PER CONTRATTO DI COMODATO E DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LE UNITA’ OPERATIVE E SERVIZI DELL’AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)
PER CONTRATTO DI COMODATO E DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER LE UNITA’ OPERATIVE E SERVIZI DELL’AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
ELABORATO | Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx | Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i. |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx | Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/05 e s.m.i. |
PER ACCETTAZIONE | (DITTA) | (TIMBRO E FIRMA) |
SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE | |
Riferimenti | Modifiche ed integrazioni |
DUVRI febbraio 2012 - Rev. 00 | Variazione nominativo del Direttore Generale |
DUVRI febbraio 2012 - Rev. 00 | Variazione ed aggiornamento nominativi degli RLS |
DUVRI ottobre 2015 - Rev. 01 | Variazione ed aggiornamento dati generali dell’Azienda Ulss12 |
DUVRI ottobre 2015 - Rev. 02 | Accorpamento ex Aziende Ulss 12, 13 e 14 in Azienda Ulss 3 Serenissima |
DUVRI ottobre 2017 - Rev. 03 | Modifica denominazione u.o. responsabile del procedimento |
SCOPO
Il presente documento ha lo scopo di indicare le misure adottate per eliminare ovvero, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze nei contratti di noleggio e di comodato d’uso di apparecchiature, le cui caratteristiche tecniche sono elencate dettagliatamente nella documentazione inviata alla stazione appaltante.
La finalità del presente documento è fornire una informazione sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui il personale della Ditta appaltatrice è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività lavorative svolte dall’Azienda Ulss n. 3 Serenissima.
Tale condizione consentirà di orientare il comportamento del personale della Ditta appaltatrice in modo consono alla politica di sicurezza aziendale, attuata in applicazione ai principi generali di tutela dei propri lavoratori previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Azienda Ulss n. 3 Serenissima ha come obiettivo primario la prevenzione degli infortuni nei propri luoghi di lavoro per cui richiama la Ditta all’obbligo e alla necessità di attuare gli indirizzi preventivi e di coordinamento previsti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ altresì evidente che le indicazioni di seguito riportate sono integrative e non sostitutive delle norme di Legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti esistenti.
In caso di necessità di informazioni più particolareggiate rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda (Telefono 000.000.0000 – Fax 000.000.0000).
Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione della Ditta appaltatrice affinché con un’opera preventiva d’istruzione del personale dipendente, con un’accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un’adeguata e continua vigilanza, vengano evitati incidenti, infortuni e condizioni di emergenza.
Si ricorda che è obbligo della Ditta appaltatrice di rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla Ditta Appaltatrice.
RIFERIMENTI
- Documentazione tecnica per l’affidamento dei contratti.
- Documenti di valutazione dei rischi predisposti dal SPP dell’Azienda Ulss n. 3.
- Piani di Gestione delle Emergenze predisposti dall’Azienda Ulss n. 3.
PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- Norma BS 8800 Occupational health and safety management systems. Guide.
- Norma BS OHSAS 18001 Occupational health and safety management systems. Specification.
- Norma BS OHSAS 18002 Guidelines for the implementation of ISO OHSAS 18001.
DEFINIZIONI
Stazione Appaltante o Committente
L’Azienda Ulss n. 3 Serenissima a favore della quale viene eseguito il contratto per l’attività del servizio, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Appaltatore (Ditta appaltatrice)
Ditta aggiudicataria dell’appalto.
Documentazione tecnica per la gestione
La disciplina tecnico – amministrativa per l’espletamento del contratto.
Rischi da interferenze
I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che per l’affidamento del contratto alla Ditta appaltatrice, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale della Ditta appaltatrice e della Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro della Ditta appaltatrice;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la Ditta appaltatrice, ulteriori rispetto a quelli specifici della propria attività;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dall’appaltante (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Rischio interferente diretto
Rischio interferente che si verifica nel caso in cui vi sia la presenza simultanea di varie imprese.
Rischio interferente indiretto
Rischio interferente che si verifica nel caso in cui la presenza di imprese non sia contestuale ma successiva.
Rischio aggiuntivo
Rischio derivante dalla presenza simultanea o successiva di più imprese nella medesima area di lavoro; esso non è un rischio specifico insito in ciascuna singola attività lavorativa ma viene generato ex novo dalla suddetta situazione di promiscuità e/o polifunzionalità
Responsabile del procedimento
Figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.
D.U.V.R.I.
Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Servizio di Prevenzione e Protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
Rischio
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Noleggio
Contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare a un altro soggetto (locatario) una cosa (apparecchiatura) per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.
Comodato
Contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodatario) una cosa mobile (apparecchiatura) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.
DATI GENERALI DELL’AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA
Ragione sociale | AZIENDA U.L.S.S. N. 3 SERENISSIMA |
Sede legale e amministrativa | Venezia Mestre Via Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 147 |
Telefono | 0000000000 |
Codice fiscale e partita IVA | 02798850273 |
Datore di lavoro | Dott. Giuseppe Dal Ben |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx |
Medico competente | Dr. Xxxxxx Xxxxxxx |
Addetti alle emergenze | Addetti di cui ai piani di gestione delle emergenze |
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | X. Xxxxxxx; X. Xxxxxxxxxx; X. Xx Xxxxx; X. Xxxxxx; X. Xxxxxx; X. Xxxx; X. Xxxxxxxxxx; X. Xxxxxxxx; X. Xxxxxxx. |
DATI GENERALI DELL’APPALTATORE (da compilare)
Ragione sociale | |
Sede legale e amministrativa | |
Telefono | |
Codice fiscale e partita IVA | |
Datore di lavoro | |
Responsabile servizio prevenzione e protezione | |
Medico competente | |
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza |
OGGETTO DELL’APPALTO
Contratti di comodato d’uso di apparecchiature.
Il Comodante garantisce che le apparecchiature fornite in comodato d’uso sono costruite a “regola d’arte” secondo la legislazione italiana e comunitaria in vigore all’atto della consegna e corredate da apposito manuale d’uso in italiano per la corretta utilizzazione.
