funzionamento di impianti termici, funzionamento cucine e produzione di acqua calda per esigenze sanitarie.
i) Lotto: l’ambito territoriale e merceologico, definito in funzione della tipologia di Prodotto erogato e dell’area geografica rifornita - raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), all’interno del quale il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna delle tipologie di Prodotto, come di seguito specificato:
Lotto | Prodotto | Regioni |
2 | - Benzina Super Senza Piombo - Gasolio autotrazione - Gasolio autotrazione “Artico” | Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto |
5 | - Benzina Super Senza Piombo - Gasolio autotrazione | Campania, Puglia, Basilicata |
6 | - Benzina Super Senza Piombo - Gasolio autotrazione | Calabria, Sicilia |
9 | - Gasolio da Riscaldamento - Gasolio da Riscaldamento “Artico” | Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto |
13 | - Gasolio da Riscaldamento | Calabria, Sicilia |
j) Quantitativo Massimo della Convenzione: il quantitativo massimo della fornitura entro il cui limite le Amministrazioni Contraenti si approvvigionano indifferentemente delle tipologie di Prodotto previste e segnatamente: per il Lotto 2 pari a litri 33.000.000=(trentatremilioni), per il Lotto 5 pari a litri 40.000.000= (quarantamilioni), per il Lotto 6 pari a litri 34.000.000= (trentaquattromilioni), per il Lotto 9 pari a litri 48.000.000= (quarantottomilioni) e per il Lotto 13 pari a litri 36.000.000= (trentaseimilioni);
k) Data di Consegna: il termine massimo corrispondente al 4° (quarto) giorno lavorativo successivo alla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è diventato irrevocabile, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto dall’Unità Ordinante, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
l) Luogo di Consegna: il luogo ove è ubicata l’Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell’Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto;
m) Unità Utilizzatrice: la sede o l’ufficio decentrato e/o distaccato dell’Amministrazione Contraente, per la quale l’Unità Ordinante emette l’Ordinativo di Fornitura, presso la quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto;
n) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i contratti di fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla erogazione, mediante la consegna al domicilio delle singole Amministrazioni Contraenti da parte del Fornitore, della tipologia di Prodotto previsto per ogni Lotto al precedente art. 2, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura del Prodotto mediante consegna a domicilio presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici siti all’interno del territorio del Lotto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo Complessivo.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D alla presente Convenzione; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D alla presente Convenzione.
5. Nel periodo intercorrente tra il 1°Ottobre e il 31 Marzo, il Fornitore, nei limiti del rispettivo Quantitativo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, è obbligato a rendere disponibile, alle Amministrazioni Contraenti, anche le seguenti tipologie di Prodotto:
- Gasolio Autotrazione “Artico” per il Lotto 2;
- Gasolio da Riscaldamento “Artico” per il Lotto 9.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo Complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia prossimo l’esaurimento del Quantitativo Xxxxxxx comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l’aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo [3.300.000 litri per il Lotto 2, 4.000.000 litri per il Lotto 5, 3.400.000 litri per il Lotto 6, 4.800.000 litri per il Lotto 9, 3.600.000 litri per il Lotto 13].
8. Il Fornitore, successivamente all’attivazione dei due quinti e del Plafond di cui ai
precedenti commi 6 e 7, qualora un Lotto sia in prossimità dell’esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito Lotto/i Beneficiario/i) attingendo al Plafond dei restanti Lotti allo stesso aggiudicati (di seguito Lotto/i Cedente/i). Il quantitativo verrà prelevato dal Lotto Cedente a partire da quello che, alla data dell’esercizio di tale facoltà, registri il tasso di erosione del massimale (TEM) inferiore, dove:
TEM = (QCO/M)/GG
con
QCO = quantitativo complessivamente ordinato espresso in litri; M = Quantitativo Massimo + 6° e 7° quinto espresso in litri;
GG = tempo trascorso dall’attivazione della Convenzione relativa al Lotto in esame espresso in giorni solari.
