Norme comportamentali generali Clausole campione

Norme comportamentali generali. E’ compito di tutti: In caso di emergenza è necessario:
Norme comportamentali generali. Tutti gli operatori presenti sul Punto Vendita devono:  segnalare prontamente al Gestore la presenza di anomalie, di comportamenti scorretti, la presenza di personale non autorizzato e la mancanza di attrezzature antincendio;  non creare intralci alle vie di fuga;  rispettare le procedure e le disposizioni vigenti;  non fumare;  mettere in sicurezza macchinari e attrezzature. Durante il verificarsi dell’emergenza, tutti gli operatori devono:  interrompere le attività lavorative;  avvisare il Gestore o il Presidiante e le autorità preposte;  rispettare le disposizioni impartite dai responsabili;  mettere in sicurezza (spegnere) nei limiti del possibile, eventuali attrezzature o materiali che possono creare situazioni di pericolo;  non tornare indietro, se non per motivi di grande necessità e sotto l’autorizzazione del Responsabile dell’emergenza identificato dal Gestore;  raggiungere il luogo di raccolta seguendo le indicazioni delle planimetrie affisse e la segnaletica. Dopo il verificarsi dell’emergenza, tutti gli operatori devono:  seguire le istruzioni fornite al punto di raccolta;  tornare al posto di lavoro solo se esplicitamente autorizzati;  segnalare l’esistenza di situazioni di pericolo ancora presente;  facilitare il normale ripristino delle attività;  informare i superiori del danno generato e delle problematiche legate all’interruzione del lavoro;  segnalare al responsabile dell’Emergenza identificato dal Gestore anomalie e possibili migliorie osservati durante l’evoluzione dell’emergenza. In caso di emergenza, il panico potrebbe ostacolare la lucidità di chi trasmette il messaggio di soccorso, pertanto è opportuno che sia installato, vicino al telefono, un cartello indicante i numeri di telefono utili, nonché il contenuto del messaggio di soccorso, indicato nei punti seguenti:  Indirizzo della Stazione di Servizio  Nome e cognome di chi chiama  Numero telefonico dell’apparecchio da cui si chiama  Tipo di emergenza in corso  Altre indicazioni particolari: tipo di perdita, se c’è incendio, necessità di fermare i mezzi ad una certa distanza, ecc.  Indicazioni sul percorso Il Presidiante deve verificare che il cartello sia sempre presente e facilmente leggibile.
Norme comportamentali generali. E’ compito di tutti: - segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza qualsiasi situazione pericolosa; - mantenere sempre liberi i percorsi di esodo; - non fumare; - non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio; - tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza; - non lasciare macchinari ed attrezzature incustodite. In caso di emergenza è necessario: - mantenere la calma; - interrompere ogni tipo di attività; - seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra di emergenza; - non prendere iniziative personali. Chiunque rilevi una possibile situazione di emergenza deve: - evitare di assumere iniziative personali se non adeguatamente formato (è assolutamente vietato prendere qualsivoglia iniziativa che possa compromettere la propria e l’altrui incolumità); - avvisare ed allontanare quanti si trovino in prossimità del pericolo; - segnalare agli Addetti alle emergenze la situazione di emergenza rilevata; - rispettare le indicazioni fornite dagli addetti all’emergenza.
Norme comportamentali generali. I Destinatari della presente Procedura, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di trattamento, comunicazione a terzi ovvero divulgazione al mercato di informazioni riservate o di natura privilegiata sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico (che dispone di una specifica sezione dedicata al trattamento delle informazioni riservate), improntati a principi di trasparenza, completezza e tempestività, nonché le disposizioni esposte nella presente procedura. A tutti i Destinatari è richiesto, per quanto di competenza, di rispettare i seguenti obblighi: • mantenere la riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti; • non comunicare ad altri, se non per ragioni d’ufficio, le informazioni riservate di cui si viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati; • assicurare che la circolazione interna e verso terzi di documenti contenenti informazioni riservate e, in particolare, potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi al Gruppo e indebite divulgazioni; • far sottoscrivere ai consulenti, ai revisori e agli altri collaboratori (non dipendenti), di cui si avvale il Gruppo, un impegno di riservatezza con riguardo alle informazioni riservate delle quali gli stessi possano venire a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico conferito; • informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società di qualsivoglia atto, fatto, omissione o in ogni caso evento in violazione della presente procedura.
Norme comportamentali generali. Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere: • allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi; • nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti il Supervisore dell’appalto indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. La riunione, a cui dovrà partecipare il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale. La Ditta appaltatrice prima di introdurre negli ambienti dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso e, inoltre, dovrà dichiarare di impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto in cui è stata dichiarata idonea all’uso. E’ vietato l’impiego di dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva L’Azienda ULSS3 mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l’utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).
Norme comportamentali generali. E’ compito di tutti:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.