Il Comodante si impegna a concordare con l’Unità Operativa consegnataria, e a comunicare all’U.O.C. di Ingegneria Clinica prima del collaudo, la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva che intende effettuare.
Eventuali modifiche al programma succitato, preventivamente concordate con l’Unità Operativa e successivamente trasmesse all’U.O.C. di Ingegneria Clinica, non dovranno sconvolgere la distribuzione uniforme del numero complessivo di controlli previsto inizialmente.
Il comodante garantisce un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva straordinaria durante il periodo contrattuale.
In caso di guasto o malfunzionamento la ditta dovrà garantire tempestivamente un intervento tecnico risolutore oppure la fornitura di un apparecchio sostitutivo, con caratteristiche tecniche identiche e utilizzante lo stesso materiale di consumo, per non compromettere la continuità del servizio.
Le apparecchiature non riparabili entro 15 giorni solari dovranno essere sostituite con apparecchiature nuove aventi le stesse caratteristiche tecniche.
Al termine di qualsivoglia intervento di manutenzione, il tecnico della ditta stilerà un accurato rapporto di lavoro, attestante la corretta e sicura funzionalità delle apparecchiature, in duplice copia una delle quali sarà conservata dall’Unità Operativa.
Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all’espletamento degli interventi tecnici.
Contratti di noleggio di apparecchiature.
Il Locatore garantisce che le apparecchiature fornite in noleggio sono costruite a “regola d’arte” secondo la legislazione italiana e comunitaria in vigore all’atto della consegna e corredate da apposito manuale d’uso in italiano per la corretta utilizzazione.
La proprietà delle apparecchiature date in noleggio resta del Locatore.
Il Locatario terrà le apparecchiature fino alla scadenza del contratto a decorrere dalla data - previo esito positivo - del relativo collaudo tecnico-funzionale (a cura e spese del Locatore), al termine della installazione, da concordare nelle modalità con l’U.O.C. Ingegneria Clinica.
Su richiesta del Locatario, il Locatore si impegna al rinnovo tecnologico delle apparecchiature, oggetto del contratto, fornendone una nuova e di ultima generazione qualora disponibile.
Il Locatario non potrà cedere a terzi il godimento delle apparecchiature che conserverà con la sua dovuta diligenza tramite il Direttore dell’Unità Operativa consegnataria. Il Locatario garantisce altresì che l’utilizzazione delle apparecchiature avverrà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, gestione Dispositivi Medici, Accreditamento Regione Veneto. In particolare, l’utilizzazione verrà affidata esclusivamente a personale specializzato, debitamente autorizzato al compimento di tali attività.
Tutte le spese per la manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e straordinaria, sono a carico del Locatore (ad eccezione di quelle derivanti da danneggiamento causato da dolo, incuria od imperizia del Locatario), come pure l’onere di una adeguata formazione e informazione del personale tecnico e sanitario. Sono, altresì, a carico del Locatore tutte le parti di ricambio che si dovessero rendere necessarie per la manutenzione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto.
Al fine di rendere più efficiente la gestione delle apparecchiature, il Locatore si impegna a concordare con l’Unità Operativa consegnataria, e a comunicare all’U.O.C. di Ingegneria Clinica prima del collaudo, la pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva che intende effettuare. Eventuali modifiche al programma succitato, preventivamente concordate con le Unità Operative e successivamente trasmesse all’U.O.C. di Ingegneria Clinica, non dovranno sconvolgere la distribuzione uniforme del numero complessivo di controlli previsto inizialmente. Il Locatore garantisce un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva straordinaria durante il periodo contrattuale.
In caso di guasto o malfunzionamento la ditta dovrà garantire tempestivamente un intervento tecnico risolutore oppure la fornitura di un apparecchio sostitutivo, con caratteristiche tecniche identiche e utilizzante lo stesso materiale di consumo, per non compromettere la continuità del
servizio. L’apparecchiatura non riparabile entro 15 giorni solari dovrà essere sostituita con apparecchiatura nuova avente le stesse caratteristiche tecniche.
Al termine di qualsivoglia intervento di manutenzione, il tecnico della ditta stilerà un accurato rapporto di lavoro, attestante la corretta e sicura funzionalità dell’apparecchiatura, in duplice copia una delle quali sarà conservata dall’U.O.
Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all’espletamento degli interventi tecnici.
Il Locatore ha, inoltre, l’onere di formare il personale addetto all’uso della strumentazione in oggetto; la formazione deve vertere su:
- Modalità di uso della strumentazione;
- Procedure di controllo dello stato delle attrezzature e di manutenzione ordinaria a cura dell’operatore sanitario;
- Avvertenze per evitare pericoli per operatore e paziente.
Il personale impiegato per la manutenzione è adeguatamente istruito per effettuare le riparazioni oltre ad essere autorizzato dalla Ditta costruttrice delle apparecchiature all’espletamento degli interventi tecnici.
IDENTIFICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La metodologia proposta e sinteticamente di seguito descritta è basata, oltre che sui noti riferimenti legislativi, anche su normative tecniche riconosciute ed autorevoli (norme UNI EN e BS).
Essa prevede:
- l’utilizzo, durante la fase di analisi dei rischi, dei dati noti da studi e linee guida specifiche, reperibili in letteratura;
- la separazione delle fasi di stima e di valutazione, consentendo di esprimere un giudizio di valutazione non solo basato sul valore di stima, ma anche su considerazioni inerenti alla possibilità di ridurre il rischio;
- di effettuare una stima nella quale sono enfatizzati i rischi comportanti possibili danni elevati, essendo questi più critici e dovendo essere oggetto di particolari attenzioni nella scelta delle misure di sicurezza da applicare;
- di emettere giudizi di valutazione che permettono di distinguere immediatamente le situazioni accettabili (non critiche) da quelle tollerabili (critiche) o inaccettabili (vietate);
- di consentire di disporre sinteticamente di informazioni per effettuare scelte in merito alla programmazione delle misure tese ad un miglioramento dei livelli di sicurezza o al controllo del rischio;
- di consentire di estrapolare con facilità ed immediatezza le informazioni sui rischi da fornire ai lavoratori accorpati per mansioni;
- di rispondere ai criteri caratteristici dei sistemi di gestione della sicurezza certificabili, evidenziando i piani di controllo e costituendo un'efficace sorgente di programmazione e pianificazione, primo atto per una corretta e sistematica gestione della sicurezza aziendale.