9. La richiesta di attivazione del Plafond di cui ai precedenti commi 7 e 8 dovrà essere comunicata con raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest’ultima.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 07/04/2014; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, fino al raggiungimento dello stesso.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, ad assicurare, in tutto il territorio dei Lotti oggetto della presente Convenzione, l’erogazione del Prodotto nei Luoghi di Consegna ovunque dislocati purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Contraente negli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore s’impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
a) garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa di riferimento, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
b) fornire, anche ai sensi dell’art. 1381 cod.civ, all’atto della consegna della
fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Prodotto, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 e la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni. Si evidenzia inoltre che detti soggetti devono essere in regola con la normativa antimafia e non si devono trovare in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11, la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni. A tal fine la Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d’ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti;
c) consegnare il Prodotto secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura;
d) eliminare, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A. di eseguire i controlli di cui al successivo art. 7 e ai paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico;
f) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su loro esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l’utilizzo del Prodotto ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi".
ARTICOLO 7
CONSEGNA, CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ, ACCETTAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. La fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei Luoghi di Consegna indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. In conformità a quanto stabilito nell’articolo 5, comma 1 delle Condizioni Generali, la consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli riferiti,: a) alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità indicate negli Ordinativi di Fornitura; b) al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all’esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici; c) a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine
perentorio della Data di Consegna di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera k). In ogni caso il Fornitore, successivamente alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l’Unità Utilizzatrice l’esatto giorno ed orario di consegna.
4. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
5. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall’Amministrazione Contraente e, per questa, dalle rispettive Unità Utilizzatrici in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna.
6. Tale verbale di consegna dovrà contenere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
• densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
• peso e/o volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
• volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);
• Data di Consegna.
7. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del Prodotto come specificato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale di cui all’art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice. Tale attività dovrà svolgersi non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Qualora l’Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15°C, rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), superiore al nove per mille, l’Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale di cui all’art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il Prodotto a norma non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice e il Fornitore, pena
l’applicazione delle penali di cui oltre.
10. Qualora, a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, risulti una differenza tra il numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sarà tollerata una differenza del 3% (tre per cento). Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all’art. 11. Resta inteso che l’Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
11. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l’Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all’art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
12. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari) fosse incompleto secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, la consegna potrà essere respinta e l’Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all’art. 11, fatto salvo il maggior danno.
13. Il Fornitore potrà avvalersi - nell’esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici; resta fermo quanto stabilito in ordine al servizio di “Call Center” come definito nel Capitolato Tecnico.
14. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest’ultimo sarà obbligato a procedere all’immediata bonifica del Luogo di Consegna.
15. Al fine dell’accettazione del Prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite, rispettivamente, nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. In caso di esecuzione dei predetti controlli, l’accettazione della fornitura sarà effettuata all’esito degli stessi.
16. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
17. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o della Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà attivare e rendere operativo un apposito “Call Center” con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione ed assistenza tecnica; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il “Call Center” sarà competente, attraverso il numero telefonico e/o il numero di fax e/o l’indirizzo e-mail dedicati, a:
a) comunicare informazioni sulla Convenzione,
b) comunicare informazioni sulle modalità di ordine e di consegna,
c) ricevere e smistare gli Ordinativi di Fornitura,
d) comunicare informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
e) comunicare informazioni sullo stato delle consegne.
Il predetto “Call Center” sarà attivo tutti i giorni dell’anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro la medesima data di attivazione della Convenzione, il numero telefonico, il numero di fax e un indirizzo e-mail dedicati al servizio di “Call Center”.
2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente e per le diverse Unità Utilizzatrici completi di:
• dati identificativi dell’Amministrazione Contraente;
• denominazione ed indirizzo dell’Unità Utilizzatrice;
• quantità totale ordinata in litri dall’Unità Utilizzatrice;
• eventuale accisa agevolata;
- la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- la Data di Consegna;
- i quantitativi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A.. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento in appendice al Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base dell’Offerta Economica e calcolati in ragione di quanto stabilito nei commi successivi.
2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura e alla singola Unità Utilizzatrice, i corrispettivi saranno determinati, per ciascuna tipologia di Prodotto ordinato, in funzione delle seguenti fasce di volume:
• da 1.000 a 5.000 litri;
• da 5.001 a 10.000 litri;
• da 10.001 a 20.000 litri;
• da 20.001 a 30.000 litri;
• oltre 30.000 litri.