ORGANIZZAZIONE
Il documento segue la logica del cosiddetto “ciclo di Xxxxxx”, secondo il quale tutte le attività che si svolgono in un’organizzazione possono articolarsi in una fase di pianificazione (che include le rilevazioni dello stato iniziale), una fase operativa, una fase di verifica, e una fase di interventi (non solo e non necessariamente correttivi) che segue quella di verifica; dopo di che, il ciclo riprende.
Pertanto, uno dei concetti su cui di fonda il sistema, confermato in modo evidente dalle norme ISO 9001 della sua importanza cruciale per una corretta implementazione del Sistema, è il ciclo PDCA, noto appunto anche come "ciclo o ruota di Xxxxxx".
Plan “pianificare” Do “eseguire” Check “controllare” Act “agire”
Figura 1 – il ciclo PDCA
La denominazione evidenzia il fatto che la sequenza di questa attività è ciclica, cioè che dopo Agire si ricomincia con la pianificazione.
Il primo passo è "pianificare" (Plan) un progetto, un intervento, un programma o un'azione. Per esempio potrebbe trattarsi di un semplice miglioramento di un software banca dati, oppure di un nuovo servizio aggiuntivo.
Il secondo passo è "eseguire" (Do) quanto pianificato: per esempio, provare il software o fornire il nuovo servizio al cliente.
Nel "controllare" (Check) si valuta l'esito.
In relazione al risultato si opterà per una delle due strade. Nel caso in cui i risultati non rispondano alle esigenze, si dovrà intervenire sulla pianificazione (Act - reagire).
Se i risultati sono validi, si può applicare quanto pianificato (Act-standardizzare). Questa metodologia vuole enfatizzare come le attività debbano essere condotte secondo una pianificazione, cui segue l'applicazione. Quindi si effettua la verifica che quanto si sta facendo, nel rispetto del pianificato, raggiunga gli obiettivi prefissati. In caso di esito positivo si può ritenere valida la pianificazione e rendere la modifica operativa. Partendo da un problema, nel caso del miglioramento, i quattro passi vanno così interpretati:
▪ Plan: ricostruire le possibili cause del problema, e individuare quelle responsabili. Sulla base di fatti, pianificare gli interventi;
▪ Do: applicazione delle azioni risolutrici del problema;
▪ Check: verificare se c'è stato miglioramento;
▪ Act: se le attività hanno avuto successo, viene accettato il nuovo livello di qualità. In caso di esito negativo si riparte con Plan.
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)
Il processo di valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche, per esaminare in modo sistematico i pericoli per la salute e la sicurezza, al fine di esprimere un giudizio sui rischi a cui è soggetto il lavoratore; non sempre, però, è evidente che nel processo di risk assessment, “analisi” e “valutazione” devono costituire due fasi ben distinte.
Infatti, l’analisi (che include l’identificazione e la stima dei rischi) è necessaria a fornire informazioni di tipo quantitativo, utilizzate nella successiva fase di valutazione.
Altra considerazione di notevole portata è che la “stima dei rischi” deve correttamente “enfatizzare i rischi comportanti danni elevati”; in sostanza, non si può ritenere efficace una stima basata sulle tipiche matrici di rischio simmetriche, per le quali si ottengono risultati del tutto simili confrontando rischi aventi bassa probabilità e alta magnitudo (danno) con rischi comportanti bassa magnitudo e alta probabilità, secondo la formula di seguito indicata:
R = f(P;M)
R=rischio - P=Probabilità di accadimento - M=Magnitudo (danno)
E’ preferibile, pertanto, prevedere l’utilizzo di matrici di stima di tipo asimmetrico, indicate nella tabella seguente:
Probabilità | Danno | ||
Danno lieve | Danno moderato | Danno grave | |
Molto improbabile | Rischio molto basso (Very Low Risk) | Rischio molto basso (Very Low Risk) | Rischio Alto (High Risk) |
Improbabile | Rischio molto basso (Very Low Risk) | Rischio medio (Medium Risk) | Rischio molto Alto (Very High Risk) |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxx basso (Low Risk) | Rischio Alto (High Risk) | Rischio molto Alto (Very High Risk) |
Molto Probabile | Rischio basso (Low Risk) | Rischio molto Alto (Very High Risk) | Rischio molto Alto (Very High Risk) |
Tabella 1 - matrice per il calcolo della stima del rischio in riferimento a BS 8800
La successiva fase di valutazione dei rischi consente di ottenere un giudizio in merito al rischio analizzato; questo giudizio sarà discriminante per determinare le misure di sicurezza che eventualmente dovranno essere implementate e, pur considerando il valore di rischio stimato nella fase di analisi, potrà basarsi anche su considerazioni inerenti ai costi-benefici delle possibili misure attuabili.
Questo non significa che la via del continuo miglioramento non debba essere perseguita, ma che è ragionevole ritenere “accettabile” un rischio non comportante danni elevati , per il quale un’ulteriore riduzione dello stesso richieda sproporzionati investimenti in termini di risorse sia umane, economiche che organizzative o, ancora, che è possibile giudicare “tollerabile” un rischio stimato elevato, per il quale si mettono in atto misure di sicurezza di particolare rilievo; si pensi, per esempio, alle operazioni di manutenzione che richiedono la rimozione di sistemi di sicurezza delle macchine o all’esecuzione di lavori elettrici in tensione.
Naturalmente, è vera anche la situazione opposta, e cioè che non è possibile ritenere accettabile un rischio per il quale si può avere una notevole riduzione della sua stima per mezzo di misure facilmente e/o economicamente implementabili.
Gli esempi appena riportati consentono di evidenziare l’efficacia di valutare il rischio per mezzo di tre possibili giudizi, come suggerito dalla recente BS 8800:2004, costituendo, questo, un metodo semplice per determinare gli interventi da attuare.
Pertanto, la valutazione di ogni rischio si esprimerà per mezzo di uno dei seguenti giudizi:
o rischio inaccettabile: rischio che, a prescindere dai vantaggi ottenibili, di fatto vieta di effettuare il lavoro;
o rischio tollerabile: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile;
o rischio accettabile: rischio insignificante o per le caratteristiche proprie o in seguito all’applicazione delle misure di sicurezza previste.
Nella tabella seguente è riportata la correlazione esistente tra stima del rischio e valutazione del rischio:
Categoria di rischio | Valutazione della tollerabilità |
Molto basso (Very Low) | Accettabile |
Basso (Low) | Rischi che dovrebbero essere ridotti fino a risultare tollerabili o accettabili |
Medio (Medium) | |
Alto (High) | |
Molto alto (Very High) | Non Accettabile |
Tabella 2 – indicazione dell’accettabilità, tollerabilità e non accettabilità dei livelli di rischio in riferimento a BS 8800:2004
Per quanto riguarda le metodiche di analisi dei rischi, esse sono state sviluppate secondo le seguenti fasi:
o determinazione dei confini della realtà da analizzare, per scomporla in luoghi di lavoro aventi rischi omogenei;
o identificazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e/o degli eventi dannosi nei luoghi di lavoro;
o identificazione dei rischi per attività lavorativa;
o identificazione dei rischi specifici delle macchine e delle attrezzature utilizzate;
o stima dei rischi.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
RACCOLTA DATI
INDIVIDUAZIONE AREE DI LAVORO
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE SVOLTE
IDENTIFICAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI DELLE ATTIVITA’
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SI
COMPRESENZA
RISCHIO INTERFERENTE
DIRETTO
NO
MISURE DI SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENTE
SI
IL RISCHIO PERMANE IN ASSENZA DELLE ATTIVITA’ ?
RISCHIO INTERFERENTE
INDIRETTO
RISCHI AGGIUNTIVI ?
SI
NO
RISCHIO AGGIUNTIVO
RISCHIO NON INTERFERENTE
MISURE DI SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGIUNTIVO
FINE
NO
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI “ESISTENTI” NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE
Gli interventi del personale della Ditta appaltatrice comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.
Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.
Nell’ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere la presente nota informativa sui rischi residui ed ambientali presenti presso le strutture ospedaliere.
Deve essere cura della Ditta appaltatrice adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.
In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e della Ditta appaltatrice:
- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l’obbligo della valutazione dei rischi da parte della Ditta appaltatrice;
- si ricorda, infine, l’obbligo di fornire durante la “Riunione per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze” le informazioni relative ai rischi indotti dall’attività.
Norme generali
Elenco di norme generali per la sicurezza e la salute sul lavoro:
▪ Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
▪ Si ricorda in particolare l’obbligo di non usare il telefono cellulare nelle zone in cui è vietato; in particolar modo negli spazi adibiti ad attività assistenziale.
▪ Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
▪ Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.
▪ Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive.
▪ Divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall’articolo stesso in funzione dei luoghi dove hanno esecuzione i lavori.
▪ Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni, installati su impianti, macchine o attrezzature.
▪ Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
▪ Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare sostanze infiammabili o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
▪ Obbligo di usare mezzi protettivi individuali.
▪ Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
▪ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
▪ Obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
▪ Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc).
▪ Divieto di passare sotto carichi sospesi.
▪ Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze e pericoli).
▪ Divieto di abbandonare all’interno o all’esterno delle aree degli edifici dell’Azienda imballaggi di arredi, apparecchiature o materiali in genere.
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro
L’Azienda ha provveduto all’installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro.
La segnaletica installata è conforme alle indicazioni del Titolo V del Decreto legislativo 81/2008 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro e comprende in particolare:
▪ segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
▪ segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
▪ segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
▪ segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Aree di lavoro
Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale, debbono essere chiaramente segnalate e, se necessario, opportunamente delimitate per evitare l’accesso ai non addetti.
I passaggi devono essere sgombri: merci, attrezzi, imballi o altro non devono creare intralcio al passaggio.
Eventuali depositi di sostanze che rendono sdrucciolevole il pavimento, a causa di spandimento accidentale o di semplice mancanza di pulizia, devono essere eliminati.
Nel caso di spandimento accidentale di sostanze pericolose rispettare le istruzioni ricevute o contenute nella loro scheda informativa di sicurezza.
Tutti i rifiuti ed in particolare quelli pericolosi devono essere depositati e smaltiti negli appositi contenitori secondo procedure predefinite.
Personale dell’Azienda Ulss n. 3, individuato dal Responsabile del Procedimento, può procedere alla verifica dell’area di lavoro controllando che:
- non siano stati accumulati materiali combustibili all’interno dei locali;
- non siano state ostruite le vie di esodo esterne all’area di cantiere;
- non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dai lavori;
- non vengano provocati falsi allarmi dagli impianti automatici di rilevazione incendi.
Rischio biologico
Le successive indicazioni si riferiscono agli ambienti dell’Azienda Ulss3 e non riguardano il “rischio proprio” legato alle attività svolte dalla ditta appaltatrice.
Il titolo X del X.X.xx. 81/2008 sulla protezione da agenti biologici e la Direttiva 2000/54/CE “relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici durante il lavoro”, si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
La valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative.
La valutazione del rischio è effettuata anche per quelle attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori.
A titolo esemplificativo sono:
- attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
- attività nei laboratori clinici e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
In questi luoghi di lavoro possono essere presenti agenti biologici classificati in base all’allegato XLVI al decreto legislativo 81/2008, del gruppo 2 e 3 con rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.
Risultano inoltre applicate in generale in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico, le misure di contenimento e i livelli di contenimento individuati nell’allegato XLVII del D.Lgs. 81/2008.