3. I corrispettivi per i Lotti 2, 5 e 6, al lordo delle accise ed al netto di IVA, saranno determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante le seguenti formule:
a) per la Benzina Super Senza Piombo: PB + VB
b) per il Gasolio Autotrazione: PD + VD
dove:
• PB = quotazione settimanale “max”, espressa in EURO/klitro (euro per
1.000 litri) e differenziata per area geografica (“Nord” per il Lotto 2; “Sud e Isole” per i Lotti 5 e 6), del prodotto petrolifero “Benzina” del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
• VB = variazione offerta relativa al Prodotto Benzina Super Senza Piombo per il Lotto 2 pari a EURO/klitro 44,00=(quarantaquattro/00); per il Lotto
5 pari a EURO/klitro 35,00=(trentacinque/00); per il Lotto 6 pari a EURO/klitro 39,90=(trentanove/90);
• PD = quotazione settimanale “max”, espressa in EURO/klitro (euro per
1.000 litri) e differenziata per area geografica (“Nord” per il Lotto 2; “Sud e Isole” per i Lotti 5 e 6) del prodotto petrolifero “Gasolio auto” del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
• VD = variazione offerta relativa al Prodotto Gasolio Autotrazione per il
Lotto 2 pari a EURO/klitro 44,00=(quarantaquattro/00); per il Lotto 5 pari a EURO/klitro 35,00=(trentacinque/00); per il Lotto 6 pari a EURO/klitro 39,90=(trentanove/90).
Il corrispettivo del Prodotto Gasolio Autotrazione “Artico”, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Prodotto Gasolio Autotrazione come indicato precedentemente, l’importo fisso ed invariabile, al netto dell’IVA, di 10,00=(dieci/00) EURO/klitro.
4. I corrispettivi per i Lotti 9 e 13, al lordo delle accise ed al netto di IVA, saranno determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante la seguente formula:
a) per il Gasolio da Riscaldamento: PG + VG
dove:
• PG = quotazione settimanale “max”, espressa in EURO/klitro e differenziata per area geografica (“Nord” per il Lotto 9; “Sud e Isole” per il Lotto 13), del prodotto petrolifero “Gasolio riscaldamento” del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
• VG = variazione offerta relativa al Prodotto Gasolio da Riscaldamento per il Lotto 9 pari a EURO/klitro 53,00=(cinquantatre/00); per il Lotto 13 pari a EURO/klitro 54,90=(cinquantaquattro/90).
Il corrispettivo del Prodotto Gasolio da Riscaldamento “Artico”, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l’importo fisso ed invariabile, al netto dell’IVA, di 10,00=(dieci/00) EURO/klitro.
5. I corrispettivi relativi alla settimana della Data di Consegna verranno calcolati mediante le quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana relative alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.
6. I corrispettivi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono relativi alla fascia minima di volume ordinabile per ciascuna tipologia di Prodotto “da 1.000 a 5.000 litri”.
La determinazione dei corrispettivi per le ulteriori fasce di volume ordinabile sarà effettuata applicando al prezzo della fascia minima, di cui sopra, uno sconto fisso ed invariabile, al netto dell’IVA e delle accise, secondo il seguente schema:
a) 8,00= (otto/00) EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra
5.001 e 10.000 litri;
b) 12,00= (dodici/00) EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra
10.001 litri e 20.000 litri;
c) 15,00= (quindici/00) EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra
20.001 litri e 30.000 litri;
d) 18,00= (diciotto/00) EUR/klitro per volume di Prodotto ordinato oltre 30.000 litri.
7. I corrispettivi così calcolati si applicheranno all’intera quantità ordinata di Prodotto, per singolo Ordinativo di Fornitura e Unità Utilizzatrice. I suddetti corrispettivi inoltre non devono essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi.
8. Qualora il Fornitore accetti Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri, il corrispettivo sarà determinato applicando il prezzo previsto per la fascia minima di volume ordinabile (da 1.000 a 5.000 litri).
9. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
10. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all’Unità Ordinante in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
11. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
12. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
13. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti corrente intestati al Fornitore presso intesa San Paolo - Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 (relativamente ai Lotti 5, 6 e 13), Unicredit S.p.A. – Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 (relativamente ai Lotti 2 e 9). Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip S.p.A. la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
14. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 13, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
15. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine
di pagamento stabilito al precedente comma 13, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
16. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro
15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà da parte degli Organismi di diritto pubblico di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
17. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà da parte degli Organismi di diritto pubblico di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
18. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 15 e 17, in caso di Ordinativi effettuati da Amministrazioni Contraenti verso le quali il Fornitore vanta un credito
certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
19. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
20. Alle Amministrazioni Contraenti, che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 13, verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/klitro 1,50.