Le Precauzioni Standard e le Precauzioni basate sulle modalità di trasmissione delle malattie infettive. Nell’ambito della prevenzione del Rischio biologico, accanto agli interventi sull’ambiente e all’adozione di dispositivi ed attrezzature utilizzate per impedire la trasmissione delle infezioni, è di fondamentale importanza l’adozione di procedure e di una organizzazione del lavoro tale da rendere attuabili ed efficaci le indicazioni contenute nelle linee guida per le misure di isolamento destinate a ridurre il rischio di trasmissione di agenti biologici in ambiente ospedaliero elaborate da parte del CDC di Atlanta USA come riportate nel documento” Hospital Infection Control Practices Advisory Commitee “
Le linee guida identificano due livelli di precauzioni di isolamento:
Un primo livello di base con le precauzioni indicate per l’assistenza di tutti i pazienti nelle strutture sanitarie, indipendentemente dalla diagnosi o dalla presenza o meno di infezioni.
Esse si sintetizzano in una serie di precauzioni denominate Precauzioni universali o standard, che riguardano l’esposizione professionale ai patogeni trasmessi per via ematica e l’isolamento da liquidi biologici considerando tutte le sostanze biologiche con componente liquida e potenzialmente infette.
Le precauzioni standard hanno lo scopo di prevenire l’esposizione parenterale mucosa e cutanea nei casi in cui si prevede un contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici e sono applicate a tutti i pazienti indipendentemente dal loro stato sierologico.
Un secondo livello con le precauzioni aggiuntive da adottare per l’assistenza di pazienti di cui è nota o sospetta un’infezione da parte di determinati agenti biologici.
Sono stati formulati tre sistemi di precauzioni basati sulle specifiche modalità di trasmissione degli agenti biologici che devono essere adottati in aggiunta alle precauzioni standard.
Precauzioni per trasmissione per contatto diretto e indiretto
Sono indicate per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi epidemiologicamente importanti attraverso contatti diretti o indiretti.
La trasmissione per contatto diretto implica un contatto di cute e il trasferimento fisico di un microrganismo dalla persona infetta o colonizzata a un ospite suscettibile.
La trasmissione per contatto indiretto implica l’interposizione di un oggetto o strumento contaminato che fa da veicolo.
Precauzioni per trasmissione attraverso goccioline (droplet)
Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire la trasmissione dei microrganismi patogeni che possono determinare il contagio ad una distanza limitata dal paziente fonte.
Il contagio delle mucose delle congiuntive, naso e della bocca dell’operatore può avvenire quando:
- il paziente produce tali goccioline tramite la tosse, lo starnuto, parlando e durante l’esecuzione di procedure assistenziali che inducono la tosse;
- l’operatore si trova a contatto stretto con il paziente (breve distanza dal paziente, inferiore a 1,5 - 2 metri).
Precauzioni per trasmissione per via aerea (isolamento respiratorio)
Sono precauzioni di isolamento finalizzate a prevenire il contagio dell’operatore per inalazione di nuclei di goccioline aero-diffuse di diametro inferiore a 5 µm che possono rimanere nell’aria per un lungo periodo di tempo, prodotte da pazienti noti o sospetti di essere infetti da agenti patogeni trasmissibili per via aerea.
Informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta
in tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l’Azienda Ulss n. 3 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori , con l’obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l’attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.
Misure tecniche, organizzative, procedurali, di emergenza e di informazione e formazione del lavoratore attuate:
- Limitazione al minimo dei lavoratori o potenzialmente esposti al rischio biologico definendo compiti e responsabilità nel processo lavorativo di diagnosi e cura del paziente, tenuto conto del profilo professionale di inquadramento contrattuale.
- Attuazione del processo lavorativo secondo le recenti conoscenze di buona xxxxxx xxxxxxxx ed assistenziale che tiene conto delle innovazioni tecnologiche e dei modelli organizzativi definiti dalla Direzione Aziendale.
- Presenza di misure collettive di protezione del lavoratore e dei mezzi di protezione individuali DPI che risultano conformi e adeguati a proteggere il lavoratore dal rischio cui sono destinati.
- I DPI sono stati forniti ad uso personale, previa adeguata azione informativa e di addestramento. Quelli monouso, dopo l’utilizzo vengono correttamente smaltiti e se non monouso disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.
- Gli indumenti protettivi monouso contaminati da agenti biologici, dopo l’uso, sono tolti dall’operatore e correttamente smaltiti nel circuito previsto per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
- Istituzione in azienda del Comitato Infezioni Ospedaliere, quale organo preposto per la elaborazione di linee guida di indirizzo e protocolli operativi per la prevenzione di infezioni Ospedaliere”
- La presenza della segnaletica per la sicurezza e la salute sul lavoro conforme alla normativa, e degli altri segnali di avvertimento appropriati. In particolare risultano adeguatamente segnalati i locali per i quali è presente un particolare rischio e l’accesso è consentito solo al personale autorizzato.
- Sono adottate le corrette modalità atte a prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana.
- Risulta elaborata idonea procedura per affrontare eventuali situazioni di spandimenti accidentali di agenti biologici su una superficie nei diversi luoghi di lavoro dell’Azienda.
- Sono presenti nei luoghi di lavoro kit per il lavaggio oculare e docce di emergenza dove necessarie.
- Sono state definite le modalità di trasporto interno ed esterno dei campioni di origine umana, fornendo idonei dispositivi per l’alloggiamento dei campioni ed informando e formando i lavoratori sulle modalità di contenimento e di decontaminazione da adottare in caso di spandimento accidentale.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi quelli taglienti e pungenti viene effettuato dal personale dell’Azienda con procedure e attrezzature conformi alle norme in vigore.
- Sono predisposti i mezzi necessari per la raccolta e lavaggio della biancheria sporca o infetta.
- I lavoratori dell’Azienda dispongono di spogliatoi che in generale rispondono ai requisiti igienici ambientali previsti.
- In particolare ai lavoratori vengono forniti indumenti protettivi in numero adeguato a un regolare cambio. I capi di vestiario forniti vengono regolarmente raccolti, lavati e ridistribuiti a cura dell’azienda.
- Risultano inoltre forniti armadietti a doppio scomparto per riporre gli indumenti di lavoro separatamente dagli abiti civili.
- Sono effettuati specifici corsi di formazione dei lavoratori sulla base delle conoscenze disponibili sulle precauzioni da prendere per evitare l’esposizione ad agenti biologici, le misure igieniche da osservare, la funzione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego.
- Vengono attuate specifiche procedure di decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione degli strumenti e delle apparecchiature e degli ambienti secondo gli standard definiti dalla Direzioni Mediche e Farmacie Ospedaliere.
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
In caso di contaminazione ambientale a seguito di spandimento accidentale di liquidi biologici è fatto obbligo al lavoratore di segnalare immediatamente al personale sanitario l’evento.
Igiene delle mani: deve essere intesa non solo come misura di controllo delle infezioni, ma anche come misura di protezione dell’operatore. L’uso dei guanti e il lavaggio accurato delle mani rivestono un ruolo fondamentale di prevenzione. Il lavaggio delle mani va eseguito:
- immediatamente ed accuratamente se si verifica un accidentale contatto con il sangue o materiale;
- organico potenzialmente infetto presente su una superficie;
- alla fine della attività, dopo la rimozione dei guanti.
L’uso dei guanti non è sostitutivo del lavaggio accurato delle mani. I guanti devono essere sostituiti in caso di rottura.
Inoltre il lavoratore:
- deve indossare sempre indumenti di lavoro puliti;
- utilizzare correttamente i mezzi di protezione individuali, se previsti;
- evitare durante l’attività lavorativa atteggiamenti rischiosi quali portarsi le mani alla bocca o agli occhi, portare anelli, bracciali o altri monili;
Le misure minime preventive comportamentali sopra riportate vanno attuate dall’operatore dell’impresa in tutti gli ambienti di lavoro cui sono destinati ad operare.
Rischi Radiazioni Ionizzanti
Con il termine di radiazioni ionizzanti si indicano genericamente tutti i tipi di radiazioni in grado di produrre ionizzazioni negli atomi o molecole di un mezzo materiale. Questa capacità è posseduta, dalle onde elettromagnetiche di frequenza più elevata e da alcune particelle emesse da nuclei instabili di radioisotopi (radiazioni corpuscolari).
Sono radiazioni elettromagnetiche i raggi gamma e i raggi X, mentre sono corpuscolari quelle alfa e beta.
Le radiazioni alfa sono costituite da due protoni e due neutroni (corrispondono pertanto ad un nucleo di Elio). Le radiazioni beta sono costituite da elettroni espulsi da un nucleo instabile durante la trasformazione del neutrone.
Le radiazioni sono penetranti (attraversano cioè la materia colpita) ed il loro potere di penetrazione dipende dalla massa e dalla velocità delle particelle, per le radiazioni alfa e beta, e dalla frequenza dell'onda elettromagnetica, per le radiazioni gamma e X.
Fra tutti i tipi di radiazioni, le radiazioni ionizzanti richiedono particolare attenzione poiché sono capaci di rompere le grandi molecole di cui è costituita la materia vivente, causando in tal modo alterazioni biologiche importanti. La luce, le onde radio, il calore proveniente dal sole sono anch’esse forme di radiazione, ma non così pericolose.
Sono radiazioni ionizzanti i raggi X e i raggi gamma, cioè energia che si propaga sotto forme di onde proprio come il calore e la luce emessi dal sole. I raggi X e gamma hanno natura e proprietà identiche, ma hanno differente origine.
I raggi X in generale, sono prodotti da un dispositivo elettrico, mentre i raggi gamma sono emessi da sostanze radioattive.
La diagnostica in Medicina Nucleare ha il compito di stabilire gli aspetti radiologici dell'organismo normale e in stato di malattia così da raccogliere e vagliare tutti quegli elementi che possono comunque giovare all'identificazione e al chiarimento degli stati patologici. Si sfruttano perciò i
radioisotopi come traccianti utili per l'osservazione di determinate regioni interne all'organismo. Le immagini del corpo umano (o di parte di esso), ottenute tramite rilevamento dei fotoni o delle particelle emessi dal radionuclide iniettato, trovano dunque importantissime possibilità di applicazione come occasione di frequenti indagini clinico-diagnostiche attese nell'ottica di una sempre più specifica e risolutiva problematica di ricerca clinica e terapeutica su soggetti umani.
In entrambi i casi questi radiocomposti vengono detti radiofarmaci e, attualmente in base al D.L.vo
n.178 del 29/5/91, sono classificati come specialità medicinali. Si tratta, in generale, di composti marcati con isotopi radioattivi per l'impiego in Medicina Nucleare e perciò preparati in forma idonea all’uso in vivo (secondo le normative della farmacopea ufficiale). Un radiofarmaco, quindi, è caratterizzato, oltre che dalla struttura chimica e dalla forma farmaceutica, anche dal radionuclide con cui è marcato, dalle cui proprietà dipende non solo la possibilità di sintesi del radiofarmaco e la sua stabilità, ma anche l'efficienza di rilevazione e la radioesposizione al paziente.
Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente.
I fattori fisici che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono il tempo, la distanza e la schermatura.
Può essere occasionalmente esposto il personale sanitario che presta assistenza a pazienti sottoposti ad accertamenti diagnostici e/o terapeutici che prevedono l'impiego di radiazioni ionizzanti.
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 230/95 la sorveglianza della radioprotezione è collegata alla presenza di aree di lavoro a rischio radiologico classificate come zona controllata e zona sorvegliata a seconda della entità decrescente del rischio in esse presente.
E’ pertanto fatto divieto assoluto al personale della Ditta appaltatrice di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell’area.
In quest’ultima condizione, in caso di contaminazione dell’ambiente effettiva o sospetta il Dirigente Responsabile o il Capotecnico del reparto deve ottenere il nulla osta di libero accesso per effettuare l’attività dall’Esperto Qualificato o, per suo conto, dalla UOC Fisica Sanitaria.
Rischi radiazioni non ionizzanti
Sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura.
In particolare per gli apparati laser sono adottate le seguenti misure di sicurezza: alle entrate o ambienti di protezione contenenti apparecchi laser delle classi 3B o 4 sono apposti segnali di avvertimento.
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
È fatto divieto assoluto all’operatore dell’Impresa Appaltatrice di svolgere la propria attività lavorativa in zone o ambienti di protezione contenenti apparati laser quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione.