Tale sconto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, verrà riconosciuto nella fattura relativa al predetto Ordinativo di Fornitura emesso dall’Amministrazione Contraente nel corso di validità della Convenzione. Resta inteso che qualora, a seguito della verifica delle tempistiche di pagamento, il Fornitore riscontri il mancato rispetto del suddetto impegno, quest’ultimo procederà all’emissione di apposita fattura di storno dello sconto preventivamente concesso.
21. Alle Amministrazioni Contraenti, che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA ex R.I.D.), verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/klitro 1,50.
22. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
ARTICOLO 10
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Prodotto e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la penale di cui al precedente comma 1 sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati nel suddetto paragrafo 2 e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari) superiore al nove per mille di cui al precedente art. 7, commi 8 e 9, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 10, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e di cui al precedente art. 7, comma 11, nel caso di consegna con autocisterne chilolitriche, il livello del liquido sia inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna, la partita sarà rifiutata e l’Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto non consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), secondo quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, comma 12, la consegna potrà essere respinta e l’Amministrazione Contraente
applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre
10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, commi 2 e 4 e nell’appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempimento rispetto all’obbligo di comunicazione, ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto oggetto dell’Ordinativo di Fornitura al quale attiene l’inadempimento, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 16 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il Fornitore è
tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le cauzioni definitive rilasciate in data 26/02/2014 da Intesa Sanpaolo aventi n. 08312/8200/00591812/579-2014 (Lotto 2) per un importo di Euro 1.075.300,00= (unmilionesettantacinquemilatrecento/00), n. 08312/8200/00591814/580-2014 (Lotto 5) per un importo di Euro 1.315.000,00= (unmilionetrecentoquindicimila/00), n. 08312/8200/00591816/581-2014 (Lotto 6) per un importo di Euro 1.129.165,00= (unmilionecentoventinovemilacentosessantacinque/00), n. 08312/8200/00591819/582-2014 (Lotto 9) per un importo di Euro 1.292.600,00= (unmilioneduecentonovantaduemilaseicento/00) e n. 08312/8200/00591820/583- 2014 (Lotto 13) per un importo di Euro 987.910,00= (novecentoottantasettemilanovecentodieci/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R.
n. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip S.p.A., nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si
riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato le cauzioni rilasciate da Intesa Sanpaolo in data 26/02/2014 e aventi n. 8312/8200/591828/584-2014 (Lotto 2) per un importo di Euro 19.180,00= (diciannovemilacentoottanta/00), n. 8312/8200/591829/585-2014 (Lotto 5) per un importo di Euro 23.610,00= (ventitremilaseicentodieci/00), n. 8312/8200/591830/586-2014 (Lotto 6) per un importo di Euro 20.265,00= (ventimiladuecentosessantacinque/00), n. 8312/8200/591831/587-2014 (Lotto 9) per un importo di Euro 23.000,00= (ventitremila/00) e n. 8312/8200/591832/588- 2014 (Lotto 13) per un importo di Euro 17.620,00= (diciassettemilaseicentoventi/00).
4. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip
S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituirà ulteriore causa di risoluzione del contratto di fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente art. 7, comma 3.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà
la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,05% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, fino al valore massimo di 0,65 EURO/klitro.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:
a) numero;
b) data di emissione;
c) indicazione amministrazione contraente;
d) numero identificativo assegnato dalla piattaforma e-procurement all’Ordinativo di fornitura;
e) Prodotto ordinato con il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al lotto;
f) imponibile beni afferenti alla Convenzione/Contratto;
g) quantitativo;
h) importo IVA;
i) totale fattura.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., nel formato elettronico richiesto o in via telematica, secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A., report specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al precedente comma 2 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento. Tali report dovranno essere trasmessi entro quindici giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, ferma
l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente Codice IBAN n. XX00X0000000000000000000000 o in alternativa Codice IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento ancora insoluta, almeno i seguenti elementi di rendicontazione:
a) numero;
b) data di emissione;
c) importo della fattura non incassata.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l’Amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante: numero fattura, Amministrazione contraente, data di incasso e importo
incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 17 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o
dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 31/03/2014
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: Postecom S.p.A. Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014
C.F.: STRMRA58D17D969A
Certificatore: INFOCERT S.p.A. Validità: dal 10/02/2014 al 10/02/2017
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, controlli di qualità e quantità, accettazione e verifica di conformità); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex
D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 31/03/2014
IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx C.F.: STRMRA58D17D969A
Certificatore: INFOCERT S.p.A. Validità: dal 10/02/2014 al 10/02/2017