In particolare, i rischi potenziali associati ad una apparecchiatura di Risonanza Magnetica sono collegati alla presenza di un campo magnetico statico.
Le Controindicazioni all'esposizione a campi magnetici statici sono quelle di precludere l’esposizione a soggetti portatori di pace-maker, o altre protesi dotate di circuiti elettronici, o preparati metallici intracranici (o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali), o clips vascolari o schegge in ferromagnetico.
Controlli accurati dovranno essere svolti da personale specificamente addestrato ed informato sulle norme di sicurezza e sui possibili rischi derivanti dalla presenza del campo magnetico, allo scopo di impedire l'accesso a persone per cui esistano controindicazioni all'esposizione a campi magnetici.
Per gli apparati laser sono adottate le seguenti misure di sicurezza: alle entrate o ambienti di protezione contenenti apparecchi laser delle classi 3B o 4 sono apposti segnali di avvertimento.
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
È fatto divieto assoluto all’operatore della Ditta Appaltatrice di svolgere la propria attività lavorativa in zone o ambienti di protezione contenenti apparati laser quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione.
Rischio chimico
All’interno dell’Azienda vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici.
Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente nei laboratori oppure per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.
In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda informativa di sicurezza del prodotto. Nell’ambito delle strutture oggetto dell’appalto le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose sono:
Emodialisi (reagenti chimici per l’attività di emodialisi) Laboratori (reagenti chimici per laboratorio).
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
I prodotti necessari all’espletamento dei servizi appaltati dovranno essere esclusivamente quelli dichiarati nell’offerta tecnica e per i quali è stata prodotta la scheda informativa di sicurezza.
In caso si rendesse necessario introdurre un nuovo prodotto questo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Prevenzione Protezione dell’Azienda.
E’ fatto divieto all’operatore dell’impresa di manipolare, dove siano stoccati agenti chimici. Cautele adottate per evitare l’esposizione ad agenti chimici:
- reagenti chimici in contenitori con etichette indicazioni e simboli di pericolo, frasi di rischio, e con chiusura ermetica;
- normalmente i contenitori di reagenti chimici sono tenuti in armadi chiusi;
- la temporanea e non evitabile presenza di reagenti sui piani di lavoro dei banchi di laboratorio è confinata e segnalata;
- procedura di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede la raccolta di residui e scarti in contenitori idonei dotati di segnaletica (R - rifiuto; tipo di rifiuto), con chiusura ermetica.
Rischio elettrico
Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d’arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
Non effettuare lavori sugli impianti e apparecchiature in tensione. Non sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche.
Non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi in vicinanza di impianti ed apparecchiature elettriche.
Rischio incendio
I rischi di incendio dei luoghi di lavoro, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato per le strutture ospedaliere, in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l’affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio, mentre risultano bassi o medi per le strutture ambulatoriali extra-ospedaliere.
In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:
- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti; e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell’uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.
È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio.
Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi:
- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- vie ed uscite di emergenza;
- materiali qualificati come grado di reazione al fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione automatica degli incendi;
- impianto di diffusione sonora;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta appaltatrice e della Stazione appaltante.
In generale i macchinari e i prodotti utilizzati dall’Appaltatore non devono costituire rischio di incendio e quindi non devono essere né infiammabili e non pericolosi per la sicurezza e la salute delle persone.
Per tutti i prodotti l’Appaltatore dovrà sottoporre preventivamente al Servizio prevenzione e protezione dell’Azienda Ulss n.3 le relative schede tecniche e dei dati di sicurezza prima del loro utilizzo.
Adeguate informazioni sono fornite ai lavoratori dell’Appaltatore per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione.
Rischio amianto
In alcune strutture sono presenti materiali contenenti amianto, opportunamente segnalati. La loro presenza non comporta esposizione personale né ai lavoratori della Ditta appaltatrice né a quelli della Stazione appaltante. E’ vietata qualsiasi attività ed operazione che interessi i manufatti.
Rischio cancerogeno
Non presente.
Rischio rumore
Non presente.
Rischio da vibrazioni
Non presente.
Rischio esplosione
Non presente.
Gestione emergenze
La Ditta appaltatrice deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga e la segnaletica.
Nello svolgimento delle proprie attività la Ditta appaltatrice non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.
Qualora il personale della Ditta appaltatrice rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve osservare le specifiche procedure di emergenza elaborate dall’Azienda ULSS3 “Piani di gestione delle emergenze” e segnalare immediatamente la situazione di emergenza al personale presente.
Il lavoratore che rileva la situazione di emergenza, oppure se avvisato da un utente o un degente deve:
▲ avvisare i compagni di lavoro
▲ darne immediata comunicazione al personale in servizio
▲ in caso di evacuazione usare le scale; è vietato usare gli ascensori; l’uso di ascensori e montalettighe utilizzabili in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione è consentito esclusivamente ai Vigili del Fuoco ed al personale appositamente incaricato.
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI “INTRODOTTI” DALLA DITTA APPALTATRICE
L’informazione, ai lavoratori della Ditta Appaltatrice, sui contenuti del DUVRI dovrà essere effettuata prima dell’inizio delle attività previste dal contratto.
Risulta obbligatorio, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, che il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l’obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).
Tipologia di interferenze
Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per l’appalto possono essere tra lavoratori dell’Azienda Ulss3, pazienti, utenti ed i lavoratori ditta appaltatrice.
Nei casi indicati sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici gestiti dal personale tecnico ove l’accesso è controllato e limitato.
RISCHI DA INTERFERENZE
Criteri e metodologie per la valutazione dei rischi da interferenze
Sono di seguito indicate le metodologie in uso all’Azienda ULSS3 utilizzate per l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi correlati.
La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta analizzando i processi legati alle attività dell’appalto “tipo” con specifico riferimento ai capitolati speciali d’appalto.
Approfondimenti quantitativi sui rischi si sono condotti utilizzando le metodologie sotto evidenziate.
Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni
Individuazione dei pericoli, metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni | Metodologie adottate (SI/NO) |
Dall’analisi dei processi di lavoro oggetto di appalto | SI |
Dall’analisi delle prevedibili interferenze | SI |
Dalla conoscenza dei processi di lavoro dell’Azienda Sanitaria | SI |
Dalla suddivisione delle attività per tipologia di pericolo e rischio omogenee | SI |
Misure generali di prevenzione per eliminare, la riduzione ed il controllo dei rischi da interferenze
La Ditta appaltatrice dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l’obbiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto:
Attività formativa/addestramento richiesta
La Ditta appaltatrice è tenuta, prima dell’inizio delle attività ad attuare l’informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:
- Organigramma aziendale per la sicurezza;
- Rischi specifici della mansione e dell’attività svolta;
- Dispositivi di Protezione Individuale specifici dell’attività;
- Prevenzione e sicurezza antincendio;
- Primo soccorso;
- Procedure di lavoro aziendali.
Norme comportamentali generali
Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere:
• allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi;
• nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti il Supervisore dell’appalto indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.
La riunione, a cui dovrà partecipare il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale.
Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive
La Ditta appaltatrice prima di introdurre negli ambienti dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso e, inoltre, dovrà dichiarare di impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto in cui è stata dichiarata idonea all’uso.
E’ vietato l’impiego di dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008.
Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva
L’Azienda ULSS3 mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l’utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).
Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro
La Ditta appaltatrice deve prendere visione della planimetria dei locali in cui è destinato ad operare con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’Azienda ULSS n. 3 eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.
Sovraccarichi
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l’idoneità statica dell’intervento.
Uso di prodotti chimici
La Ditta appaltatrice non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.
Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede dei dati di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
Superfici bagnate nei luoghi di lavoro
La Ditta appaltatrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.
Divieto di fumare e di usare fiamme libere
In tutti locali è vietato fumare ed usare fiamme libere.
Rifiuti e scarti di lavorazione
La Ditta appaltatrice dovrà effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei propri scarti di lavorazione e rifiuti di qualsiasi tipologia in contenitori rispondente alle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.
Gestione emergenze
Per la gestione delle emergenze si rimanda ai piani di Emergenza.
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
La tabella seguente elenca i rischi per la sicurezza e la salute che possono derivare dalle interferenze tra le attività lavorative svolte negli ambienti dell’azienda Ulss n. 3 e quelle di cui all’appalto in oggetto.
Fase attività | Rischio da interferenza | Chi è esposto al rischio da interferenze | |||
Lavoratori impresa appaltatrice | Lavoratori ULSS 3 | Lavoratori altre imprese appaltatrici | Utenti pubblico | ||
Noleggio e comodato di attrezzature | Nessuno | Si | Si | No | No |
Attività di manutenzione delle attrezzature | Potenziale contatto con agenti biologici. | Si | Si | No | No |
Attività di manutenzione delle attrezzature | Elettrocuzione. | Si | Si | No | No |
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
Per ogni tipo di rischio da interferenza individuato nel precedente paragrafo sono indicate le misure tecniche, organizzative e procedurali messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di altre persone che sono o possono essere esposte al medesimo rischio.
Rischio da interferenza Rischio biologico dovuto al potenziale contatto con dispositivi medici usati per attività sanitaria e chirurgica. | |
Chi è esposto al rischio Lavoratori dell’impresa appaltatrice. Lavoratori dell’Azienda Ulss n. 3. | |
Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza | |
Risultano attuate le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dall’art 272 del D.Lgs 81/2008 per evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. | Dirigente / Preposto / Lavoratori delle unità operative Ulss n. 3. |
Valutazione del rischio da interferenza Adeguatamente controllato dalle Misure di prevenzione, protezione e di controllo presenti: A tale scopo risultano adottate: - le procedure di buona prassi assistenziale - le misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche previste dal decreto legislativo 81/2008 per evitare ogni esposizione dei lavoratori - le precauzioni di isolamento standard che riguardano l’esposizione professionale ai patogeni trasmessi per via ematica e l’isolamento da liquidi biologici - la fornitura dei dispositivi medici e DPI per la protezione della cute, delle mani e delle mucose degli occhi e del viso ad uso personale - le misure di emergenza in caso di dispersione nell’ambiente di un agente biologico - l’informazione e la formazione dei lavoratori - le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente - le misure di decontaminazione delle apparecchiature effettuate preventivamente agli interventi di manutenzione e/o riparazione. | |
Azioni di miglioramento della sicurezza: Nessuna. |
Chi è esposto al rischio
Lavoratori dell’impresa appaltatrice. Lavoratori dell’Azienda Ulss n. 3.
Rischio da interferenza
Rischio dovuto al contatto con parti di impianto e/o apparecchiature normalmente non in tensione (contatto indiretto).
Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza | |
Risultano attuate le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dal D.Lgs 81/2008 per evitare il contatto con parti e elettriche di apparecchiature e/o impianti normalmente non in tensione. | Dirigente / Preposto / Lavoratori delle unità operative Ulss n. 3. |
Valutazione del rischio da interferenza Adeguatamente controllato dalle Misure di prevenzione, protezione e di controllo presenti: A tale scopo risultano adottate: - gli impianti elettrici e le apparecchiature progettati e costruiti secondo la regola d’arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti; - gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza. Misure preventive comportamentali per il lavoratore della Ditta noleggiatrice. - Non effettuare lavori sugli impianti e apparecchiature in tensione. - Non sovraccaricare i circuiti e le prese elettriche. - Non utilizzare acqua o altri liquidi acquosi in vicinanza di impianti e apparecchiature elettriche. - le procedure di buona prassi assistenziale - l’informazione e la formazione dei lavoratori - le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. | |
Azioni di miglioramento della sicurezza: Nessuna. |
Non è prevista, da parte dell’azienda Ulss n. 3, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dal personale della ditta appaltatrice, nello svolgimento delle operazioni oggetto del presente servizio.
L’eventuale fornitura dei DPI e la conseguente azione informativa e formativa sul loro utilizzo è a carico del Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs 81/08.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Non sono previsti costi specifici relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.